Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause civile in grado d'appello iscritta al numero 7720 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (a cui è riunita la causa iscritta al numero 3491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020), trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20.1.2025 tra
(cod. fisc. ), do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata presso l'avv. Gabriele Brandimarte (p.e.c.: Email_1
), che la rappresenta e difende per procura alle liti in
[...] calce all'atto di citazione in appello.
-appellante- e
(cod. fisc. , domiciliato Parte_2 CodiceFiscale_2 presso l'avv. Umberto Ferrajolo (p.e.c.: , che lo rap- Email_2 presenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante (nel giudizio riunito)- e (cod. fisc. ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata Controparte_2 in Roma, via Paola Falconieri n.100, presso lo studio dell'avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in entrambi i giudizi riuniti;
-appellata - OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Roma, contrariis reiectis: (…)
NEL MERITO:
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
2. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel pre- sente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”; per : “voglia la Corte di Appello di Roma, ogni contraria Parte_2 istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in riforma della sentenza impugnata, in via decisoria:
- dichiarare la nullità ovvero l'estinzione o l'inefficacia del contratto di fideius- sione stipulato tra e per tutti i motivi Parte_2 Controparte_1 esposti in atto e, per l'effetto
- rigettare la domanda di pagamento d Controparte_1
- condannar al pagamento di spese ed onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio;
in subordine:
- condannar al risarcimento del danno nell'ammontare pari Controparte_1 alla massima somma garantita con la fideiussione, pari ad euro 338.880,95
o alla diversa somma decisa dalla Corte di Appello;
in ulteriore subordine:
-dichiarare la debenza del pagamento entro il massimale indicato nel con- tratto di fideiussione, oltre interessi legali dalla sentenza”; per “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: Controparte_1
1) Rigettare le domande proposte dagli odierni appellanti e, per l'effetto, mandare assolta la società da ogni avversa pretesa, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
2) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
FATTO E DIRITTO 2 1. Con atto di citazione notificato in data 2.5.2013, Parte_1
(nel prosieguo, ha proposto opposizione av-
[...] Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 2844/2013 emesso il 14.2.2013 dal Tribunale di Roma, e notificatole il 22.3.2013, con cui le è stato ingiunto di pagare alla la somma complessiva di € 1.498.118,29 (di cui € Controparte_1
134.985,01 quale debito derivante dal contratto di mutuo denominato “Ar- cobaleno 4 bis”; € 1.057.929,27 quale debito derivante dal contratto di 5”; € 234.307,01 quale debito derivante Parte_3 dal contratto di mutuo denominato “ ”; nonché € 70.915,30 a Parte_4 titolo di interessi), oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio. In particolare, l'opponente ha contestato la nota in data 16.3.2012, inviata con raccomandata a.r., con cui la le ha Controparte_1 comunicato la volontà di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell'art.
2.5 della Convenzione del 14.11.2007 (la “Convenzione sulle condizioni gene- rali per le operazioni di finanziamento e/o incasso” destinata a regolare i rapporti derivanti dal contratto di mandato all'incasso stipulato tra le parti in data 17.10.2007), rilevando che in detta comunicazione l'opposta avrebbe dedotto ragioni sostanzialmente diverse da quelle esposte in sede monitoria e che comunque nessun addebito di inadempimento le potesse essere imputato;
e deducendo che il recesso dai contratti di mutuo da parte dell'opposta integrasse gli estremi dell'abuso del diritto stante la spropor- zione tra i mezzi attivati e la causa, avuto anche riguardo alla clausola con- trattuale che prevedeva la facoltà della di regolare i rapporti Controparte_1 tra le parti compensando i saldi attivi e passivi senza alcuna comunicazione nei confronti della mutuataria;
e, in subordine, ha contestato il quantum della pretesa creditoria e ha disconosciuto la copia dell'atto di riconoscimento di debito prodotto dall'opposta in sede monitoria.
Si è costituita nel primo grado di giudizio la che ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da
[...]
e, pertanto, ha concluso per il rigetto della stessa. Controparte_3
All'udienza del 5.10.2017 l'opponente ha depositato dichiarazione con cui ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. in relazione al contratto di fideiussione in data 30.6.2010 e, alla successiva udienza del 30.11.2007, l'opposta ha dichiarato di volersi avvalere del contratto di fideiussione
3 oggetto della querela di falso, e quindi la difesa della chiedeva Pt_1 adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 222 c.p.c.
2. Con separato atto di citazione notificato in data 16.6.2014, Parte_5
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6324/2014
[...] emesso dal Tribunale di Roma il 18.3.2014, con cui gli è stato ingiunto di pagare alla la somma complessiva di € 338.880,95, oltre Controparte_1 interessi convenzionali e spese di procedura, quale fideiussore delle obbli- gazioni assunte da nei confronti della ricorrente sino Parte_1 all'importo ingiunto. In particolare, l'opponente ha dedotto: (i) l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti della debitrice prin- Controparte_1 cipale, (ii) l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'estin- Parte_1 zione e l'inefficacia del contratto di fideiussione per mancata consegna del medesimo e per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della
[...]
(iii) l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'estinzione e l'ineffica- Parte_6 cia del contratto di fideiussione per mancanza del limite della garanzia fi- deiussoria prestata, nonché per mancanza e contraddittorietà della data ap- posta al contratto stesso;
(iv) l'inefficacia della garanzia fideiussoria per con- dotta contraria a buona fede e correttezza della non Controparte_1 avendo la stessa osservato i doveri di diligenza e informazione di cui all'art. 1956 c.c.; (v) la nullità del contratto per violazione dell'art. 1338 c.c.; (vi)
l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo
contro
- parte agito tempestivamente.
Anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotto da
[...]
si è costituita la che ha dedotto l'infondatezza Parte_2 Controparte_1 dei motivi svolti dallo stesso e ha concluso per il rigetto.
I due giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. sopra indicati, che hanno as- sunto, rispettivamente, il primo il n. 32719 del r.g.a.c. dell'anno 2013 e il secondo il n. 42903 del r.g.a.c. dell'anno 2014, sono stati riuniti.
3. Come si è accennato sopra, ha proposto querela di Parte_1 falso con riguardo al contratto di fideiussione portante la data del 30.6.2010, che risulta sottoscritto anche dalla stessa (invero, debitrice prin- cipale dell'obbligazione garantita, dal marito , in favore Parte_2 della . Controparte_1
4 Il giudizio incidentale di falso è stato istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta dalla dott.ssa in calce al contratto di fideiussione del 30.6.2010, la quale Pt_1 ha accertato l'apocrifia della stessa. Conseguentemente, con la sentenza ap- pellata è stata dichiarata la falsità del contratto di fideiussione in data
30.6.2010 limitatamente alla sottoscrizione a nome di Parte_1
Con le note depositate nel presente giudizio di falso in data 20.1.2025, ha chiesto di condannare la al paga- Parte_1 Controparte_1 mento delle spese processuali con distrazione ex art. 93 c.p.c. relativamente a tale giudizio di falso. In buona sostanza, con tale domanda viene svolta una censura, tardiva, alla sentenza di primo grado nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, e in quanto tardivamente proposta è inammis- sibile.
Ad ogni buon conto, e solo per opportuna chiarezza, si deve osservare che il giudice di primo grado, nello statuire in ordine alle spese di quel giudizio, ha operato – con tutta evidenza – una valutazione complessiva dello stesso, nell'ambito del quale il giudizio di falso si è posto incidentalmente, e ha quindi ritenuto complessivamente soccombente. Nell'am- Parte_1 bito di tale complessiva valutazione, ha però posto le spese della c.t.u. esple- tata, relativa appunto al solo giudizio di falso, a carico della Controparte_1 la quale non impugna peraltro tale statuizione.
4. Con sentenza n. 20595/2019 emessa in data 25.10.2019 il Tribunale di
Roma, in composizione collegiale, ha dichiarato la falsità della scrittura pri- vata del 30.6.2010 nella parte relativa alla sottoscrizione a nome di
[...]
ha accolto parzialmente le opposizioni proposte da Parte_7 Parte_1
e , “stante la generica indicazione sulla decorrenza
[...] Parte_2 degli interessi”, e ha quindi revocato rispettivamente il decreto ingiuntivo n. 2844/2013 del 14.2.2013 e il decreto ingiuntivo n. 6324/2014 del
18.3.2014, al contempo condannando a pagare alla Parte_1 [...] la somma di € 1.498.118,29, oltre interessi moratori al tasso CP_4
Euribor 3 mesi + 2% maggiorato del 5% dal 7.4.2012 al saldo;
e
[...]
al pagamento alla la somma di € 338.880,95, Parte_2 Controparte_1 oltre interessi moratori al tasso euribor 3 mesi + 1,5% maggiorato del 5% dal 7.4.2012 al saldo;
ha rigettato, poi, la domanda riconvenzionale di
5 e la domanda di regresso di , condan- Parte_1 Parte_2 nandoli al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, ma ponendo a carico di quest'ultima le spese di c.t.u. (come si è detto sopra).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello sia (e il giudizio è stato iscritto al n. 7720 del Parte_1
r.g.a.c. dell'anno 2019 di questa Corte) sia (il giudizio è Parte_2 stato iscritto al n. 3491del r.g.a.c. dell'anno 2020 di questa Corte), la prima chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la quale è stata rigettata con ordi- nanza assunta da questa Corte in data 24.6.2020.
Si è costituita, in entrambi i giudizi di appello sopra indicati, la CP_1
che ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello svolti da entrambi
[...] gli appellanti e ha concluso per il rigetto di entrambe le impugnazioni.
Con ordinanza in data 8.2.2024 il giudizio di appello iscritto al n. 3491 del r.g.a.c. dell'anno 2020, quello introdotto da , è stato riunito Parte_2 al presente giudizio di appello, quello introdotto da Parte_1
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata da Parte_1 con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 20.1.2025, di “inammissibilità” (meglio, di inutilizzabilità) delle “memorie conclusionali depositate ex altera parte solo il 30.12.2024, e dunque in vio- lazione del termine fissato dal decreto datato 19.11.2024”.
5.1. Il decreto pubblicato in data 25.11.2024, che ha disposto la trattazione scritta – tra le altre – della presente causa, prevedeva che “è onere delle parti: - depositare telematicamente, entro il termine di 30 giorni anteriori a ciascuna delle suindicate udienze, note contenenti le proprie difese conclu- sionali;
- depositare telematicamente entro il giorno coincidente con l'origi- naria udienza (…) le note contenenti le sole conclusionali, sostitutive dell'udienza in presenza”.
È quindi senz'altro vero che il termine assegnato da questa Corte alle parti per il deposito di memorie conclusionali era quello fino a trenta giorni prima dell'udienza. Al contempo, però, tale termine non può essere ritenuto peren- torio, atteso sia che tale non è espressamente qualificato come tale dalla legge, e segnatamente dall'art. 127-ter c.p.c., sia che tale disposizione non
6 prevede che il deposito di note oltre il detto termine comporti alcuna deca- denza processuale delle parti.
Conseguentemente, il termine in questione si deve ritenere ordinatorio. In- fatti, ai sensi dell'art. 152, co. 2, c.p.c. i termini processuali si presumono ordinatori, salvo che la legge o il giudice li qualifichi espressamente come perentori.
5.2. Né parte appellante deduce di avere subito un pregiudizio concreto all'esercizio del proprio diritto di difesa. Invero, l'eventuale tardivo deposito di un atto processuale non comporta di per sé la sua inammissibilità, salvo che abbia determinato un pregiudizio concreto al diritto di difesa della con- troparte. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in con- seguenza della denunciata violazione (cfr., tra molte, Cass. civ., SS.UU., 18.4.2016, n. 7665, resa in materia di irritualità della notificazione a mezzo p.e.c., ma espressiva di principi generali applicabili anche al caso di specie).
Senza considerare che, per come strutturati i termini assegnati alle parti dall'art. 127-ter c.p.c., e come in concreto declinati dal suddetto decreto in data 25.11.2024, l'odierna appellante ha potuto contraddire alle comparse conclusionali depositate in data 30.12.2025 dalla con le Controparte_1 proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 20.1.2025. In altri ter- mini, non solo in astratto, ma anche in concreto, non è stata compromessa la parità tra le parti o l'esercizio del diritto di difesa dell'odierna appellante.
6. Con il primo motivo di appello censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto che fosse onere di parte appellante provare di avere adempiuto alle obbligazioni con- trattuali. In particolare, l'appellante rileva che “il diritto portato in giudizio dovrebbe scaturire dalla risoluzione del contratto, a sua volta motivata da un inadempimento asseritamente verificatosi comunque anteriormente al 16 marzo 2012”, data della comunicazione da parte della di Controparte_1 risoluzione dei contratti di mutuo, laddove con detta comunicazione l'odierna appellata ha semmai fatto riferimento alla circostanza “che la Dott.ss Per_1 on abbia provveduto alla estinzione della propria esposizione debitoria
[...] derivante dai finanziamenti in suo favore erogati dalla società odierna
7 ricorrente”. Al riguardo, la dott.ssa deduce che, come risulta dalla Pt_1 documentalmente prodotta in atti, il termine di estinzione dei finanziamenti concessi non era ancora perento alla data della risoluzione e, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte della mutuante.
Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado Parte_1 per non avere valutato il difetto di prova del diritto di credito vantato dalla la quale avrebbe fondato la propria domanda su una “fo- Controparte_1 toriproduzione informe”, la cui conformità all'originale era stata peraltro con- testata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, l'appellante deduce che tale documento – peraltro, formalmente discono- sciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. – non fa nessun riferimento ai tre contratti di mutuo depositati nel fascicolo monitorio di controparte;
e, inoltre, che la
“risoluzione” sarebbe stata disposta anche con riguardo a rapporti di mutuo diversi rispetto a quelli posti a fondamento del ricorso monitorio, e segnata- mente anche in relazione al contratto denominato “Arcobaleno 2” e ad alcuni atti del 18.1.2012 e del 17.2.2012.
Con il terzo motivo di appello la dott.ssa censura la sentenza im- Pt_1 pugnata per omessa pronuncia circa “la violazione della regola contrattuale là dove imponeva la comunicazione di eventuali sospensioni e/o risoluzioni del rapporto mediante comunicazione da ritualizzarsi nelle forme pattuite per tabulas”.
Con il quarto motivo parte appellante ripropone i motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. già svolti, deducendo l'illegittimità del recesso della
[...] per mancanza di giusta causa e ha insistito per l'ammissione dei Parte_6 mezzi istruttori già richiesti innanzi al Tribunale di Roma con la propria me- moria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
Con il terzo motivo di appello deduce l'erroneità della sen- Parte_2 tenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto, da un lato, che sussistesse l'inadempimento di e, dell'altro, che la Parte_1 [...] non avesse violato l'obbligo generale di buona fede e correttezza Parte_6 nell'esecuzione del contratto. E, deducendo come il recesso esercitato dalla società odierna appellata fosse illegittimo, tale appellante ripropone nel
8 presente grado di appello la domanda di risarcimento del danno nell'am- montare della fideiussione o nella diversa somma determinata dalla Corte.
I motivi di appello – di e di – sopra Parte_1 Parte_2 riassunti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto le questioni poste dagli stessi sono strettamente connesse, e sono infondati.
7. censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto Parte_1 che la con la raccomanda a.r. in data 16.3.2012, abbia Controparte_1 risolto i rapporti di finanziamento in essere tra le parti, e non ancora scaduti, per inadempimento dell'odierna appellante. In particolare, deduce che, con la nota suddetta la società appellata ha invece esercitato il diritto di recesso ad nutum dai contratti in questione e, quindi, ha riproposto nel presente grado di giudizio le deduzioni in ordine alla mancanza dei presupposti pre- visti da tale disposizione perché la mutuante potesse esercitare il recesso ad nutum, nonché all'abuso del proprio diritto da parte della società opposta.
7.1. La ha comunicato a con lettera Controparte_1 Parte_1 raccomandata a.r. del 16.3.2012, che, stante il solo parziale riscontro alle note inviate in data 18.1.2012 e 17.2.2012, “nonché [avuto riguardo] ai successivi eventi pregiudizievoli rilevati in data odierna”, “ai sensi dell'art.
2.5 della Convenzione da Voi sottoscritta e delle successive modifiche da Voi tacitamente approvate, la risoluzione della stessa e la conseguente re- voca dei fidi concessoVi”, concedendo alla stessa - in applicazione di detta disposizione - il termine di quindici giorni per ripianare la sua esposizione debitoria.
La disposizione contrattuale richiamata in tale nota disponeva che “la Società potrà in qualsiasi momento con effetto immediato, previa esplicazione di una sua volontà in tal senso sospendere le prestazioni e/o risolvere il rapporto”. Sempre la medesima disposizione prevedeva, inoltre, che “La società a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di sospendere le prestazioni e/o risol- vere il rapporto anche per ragioni discrezionali di mera opportunità, in caso di apertura di indagini preliminari a carico del Farmacista, in caso del venir meno delle garanzie richieste, in ipotesi in cui il farmacista ponga in essere qualsiasi azione e/o omissione o al verificarsi di qualsivoglia evento, tale da rendere pregiudizievole o comunque svantaggiosa la gestione e/o la prose- cuzione del rapporto”, con la precisazione che “la Società, a suo insindacabile
9 giudizio, si riserva di chiedere la immediata restituzione dei finanziamenti erogati successivamente ai suindicati avvenimenti”.
La facoltà di recesso da parte della è prevista non solo nella Controparte_1
Convenzione, ma anche nell'art. 5 dei contratti di mutuo “Arcobaleno 4 bis”,
“Arcobaleno 5” e “Arcobaleno 7”, azionati in sede monitoria, seppure tale disposizione contrattuale sia rubricata “Risoluzione contrattuale”, in cui, oltre alla definizione dei casi di risoluzione contrattuale, era previsto che, “Fermo quanto sopra, in ogni caso, ha facoltà di recedere dal presente CP_1 contratto in qualsiasi momento, previa delibera consiliare, dandone preav- viso scritto di cinque giorni al farmacista. Ricevuta tale comunicazione, il sog- getto obbligato dovrà restituire le somme finanziate nel loro importo residuo e tutti gli oneri contrattualmente previsti, entro e non oltre quindici giorni”.
7.2. Con l'impugnazione in esame dopo avere rilevato Parte_1 che non si tratterebbe di risoluzione dei contratti di mutuo stipulati dalla stessa con la ma semmai di recesso unilaterale della mu- Controparte_1 tuante, deduce come il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto applicabile, nel caso di specie, il principio per cui “in tema di prova dell'adem- pimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempi- mento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001)”. E deduce, quindi, che, proprio in quanto non si tratta di risoluzione del con- tratto, bensì di recesso da parte della mutuante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare la legittimità del recesso di ope- Parte_2 rato dalla con la suddetta nota in data 16.3.2012, conte- Controparte_1 stata dalla stessa nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto in- giuntivo 2844/2013 emesso il 14.2.2013 dal Tribunale di Roma.
In verità, il giudice di prime cure ha rilevato che “Con il secondo motivo [di opposizione ex art. 645 c.p.c. contesta l'avverso recesso Parte_1 dalla convenzione inter partes, di cui deduce la invalidità ed inefficacia per abuso del diritto”, ma – al contempo – ha ritenuto legittima la clausola
10 contrattuale che prevede il recesso ad nutum da parte della Controparte_1
e lecito il recesso in concreto operato da questa con la nota in data
16.3.2012. In particolare, la sentenza appellata afferma che “il recesso della convenuta dal contratto stipulato con l'attrice non viola il canone della buona fede contrattuale in executivis, né configura gli estremi dell'abuso del diritto, ma risulta sorretto da idonea motivazione, essendo stato posto in essere a causa dell'inadempienza della controparte ai contratti di finanziamento de- nominati 4 bis, 5, 2 e 7 ri- Parte_4 Parte_4 Parte_4 Parte_4 chiamati dalla convenzione inter partes stipulata il 16/11/2007, il cui art.
2.5 prevedeva tra le causa di risoluzione, oltre alle varie ipotesi di insolvenza dell anche il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti a causa Pt_1 della condotta del farmacista”; e che, nel caso di specie, correttamente la mutuante ha ritenuto essere venuto meno tale rapporto di fiducia con la propria debitrice.
7.3. Come deduce parte appellante, la esercitò, con la let- Controparte_1 tera raccomanda a.r. in data 16.3.2012, il diritto di recesso dai contratti di mutuo, espressamente richiamando la previsione di cui all'art.
2.5 della Con- venzione stipulata con e previsto altresì nei singoli con- Parte_1 tratti di mutuo stipulati dall'odierna appellante. Al contempo, però, in data 23.7.2012 – quindi, dopo la ricezione della suddetta raccomandata a.r. del
16.3.2012 – la dott.ssa comunicò, a mezzo fax, alla Pt_1 CP_1
“la volontà di adempiere agli impegni assunti per la totalità dell'im-
[...] porto dovuto”; e, “in seguito alla ricognizione di tutte le posizioni debitorie ed in ragione delle verosimili prospettive di mercato non vi sono condizioni oggettive per l'adempimento degli obblighi nel rispetto dei termini temporali pattuiti. Al fine di salvaguardare le minime condizioni di sostenibilità finan- ziaria dell'attività ed assicurarVi l'adempimento degli obblighi possiamo im- pegnarci a sottoscrivere un 'piano di rientro' (…)”, il quale prevedeva il pa- gamento dilazionato del debito complessivo maturato, con scadenza (del
“nuovo” piano di ammortamento) il 30.9.2031 e inizio di decorrenza dei ratei di rimborso dal 1°.9.2012.
Con tale “proposta” l'odierna appellante, dunque, ha riconosciuto l'esistenza del presupposto sulla scorta del quale – come peraltro la stessa appellante, correttamente, rileva – la ha successivamente esercitato il Controparte_1 diritto di recesso dai contratti di mutuo, con conseguente decadenza della 11 debitrice dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., e immediata esigibilità delle somme mutuate. Ne consegue che priva di ogni pregio è, allora, sia la deduzione di parte appellante secondo la quale, in ordine ai contratti di mutuo, “nessuno dei termini di scadenza era ancora maturato né alla data di promuovimento dell'azione monitoria e men che mail alla (pre- cedente) data di risoluzione unilaterale dei contratti di mutuo”, sia quella per cui la pronuncia del giudice di prime cure sarebbe avvenuta ultra alligata et probata partium per “la stessa parte opposta (odierna appellata) non ha mai neppure allegato la pretesa maturazione del termine di adempimento. Né ha in altro modo dedotto in giudizio l'inadempimento alla scadenza”.
A tale proposta ha fatto riscontro la raccomanda a.r. della mutuante (priva di data, ma successiva alla nota del 23.7.2012, che riscontra), con cui, nel con- fermare che il debito residuo di ammontava, “alla data Parte_8 odierna”, a € 1.466.154,69, di cui € 1.427.225,09 in linea capitale ed € 38.929,60 a titolo di interessi di mora, con cui ha accettato tale proposta.
7.4. Con la suddetta nota del 23.7.2012 ha riconosciuto Parte_1 il proprio debito, nell'ammontare maturato fino a quel momento (e sopra indicato), nei confronti della Come ha avuto modo di osser- Controparte_1 vare la Suprema Corte, infatti, il riconoscimento del diritto non deve neces- sariamente concretarsi in uno strumento negoziale, vale a dire in una dichia- razione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 27.3.2017, n. 7820; Cass. civ., Sez.
VI-3, 2.12.2010, n. 24555; Cass. civ., Sez. III, 23.2.2010, n. 4324).
In ragione di tale riconoscimento di debito, dedotto dalla Controparte_1 nel domandare la condanna di e segnatamente con il Parte_1 ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 3.2.2013, i titoli del credito vantato dall'odierna appellata non mutano, ossia restano sempre i contratti di mutuo stipulati tra le parti, ma da un punto di vista processuale (in buona sostanza, ai fini del presente giudizio), in deroga al normale canone dell'art. 2697 c.c., la creditrice è sollevata dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito per far gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito in precedenza riconosciuto in realtà non esiste o è ab origine invalido o si è
12 successivamente estinto (cfr. Cass. cv., Sez. I, ord. 25.1.2022, n. 2091). Come precisato dalla Suprema Corte, la ricognizione di debito non costitui- sce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione mera- mente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario dall'onere di provare quel rapporto, che su presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità, non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo così meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.2.2022, n. 6353; Cass. civ., Sez. I, 13.10.2016, n.
20689).
In altri termini, in ragione del riconoscimento del debito effettuato da
[...] con la suddetta nota del 23.7.2012, la non Parte_7 Controparte_1 era onerata, nel giudizio di primo grado, dal fornire la prova del proprio credito, diversamente da quanto dedotto dall'odierna appellante. E ciò anche qualora, in ragione della qualificazione di quello operato dalla mutuante come recesso (conformemente a quanto dedotto dall'appellante), non tro- vasse applicazione il principio richiamato dal giudice di primo grado e affe- rente alla diversa fattispecie della domanda di risoluzione del contratto.
7.5. Della rilevanza dell'avvenuto riconoscimento del proprio debito, ai fini della fondatezza della domanda di condanna proposta dalla Controparte_1 con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 3.2.2013, mostra peraltro di essere con- sapevole l'appellante Infatti, con l'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio di appello, tale appellante deduce di avere disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la propria sottoscrizione in calce alla proposta di piano di rientro “con atto depositato nel presente procedimento in data 10/01/2014”, e quindi – in buona sostanza – come la condanna della stessa non possa fondare su tale riconoscimento di debito.
In verità, con l'atto depositato in data 10.1.2014 ha di- Parte_1 chiarato di disconoscere la nota del 16.3.2012, e non quella del 23.7.2012
(in cui viene effettuato il riconoscimento di debito). Né nel suddetto atto
13 processuale si rinvengono elementi tali per poter ritenere che la dott.ssa abbia fatto univocamente riferimento alla nota inviata dalla stessa, Pt_1
a mezzo telefax, alla mutuante in data 23.7.2012.
Il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è pro- dotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua in- terezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale au- tenticità (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. III, 19.7.2012, n. 12448; Cass. civ., Sez. III, 1°.7.2002, n. 9543). Di contro, ha disconosciuto Parte_1 espressamente un documento diverso (“comunicazione del 16/03/2012”, che peraltro è un atto proveniente non dall'odierna appellante, ma dalla
[...]
, senza peraltro indicare in modo puntuale gli elementi conte- CP_4 stati. In particolare, la dott.ssa non ha specificato se il riconosci- Pt_1 mento riguardasse la provenienza del documento, il contenuto dello stesso o la propria sottoscrizione.
All'udienza del 22.10.2014 l'odierna parte appellante “ribadisce di non aver inviato alcun Fax in data 23.7.2012, e di non riconoscere come propria la sottoscrizione”. A fronte dell'affermazione di ribadire, invero per la prima volta l'odierna appellante ha disconosciuto come propria la sottoscrizione in calce alla “proposta” di piano di rientro in data 23.7.2012. La parte perso- nalmente, unitamente al proprio difensore, quindi “conferma(va) il discono- scimento della copia (prodotta ex controparte) di dichiarazione asserita- mente datata 16/03/2012”, vale a dire della comunicazione di recesso ope- rata dalla e richiamava, a supporto del disconoscimento, Controparte_1 gli elementi già esposti nei propri atti.
7.6. L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della confor- mità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo origi- nale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e
215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in
14 modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta suc- cessiva alla sua produzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.7.2024, n. 19850).
Ciò ritenuto, nel caso in esame il disconoscimento dedotto dalla dott.ssa è avvenuto tardivamente, e ciò in via assorbente su ogni diversa Pt_1 considerazione.
La ha dedotto l'avvenuto riconoscimento del debito da Controparte_1 parte di già con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data Parte_1
3.2.2014 e ha prodotto il documento in questione in sede di procedimento monitorio, quale documento n. 13. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconosci- mento doveva essere effettuato con l'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo, notificato in data 2.5.2013, laddove – come si è detto sopra
– il disconoscimento in questione sarebbe stato fatto, peraltro erroneamente facendo riferimento alla lettera in data 16.3.2012, soltanto con l'atto depo- sitato in data 10.1.2014, anche a volere ritenere questo idoneo al discono- scimento in questione (laddove, invece, non lo è per le ragioni esposte so- pra).
8. Parte appellante censura la sentenza di primo grado anche in quanto il Tribunale di Roma “tralascia di affrontare la questione (…) relativa alla viola- zione della regola contrattuale là dove imponeva la comunicazione di even- tuali sospensioni e/o risoluzioni del rapporto mediante comunicazione da ritualizzarsi nelle forme pattuite per tabulas”. Secondo l'appellante la comu- nicazione di risoluzione del 16.3.2012 non sarebbe avvenuta nelle forme pattuite “per tabulas” senza specificare peraltro a quali “forme pattuite” si intenda fare riferimento.
L'art. 15 della Convenzione del 14.11.2007 dispone che “La presente Con- venzione si risolverà di diritto, a seguito di semplice avviso scritto ai sensi dell'art. 1456 c.c”. Ed ancora, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo “Ar- cobaleno 4 bis” “Arcobaleno 5” e “Arcobaleno 7” rubricato “risoluzione con- trattuale”: “in tali casi, la società avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, oltre che di tutti i danni subiti e subendi, e di agire per la tutela dei suoi interessi, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni”.
L'odierna appellata ha provveduto a comunicare lo scioglimento del rapporto mediante lettera raccomandata. Tale modalità risulta pienamente sufficiente
15 a soddisfare gli obblighi di comunicazione, escludendo qualsiasi dubbio di validità e di efficacia della notifica.
9. Altrettanto priva di pregio è la deduzione di parte appellante secondo la quale l'opposta avrebbe posto a fondamento del ricorso monitorio documen- tazione o rapporti diversi rispetto a quelli indicati nella lettera del 16.3.2012. In buona sostanza, si deduce come la avrebbe Controparte_1 richiesto il pagamento del corrispettivo di contratti di mutuo non ancora sca- duti.
Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 3.2.2013, notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 2844/2013 del 14.2.2013, la ha Controparte_1 chiesto la condanna di al pagamento della somma com- Parte_1 plessiva di € 1.498.118,29, di cui € 134.985,01 quale debito derivante dal contratto “ 4 bis”, € 1.057.929,27 quale debito derivante dal Parte_4 contratto finanziamento “ ”, € 234.307,01 quale debito deri- Parte_9
7”, nonché € 70.915,30 a titolo Parte_4 di interessi. Tali importi sono quelli richiamati nella lettera raccomandata a.r. del 16.3.2012.
Sono quelli sopra indicati i contratti di mutuo stipulati tra le parti in relazione a cui è stata disposta la decadenza della debitrice dal beneficio del termine, nonché quelli in relazione a cui ha riconosciuto il proprio Parte_1 debito, e quindi quelli in relazione a cui la ha chiesto la Controparte_1 condanna con la domanda proposta in sede monitoria.
In ogni caso, in ragione di quanto si è detto sopra, a fondare la domanda proposta dalla creditrice era sufficiente il riconoscimento di debito da parte dell'odierna appellante, a cui – si ripete – la ha fatto espres- Controparte_1 samente riferimento, proprio come tale, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. del 3.2.2013, producendo anche lo stesso. In altri termini, ai fini della fonda- tezza della pretesa creditoria azionata dalla mutuante neanche era necessa- ria la produzione dei titoli sulla scorta dei quali era sorto il credito comples- sivo dedotto, essendo onere della debitrice contestare, specificamente, lo stesso nel suo ammontare e nella sua esigibilità.
10. Neanche merita accoglimento la richiesta di parte appellante di “proce- dere ad integrazione istruttoria, per come esposto a pag. 47 dell'atto di appello, e di disporre C.T.U. per ricalcolare l'importo del credito asserito da
16 controparte defalcando gli ammontari già corrisposti da parte appellante nel corso della pendenza dei rapporti di mutuo e computando gli interessi ma- turati, viceversa erroneamente determinati da controparte, per come già de- dotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
non ha assolto all'onere di specificamente indicare quali Controparte_5 somme sarebbero state corrisposte, e quando, ancora prima che non avere assolto all'onere di provare tali pagamenti. In ragione dell'avvenuto ricono- scimento di debito, rispetto a quanto dovuto alla data del 23.7.2012, era onere della stessa provare la riduzione del credito riconosciuto in ragione di pagamenti effettuati, dopo tale data, e quindi che la non Controparte_1 avesse defalcato dall'importo azionato in via monitoria le somme già versate.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda, quindi, non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ribadita nel proporre appello, poi- ché non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
11. Le medesime considerazioni valgono con riguardo alle ulteriori istanze istruttorie avanzate da parte appellante con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado, e reiterate nel presente giu- dizio, con le quali si chiede “di disporre assunzione: a) delle prove testimo- niali lì dedotte;
b) e dei supporti informatici contenenti le conversazioni te- lefoniche intercorse tra le utenze facenti capo alla farmacia della dott.ssa e le utenze facenti capo . Pt_1 Controparte_1
17 Peraltro, i capitoli di prova orale formulati con atto depositato il 12.5.2014, riguardano fatti che risultano già provati, o che dovrebbero essere provati, documentalmente, oltre che – si ripete – irrilevanti ai fini della decisione.
Quanto, invece, alla richiesta istruttoria di cui alla lett. b), nonché la conse- guenziale richiesta di consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente possa provvedere alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, la stessa è inam- missibile non avendo parte appellante specificatamente indicato le circo- stanze sulle quali intende fornire la prova mediante tale prova atipica.
12. Con il primo motivo di appello deduce la nullità del Parte_2 contratto di fideiussione, o quantomeno la nullità parziale della clausola di cui all'art. 6, co. 2, dello stesso, la quale consente di derogare all'art. 1957 c.c., in quanto conforme “al c.d. modello ABI”, ritenuto violativo della disci- plina anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, che ha prodotto unitamente alla costituzione nel presente grado di giudizio;
e, quindi, ha dedotto come, in violazione della suddetta disposi- zione codicistica, la non ha agito entro i sei mesi dalla sca- Controparte_1 denza dell'obbligazione principale.
Il motivo è privo di ogni pregio.
12.1. Quella proposta da , nel proporre opposizione ai Parte_2 sensi dell'art. 645 c.p.c., non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concor- renza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Au- torità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consen- tono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di contro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nella specie, dall'opponente) in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
18 , infatti, ha sottoscritto la fideiussione in favore della Parte_2 [...] in data 30.6.2010, vale a dire a distanza di oltre cinque anni dal Parte_6 provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che co- stituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del com- portamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rive- stita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esami- nato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un pe- riodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Au- torità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, l'opponente (odierno appellante) era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, non ha Parte_2 allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel giugno 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sotto- porre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni speci- fiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effet- tiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data
30.6.2010) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'I- talia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provve- dimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel giugno 2010, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, 19 utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da in data 30.6.2010 sia Parte_2 espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla quale condizione Controparte_1 necessaria per non recedere dai mutui concessi all'allora coniuge del garante.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata sotto- Controparte_1 scritta la fideiussioni per cui è causa), ancora nell'anno 2010, l'odierno ap- pellante avrebbe dovuto allegare – peraltro, nel giudizio di primo grado, essendo possibile sollevare l'eccezione per la prima volta in appello, ma non anche effettuare in tale sede allegazioni a sostegno della stessa, dovendo queste emergere dagli atti del giudizio di primo grado ed essere stata effet- tuate nello stesso nel rispetto dei termini di precisione previsti dallo stesso
– e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all in detto periodo (giugno 2010), utilizzavano uniformemente lo Pt_10 schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
12.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi
20 a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel giugno 2010) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia ri- conducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto prov- vedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di ac- cordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante ap- punto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
13. Con il secondo motivo di appello deduce l'erroneità Parte_2 della decisione impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di liberazione dalla propria obbligazione di garanzia per violazione da parte della
[...] del canone di buona fede di cui all'art. 1956 c.c., per avere la Parte_6 mutuante concesso un nuovo prestito, senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di erano Parte_1 divenute tali da rendere difficile il soddisfacimento del credito. Inoltre, tale appellante ripropone l'eccezione di inefficacia, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., dell'art. 5 delle condizioni di contratto (il quale prescrive l'obbligo del fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dell'andamento dei rapporti), non essendo stata specificamente approva per iscritto, sebbene sarebbe vessatoria. 21 Il motivo è privo di pregio.
13.1. Nel caso in esame, l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. è stata formulata da , nel giudizio di primo grado, in modo del tutto Parte_2 generico, in mancanza di una specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame (cfr., in tema, Cass. civ., Sez. III, 21.5.2008, n. 13079). Infatti, non è possibile evincere dalle difese svolte da detto opponente quale sia stata la condotta censurabile, ai sensi di detta disposizione, posta in essere dalla opposta, non avendo Controparte_1
l'odierno appellante indicato quali sarebbero stati gli ulteriori mutui accor- dati a successivamente alla stipula della fideiussione Parte_1
(quindi, al 30.6.2010), ovviamente tra quelle azionate in sede monitoria, e in quale misura queste avrebbero inciso negativamente sulla posizione dello stesso, resosi garante fino alla concorrenza di € 338.880,95, e soprattutto che la concessione del nuovo credito fosse avvenuta malgrado un peggiora- mento delle condizioni finanziarie dell'obbligata principale.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle mo- dalità con cui deve essere sollevata l'eccezione di liberazione per violazione del canone di buona fede ex art. 1956 c.c. e all'onere probatorio incombente sul fideiussore, “l'applicazione del principio deve essere rapportata alle cir- costanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore” (così, seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla modifica da parte dell'art. 10 della legge 17.2.1992, n. 154 dell'art. 1956 c.c., Cass. civ., Sez.
I, 11.1.2006, n. 394; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 16.5.2013, n. 11979; Cass. civ., Sez. I, 17.11.2016, n. 23422; Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2524; Cass. civ., Sez. III, 23.5.2005, n. 10870).
13.2. Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha de- Parte_2 dotto che la prova documentale della concessione di un nuovo finanziamento
22 sarebbe costituita dalla raccomandata inviata allo stesso e alla dott.ssa
[...] il 2.7.2010, con cui ha comunicato al solo creditore prin- Per_2 CP_1 cipale l'apertura in suo favore di una nuova linea di credito per quasi 339.000,00 Euro. Detto finanziamento, a quanto si legge nella relativa co- municazione, è stato concesso per ripianare un debito di pari ammontare maturato dalla debitrice nei confronti di propri fornitori”.
In verità, con la suddetta raccomandata la si è limitata a Controparte_1 comunicare al debitore principale e al fideiussore di acconsentire alla garan- zia fideiussoria rilasciata da quest'ultimo, allegando il contratto di fideius- sione del 30.6.2010 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte di Parte_2
– primo grado di giudizio). Nessuna nuova linea di credito risulta essere stata accordata e tanto meno comunicata con detta nota.
In altri termini, nel caso in esame non risulta provata – ancora prima della sussistenza del peggioramento delle condizioni contrattuali e della consape- volezza della della situazione di insolvenza della debitrice Controparte_1 principale – la sussistenza della concessione di una nuova linea di credito per la quale fosse necessaria l'acquisizione di una speciale autorizzazione da parte del fideiussore, ai sensi della disposizione invocata da questi. Anzi, dall'esame della documentazione depositata in giudizio emerge che i con- tratti di finanziamento stipulati tra e la Parte_1 Controparte_1 in relazione a cui quest'ultima ha domandato la condanna della prima e del suo garante, sono tutti antecedenti alla data di stipula del contratto di fi- deiussione da parte di . Parte_2
14. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza di Parte_2 primo grado, in primo luogo, perché avrebbe invertito l'onere della prova in ordine alla consegna del documento contrattuale, ritenendo che dovesse es- sere il fideiussore a provare di non avere ricevuto copia del contratto “in violazione dell'art. 117 comma 1 del T.U. bancario (Dlg. 385/1993)”. E, in secondo luogo, per omessa pronuncia in ordine all'inefficacia della fideius- sione sottoscritta dallo stesso per condotta della contraria Controparte_1
a correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e in sede di esecuzione del contratto, dedotta dall'appellante sotto diversi profili (condotta in rela- zione a cui è stata anche proposta, e ribadita nel proporre appello, domanda risarcitoria).
23 Il motivo non merita accoglimento.
14.1. Vero è che ha allegato, già nel primo grado di giu- Parte_2 dizio, che la non gli avrebbe consegnato copia del contratto Controparte_1 di fideiussione azionato in sede monitoria. In ogni caso, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, anche a fronte di tale allegazione da parte dell'originario opponente, nel caso in esame la società opposta non aveva l'onere di fornire la prova della consegna del documento in questione, a ciò non ostando che si tratti di circostanza negativa.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti nega- tivi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 22.3.2021, n. 8018; Cass. civ., Sez. I, 7.5.2015, n. 9201; Cass. civ., Sez. V, 6.6.2021, n. 9099).
14.2. Del pari, non meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa all'as- senza di data certa della fideiussione per cui è causa.
L'assenza di data certa, peraltro rilevante ai fini dell'opponibilità della pat- tuizione a terzi (e, quindi, non nell'ambito del rapporto tra le stesse parti), non costituisce difetto di elemento costitutivo sanzionato con la nullità strut- turale (ex artt. 1418-1325 c.c.) tanto più rispetto a un contratto a forma libera quale quello di fideiussione, la cui stipulazione può essere provata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. civ., Sez.
III, ord. 23.12.2024, n. 34239; Cass. civ., Sez. I, 24.2.2016, n. 3628).
14.3. deduce, inoltre, come sarebbe stata contraria a Parte_2 buona fede la condotta della che non soltanto non gli Controparte_1 avrebbe consegnato copia del contratto di fideiussione (di cui si è detto so- pra), ma neanche ha mai inviato al fideiussore alcuna comunicazione sullo svolgimento del rapporto, se non quella con cui ha chiesto il pagamento
24 dell'intero credito, laddove l'art. 119 T.U.B. prescrive che la banca debba fornire, almeno una volta all'anno, una comunicazione sullo svolgimento del rapporto.
In genere, l'odierno appellante ha dedotto che la sarebbe Controparte_1 stata manchevole all'obbligo di informazione preventiva e nel corso del rap- porto (per quest'ultimo aspetto, relativamente all'apertura di una nuova linea di credito e al recesso dal rapporto), nonché a quello di valutare la gravosità della garanzia per il fideiussore e, infine, di coltivare con tempestività le pro- prie ragioni nei confronti del creditore principale. E deduce che da tale vio- lazione degli obblighi informativi conseguirebbe la nullità di tutte le clausole che limitano i diritti del fideiussore ad esclusivo vantaggio della CP_1
[...]
Non ignora questo giudicante che la Suprema Corte ha affermato che anche il fideiussore ha diritto di domandare alla banca gli estratti conto ex art. 119, co. 4, T.U.B., in quanto il generico riferimento della norma al “cliente” è ido- neo a comprendere ai fini della richiesta della documentazione di rapporto anche il fideiussore, il quale può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 30.10.2020, n. 24181). Ciò nondimeno l'obbligo a carico della banca previsto dal co. 1 dell'art. 119 T.U.B. si deve ritenere riferito esclusivamente ai contratti bancari “di durata”, disciplinati da tale testo normativo, non anche a un contratto solo soggettivamente tale, qual è quello di fideiussione, che dunque non può essere ricondotto nell'ambito dei “rapporti” a cui si riferisce tale disposizione.
14.4. In ogni caso, la condotta contraria a buona fede che avrebbe tenuto la in sede di stipula del contratto di fideiussione e nel corso Controparte_1 del rapporto, e sopra riportata, non avrebbe comportato l'inefficacia del con- tratto di fideiussione, come dedotto da . E, in buona so- Parte_2 stanza, anche qualora fosse stata accertata, non avrebbe inciso sull'obbliga- zione di pagamento dello stesso azionata dall'odierna appellata.
Inoltre, non essendo ravvisabile la condotta dedotta, resta assorbita ogni statuizione in ordine alla domanda risarcitoria pure proposta da tale odierno appellante, difettandone i presupposti.
25 15. Nell'ambito del terzo motivo di appello deduce la nul- Parte_2 lità o l'inefficacia dell'art.
6.2 del contratto di fideiussione, il quale consente di derogare all'art. 1957 c.c. e quindi come la non abbia Controparte_1 rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. per la corretta escussione della fideiussione. In particolare, l'appellante deduce che , infatti, è CP_1 stata manchevole all'obbligo di informazione preventiva e nel corso del rap- porto (per quest'ultimo aspetto, relativamente all'apertura di una nuova linea di credito ed al recesso dal rapporto), nonché a quello di valutare la gravosità della garanzia per il fideiussore e, infine, di coltivare con tempestività le pro- prie ragioni nei confronti del creditore prin-cipale. Tali violazioni comportano la nullità di tutte le clausole che limitano i diritti del fideiussore ad esclusivo vantaggio d ”. CP_1
La censura è priva di pregio.
La fideiussione sottoscritta da presentava una clausola di Parte_2 rinuncia ad avvalersi di tale termine semestrale, potendo dunque il creditore agire nei confronti del debitore principale anche successivamente, e tale con- dizione contrattuale è stata specificamente approvata con doppia sottoscri- zione da questi. Per giurisprudenza consolidata, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, san- cita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinun- ciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al muta- mento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Trattandosi addirittura di deroga che può essere implicita e desumersi dal tenore complessivo delle pattuizioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.12.2019, n. 31569; Cass. civ., Sez. III, ord. 20.9.2023, n. 26906) e che, quindi, non necessita di forma scritta ad substantiam o ad probationem, né della doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341, co. 2, c.c
16. Sempre nell'ambito del terzo motivo di appello deduce Parte_2
l'invalidità o comunque l'inefficacia della fideiussione del 30.6.2010 per “la
26 sproporzione tra il reddito del fideiussore e la somma che la Banca ha posto come limite quantitativo della garanzia (Euro 338.880,95)” e quindi come parte opposta “non abbia adottato un comportamento volto alla correttezza e buona fede nella stipula del contratto di fideiussione”.
Il motivo è privo di pregio.
Il sistema non presuppone, e neanche richiede, che ci sia una coincidenza tra concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del de- bitore.
L'art. 2740 c.c. dispone che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” e, unitamente all'art. 2910 c.c., prevede il principio generale della responsabilità patrimoniale. D'altra parte, il riferimento da parte dell'art. 2740 c.c. ai beni futuri conferma che il conferimento della garanzia personale non è condizionata dall'attuale ca- pienza patrimoniale del debitore. La fideiussione è una garanzia personale, e come tale rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri del garante, e quindi – in buona sostanza – mediante l'allargamento della base soggettiva dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.6.1998, n. 6407).
Dunque, atteso che la causa del negozio di fideiussione è la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da un soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura in cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l'attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.9.2019, n. 22559).
È dunque valida la fideiussione rilasciata da un garante solvibile ancorché non capiente, vale a dire titolare di un patrimonio la cui consistenza è infe- riore all'importo del debito garantito. E quanto alla solvibilità di Parte_5
, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo questi ha documentato
[...] di essere dipendente della pubblica amministrazione e di percepire uno sti- pendio mensile di circa € 2.700,00 (v. docc. da n. 7 a n. 12 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
27 17. Ancora nell'ambito del terzo motivo di appello, censura Parte_2 la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse integrato il dolo contrattuale determinante di la quale avrebbe ta- Controparte_1 ciuto l'esposizione debitoria della debitrice principale. E ciò con ogni conse- guenza sia in termini di liceità del rapporto di garanzia sia di responsabilità dell'odierna appellata.
Il motivo non è fondato.
Ai fini dell'integrazione di una condotta dolosa, occorre la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, dunque, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.6.2022, n. 20231; Cass. civ., Sez. III, 23.6.2015, n. 12892; Cass. civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; Cass. civ.,
Sez. III, 25.5.2006, n. 12424). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “le condotte devono essere valutate in relazione alle particolari circo- stanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla ne- gligenza” (così, Cass. civ., Sez. I, 20.1.2017, n. 1585; Cass. civ., Sez. III, 23.6.2015, n. 12892; Cass. civ., Sez. III, 25.5.2006, n. 12424; Cass. civ., Sez. III, 27.10.2004, n. 20792); e, ancora, che la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la perce- zione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costitui- scono di per sé causa invalidante del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.11.2023 n. 30505; Cass. civ., Sez. II, ord. 11.4.2022, n. 11605; Cass. civ.,
Sez. VI-2, ord. 8.5.2018, n. 11009).
L'annullabilità del contratto consegue, dunque, alla dimostrazione - della cui prova è onerata la parte che lo deduce - che la volontà negoziale è stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Ciò chiarito, si deve considerare che, se è vero che la legge non imponga espressamente al fideiussore l'obbligo di informarsi sulla situazione econo- mica del debitore principale prima di sottoscrivere la fideiussione, quest'ul- tima è un atto di natura volontaria e chi la presta assume consapevolmente il rischio dell'adempimento dell'obbligazione garantita. In tale senso, avuto anche riguardo al rapporto di coniugio che legava, all'epoca della
28 sottoscrizione della fideiussione (la separazione giudiziale consensuale è stata omologata il 9.1.2014: v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), ad , appare Parte_1 Parte_2 inverosimile l'assunto secondo cui il fideiussore, al momento della stipula del contratto del 30.6.2010, non fosse a conoscenza dei finanziamenti, peraltro per un importo complessivo rilevante, concessi alla moglie per l'avvio e delle vicende afferenti alla gestione dell'esercizio farmaceutico intestato alla co- niuge.
Ad ogni buon conto, l'originario opponente si è limitato a indicare generica- mente che la alla data di rilascio della fideiussione da parte Controparte_1 dello stesso, fosse a conoscenza della precaria situazione economica della debitrice principale, senza tuttavia allegare alcuna circostanza a supporto e senza adeguatamente argomentare e provare in ordine alle predette condi- zioni economiche. In ogni caso, e in via del tutto assorbente, nel caso di specie difetta la prova della circostanza allegata dal fideiussore, ossia che quest'ultimo sarebbe stato indotto al rilascio della garanzia fideiussoria per- ché vittima di dolo o malafede dell'odierna appellata.
18. Con il quinto motivo di appello censura la sentenza di Parte_2 primo grado per non avere condiviso un principio pacifico in giurisprudenza in materia di fideiussione omnibus, secondo cui l'importo massimo garantito sarebbe comprensivo di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta, che deve es- sere indicato nelle fideiussioni omnibus ex art. 1938 c.c., quindi anche degli interessi dovuti dal debitore principale. In buona sostanza, si censura la de- cisione assunta dal giudice monocratico del Tribunale di Roma laddove “con- dann al pagamento in favore dell della Parte_2 Controparte_1 somma di € 338.880,95, oltre agli interessi moratori al tasso euribor 3mesi
+ 1,5% maggiorato del 5% dal 7/4/2012 al saldo”.
Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione, salvo patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive. Vero è che “nei confronti del fideiussore in mora nell'adempi- mento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione il co. 1 dell'art. 1224 c.c. secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura,
29 superiore a quella legale, che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente tra le parti stipulanti” (così Cass. civ., Sez. I, 20.9.2002, n. 13758). Altrettanto vero è, tuttavia, che “gli interessi moratori maturati successivamente al re- cesso della banca – e quindi a causa di un tempestivo adempimento impu- tabile (anche) allo stesso fideiussore – sono invece a carico del fideiussore anche oltre il limite del massimo della fideiussione, in applicazione della re- gola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.” (così Cass. civ., Sez. I, 12.6.2015, n. 12263).
Ciò osservato, si rileva che nel contratto di fideiussione del 30.6.2010 è espressamente prevista l'obbligazione del fideiussore di corrispondere, oltre all'importo massimo garantito, anche gli interessi. In particolare, nella stessa si legge: “Con la presente vi comunico/chiamo di costiturmi/ci fideiussore/i della Dott.ssa ) sino alla concorrenza dell'importo di Parte_1
338.880,95 in linea capitale, oltre interessi e spese per l'adempimento delle obbligazioni verso . Tale pattuizione, essendo frutto della Controparte_1 volontà contrattuale delle parti, impone al garante l'adempimento dell'obbli- gazione fideiussoria nella sua interezza, comprensiva sia della somma garan- tita sia degli accessori, conformemente a quanto stabilito nel negozio giuri- dico.
19. In conclusione, deve essere rigettato sia l'appello proposto da Parte_1 sia l'appello proposto da avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
20595/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 25.10.2019.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo ad entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
30 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 20595/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 25.10.2019; rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n.20595/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 25.10.2019; condanna a rimborsare alla Parte_1 CP_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 30.000,00
[...] per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare alla e spese Parte_2 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sia con riguardo ad entrambi gli appellanti;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140038.
Roma, 10.2.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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