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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 286/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
CONTURSI CHIARA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
VALERIO LUCA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.10.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto opposizione avverso l'avviso Controparte_1 di addebito n. 343 2022 00019756 53 000, notificatogli dall' in data 30.9.2022, per Pt_1
l'importo complessivo di € 20.085,49 dovuto alla Gestione Commercianti a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2014, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. n. 343
2022 00019756 53 000, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- conseguentemente, disporre la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti dell' - condannare la Pt_1
controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
1.2. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: 1.2.1) di essere Pt_2
amministratore di diverse società di capitali operanti nel settore turistico-alberghiero e di aver provveduto regolarmente a versare alla Gestione Separata i contributi Pt_1
previdenziali dovuti in relazione a tale attività; 1.2.2) di non aver compreso il presupposto della richiesta contribuzione, non avendo egli mai partecipato, con il proprio lavoro professionale e prevalente, all'attività aziendale, ed essendosi limitato a compiere i soli atti concernenti l'amministrazione e gestione delle società, non richiedenti alcun apporto lavorativo personale (attesa, peraltro, l'assunzione, alle dipendenze delle società amministrate, di oltre trecento fra direttori, responsabili, collaboratori, ecc.); 1.2.3) che l' non ha fornito alcuna prova della pretesa Pt_1
creditoria vantata, non potendo la sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di personalità e abitualità desumersi da meri riscontri documentali, in assenza di accertamenti effettuati in loco;
1.2.4) che l'avviso di addebito opposto non è adeguatamente motivato, in quanto privo di ogni specificazione circa la parte di reddito oltre il c.d. minimale, né in ordine al procedimento di calcolo degli accessori, con evidente lesione del diritto di difesa;
1.2.5) che, in ogni caso, l' è decaduto dalla Pt_1
possibilità di richiedere coattivamente il pagamento dei contributi, per infruttuoso decorso del termine previsto, per i ruoli emessi successivamente al 1° luglio 2005, ex lege n. 311/2004, per cui il concessionario deve notificare il titolo esecutivo entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, ossia, in forza dell'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o premi dovuti;
1.2.6) che, infine, il credito contributivo è inesigibile, essendo spirato anche il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, decorrente dal giorno in cui i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile devono essere corrisposti in ossequio alla pag. 2/11 normativa vigente, e, quindi, dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
1.3. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, precisando Pt_1 che l'opponente risulta iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio di s.r.l. derivante dalla carica di Amministratore Unico in seno all'Hotel degli Aranci s.r.l.
2. Con sentenza definitiva in data 17.10.2023, l'adito Tribunale ha accolto l'opposizione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 2.1) il ricorrente ha, tra l'altro, dedotto la prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato dall' ; 2.2) l' sostiene di aver interrotto la prescrizione con atto di messa in Pt_1 CP mora del 6.8.2020; 2.3) a fronte di tanto, merita condivisione la replica dell'opponente, secondo cui il dies a quo va individuato nella scadenza prevista per il versamento dei contributi, coincidente con quella per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno, e, quindi, con riferimento all'anno 2014, il 6.7.2015, ai sensi del d.p.c.m. 9 giugno
2015, mentre l'avviso bonario depositato dall'Ente è stato spedito in data 28.7.2020 e consegnato in data 6.8.2020, oltre il quinquennio prescrizionale;
2.4) a nulla rileva l'omessa compilazione da parte dell'opponente del quadro RR della dichiarazione dei redditi Unico - Persone fisiche 2015, che non configura occultamento doloso del debito contributivo, tale da determinare la sospensione della prescrizione.
3. Avverso detta pronuncia, l' ha interposto appello, con ricorso depositato in data Pt_1
17.4.2024.
3.1. Con un unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della statuizione di intervenuta prescrizione del credito contributivo, per non avere il primo giudice fatto corretta applicazione della normativa in tema di sospensione straordinaria dei termini per complessivi 129 giorni introdotta in virtù dell'emergenza epidemiologica dall'art. 37, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.2. Evidenzia che analogo giudizio di opposizione ad avviso di addebito, pendente tra le stesse parti in relazione ad annualità diverse, si è definito con esito favorevole all' . CP
3.3. L'appellato si è costituito con apposita memoria, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e riproponendo i motivi di opposizione già articolati nel ricorso introduttivo di pag. 3/11 primo grado;
evidenzia, inoltre, che l' solo nel presente giudizio di appello ha Pt_1 dedotto l'operatività della sospensione straordinaria dei termini disposta dalla normativa emergenziale e che il giudizio citato dall' si è concluso, diversamente da quanto CP
indicato in atti, in senso favorevole alla parte privata, atteso che, con sentenza n.
1730/2024 del 10.12.2024, questa Corte ha accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di addebito opposto.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello è infondato e va respinto, dovendosi confermare la sentenza impugnata liddove ha accolto l'opposizione della parte privata, sia pure con diversa motivazione.
5. Coglie nel segno la censura dell'Istituto volta a sostenere che, assunto quale primo atto interruttivo l'avviso bonario pervenuto al contribuente in data 6.8.2020, la pretesa creditoria non sarebbe interamente prescritta.
5.1. Giova sul punto premettere che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato. Tuttavia, pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito dell'Istituto previdenziale dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi dovuti (cfr., in diverse fattispecie accomunate dall'operatività di tale principio generale, Cass. 32644/2024; 5578/2022; 27950/2018).
5.2. Nella specie, costituisce dato pacifico ed incontroverso che i contributi di cui si discute, afferenti l'anno 2014, avrebbero dovuto essere versati alla scadenza del
16.6.2015, con proroga al successivo 6.7.2015 per i soggetti esercenti attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore.
Orbene, rammenta correttamente l' che il decorso dei termini di prescrizione è Pt_1 stato sospeso a norma dell'art. 37, co. 2, d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 27/2020), secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
pag. 4/11 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.3. Per effetto della citata disposizione, dunque, il decorso della prescrizione non ha potuto operare nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (per n. 129 giorni), sicchè, alla data del 6.8.2020, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione in relazione alla contribuzione per l'anno 2014. Del resto, l'odierno appellato nulla ha controdedotto alla ricostruzione fattuale e giuridica dell' , essendosi limitato a Pt_1 rimarcare che l' ha invocato la normativa emergenziale solo in questo secondo CP
grado del giudizio, circostanza, questa, ininfluente, trattandosi di questione in punto di puro diritto e concernente la normativa che il giudice è tenuto ad applicare anche officiosamente.
5.4. Se così è, occorre passare a valutare i residui motivi di opposizione all'avviso di addebito, puntualmente riproposti nella presente sede di gravame dal contribuente.
6. Orbene, come già opinato da questa Corte in fattispecie del tutto analoga alla presente
(cfr. sentenza n. 1730/2024 pubbl. il 03/02/2025 nel procedimento di appello iscritto tra le stesse parti al n. R.G. 1446/2023), è meritevole di condivisione la tesi della parte privata, in relazione alla infondatezza nel merito della pretesa contributiva, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze.
6.1. Occorre premettere che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n.
662/1996 ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge, e cioè: a) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
b) la piena responsabilità e i rischi di gestione (con l'eccezione dei soci di S.r.l.); c) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass. n. 5444/2013).
Dunque, è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla suddetta gestione assicurativa la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale o societaria, atteso che l'assicurazione obbligatoria non pag. 5/11 intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, bensì accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che agli altri fattori produttivi dell'impresa (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 20162 del 2024;
Cass. n. 22374 del 2021; Cass. n. 7785 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 3240/2010).
In altri termini, per essere iscritti a un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi è necessario l'espletamento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, contraddistinta dai requisiti dell'abitualità e della prevalenza (cfr. Cass. n.
19273/2018 cit.), i quali devono riferirsi a un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l., al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, piuttosto che comparativamente in riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Detta interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, a evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante e abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (v. Cass. n. 19273/2018 cit.).
Alla stregua dei suesposti principi, l'attività inerente al ruolo di amministratore e quella esercitata come lavoratore si esplicano su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione a un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta a eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza, laddove, invece, l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
pag. 6/11 In proposito la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione)” (cfr. Cass.
n. 10426/2018).
Amministrazione e operatività sono, dunque, attività distinte e autonome, ragion per cui distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione;
in altri termini, la qualifica di socio amministratore di una società di capitali non è di per sé significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale all'interno dell'azienda; ne consegue che essa è da sola inidonea a generare in capo al soggetto l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti (Cass. n. 1759/2021).
In particolare, la Cassazione (cfr. sent. n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, laddove pag. 7/11 “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Con riferimento poi ai profili probatori, la stessa Corte di legittimità, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che “la verifica della sussistenza dei requisiti di legge (…) è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio
(il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (…) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa,
l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni”
(cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3292; Cass. n. 31709/2019; Cass. n. 8613/2017;
Cass. n. 23600/2009; Cass., n. 5763/2002).
6.2. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame l' si è limitato, anche nella presente Pt_1
fase di gravame, ad evidenziare che “come da visura camerale allegata, il sig.
possiede il 79,92% di quote nella Hotel Aranci srl;
società che ha dato CP_1
luogo alla iscrizione dal 05/2008. Il 79,92 del reddito denunciato dalla società Hotel
Aranci è pertanto pari a euro 124.113,00 per il 2014 (vedi allegato Unico SC 2015 quadro RN dove si evince reddito complessivo dichiarato pari a euro 155.296,00).
Inoltre, il sig. ha omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei CP_1 redditi Unico Persone Fisiche 2015 su anno di imposta 2014”.
In tale contesto, è appena il caso di osservare che il dato della preesistenza dell'iscrizione dell'odierno appellato alla Gestione Commercianti non è dirimente, posto che nei regimi previdenziali obbligatori (siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche, come gli enti previdenziali privati), il tratto fondamentale dell'obbligazione contributiva è la sua inderogabilità e, quindi, la sua indisponibilità;
pag. 8/11 essa trova fondamento normativo nell'art. 2115, co. 3, c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza.
Ciò in quanto l'obbligazione contributiva, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato (qual è la realizzazione della tutela previdenziale obbligatoria delle categorie di lavoratori assicurate), è integralmente sottratta a ogni possibilità di intervento da parte dell'autonomia dei privati.
Conseguentemente, in linea di principio neppure è sostenibile che un'eventuale pregressa inazione giudiziale o financo il versamento volontario di diversa contribuzione possano costituire riconoscimento della debenza e persistenza dell'obbligo contributivo in contesa.
D'altro canto, non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare – né è in tal senso significativo il complesso di circostanze riferite dall' , come sopra riportate – che Pt_1
l'odierno appellato, quale amministratore unico della società, abbia altresì partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L' , come poc'anzi visto, non ha addotto alcun dato descrittivo onde lasciar Pt_1
apprezzare in che termini ON avrebbe preso parte alla realizzazione dell'oggetto sociale, sicchè difettano del tutto, anche in punto di allegazione, elementi positivi che specifichino l'effettiva attività materiale in tesi svolta dal contribuente, oltre che le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche della stessa.
Manca, in particolare, una congrua attività accertativa capace di fornire il benché minimo spunto in ordine alle modalità con cui l'azienda era organizzata e, quindi, in merito al contributo fornito dall'appellato alla sua gestione, sicché il solo possesso, da parte di questi, della qualità di amministratore unico della menzionata società di capitali
è – come affermato dalla giurisprudenza sopra menzionata e da questa stessa Corte nella citata sentenza n. 1730/2024 – insufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e, quindi, per quanto qui rileva, per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva posta a base dell'avviso di addebito opposto.
6.3. L'Ente previdenziale non ha, in definitiva, in alcun modo assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente circa l'esistenza del presupposto contributivo previsto pag. 9/11 dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, consistente nella partecipazione della parte privata al lavoro aziendale, da intendersi nel senso dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
L'opponente ha, dal canto suo, allegato, sin dall'atto introduttivo di lite di primo grado, di limitarsi a svolgere i compiti tipici dell'amministratore di società, ponendo in essere atti che non richiedono alcun apporto lavorativo di tipo esecutivo, e di non occuparsi personalmente della gestione dell'azienda di cui è titolare, per la quale si avvale di numerosissimi collaboratori e dipendenti, tutti regolarmente assunti;
circostanza, quest'ultima, che non è stata in alcun modo confutata dall' . CP
, inoltre, è pacificamente iscritto alla Gestione Separata per l'attività di CP_1
amministratore espletata, in relazione alla quale versa regolarmente la contribuzione dovuta (come dedotto a pag. 4 del ricorso di primo grado, in assenza di specifica contestazione dell' , e ribadito a pag. 7 della memoria di costituzione in appello). Pt_1
6.4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dunque, nella conclamata assenza di dati ed accertamenti idonei a comprovare l'apporto lavorativo abituale e prevalente dell'odierno appellato all'interno della società di capitali da lui amministrata, che si giova, peraltro, dell'apporto di ulteriori soci (cfr. visura camerale in fasc. parte I grado
), non può stimarsi sussistente il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva. Pt_1
7. In definitiva, merita conferma, sia pure in forza della diversa motivazione sin qui esposta, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso dell'accoglimento dell'opposizione proposta da , nonché la conseguenziale statuizione di CP_1 non debenza delle somme poste a base dell'avviso di addebito impugnato n. 343 2022
00019756 53 000; resta assorbita ogni altra questione controversa tra le parti.
8. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell' ; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla CP
scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
9. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per pag. 10/11 l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 17.4.2024 dall' , in Pt_1
persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.10.2023, nei confronti di così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del Pt_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 286/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
CONTURSI CHIARA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
VALERIO LUCA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.10.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto opposizione avverso l'avviso Controparte_1 di addebito n. 343 2022 00019756 53 000, notificatogli dall' in data 30.9.2022, per Pt_1
l'importo complessivo di € 20.085,49 dovuto alla Gestione Commercianti a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2014, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. n. 343
2022 00019756 53 000, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
- conseguentemente, disporre la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti dell' - condannare la Pt_1
controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
1.2. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: 1.2.1) di essere Pt_2
amministratore di diverse società di capitali operanti nel settore turistico-alberghiero e di aver provveduto regolarmente a versare alla Gestione Separata i contributi Pt_1
previdenziali dovuti in relazione a tale attività; 1.2.2) di non aver compreso il presupposto della richiesta contribuzione, non avendo egli mai partecipato, con il proprio lavoro professionale e prevalente, all'attività aziendale, ed essendosi limitato a compiere i soli atti concernenti l'amministrazione e gestione delle società, non richiedenti alcun apporto lavorativo personale (attesa, peraltro, l'assunzione, alle dipendenze delle società amministrate, di oltre trecento fra direttori, responsabili, collaboratori, ecc.); 1.2.3) che l' non ha fornito alcuna prova della pretesa Pt_1
creditoria vantata, non potendo la sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di personalità e abitualità desumersi da meri riscontri documentali, in assenza di accertamenti effettuati in loco;
1.2.4) che l'avviso di addebito opposto non è adeguatamente motivato, in quanto privo di ogni specificazione circa la parte di reddito oltre il c.d. minimale, né in ordine al procedimento di calcolo degli accessori, con evidente lesione del diritto di difesa;
1.2.5) che, in ogni caso, l' è decaduto dalla Pt_1
possibilità di richiedere coattivamente il pagamento dei contributi, per infruttuoso decorso del termine previsto, per i ruoli emessi successivamente al 1° luglio 2005, ex lege n. 311/2004, per cui il concessionario deve notificare il titolo esecutivo entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, ossia, in forza dell'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o premi dovuti;
1.2.6) che, infine, il credito contributivo è inesigibile, essendo spirato anche il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, decorrente dal giorno in cui i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile devono essere corrisposti in ossequio alla pag. 2/11 normativa vigente, e, quindi, dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
1.3. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, precisando Pt_1 che l'opponente risulta iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di socio di s.r.l. derivante dalla carica di Amministratore Unico in seno all'Hotel degli Aranci s.r.l.
2. Con sentenza definitiva in data 17.10.2023, l'adito Tribunale ha accolto l'opposizione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: 2.1) il ricorrente ha, tra l'altro, dedotto la prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato dall' ; 2.2) l' sostiene di aver interrotto la prescrizione con atto di messa in Pt_1 CP mora del 6.8.2020; 2.3) a fronte di tanto, merita condivisione la replica dell'opponente, secondo cui il dies a quo va individuato nella scadenza prevista per il versamento dei contributi, coincidente con quella per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno, e, quindi, con riferimento all'anno 2014, il 6.7.2015, ai sensi del d.p.c.m. 9 giugno
2015, mentre l'avviso bonario depositato dall'Ente è stato spedito in data 28.7.2020 e consegnato in data 6.8.2020, oltre il quinquennio prescrizionale;
2.4) a nulla rileva l'omessa compilazione da parte dell'opponente del quadro RR della dichiarazione dei redditi Unico - Persone fisiche 2015, che non configura occultamento doloso del debito contributivo, tale da determinare la sospensione della prescrizione.
3. Avverso detta pronuncia, l' ha interposto appello, con ricorso depositato in data Pt_1
17.4.2024.
3.1. Con un unico motivo di gravame, lamenta l'erroneità della statuizione di intervenuta prescrizione del credito contributivo, per non avere il primo giudice fatto corretta applicazione della normativa in tema di sospensione straordinaria dei termini per complessivi 129 giorni introdotta in virtù dell'emergenza epidemiologica dall'art. 37, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.2. Evidenzia che analogo giudizio di opposizione ad avviso di addebito, pendente tra le stesse parti in relazione ad annualità diverse, si è definito con esito favorevole all' . CP
3.3. L'appellato si è costituito con apposita memoria, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e riproponendo i motivi di opposizione già articolati nel ricorso introduttivo di pag. 3/11 primo grado;
evidenzia, inoltre, che l' solo nel presente giudizio di appello ha Pt_1 dedotto l'operatività della sospensione straordinaria dei termini disposta dalla normativa emergenziale e che il giudizio citato dall' si è concluso, diversamente da quanto CP
indicato in atti, in senso favorevole alla parte privata, atteso che, con sentenza n.
1730/2024 del 10.12.2024, questa Corte ha accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di addebito opposto.
3.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello è infondato e va respinto, dovendosi confermare la sentenza impugnata liddove ha accolto l'opposizione della parte privata, sia pure con diversa motivazione.
5. Coglie nel segno la censura dell'Istituto volta a sostenere che, assunto quale primo atto interruttivo l'avviso bonario pervenuto al contribuente in data 6.8.2020, la pretesa creditoria non sarebbe interamente prescritta.
5.1. Giova sul punto premettere che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato. Tuttavia, pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito dell'Istituto previdenziale dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi dovuti (cfr., in diverse fattispecie accomunate dall'operatività di tale principio generale, Cass. 32644/2024; 5578/2022; 27950/2018).
5.2. Nella specie, costituisce dato pacifico ed incontroverso che i contributi di cui si discute, afferenti l'anno 2014, avrebbero dovuto essere versati alla scadenza del
16.6.2015, con proroga al successivo 6.7.2015 per i soggetti esercenti attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore.
Orbene, rammenta correttamente l' che il decorso dei termini di prescrizione è Pt_1 stato sospeso a norma dell'art. 37, co. 2, d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 27/2020), secondo cui: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
pag. 4/11 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5.3. Per effetto della citata disposizione, dunque, il decorso della prescrizione non ha potuto operare nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (per n. 129 giorni), sicchè, alla data del 6.8.2020, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione in relazione alla contribuzione per l'anno 2014. Del resto, l'odierno appellato nulla ha controdedotto alla ricostruzione fattuale e giuridica dell' , essendosi limitato a Pt_1 rimarcare che l' ha invocato la normativa emergenziale solo in questo secondo CP
grado del giudizio, circostanza, questa, ininfluente, trattandosi di questione in punto di puro diritto e concernente la normativa che il giudice è tenuto ad applicare anche officiosamente.
5.4. Se così è, occorre passare a valutare i residui motivi di opposizione all'avviso di addebito, puntualmente riproposti nella presente sede di gravame dal contribuente.
6. Orbene, come già opinato da questa Corte in fattispecie del tutto analoga alla presente
(cfr. sentenza n. 1730/2024 pubbl. il 03/02/2025 nel procedimento di appello iscritto tra le stesse parti al n. R.G. 1446/2023), è meritevole di condivisione la tesi della parte privata, in relazione alla infondatezza nel merito della pretesa contributiva, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze.
6.1. Occorre premettere che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n.
662/1996 ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge, e cioè: a) la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
b) la piena responsabilità e i rischi di gestione (con l'eccezione dei soci di S.r.l.); c) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; Cass. n. 5444/2013).
Dunque, è presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla suddetta gestione assicurativa la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale o societaria, atteso che l'assicurazione obbligatoria non pag. 5/11 intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, bensì accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorché detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che agli altri fattori produttivi dell'impresa (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 20162 del 2024;
Cass. n. 22374 del 2021; Cass. n. 7785 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 3240/2010).
In altri termini, per essere iscritti a un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi è necessario l'espletamento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, contraddistinta dai requisiti dell'abitualità e della prevalenza (cfr. Cass. n.
19273/2018 cit.), i quali devono riferirsi a un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l., al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, piuttosto che comparativamente in riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Detta interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, a evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante e abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (v. Cass. n. 19273/2018 cit.).
Alla stregua dei suesposti principi, l'attività inerente al ruolo di amministratore e quella esercitata come lavoratore si esplicano su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione a un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta a eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza, laddove, invece, l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
pag. 6/11 In proposito la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare
l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione)” (cfr. Cass.
n. 10426/2018).
Amministrazione e operatività sono, dunque, attività distinte e autonome, ragion per cui distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione;
in altri termini, la qualifica di socio amministratore di una società di capitali non è di per sé significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale all'interno dell'azienda; ne consegue che essa è da sola inidonea a generare in capo al soggetto l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti (Cass. n. 1759/2021).
In particolare, la Cassazione (cfr. sent. n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, laddove pag. 7/11 “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.
Con riferimento poi ai profili probatori, la stessa Corte di legittimità, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che “la verifica della sussistenza dei requisiti di legge (…) è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio
(il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (…) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa,
l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni”
(cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3292; Cass. n. 31709/2019; Cass. n. 8613/2017;
Cass. n. 23600/2009; Cass., n. 5763/2002).
6.2. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame l' si è limitato, anche nella presente Pt_1
fase di gravame, ad evidenziare che “come da visura camerale allegata, il sig.
possiede il 79,92% di quote nella Hotel Aranci srl;
società che ha dato CP_1
luogo alla iscrizione dal 05/2008. Il 79,92 del reddito denunciato dalla società Hotel
Aranci è pertanto pari a euro 124.113,00 per il 2014 (vedi allegato Unico SC 2015 quadro RN dove si evince reddito complessivo dichiarato pari a euro 155.296,00).
Inoltre, il sig. ha omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei CP_1 redditi Unico Persone Fisiche 2015 su anno di imposta 2014”.
In tale contesto, è appena il caso di osservare che il dato della preesistenza dell'iscrizione dell'odierno appellato alla Gestione Commercianti non è dirimente, posto che nei regimi previdenziali obbligatori (siano essi pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche, come gli enti previdenziali privati), il tratto fondamentale dell'obbligazione contributiva è la sua inderogabilità e, quindi, la sua indisponibilità;
pag. 8/11 essa trova fondamento normativo nell'art. 2115, co. 3, c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza.
Ciò in quanto l'obbligazione contributiva, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato (qual è la realizzazione della tutela previdenziale obbligatoria delle categorie di lavoratori assicurate), è integralmente sottratta a ogni possibilità di intervento da parte dell'autonomia dei privati.
Conseguentemente, in linea di principio neppure è sostenibile che un'eventuale pregressa inazione giudiziale o financo il versamento volontario di diversa contribuzione possano costituire riconoscimento della debenza e persistenza dell'obbligo contributivo in contesa.
D'altro canto, non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare – né è in tal senso significativo il complesso di circostanze riferite dall' , come sopra riportate – che Pt_1
l'odierno appellato, quale amministratore unico della società, abbia altresì partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L' , come poc'anzi visto, non ha addotto alcun dato descrittivo onde lasciar Pt_1
apprezzare in che termini ON avrebbe preso parte alla realizzazione dell'oggetto sociale, sicchè difettano del tutto, anche in punto di allegazione, elementi positivi che specifichino l'effettiva attività materiale in tesi svolta dal contribuente, oltre che le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche della stessa.
Manca, in particolare, una congrua attività accertativa capace di fornire il benché minimo spunto in ordine alle modalità con cui l'azienda era organizzata e, quindi, in merito al contributo fornito dall'appellato alla sua gestione, sicché il solo possesso, da parte di questi, della qualità di amministratore unico della menzionata società di capitali
è – come affermato dalla giurisprudenza sopra menzionata e da questa stessa Corte nella citata sentenza n. 1730/2024 – insufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e, quindi, per quanto qui rileva, per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva posta a base dell'avviso di addebito opposto.
6.3. L'Ente previdenziale non ha, in definitiva, in alcun modo assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente circa l'esistenza del presupposto contributivo previsto pag. 9/11 dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, consistente nella partecipazione della parte privata al lavoro aziendale, da intendersi nel senso dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
L'opponente ha, dal canto suo, allegato, sin dall'atto introduttivo di lite di primo grado, di limitarsi a svolgere i compiti tipici dell'amministratore di società, ponendo in essere atti che non richiedono alcun apporto lavorativo di tipo esecutivo, e di non occuparsi personalmente della gestione dell'azienda di cui è titolare, per la quale si avvale di numerosissimi collaboratori e dipendenti, tutti regolarmente assunti;
circostanza, quest'ultima, che non è stata in alcun modo confutata dall' . CP
, inoltre, è pacificamente iscritto alla Gestione Separata per l'attività di CP_1
amministratore espletata, in relazione alla quale versa regolarmente la contribuzione dovuta (come dedotto a pag. 4 del ricorso di primo grado, in assenza di specifica contestazione dell' , e ribadito a pag. 7 della memoria di costituzione in appello). Pt_1
6.4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dunque, nella conclamata assenza di dati ed accertamenti idonei a comprovare l'apporto lavorativo abituale e prevalente dell'odierno appellato all'interno della società di capitali da lui amministrata, che si giova, peraltro, dell'apporto di ulteriori soci (cfr. visura camerale in fasc. parte I grado
), non può stimarsi sussistente il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva. Pt_1
7. In definitiva, merita conferma, sia pure in forza della diversa motivazione sin qui esposta, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso dell'accoglimento dell'opposizione proposta da , nonché la conseguenziale statuizione di CP_1 non debenza delle somme poste a base dell'avviso di addebito impugnato n. 343 2022
00019756 53 000; resta assorbita ogni altra questione controversa tra le parti.
8. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell' ; la liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla CP
scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
9. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per pag. 10/11 l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 17.4.2024 dall' , in Pt_1
persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.10.2023, nei confronti di così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del Pt_1 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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