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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1242 del 2023, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. LANDRI SIMONE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 22.5.23 la parte ricorrente impugnava l'Avviso di Addebito n.
59120230000037965000 emesso a seguito di verbale n. 19/0406 del 26/06/2021 –
Prot. N 7448 del 25/06/2021 - redatto dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di
Agrigento conseguentemente ad una denuncia effettuata all'ente dal lavoratore
[...]
in data 21 Agosto 2019. Parte_2
Chiedeva di annullare l'AVA, o in subordine, di ricalcolare il dovuto e ridurre le sanzioni al minimo.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente e a mezzo escussione testimoni, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
*
1 Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione avvenuta nel termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 riferibili anche agli avvisi di addebito.
Nel merito occorre premettere che, in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989,
n. 389 ed in seguito avverso l'avviso di addebito, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. ex multis, Cass. n.13982/2007; Cass.
n.5763/2002).
Ne consegue che, così come accade nell'analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
2421/2006).
Inoltre, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo (o, nella specie, con la cartella esattoriale), sicché
l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non può dirsi operata alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito spetta al soggetto che assume di essere creditore, in questo caso all'ente impositore, in piena applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: in tale giudizio, infatti, l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale.
Sulla scorta di tanto, spetta quindi all'Istituto provare la fondatezza del credito azionato, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore (Cass. 13467/2003).
Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
2 dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, ha CP_1 prodotto il verbale ispettivo n. 19/0406 del 26/06/2021 – Prot. N 7448 del
25/06/2021, nato dalla denuncia del lavoratore . Parte_2
Sulla scorta della documentazione esaminata, dalle dichiarazioni raccolte sul luogo di lavoro, nonché direttamente dal resistente, l'Ispettorato ha ritenuto sussistente lo svolgimento di attività di lavoro in nero per il periodo intercorrente tra la data del
31 ottobre 2016 ed il 12 dicembre 2016; di avere svolto più ore lavorative rispetto a quelle per le quali era stato assunto e di non avere goduto di ferie, permessi e congedo matrimoniale.
3 È stato, poi, escusso in giudizio Luogotenente C.S., Testimone_1
Comandante del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, il quale ha eseguito un'ispezione presso il panificio ricorrente in data 2 settembre
2019, confermando che aveva richiesto l'intervento Parte_2 dell'Ispettorato del Lavoro in un momento in cui non era più dipendente dell'azienda.
Il teste ha affermato di aver constatato il periodo di lavoro irregolare (in nero) dal
31.10.2016 al 12.12.2016 esclusivamente tramite le dichiarazioni dello stesso ricorrente, in quanto gli altri dipendenti non ricordavano la data di inizio del rapporto;
ulteriormente, ha disconosciuto un periodo formalmente contrattualizzato sulla base delle dichiarazioni del lavoratore.
Il teste, inoltre, ha verificato che ricorrente non aveva usufruito dei 14 giorni di congedo matrimoniale, come attestato dal Libro Unico del Lavoro (LUL) e che il giorno del matrimonio risultava presente al lavoro;
ulteriormente dai controlli documentali emergeva la mancata fruizione dei 15 giorni di ferie annuali entro il periodo dei 18 mesi successivi, nonché dei riposi. La testimonianza si è appalesata lineare, coerente, intrinsecamente logica e non v'è motivo di dubitare sulla genuinità del teste e sui controlli documentali dallo stesso effettuati;
viceversa, non possono ritenersi provate le circostanze apprese solamente dalle dichiarazioni del lavoratore denunciante (lavoro nero e straordinari)
Generiche, invece, le testimonianze di parte ricorrente.
(ex dipendente della società ricorrente dal fine Persona_1 ottobre 2018 al 31 agosto 2022) ha confermato di aver lavorato con Parte_2
- nipote del titolare- per circa un mese e mezzo nel 2018, fino a dicembre
[...]
2018. La stessa non ha ricordato gli orari di ingresso e uscita di Parte_2
, che non era obbligato a transitare davanti a lei per lasciare il luogo di lavoro.
[...]
Sostanzialmente dello stesso tenore è la testimonianza di (ex Testimone_2 dipendente stagionale della società ricorrente nei periodi estivi dal 2018 al 2021, generalmente da metà giugno a settembre/ottobre), la quale nulla ha saputo riferire sugli orari di lavoro di , né sulla sua eventuale attività Parte_2 pomeridiana, dato che lavoravano in stanze diverse e aveva scarsi contatti con gli altri dipendenti;
ha confermato che esistevano uscite alternative, oltre alla porta principale, che non le permettevano di monitorare direttamente i movimenti del collega.
Da ultimo viene in rilievo la testimonianza di (cugina di Tes_3 [...]
e dipendente della società ricorrente dal luglio 2006, con mansioni Parte_2 di aiuto nella preparazione di biscotti) la quale ha rammentato il matrimonio del
4 cugino intorno a maggio 2018, ma non ha saputo confermare se successivamente si sia assentato dal lavoro.
La teste ha affermato che il cugino si occupava della panificazione, infornatura e sfornatura del pane, ma non è emerso alcun elemento di responsabilità in ordine alla conduzione del forno tale da giustificare un superiore inquadramento.
Incrociando i dati, è confermata la presenza di nel panificio Parte_2 nel 2018, ma non forniscono elementi certi sulla data di inizio.
L'ispezione ha accertato che parte del rapporto è stato svolto in nero (31.10.2016 –
12.12.2016), ma tale dato si basa unicamente sulle dichiarazioni del ricorrente e ciò non può ritenersi sufficiente a provare il rapporto ai sensi dell'art. 2697 cc.
Le testimonianze precedenti non offrono una ricostruzione dettagliata degli orari di lavoro di , ad eccezione di che lo colloca Parte_2 Tes_3 genericamente tra le 7:00-9:30/10:00 per il periodo in cui hanno lavorato insieme. Viceversa appaiono non smentiti i riscontri documentali effettuati dall'Ispettorato, i quali escludono che il lavoratore abbia usufruito del congedo matrimoniale, dei riposi e delle ferie spettanti.
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi non dovuto quanto richiesto con l'avviso di addebito in forza delle parti in cui il verbale accerta il lavoro straordinario, il periodo lavorato in assenza di regolare contratto, il superiore inquadramento.
Rimane fermo l'accertamento documentale circa la mancata fruizione di congedo matrimoniale, ferie, riposi, come da LUL esaminato dagli ispettori. Rimette all' il conteggio del residuo. CP_1
Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto;
atteso l'esito della lite le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente il ricorso e annulla in parte qua l'Avviso di Addebito n. 59120230000037965000.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 21/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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