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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1843/2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Leonardi;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Massimiliano Marinelli, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: retribuzione – indennità di mancato preavviso
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.3.2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante, […] al pagamento in Controparte_2
favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.621,14 o di quella maggiore o minore che il Giudice del Lavoro riterrà dovuta, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata alla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
- condannare la in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_2
Valverde (CT), via Michele Scammacca n. 14, codice fiscale , al pagamento dei P.IVA_1
contributi omessi;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed
1 onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a tempo pieno e indeterminato con la CP_2
mansione di Guardia Particolare Giurata 4° livello del CCNL Vigilanza Privata dal 28.03.2012 sino al 30.06.2021 e che in tale data il rapporto era cessato per dimissioni per giusta causa, ha esposto:
- che la società aveva erogato l'indennità di vacanza contrattuale (c.d. AFAC) prevista dal CCNL inserendola in busta baga per l'importo mensile di € 20,00, senza tuttavia includere tale somma nella retribuzione normale dovuta ai sensi del CCNL e, dunque, senza computare il relativo importo ai fini del calcolo delle ulteriori voci retributive dipendenti quali le mensilità aggiuntive, il TFR, le ferie, lo straordinario ecc, con conseguente maturazione in favore del ricorrente di un credito pari ad € 850,00;
- che la datrice di lavoro non aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti ex art. 29 del CCNL al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASIV), risultando così tenuta al pagamento diretto in favore del lavoratore dell' “elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”, per un importo totale di € 2.100,00;
- di avere diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, ammontante a €
671,14, e spettante in ragione della giusta causa di dimissioni, giusta causa da ravvisarsi nel mancato e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte datoriale.
Con memoria depositata in data 1.7.2022 si è costituita la società contestando CP_2
la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo, quanto all'indennità di mancato preavviso, il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi la giusta causa di recesso e, quanto, quanto all'indennità AFAC, l'insussistenza del lamentato inadempimento stante la corretta erogazione dell'importo lordo mensile in busta paga e il computo della relativa voce nel calcolo delle retribuzioni differite e delle altre voci derivanti dall'indennità in discorso.
Quanto alle somme pretese ai sensi dell'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata e servizi fiduciari, la datrice di lavoro ha argomentato che la suddetta norma prevede nei confronti del datore un'obbligazione alternativa, consistente nell'adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (c.d. Fasiv) con obbligo di versamento di un contributo mensile per ciascun lavoratore iscritto, oppure, in caso di mancata adesione al fondo, nel versamento diretto al lavoratore di un elemento distinto della retribuzione pari a € 30,00 lordi mensili;
che tale versamento diretto non è dunque una forma di sanzione conseguente al ritardato versamento
2 delle quote la , ma opera solo nel caso in cui sia del tutto mancate l'iscrizione al fondo Pt_2
medesimo o sia intervenuta una causa di esclusione del lavoratore, ciò tenuto conto delle previsioni del regolamento interno del fondo che prevedono, quale conseguenza del ritardo nel pagamento dei contributi mensili, la sola sospensione dell'erogazione dei servizi, riattivabili a seguito del pagamento degli arretrati;
che, dunque, il versamento diretto dell'elemento distinto della retribuzione non costituisce una sanzione contrattuale per il ritardo nel pagamento, aggiuntiva all'obbligo di versamento della quota al , quanto piuttosto una prestazione Pt_3
alternativa. La datrice di lavoro ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, si era trovata in una condizione di difficoltà economica che aveva determinato l'interruzione dei pagamenti dei contributi al Fondo a partire dal mese di maggio 2018; che tale circostanza non aveva determinato l'esclusione dal fondo medesimo, bensì solo la sospensione della copertura assicurativa ai dipendenti;
che tuttavia a decorrere dal 2020 erano stati rateizzati i pagamenti degli arretrati al e alla data del 30.6.2021 risultavano correttamente effettuati tutti i Pt_2
versamenti, sicché nessun inadempimento poteva essere imputato, né il ricorrente aveva in concreto subito alcun pregiudizio, non avendo fatto questi richiesta di prestazioni sanitarie nel periodo di sospensione dell'operatività del . Pt_2
Sulla scorta di tali argomentazioni difensive ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata assegnata alla scrivente a seguito di immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022 ed è stata rinviata per discussione senza necessità di approfondimento istruttorio, come da ordinanza del 18.4.2023.
Tenuto conto della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in atti da parte ricorrente, all'odierna udienza quest'ultima è stata invitata a interloquire in ordine alla necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio con INPS. Sul punto, il procuratore di parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che “non vi è ulteriore interesse della parte alla regolarizzazione contributiva, rinunciando la parte a tale domanda, sicché non appare necessaria l'assegnazione di termine per l'integrazione del contraddittorio” (cfr. verbale di udienza). Le parti hanno insistito quindi nei rispettivi atti difensivi e, all'esito della camera di consiglio, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Prima di procedere all'esame nel merito delle domande di parte ricorrente, occorre evidenziare che esula dall'ambito del presente giudizio la domanda di versamento della contribuzione dovuta sulle differenze retributive richieste dal ricorrente, essendo stata la relativa domanda oggetto di rinuncia da parte del difensore, il quale ha fatto esercizio del generale potere di modificare e circoscrivere parzialmente le domande e le conclusioni
3 precedentemente formulate in relazione agli sviluppi di causa ai sensi dell'art. 84 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 1439/2002; Cass. n. 24848/2013).
Risulta pertanto superflua l'integrazione del contraddittorio con INPS.
3. Ciò posto, il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3.621,14 a titolo di AFAC, polizza sanitaria e indennità di mancato preavviso, in relazione al periodo dal 01.06.2016 al
30.06.2021 (come delimitato nella parte narrativa del ricorso).
3.2. Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e di allegare il ritenuto inadempimento, mentre grava sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto o di non avere adempiuto per causa non imputabile.
3.3. Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti, oltre che provata dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla lettera di assunzione del ricorrente alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato, con CP_2 qualifica di guardia particolare giurata e inquadramento al 6° livello del CCNL “Vigilanza
Privata” (doc. n. 1 allegato al ricorso), nonché dalle buste paga (cfr. doc. nn. 8, 9, 11, 12 e 13 allegati al ricorso) e dalla comunicazione di dimissioni (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, occorre esaminare partitamente le singole poste creditorie oggetto di domanda, tenuto conto della diversità della relativa causa petendi.
4. Ritiene il Tribunale che sia fondata e vada accolta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive calcolate in ragione dell'inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale (AFAC) nella retribuzione normale.
A riguardo, parte ricorrente ha lamentato che la datrice di lavoro avrebbe erroneamente corrisposto l'indennità in questione, pari ad € 20 mensili, corrispondendo in busta paga la relativa somma e includendola nella colonna delle “competenze” senza tuttavia computarla tra gli elementi fissi della retribuzione, così escludendola dalla base di calcolo degli istituti
4 contrattuali diretti e indiretti (paga oraria e giornaliera, permessi, straordinario, ferie, 13.ma,
14.ma, TFR etc..), con ciò generando differenze retributive per € 850,00.
4.1. L'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata dell'1.7.2021, versato in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), rubricato “Copertura economica”, dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 105 del medesimo CCNL, rubricato “Retribuzione normale”, stabilisce che “Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 2; eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.”.
Il successivo art. 106, sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, dispone che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ... 4°livello
… 1.258,88… Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1/2/2013 - 31/12/2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali.”.
Giova altresì richiamare l'art. 142, “Una tantum”, il quale prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora
l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno
l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una
5 dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
4.2. Dal complesso delle norme sopra citate, emerge che l'elemento dell'Acconto sui di cui all'art. 109 del CCNL ha natura retributiva, avendo la finalità Controparte_3 di “evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”. Tale emolumento, ai sensi del citato art. 106, è compreso nel salario unico che, a sua volta, rappresenta una delle componenti costitutive della retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL, con la conseguenza che la voce AFAC deve rientrare negli elementi fissi della retribuzione e dunque deve essere posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste.
Al riguardo, può condividersi quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale di
Roma nella sent. n. 5049/2024, che richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Roma n.
180/2024, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., può farsi riferimento.
“La questione centrale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva o meno della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, di conseguenza, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando con chiarezza che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”.
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
6 Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale dalla lettura degli articoli
106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel
“salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”. […]
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la
“retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce
(cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite (tredicesima e quattordicesima) e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore (ferie, permessi, lavoro straordinario, indennità di malattia, indennità economiche aggiuntive, t.f.r.)” (cfr.
Tribunale di Roma n. 5049/2024; Corte di Appello di Roma n. 4517/2024, n. 208/2024, n.
1357/2024, n. 1394/2024; Corte di Appello di Milano n. 2067/2019, n. 436/2020, n. 647/2021).
7 4.3. Accertato che l'importo di cui all'art. 109 del CCNL deve essere incluso nella retribuzione normale e, dunque, nel calcolo degli emolumenti da quest'ultima dipendenti, nel caso di specie, a fronte dell'inadempimento lamentato, la società datrice di lavoro si è limitata in modo apodittico e generico ad affermare la correttezza del proprio operato, deducendo che
Con
“tale emolumento è stato regolarmente erogato da , con i criteri e le modalità previste dalla legge e dal CCNL” e che “è stato utilizzato nel calcolo delle retribuzioni differite e delle altre voci derivanti dalla retribuzione stessa”.
Non è stata tuttavia compiuta alcuna specifica deduzione che consenta la giudice di verificare la correttezza dell'adempimento, essendosi la società limitata a dedurre di aver corrisposto l'importo mensile in busta paga (circostanza invero non oggetto di contestazione tra le parti) e di aver utilizzato tale importo nel calcolo delle altre voci retributive, senza null'altro aggiungere.
Occorre rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c., il convenuto ha l'onere di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito implica che non possa ritenersi sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588/2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che involga specifiche circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di successiva prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. n. 11667/2010;
Cass. n. 6202/2004; Cass. n. 4051/2011). Diversamente, la contestazione che non individua il vizio da cui il conteggio sarebbe affetto e non offra contestualmente di provarne il fondamento dove ritenersi tamquam non esset (emblematica, in motivazione, Cass. n. 5949/2018).
Nel caso di specie, la contestazione da parte della società resistente appare del tutto generica, nulla di specifico avendo questa opposto, pur essendo nella piena conoscenza degli elementi retributivi relativi al rapporto di lavoro e quindi in grado di evidenziare possibili vizi di calcolo, fornendo, di contro, diversi e precisi elementi volti a dimostrare la non correttezza dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di €
850,00 a titolo di differenze retributive conseguenti al calcolo nella retribuzione normale dell'indennità AFAC di cui all'art. 109 del CCNL.
5. Parimenti fondata risulta la domanda di parte ricorrente in relazione alle somme rivendicate ai sensi dell'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata 2013.
8 La disposizione contrattuale in esame, rubricata “Assistenza sanitaria integrativa”, dispone che “Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1/1/2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/1/2007;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/1/2007.
I contributi sono versati al con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le Pt_2 parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare: - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”.
Le parti sociali hanno dato attuazione alla citata disposizione costituendo il , la cui Pt_3 finalità, come si legge all'art. 5 del suo Statuto, è quella di “garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa” (cfr. doc. 3a di parte resistente). Lo Statuto poi rinvia all'adozione di un apposito Regolamento delle Prestazioni ai fini della sua concreta attuazione (cfr. art.16 del suddetto Statuto).
L'art. 2 del suddetto Regolamento (cfr. doc. 3b di parte resistente) stabilisce che “1.
Assumono la qualifica di iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL di riferimento, indicato all'art. 1.
2. Per i dipendenti l'obbligo d'iscrizione al Fondo sussiste nei confronti di: • Lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
• Lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale;
• Apprendisti.”.
Il successivo art. 6 prevede che “6. Il pagamento dei contributi costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.
7. Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile. […] Superato il terzo mese consecutivo di mancato versamento e/o anomalia contributiva, verrà meno la regolarità dell'azienda e la copertura assicurativa dei dipendenti
9 sarà sospesa. 10. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. […] 11. In caso di morosità le prestazioni dovranno essere riattivate solo
a seguito dell'effettivo versamento dei contributi dovuti, mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta di avvenuto versamento, andrà tempestivamente trasmessa al Ricevuta Pt_2
la comunicazione, il Fondo svolgerà le necessarie verifiche bancarie ed amministrative e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle prestazioni a far data dalla mensilità della regolarizzazione. I contributi dovuti dalle Aziende morose, e versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente Regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo.”.
E ancora, l'art. 9 del Regolamento indica tra le cause di decadenza della qualifica di iscritto “…Esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi;”.
5.1. Definito il quadro normativo e regolamentare di riferimento, nel caso di specie parte ricorrente ha lamentato l'omessa iscrizione al , come risultante dalla comunicazione a lui Pt_3
inviata dal fondo medesimo in data 9.12.2020 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) e la conseguente spettanza dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29 del CCNL.
Di contro, la società resistente ha dedotto che tra il 2018 e il 2020 vi era stata in effetti una omissione nel versamento dei contributi al , la quale tuttavia aveva determinato la sola Pt_3
sospensione dell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori, ma non la cancellazione delle posizioni dei dipendenti, le cui contribuzioni erano in effetti state poi regolarizzate come da attestazione rilasciata dal fondo medesimo (cfr. lettera del 30.6.2021, doc. n. 5 di parte Pt_3
resistente); pertanto, non essendo mai venuto meno lo stato di iscritto al Fasiv del lavoratore ed essendo stata regolarizzata la relativa posizione presso il fondo, non sarebbe mai Parte_1
sorto il diritto di ottenere il diverso importo previsto dalla contrattazione collettiva.
5.2. Ritiene il Tribunale che la prospettazione difensiva di parte resistente non possa trovare accoglimento.
Occorre invero evidenziare che, sebbene la documentazione depositata da parte resistente attesti la regolarizzazione della posizione contributiva della società rispetto al , per avere Pt_3
la provveduto al saldo del piano di rateizzazione concordato avente ad oggetto gli CP_2
arretrati del periodo maggio 2018-settembre 2020 (cfr. doc. 5 sopra citato), tuttavia tale documento non comprova che il singolo lavoratore ricorrente sia stato mai iscritto al fondo;
d'altronde, in senso contrario all'avvenuta iscrizione depone la lettera del 9.12.2020 inviata dal al ricorrente, nella quale si legge che “in merito alla posizione assicurativa in oggetto, Pt_3
10 come dipendente dell'azienda , La informiamo che non risulta iscritto al Fondo CP_1
(cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso). Pt_3
Non essendo stata dimostrata dalla società l'iscrizione del lavoratore al Fondo e non essendo stato dimostrato lo specifico versamento della contribuzione a lui riferita, deponendo anzi in senso contrario la documentazione depositata in atti, ritiene il Tribunale che sia integrata la condizione di omesso versamento delle quote cui l'art. 29 del CCNL subordina l'insorgere del diritto al versamento diretto dell'elemento distinto della retribuzione, pari ad € 30,00 lordi mensili.
Lo stesso dato letterale dell'art. 29 del CCNL depone a favore di tale soluzione interpretativa, dal momento che il presupposto contemplato dalla contrattazione collettiva per il versamento diretto al lavoratore è costituito unicamente dall'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di versamento dei contributi, senza attribuzione di alcun rilievo alla sospensione della prestazione integrativa o alla esclusione del ricorrente o della società dal Fondo. L'art. 29 individua infatti, quale presupposto dell'obbligo di versare l'importo di € 30,00, la semplice omissione contributiva (“l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare […]”), il che presuppone che un obbligo di versamento della contribuzione sussista e sia tuttavia rimasto inadempiuto e, dunque, presuppone proprio l'adesione al fondo e l'iscrizione del lavoratore.
Non appare di contro condivisibile la tesi della econdo cui l'art. 29 del CCNL CP_2
configurerebbe una ipotesi di obbligazione alternativa, nel senso che il datore di lavoro potrebbe scegliere di aderire al Fondo e contribuire allo stesso oppure, in mancanza o in caso di esclusione definitiva dal Fondo, di erogare l'importo di € 30,00 al lavoratore.
Dalla complessiva lettura dell'art. 29 si ricava piuttosto che il diritto del lavoratore a ottenere l'elemento distinto della retribuzione è riconosciuto in funzione sanzionatoria dell'omesso versamento dei contributi dovuti al fondo e in aggiunta a tale obbligo contributivo, secondo uno schema negoziale che appare ascrivibile all'obbligazione c.d. falsa alternativa,
“che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti della obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria e dovuta a titolo di sanzione per
l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per Determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta” (cfr. Cass. n. 1848/1969; cfr. anche Cass. n.
6984/2018).
11 Ritiene a riguardo il Tribunale di condividere quanto già affermato dal Tribunale di
Palermo con sentenza n. 196/2024, in un giudizio analogo che vedeva come parte la medesima società resistente.
“Nel caso di obbligazione con falsa alternativa il debitore, dunque, a differenza di quanto avviene nelle obbligazioni alternative, non è libero di scegliere quale obbligazione adempiere, ma è tenuto ad adempiere la prestazione principale: soltanto in caso di inadempimento di quest'ultima, quindi, egli sarà tenuto all'adempimento di quella subordinata. […] deve ritenersi che l'inadempimento dell'obbligazione mensile consistente nel versamento dei contributi Fasiv (pacificamente verificatosi) abbia comportato l'automatico ed irreversibile consolidamento dell'obbligazione subordinata di pagamento dell'importo retributivo stabilito, con falsa alternativa, dalla contrattazione collettiva di settore. Seguendo il superiore ragionamento non può che condividersi il consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui il tardivo e parziale adempimento dell'obbligazione principale non rivesta efficacia estintiva sull'obbligazione subordinata ormai consolidatasi”.
A sostegno della suddetta interpretazione depone anche il carattere retributivo dell'emolumento in discorso, come espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, dal che si ricava che, se l'obbligo retributivo non è adempiuto mediante versamento al Fondo del contributo a carico dell'azienda, che è “parte integrante del trattamento economico contrattuale” (così dispone l'art. 29 del CCNL), allora tale obbligo deve essere soddisfatto mediante il versamento diretto al lavoratore.
5.3. Alla stregua di quanto sopra, parte resistente deve essere condannata, ai sensi dall'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo mensile di
€ 30,00 euro nei limiti di quanto oggetto di domanda, ossia per 14 mensilità maturate in cinque anni (dal.
1.6.2016 al 30.6.2021), in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi al
, nella misura determinata dal ricorrente e non contestata, pari a euro € 2.100,00. Pt_3
6. Risulta, invece, infondata la richiesta avanzata da parte ricorrente di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo stata sufficientemente allegata e provata la sussistenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento,
12 valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020).
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente (cfr. Cass. n. 648/1988, in massima: “La mancata corresponsione della retribuzione che […] configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ”; cfr. in senso conforme Cass.
3354/1983; Cass. 285/1976; Cass. 5476/1984). Assume rilievo a tali fini il carattere non episodico dell'inadempimento dell'obbligo retributivo, potendo ritenersi sussistente la giusta causa di recesso in caso di reiterazione dei mancati pagamenti e non nel caso in cui l'inadempimento abbia carattere accidentale e di breve durata.
Costituisce pertanto giusta causa di dimissioni il mancato pagamento di una congrua parte della retribuzione dovuta al lavoratore adempiente alla propria obbligazione.
6.1. Nella specie, parte ricorrente afferma in ricorso di aver rassegnato “le proprie dimissioni per giusta causa a seguito dei mancati e reiterati ritardi nel pagamento degli stipendi”, senza neppure specificare quali siano le mensilità omesse o corrisposte tardivamente che avrebbero giustificato il recesso.
A fronte delle generiche allegazioni, la società convenuta ha documentato la corresponsione di somme in favore del lavoratore relative al dedotto rapporto di lavoro, versando in atti, a tal fine, copie di bonifici di pagamento effettuati in data 21.7.2021 a titolo di
“accredito competenze mese di giugno 2021”, in data 10.8.2021 a titolo di “accredito competenze luglio 2021”, in data 29.7.2020 a titolo di “acconto 14ma mensilità 2020” e in data
26.8.2020 a titolo di “saldo stipendi luglio 2020” (cfr. doc. n. 8 di parte resistente).
Alla stregua di quanto rilevato, deve ritenersi insussistente, nel caso alla mano, la giusta causa delle dimissioni rassegnate da parte ricorrente, non avendo questi precisato quali somme siano state corrisposte in corso di rapporto e in che misura essere si sarebbero discostate da quanto dovuto, non avendo indicato alcun criterio di calcolo o parametro retributivo che consenta di valutare in astratto la sussistenza del lamentato inadempimento, non avendo dedotto in che misura e con che frequenza si sarebbero verificati i ritardi nei pagamenti, il che preclude
13 ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento datoriale e sull'idoneità a giustificare il recesso.
La domanda va quindi rigettata in quanto infondata.
7. Alla stregua delle superiori considerazioni, la società va condannata al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 2.950,00, per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società resistente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa determinato in ragione della somma riconosciuta a parte ricorrente, dello scaglione tabellare di riferimento (fino ad € 5.200,00), disponendosi la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1843/2022 R.G. così statuisce: condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 2.950,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2
rifondere le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 1.029,50, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Giuseppe Leonardi.
Catania, 07/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1843/2022, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Leonardi;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Massimiliano Marinelli, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: retribuzione – indennità di mancato preavviso
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.3.2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante, […] al pagamento in Controparte_2
favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.621,14 o di quella maggiore o minore che il Giudice del Lavoro riterrà dovuta, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata alla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
- condannare la in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_2
Valverde (CT), via Michele Scammacca n. 14, codice fiscale , al pagamento dei P.IVA_1
contributi omessi;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed
1 onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso gli onorari”.
A fondamento delle proprie ragioni il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a tempo pieno e indeterminato con la CP_2
mansione di Guardia Particolare Giurata 4° livello del CCNL Vigilanza Privata dal 28.03.2012 sino al 30.06.2021 e che in tale data il rapporto era cessato per dimissioni per giusta causa, ha esposto:
- che la società aveva erogato l'indennità di vacanza contrattuale (c.d. AFAC) prevista dal CCNL inserendola in busta baga per l'importo mensile di € 20,00, senza tuttavia includere tale somma nella retribuzione normale dovuta ai sensi del CCNL e, dunque, senza computare il relativo importo ai fini del calcolo delle ulteriori voci retributive dipendenti quali le mensilità aggiuntive, il TFR, le ferie, lo straordinario ecc, con conseguente maturazione in favore del ricorrente di un credito pari ad € 850,00;
- che la datrice di lavoro non aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti ex art. 29 del CCNL al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASIV), risultando così tenuta al pagamento diretto in favore del lavoratore dell' “elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”, per un importo totale di € 2.100,00;
- di avere diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, ammontante a €
671,14, e spettante in ragione della giusta causa di dimissioni, giusta causa da ravvisarsi nel mancato e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte datoriale.
Con memoria depositata in data 1.7.2022 si è costituita la società contestando CP_2
la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo, quanto all'indennità di mancato preavviso, il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi la giusta causa di recesso e, quanto, quanto all'indennità AFAC, l'insussistenza del lamentato inadempimento stante la corretta erogazione dell'importo lordo mensile in busta paga e il computo della relativa voce nel calcolo delle retribuzioni differite e delle altre voci derivanti dall'indennità in discorso.
Quanto alle somme pretese ai sensi dell'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata e servizi fiduciari, la datrice di lavoro ha argomentato che la suddetta norma prevede nei confronti del datore un'obbligazione alternativa, consistente nell'adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (c.d. Fasiv) con obbligo di versamento di un contributo mensile per ciascun lavoratore iscritto, oppure, in caso di mancata adesione al fondo, nel versamento diretto al lavoratore di un elemento distinto della retribuzione pari a € 30,00 lordi mensili;
che tale versamento diretto non è dunque una forma di sanzione conseguente al ritardato versamento
2 delle quote la , ma opera solo nel caso in cui sia del tutto mancate l'iscrizione al fondo Pt_2
medesimo o sia intervenuta una causa di esclusione del lavoratore, ciò tenuto conto delle previsioni del regolamento interno del fondo che prevedono, quale conseguenza del ritardo nel pagamento dei contributi mensili, la sola sospensione dell'erogazione dei servizi, riattivabili a seguito del pagamento degli arretrati;
che, dunque, il versamento diretto dell'elemento distinto della retribuzione non costituisce una sanzione contrattuale per il ritardo nel pagamento, aggiuntiva all'obbligo di versamento della quota al , quanto piuttosto una prestazione Pt_3
alternativa. La datrice di lavoro ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, si era trovata in una condizione di difficoltà economica che aveva determinato l'interruzione dei pagamenti dei contributi al Fondo a partire dal mese di maggio 2018; che tale circostanza non aveva determinato l'esclusione dal fondo medesimo, bensì solo la sospensione della copertura assicurativa ai dipendenti;
che tuttavia a decorrere dal 2020 erano stati rateizzati i pagamenti degli arretrati al e alla data del 30.6.2021 risultavano correttamente effettuati tutti i Pt_2
versamenti, sicché nessun inadempimento poteva essere imputato, né il ricorrente aveva in concreto subito alcun pregiudizio, non avendo fatto questi richiesta di prestazioni sanitarie nel periodo di sospensione dell'operatività del . Pt_2
Sulla scorta di tali argomentazioni difensive ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata assegnata alla scrivente a seguito di immissione in servizio presso l'ufficio, avvenuta in data 30.11.2022 ed è stata rinviata per discussione senza necessità di approfondimento istruttorio, come da ordinanza del 18.4.2023.
Tenuto conto della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in atti da parte ricorrente, all'odierna udienza quest'ultima è stata invitata a interloquire in ordine alla necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio con INPS. Sul punto, il procuratore di parte ricorrente ha tuttavia rappresentato che “non vi è ulteriore interesse della parte alla regolarizzazione contributiva, rinunciando la parte a tale domanda, sicché non appare necessaria l'assegnazione di termine per l'integrazione del contraddittorio” (cfr. verbale di udienza). Le parti hanno insistito quindi nei rispettivi atti difensivi e, all'esito della camera di consiglio, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Prima di procedere all'esame nel merito delle domande di parte ricorrente, occorre evidenziare che esula dall'ambito del presente giudizio la domanda di versamento della contribuzione dovuta sulle differenze retributive richieste dal ricorrente, essendo stata la relativa domanda oggetto di rinuncia da parte del difensore, il quale ha fatto esercizio del generale potere di modificare e circoscrivere parzialmente le domande e le conclusioni
3 precedentemente formulate in relazione agli sviluppi di causa ai sensi dell'art. 84 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 1439/2002; Cass. n. 24848/2013).
Risulta pertanto superflua l'integrazione del contraddittorio con INPS.
3. Ciò posto, il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3.621,14 a titolo di AFAC, polizza sanitaria e indennità di mancato preavviso, in relazione al periodo dal 01.06.2016 al
30.06.2021 (come delimitato nella parte narrativa del ricorso).
3.2. Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e di allegare il ritenuto inadempimento, mentre grava sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto o di non avere adempiuto per causa non imputabile.
3.3. Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è pacifica tra le parti, oltre che provata dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla lettera di assunzione del ricorrente alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato, con CP_2 qualifica di guardia particolare giurata e inquadramento al 6° livello del CCNL “Vigilanza
Privata” (doc. n. 1 allegato al ricorso), nonché dalle buste paga (cfr. doc. nn. 8, 9, 11, 12 e 13 allegati al ricorso) e dalla comunicazione di dimissioni (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, occorre esaminare partitamente le singole poste creditorie oggetto di domanda, tenuto conto della diversità della relativa causa petendi.
4. Ritiene il Tribunale che sia fondata e vada accolta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive calcolate in ragione dell'inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale (AFAC) nella retribuzione normale.
A riguardo, parte ricorrente ha lamentato che la datrice di lavoro avrebbe erroneamente corrisposto l'indennità in questione, pari ad € 20 mensili, corrispondendo in busta paga la relativa somma e includendola nella colonna delle “competenze” senza tuttavia computarla tra gli elementi fissi della retribuzione, così escludendola dalla base di calcolo degli istituti
4 contrattuali diretti e indiretti (paga oraria e giornaliera, permessi, straordinario, ferie, 13.ma,
14.ma, TFR etc..), con ciò generando differenze retributive per € 850,00.
4.1. L'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata dell'1.7.2021, versato in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), rubricato “Copertura economica”, dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 105 del medesimo CCNL, rubricato “Retribuzione normale”, stabilisce che “Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 2; eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.”.
Il successivo art. 106, sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, dispone che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ... 4°livello
… 1.258,88… Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1/2/2013 - 31/12/2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali.”.
Giova altresì richiamare l'art. 142, “Una tantum”, il quale prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora
l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno
l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una
5 dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
4.2. Dal complesso delle norme sopra citate, emerge che l'elemento dell'Acconto sui di cui all'art. 109 del CCNL ha natura retributiva, avendo la finalità Controparte_3 di “evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”. Tale emolumento, ai sensi del citato art. 106, è compreso nel salario unico che, a sua volta, rappresenta una delle componenti costitutive della retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL, con la conseguenza che la voce AFAC deve rientrare negli elementi fissi della retribuzione e dunque deve essere posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste.
Al riguardo, può condividersi quanto recentemente affermato in materia dal Tribunale di
Roma nella sent. n. 5049/2024, che richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Roma n.
180/2024, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., può farsi riferimento.
“La questione centrale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva o meno della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, di conseguenza, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando con chiarezza che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”.
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
6 Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale dalla lettura degli articoli
106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio
2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel
“salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”. […]
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la
“retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce
(cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite (tredicesima e quattordicesima) e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore (ferie, permessi, lavoro straordinario, indennità di malattia, indennità economiche aggiuntive, t.f.r.)” (cfr.
Tribunale di Roma n. 5049/2024; Corte di Appello di Roma n. 4517/2024, n. 208/2024, n.
1357/2024, n. 1394/2024; Corte di Appello di Milano n. 2067/2019, n. 436/2020, n. 647/2021).
7 4.3. Accertato che l'importo di cui all'art. 109 del CCNL deve essere incluso nella retribuzione normale e, dunque, nel calcolo degli emolumenti da quest'ultima dipendenti, nel caso di specie, a fronte dell'inadempimento lamentato, la società datrice di lavoro si è limitata in modo apodittico e generico ad affermare la correttezza del proprio operato, deducendo che
Con
“tale emolumento è stato regolarmente erogato da , con i criteri e le modalità previste dalla legge e dal CCNL” e che “è stato utilizzato nel calcolo delle retribuzioni differite e delle altre voci derivanti dalla retribuzione stessa”.
Non è stata tuttavia compiuta alcuna specifica deduzione che consenta la giudice di verificare la correttezza dell'adempimento, essendosi la società limitata a dedurre di aver corrisposto l'importo mensile in busta paga (circostanza invero non oggetto di contestazione tra le parti) e di aver utilizzato tale importo nel calcolo delle altre voci retributive, senza null'altro aggiungere.
Occorre rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c., il convenuto ha l'onere di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito implica che non possa ritenersi sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588/2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che involga specifiche circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di successiva prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. n. 11667/2010;
Cass. n. 6202/2004; Cass. n. 4051/2011). Diversamente, la contestazione che non individua il vizio da cui il conteggio sarebbe affetto e non offra contestualmente di provarne il fondamento dove ritenersi tamquam non esset (emblematica, in motivazione, Cass. n. 5949/2018).
Nel caso di specie, la contestazione da parte della società resistente appare del tutto generica, nulla di specifico avendo questa opposto, pur essendo nella piena conoscenza degli elementi retributivi relativi al rapporto di lavoro e quindi in grado di evidenziare possibili vizi di calcolo, fornendo, di contro, diversi e precisi elementi volti a dimostrare la non correttezza dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di €
850,00 a titolo di differenze retributive conseguenti al calcolo nella retribuzione normale dell'indennità AFAC di cui all'art. 109 del CCNL.
5. Parimenti fondata risulta la domanda di parte ricorrente in relazione alle somme rivendicate ai sensi dell'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata 2013.
8 La disposizione contrattuale in esame, rubricata “Assistenza sanitaria integrativa”, dispone che “Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1/1/2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/1/2007;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/1/2007.
I contributi sono versati al con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le Pt_2 parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare: - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105”.
Le parti sociali hanno dato attuazione alla citata disposizione costituendo il , la cui Pt_3 finalità, come si legge all'art. 5 del suo Statuto, è quella di “garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa” (cfr. doc. 3a di parte resistente). Lo Statuto poi rinvia all'adozione di un apposito Regolamento delle Prestazioni ai fini della sua concreta attuazione (cfr. art.16 del suddetto Statuto).
L'art. 2 del suddetto Regolamento (cfr. doc. 3b di parte resistente) stabilisce che “1.
Assumono la qualifica di iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL di riferimento, indicato all'art. 1.
2. Per i dipendenti l'obbligo d'iscrizione al Fondo sussiste nei confronti di: • Lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
• Lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale;
• Apprendisti.”.
Il successivo art. 6 prevede che “6. Il pagamento dei contributi costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.
7. Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile. […] Superato il terzo mese consecutivo di mancato versamento e/o anomalia contributiva, verrà meno la regolarità dell'azienda e la copertura assicurativa dei dipendenti
9 sarà sospesa. 10. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. […] 11. In caso di morosità le prestazioni dovranno essere riattivate solo
a seguito dell'effettivo versamento dei contributi dovuti, mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta di avvenuto versamento, andrà tempestivamente trasmessa al Ricevuta Pt_2
la comunicazione, il Fondo svolgerà le necessarie verifiche bancarie ed amministrative e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle prestazioni a far data dalla mensilità della regolarizzazione. I contributi dovuti dalle Aziende morose, e versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente Regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo.”.
E ancora, l'art. 9 del Regolamento indica tra le cause di decadenza della qualifica di iscritto “…Esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi;”.
5.1. Definito il quadro normativo e regolamentare di riferimento, nel caso di specie parte ricorrente ha lamentato l'omessa iscrizione al , come risultante dalla comunicazione a lui Pt_3
inviata dal fondo medesimo in data 9.12.2020 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) e la conseguente spettanza dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29 del CCNL.
Di contro, la società resistente ha dedotto che tra il 2018 e il 2020 vi era stata in effetti una omissione nel versamento dei contributi al , la quale tuttavia aveva determinato la sola Pt_3
sospensione dell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori, ma non la cancellazione delle posizioni dei dipendenti, le cui contribuzioni erano in effetti state poi regolarizzate come da attestazione rilasciata dal fondo medesimo (cfr. lettera del 30.6.2021, doc. n. 5 di parte Pt_3
resistente); pertanto, non essendo mai venuto meno lo stato di iscritto al Fasiv del lavoratore ed essendo stata regolarizzata la relativa posizione presso il fondo, non sarebbe mai Parte_1
sorto il diritto di ottenere il diverso importo previsto dalla contrattazione collettiva.
5.2. Ritiene il Tribunale che la prospettazione difensiva di parte resistente non possa trovare accoglimento.
Occorre invero evidenziare che, sebbene la documentazione depositata da parte resistente attesti la regolarizzazione della posizione contributiva della società rispetto al , per avere Pt_3
la provveduto al saldo del piano di rateizzazione concordato avente ad oggetto gli CP_2
arretrati del periodo maggio 2018-settembre 2020 (cfr. doc. 5 sopra citato), tuttavia tale documento non comprova che il singolo lavoratore ricorrente sia stato mai iscritto al fondo;
d'altronde, in senso contrario all'avvenuta iscrizione depone la lettera del 9.12.2020 inviata dal al ricorrente, nella quale si legge che “in merito alla posizione assicurativa in oggetto, Pt_3
10 come dipendente dell'azienda , La informiamo che non risulta iscritto al Fondo CP_1
(cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso). Pt_3
Non essendo stata dimostrata dalla società l'iscrizione del lavoratore al Fondo e non essendo stato dimostrato lo specifico versamento della contribuzione a lui riferita, deponendo anzi in senso contrario la documentazione depositata in atti, ritiene il Tribunale che sia integrata la condizione di omesso versamento delle quote cui l'art. 29 del CCNL subordina l'insorgere del diritto al versamento diretto dell'elemento distinto della retribuzione, pari ad € 30,00 lordi mensili.
Lo stesso dato letterale dell'art. 29 del CCNL depone a favore di tale soluzione interpretativa, dal momento che il presupposto contemplato dalla contrattazione collettiva per il versamento diretto al lavoratore è costituito unicamente dall'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di versamento dei contributi, senza attribuzione di alcun rilievo alla sospensione della prestazione integrativa o alla esclusione del ricorrente o della società dal Fondo. L'art. 29 individua infatti, quale presupposto dell'obbligo di versare l'importo di € 30,00, la semplice omissione contributiva (“l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare […]”), il che presuppone che un obbligo di versamento della contribuzione sussista e sia tuttavia rimasto inadempiuto e, dunque, presuppone proprio l'adesione al fondo e l'iscrizione del lavoratore.
Non appare di contro condivisibile la tesi della econdo cui l'art. 29 del CCNL CP_2
configurerebbe una ipotesi di obbligazione alternativa, nel senso che il datore di lavoro potrebbe scegliere di aderire al Fondo e contribuire allo stesso oppure, in mancanza o in caso di esclusione definitiva dal Fondo, di erogare l'importo di € 30,00 al lavoratore.
Dalla complessiva lettura dell'art. 29 si ricava piuttosto che il diritto del lavoratore a ottenere l'elemento distinto della retribuzione è riconosciuto in funzione sanzionatoria dell'omesso versamento dei contributi dovuti al fondo e in aggiunta a tale obbligo contributivo, secondo uno schema negoziale che appare ascrivibile all'obbligazione c.d. falsa alternativa,
“che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti della obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria e dovuta a titolo di sanzione per
l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per Determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta” (cfr. Cass. n. 1848/1969; cfr. anche Cass. n.
6984/2018).
11 Ritiene a riguardo il Tribunale di condividere quanto già affermato dal Tribunale di
Palermo con sentenza n. 196/2024, in un giudizio analogo che vedeva come parte la medesima società resistente.
“Nel caso di obbligazione con falsa alternativa il debitore, dunque, a differenza di quanto avviene nelle obbligazioni alternative, non è libero di scegliere quale obbligazione adempiere, ma è tenuto ad adempiere la prestazione principale: soltanto in caso di inadempimento di quest'ultima, quindi, egli sarà tenuto all'adempimento di quella subordinata. […] deve ritenersi che l'inadempimento dell'obbligazione mensile consistente nel versamento dei contributi Fasiv (pacificamente verificatosi) abbia comportato l'automatico ed irreversibile consolidamento dell'obbligazione subordinata di pagamento dell'importo retributivo stabilito, con falsa alternativa, dalla contrattazione collettiva di settore. Seguendo il superiore ragionamento non può che condividersi il consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui il tardivo e parziale adempimento dell'obbligazione principale non rivesta efficacia estintiva sull'obbligazione subordinata ormai consolidatasi”.
A sostegno della suddetta interpretazione depone anche il carattere retributivo dell'emolumento in discorso, come espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, dal che si ricava che, se l'obbligo retributivo non è adempiuto mediante versamento al Fondo del contributo a carico dell'azienda, che è “parte integrante del trattamento economico contrattuale” (così dispone l'art. 29 del CCNL), allora tale obbligo deve essere soddisfatto mediante il versamento diretto al lavoratore.
5.3. Alla stregua di quanto sopra, parte resistente deve essere condannata, ai sensi dall'art. 29 del CCNL Vigilanza Privata, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo mensile di
€ 30,00 euro nei limiti di quanto oggetto di domanda, ossia per 14 mensilità maturate in cinque anni (dal.
1.6.2016 al 30.6.2021), in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi al
, nella misura determinata dal ricorrente e non contestata, pari a euro € 2.100,00. Pt_3
6. Risulta, invece, infondata la richiesta avanzata da parte ricorrente di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo stata sufficientemente allegata e provata la sussistenza di giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento,
12 valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020).
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di sostentamento del dipendente (cfr. Cass. n. 648/1988, in massima: “La mancata corresponsione della retribuzione che […] configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ”; cfr. in senso conforme Cass.
3354/1983; Cass. 285/1976; Cass. 5476/1984). Assume rilievo a tali fini il carattere non episodico dell'inadempimento dell'obbligo retributivo, potendo ritenersi sussistente la giusta causa di recesso in caso di reiterazione dei mancati pagamenti e non nel caso in cui l'inadempimento abbia carattere accidentale e di breve durata.
Costituisce pertanto giusta causa di dimissioni il mancato pagamento di una congrua parte della retribuzione dovuta al lavoratore adempiente alla propria obbligazione.
6.1. Nella specie, parte ricorrente afferma in ricorso di aver rassegnato “le proprie dimissioni per giusta causa a seguito dei mancati e reiterati ritardi nel pagamento degli stipendi”, senza neppure specificare quali siano le mensilità omesse o corrisposte tardivamente che avrebbero giustificato il recesso.
A fronte delle generiche allegazioni, la società convenuta ha documentato la corresponsione di somme in favore del lavoratore relative al dedotto rapporto di lavoro, versando in atti, a tal fine, copie di bonifici di pagamento effettuati in data 21.7.2021 a titolo di
“accredito competenze mese di giugno 2021”, in data 10.8.2021 a titolo di “accredito competenze luglio 2021”, in data 29.7.2020 a titolo di “acconto 14ma mensilità 2020” e in data
26.8.2020 a titolo di “saldo stipendi luglio 2020” (cfr. doc. n. 8 di parte resistente).
Alla stregua di quanto rilevato, deve ritenersi insussistente, nel caso alla mano, la giusta causa delle dimissioni rassegnate da parte ricorrente, non avendo questi precisato quali somme siano state corrisposte in corso di rapporto e in che misura essere si sarebbero discostate da quanto dovuto, non avendo indicato alcun criterio di calcolo o parametro retributivo che consenta di valutare in astratto la sussistenza del lamentato inadempimento, non avendo dedotto in che misura e con che frequenza si sarebbero verificati i ritardi nei pagamenti, il che preclude
13 ogni valutazione sulla gravità dell'inadempimento datoriale e sull'idoneità a giustificare il recesso.
La domanda va quindi rigettata in quanto infondata.
7. Alla stregua delle superiori considerazioni, la società va condannata al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 2.950,00, per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società resistente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa determinato in ragione della somma riconosciuta a parte ricorrente, dello scaglione tabellare di riferimento (fino ad € 5.200,00), disponendosi la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1843/2022 R.G. così statuisce: condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 2.950,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2
rifondere le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di € 1.029,50, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Giuseppe Leonardi.
Catania, 07/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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