TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 157/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 157/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BATTISTELLA VITTORIO, con domicilio eletto in VIA PIAVE
N.22 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. D'ELIA NICOLÒ, con domicilio eletto in GALLERIA
PASSARELLA 1 20122 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
FATTO
La sig.ra ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
deducendone la responsabilità custodiale per sentirlo
[...]
condannare al risarcimento del danno occorsole in data 09/09/2020 allorquando stava camminando sul marciapiedi lato destro di Via Del
Mare direzione San Vito, e cadeva a terra a causa di irregolarità della pavimentazione costituite da forti avvallamenti e radici affioranti che ne pagina 1 di 5 cagionavano l'inciampo, e conseguente trauma al volto ed agli arti superiori ed inferiore destro;
richiamato il contenuto della documentazione medica formata a seguito del ricorso alle cure del
Pronto Soccorso presso il locale nosocomio, e le ulteriori prescrizioni, nonché perizia medica di parte, indicato la durata della malattia, ha quantificato i postumi , ha indicato le spese sostenute e determinato l'importo complessivamente richiesto in € 26.000,00;
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda;
CP_1 ha dedotto la visibilità e prevedibilità dell'ostacolo, sia sotto ilo profilo soggettivo che oggettivo, con conseguente interruzione del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso per fatto del danneggiato, connotante la sua responsabilità esclusiva;
ha inoltre contestato la quantificazione dei postumi del sinistro e della richiesta risarcitoria.
Dopo l'istruttoria orale è stata disposta CTU medico legale, dopo il cui deposito il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In decorrenza dei termini le parti non hanno depositato scritti conclusionali ed hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti e conseguente richiesta di pronuncia d'estinzione ai sensi dell'art. 306 cpc
DIRITTO
I. Entrambe le parti, nelle more del deposito degli scritti conclusionali, hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti con richiesta di pronuncia estintiva del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc, e compensazione delle spese di lite.
II. I difensori delle parti sono muniti in procura del potere di rinuncia agli atti, cosicché sussistono i presupposti per la pagina 2 di 5 declaratoria di estinzione del giudizio, ed a tanto può procedersi con sentenza, posto che la dichiarazione è intervenuta dopo che il giudizio è stato trattenuto in decisione.
III. Giova rammentare che la sentenza declaratoria di estinzione è esente dall'imposta di registro;
si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto degli articoli 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso.
IV. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
V. L'articolo 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa imposta.
VI. Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.
VII. In diverse occasioni è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del TUR ed 8 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR gli atti processuali che, ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c., dichiarano l'estinzione del processo. pagina 3 di 5 VIII. Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione
AG Entratre 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio
2001, n. 45/E).
IX. La rinuncia agli atti del giudizio consiste nell'espressa dichiarazione della parte che ha intrapreso il giudizio di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia definitoria del giudizio stesso.
X. Ne consegue che gli atti in parola non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e che, quindi, per i provvedimenti che dichiarino l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. non sussiste l'obbligo di registrazione.
XI. Per quanto non pertinente al presente caso in cui le parti hanno sostanzialmente dichiarato l'intervenuto accordo anche sulle spese di lite, merita ricordare che la predetta conclusione trova conferma anche nei confronti dei provvedimenti giudiziali che dichiarano estinto il giudizio e, al contempo, liquidano le spese processuali, in base al disposto dell'articolo 306, comma 4
c.p.c., che prevede: “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
XII. La liquidazione delle spese di cui all'articolo 306, comma 4,
c.p.c., in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini della pagina 4 di 5 individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
2. Compensa le spese tra le parti;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 20 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 157/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BATTISTELLA VITTORIO, con domicilio eletto in VIA PIAVE
N.22 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.. D'ELIA NICOLÒ, con domicilio eletto in GALLERIA
PASSARELLA 1 20122 MILANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
FATTO
La sig.ra ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
deducendone la responsabilità custodiale per sentirlo
[...]
condannare al risarcimento del danno occorsole in data 09/09/2020 allorquando stava camminando sul marciapiedi lato destro di Via Del
Mare direzione San Vito, e cadeva a terra a causa di irregolarità della pavimentazione costituite da forti avvallamenti e radici affioranti che ne pagina 1 di 5 cagionavano l'inciampo, e conseguente trauma al volto ed agli arti superiori ed inferiore destro;
richiamato il contenuto della documentazione medica formata a seguito del ricorso alle cure del
Pronto Soccorso presso il locale nosocomio, e le ulteriori prescrizioni, nonché perizia medica di parte, indicato la durata della malattia, ha quantificato i postumi , ha indicato le spese sostenute e determinato l'importo complessivamente richiesto in € 26.000,00;
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda;
CP_1 ha dedotto la visibilità e prevedibilità dell'ostacolo, sia sotto ilo profilo soggettivo che oggettivo, con conseguente interruzione del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso per fatto del danneggiato, connotante la sua responsabilità esclusiva;
ha inoltre contestato la quantificazione dei postumi del sinistro e della richiesta risarcitoria.
Dopo l'istruttoria orale è stata disposta CTU medico legale, dopo il cui deposito il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta e trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In decorrenza dei termini le parti non hanno depositato scritti conclusionali ed hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti e conseguente richiesta di pronuncia d'estinzione ai sensi dell'art. 306 cpc
DIRITTO
I. Entrambe le parti, nelle more del deposito degli scritti conclusionali, hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti con richiesta di pronuncia estintiva del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc, e compensazione delle spese di lite.
II. I difensori delle parti sono muniti in procura del potere di rinuncia agli atti, cosicché sussistono i presupposti per la pagina 2 di 5 declaratoria di estinzione del giudizio, ed a tanto può procedersi con sentenza, posto che la dichiarazione è intervenuta dopo che il giudizio è stato trattenuto in decisione.
III. Giova rammentare che la sentenza declaratoria di estinzione è esente dall'imposta di registro;
si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto degli articoli 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso.
IV. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
V. L'articolo 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa imposta.
VI. Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.
VII. In diverse occasioni è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del TUR ed 8 della Tariffa parte prima allegata allo stesso TUR gli atti processuali che, ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c., dichiarano l'estinzione del processo. pagina 3 di 5 VIII. Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (cfr. risoluzione
AG Entratre 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio
2001, n. 45/E).
IX. La rinuncia agli atti del giudizio consiste nell'espressa dichiarazione della parte che ha intrapreso il giudizio di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia definitoria del giudizio stesso.
X. Ne consegue che gli atti in parola non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e che, quindi, per i provvedimenti che dichiarino l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. non sussiste l'obbligo di registrazione.
XI. Per quanto non pertinente al presente caso in cui le parti hanno sostanzialmente dichiarato l'intervenuto accordo anche sulle spese di lite, merita ricordare che la predetta conclusione trova conferma anche nei confronti dei provvedimenti giudiziali che dichiarano estinto il giudizio e, al contempo, liquidano le spese processuali, in base al disposto dell'articolo 306, comma 4
c.p.c., che prevede: “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
XII. La liquidazione delle spese di cui all'articolo 306, comma 4,
c.p.c., in calce alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio, pertanto, è irrilevante ai fini della pagina 4 di 5 individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
2. Compensa le spese tra le parti;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 20 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 5 di 5