Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 2117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2117/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/01/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 6/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to D'ORSO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in OL (CE) in data 14/09/2008
e che dalla loro unione è nata la figlia (il 24.08.2013); Persona_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) La casa coniugale verrà assegnata alla moglie. Il marito lascerà la casa coniugale ubicata in
OL (CE) alla Via Borgo Vittorio, di proprietà della minore e si Persona_2
trasferirà entro il 30/09/2024 in un immobile che condurrà in locazione sempre nel Comune di OL, portando via con sé i propri effetti personali;
b) La SI.ra ha imparato il mestiere della parrucchiera, lo pratica in maniera Pt_1
occasionale, ma è intenzionata a praticarlo in maniera stabile (nell'ultima dichiarazione dei redditi anno fiscale 2023 risulta a carico del marito – v. dichiarazione dei redditi allegata); il marito è operaio agricolo presso l' “Azienda Agricola Salicella” dal 2022 (prima lavorava a
giornata a nero presso altri committenti) e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.000,00 (milleeuro/00); i coniugi non sono titolari di immobili, la SI.ra è titolare di Pt_1
un'autovettura modello FIAT PUNTO anno di immatricolazione 2002 (in uso alla stessa) e di un'autovettura modello GOLF anno di immatricolazione 2005 (in uso al SI. , anche Parte_2
dopo la separazione, il quale si impegna a sollevarla da ogni responsabilità/sanzione e sostenerne i relativi oneri – a titolo solo esemplificativo e non esaustivo RC auto, bollo auto, manutenzione, multe ecc. - qualora venisse meno a detti oneri, sarà tenuto all'immediata restituzione dell'autovettura alla SI.ra ); Pt_1
c) La piccola ha compiuto undici anni, frequenterà nell'anno scolastico 2024/25 Persona_1
la scuola secondaria inferiore di OL (CE) nel plesso di Casale dal lunedì al venerdì per complessive 36 ore settimanali (lun./merc./ven. dalle 8:10 alle 16:10 – mart./gio. dalle 8:10 alle 14:10); dal mese di settembre al mese di maggio frequenta, ormai da anni, un corso di nuoto presso la piscina di SE UR (CE) due giorni a settimana ed è impegnata un'ora a settimana nella catechesi;
d) La piccola dimorerà principalmente con la madre. Persona_1
La responsabilità genitoriale verrà esercitata, nei termini dell'affido condiviso come per legge, da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, almeno due pomeriggi a settimana il lunedì ed il venerdì (compatibilmente con i turni presso l'azienda agricola ed agli impegni scolastici/extrascolastici della figlia) e almeno due pernotti al mese coincidenti con il suo riposo settimanale dal lavoro, allo stato ricadente di venerdì essendo il sabato e la domenica giorni lavorativi. Il SI. preleverà la bambina presso l'abitazione materna Parte_2
o presso la scuola e la riaccompagnerà presso la residenza materna, salvo diverso accordo tra le parti. La festività del Natale e la relativa Vigilia un anno sarà trascorsa con un genitore mentre quella di Capodanno e la relativa Vigilia con l'altro e, viceversa, nell'anno successivo;
L'Epifania sarà trascorsa con il genitore che non trascorrerà con la bambina il giorno di
Natale; la festività della Pasqua verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore che non trascorrerà la Pasqua con la figlia la terrà la Domenica delle Palme ed il
Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé la minore per sette giorni continuativi 3
durante le vacanze estive da comunicarsi alla SI.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
Il SI. , se la minore dovesse manifestare il desiderio di stare con il padre più giorni Parte_2
a settimana, fin da ora si rende disponibile a venire incontro alla volontà ed ai desideri della bambina, previo accordo con la madre e compatibilmente alle eSIenze lavorative del predetto;
e) Il SI. contribuirà al mantenimento della minore, versando alla Sig.ra a Parte_2 Pt_1
favore della minore una somma pari ad € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) entro il giorno
30 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2024 con accredito sulla carta ricaricabile
Mooney avente IBAN [...] intestata alla predetta;
il SI.
concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% (le spese straordinarie Parte_2
restano individuate secondo le linee guida allegate al presente atto e sottoscritte dalle parti) spese preventivamente concordate o comunque indispensabili e documentate, nonché consone al regime economico di essi genitori;
il Sig. altresì provvederà a versare Parte_2
alla Sig.ra il 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps unitamente al mantenimento Pt_1
fino all'erogazione direttamente alla predetta della propria quota del 50% da parte dell'INPS;
f) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altra.
g) I genitori s'impegnano a far frequentare il corso di nuoto a SE UR (CE), nonché le attività ricreative e/o sportive che la minore intenderà frequentare;
h) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
i) I ricorrenti, sin d'ora, dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni questione di tipo patrimoniale;
j) I coniugi, sin da ora si danno reciproco assenso all'espatrio per motivi turistici.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 4
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
OL (CE) il 24/04/1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di conSIlio del 7/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio