Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2316/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] e residente in [...]
Fanzago Cosimo 14 int.9 Co C.F: , titolare della ditta C.F._1 individuale , rappresentato e a difeso, giusta procura Controparte_1 allegata al presente atto, dall'Avv. Aldo Patrizio Di Letto (C.F. ) C.F._2 del foro di OL RD , presso il cui studio in Orta di Atella (CE) alla Via G. Falcone, 17 , pec: Email_1
=Appellante
E
Controparte_2
=Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il 09.06.2023, – sul presupposto di aver prestato attività Controparte_2 lavorativa alle dipendenze di , titolare della ditta individuale Parte_1
S.M.I.E., dal 22.11.2021 al 09.11.2022 con la qualifica di operaio di V livello del
CCNL Metalmeccanici PMI con un orario di lavoro giornaliero di 10 ore, dalle 7:00
1
per questi motivi
, rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 09.11.2022- chiese la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 24.833,92
a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.5517/2024 del 18.7.2024, il Giudice adito accolse parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannò Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 15.608,68, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e spese di lite con distrazione.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.8.2024 l' ha proposto Pt_1 tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza.
Ha concluso chiedendo “respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: la responsabilità dell'appellato nelle richieste occorse, nonché al riconoscimento del totale risarcimento del danno, con vittoria di spese diritti ed onorari del procuratore antistatario”.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato.
La parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione, non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una
2 disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c..
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
3 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in OL, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
4