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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/08/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
RG 505/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 505/2020 RGAC vertente tra:
) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Vittoria Gerace
APPELLANTE
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmario Parola
APPELLATA
1 ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parola
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 11/2020, pubblicata il
07.01.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1685/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 06.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/15, emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento RG n. 1245/2015, con cui ella è stata condannata al pagamento della somma pari ad € 48.526,03, oltre interessi e spese, in solido con il di lei marito , in CP_3 favore di a titolo di restituzione delle rate del contratto di Controparte_4 finanziamento n. 1348209 (domandato dal coniuge, non opponente).
A sostegno della propria domanda ha dedotto di non aver mai sottoscritto il suddetto contratto di finanziamento, disconoscendo le firme apposte al documento contrattuale.
La società , costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne Controparte_1 ha domandato il rigetto. Nel dettaglio, ha evidenziato che parte opponente, a seguito di raccomandata ricevuta in data 28.04.2014 avente ad oggetto la comunicazione della decadenza dal beneficio, non ha eccepito alcunché sul punto e che, in ragione del rapporto coniugale esistente con il sig. , il procedimento instaurato avrebbe dovuto ritenersi CP_3 defatigatorio. In via istruttoria, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., producendo il contratto di finanziamento n. 1348209 e l'originale della raccomandata del
28.042014, nonché domandato l'ammissione della c.t.u. grafologica e della prova testimoniale.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto ed, in subordine, per la condanna dell'opponente alla somma oggetto di ingiunzione.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di CTU grafologica ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 11/2020, pubblicata in data 07.01.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 1685/2015, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, in quanto, condividendo le risultanze del CTU, “senza ombra di dubbio…le firme apposte sul contratto di finanziamento n.1348209 sono frutto della mano della sig.ra ”. Parte_1
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, contestando l'erronea Parte_1 valutazione da parte del giudice di prime cure della consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Arch. , ritenuta affetta da evidenti vizi di carattere logico-giuridico. Persona_1
Ad avviso dell'appellante, infatti, il c.t.u. non avrebbe applicato il metodo grafonomico, come invece indicato nelle premesse metodologiche, attesa “la mancanza di un criterio convenzionale di giudizio che permetterebbe di pervenire solo a conclusioni di possibilità e mai di certezza, salvo i casi di falso provato”. Precisa altresì che la suddetta consulenza difetta anche del requisito della “coevità delle firme utilizzate per il confronto con le firme in verifica”. Ha allegato la consulenza redata dal c.t.p. dott. la quale ha concluso Persona_2 per la non riconducibilità delle firme apposte sul contratto all'odierna appellante.
Pertanto, previa concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha rassegnato le seguenti conclusioni “- nel merito, rigettare la sentenza di I grado, annullando il decreto ingiuntivo n. 234/15 emesso dal Tribunale di Locri, accertando e dichiarando la non riconducibilità come autografe alla mano di delle tre firme in verifica a suo Parte_1 nome presenti sul documento di finanziamento del 01/12/2008, per tutti i motivi esposti in premessa;
- conseguentemente, dichiarare la non tenutezza della sig.ra Parte_1 all'importo richiesto”, insistendo nella rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
costituitasi in giudizio, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. dei nuovi documenti prodotti nel presente giudizio dall'odierna appellante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione così concludendo: “Nel merito: respingersi ogni domanda presentata dall'appellante e, conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza nr. 11/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Locri in data 07.01.2020, pubblicata in pari data;
in via subordinata – salvo gravame: nella denegata, e non creduta ipotesi in cui venga accolta
l'avversaria domanda di riforma della sentenza impugnata dichiararsi infondata nei confronti di (già e, conseguentemente, Controparte_2 Controparte_1
3 respingersi ogni domanda dell'appellante, confermandosi l'opposto decreto per capitale, interessi e spese, per le causali sovra meglio riportate;
in via di ulteriore subordine – salvo gravame: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui venga accolta l'avversaria domanda di riforma della sentenza impugnata dichiararsi tenuti e, pertanto, condannarsi la sig.ra
[...]
a pagare, in solido con il sig. (ingiunto non opponente), alla Parte_1 CP_3 convenuta opposta (già i seguenti Controparte_2 Controparte_1 importi: • €.48.526,03 a titolo di residuo rimborso del finanziamento nr. 1348209, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 30.06.2010 al saldo;
ovvero quell'importo ulteriore in corso di causa determinando. In ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio”. In via istruttoria “subordinata” ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale già articolata in primo grado.
In data 28.09.2021 è intervenuta ex art. 105 c.p.c. succeduta a titolo Controparte_5 universale - in forza dell'atto di incorporazione del 26.03.2021 per rogito notaio dott.
[...] rep. n. 16.080 -racc. n.8.638 - in tutti i rapporti della , Per_3 Controparte_1 facendo proprie le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22.02.2021 dall'istituto incorporato.
Con ordinanza collegiale del 03.05.2021 il Collegio ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU, espletata dalla dott.ssa nominata in sostituzione della dott.ssa che non ha Persona_4 Per_5 dimostrato di aver trasmesso la bozza della relazione alle parti per le osservazioni, nonostante i solleciti della Corte.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 12.09.2024, parte appellata ha chiesto convocazione a chiarimenti del CTU non ritenendo “esaustive le risposte fornite in merito alle puntuali osservazioni mosse dal proprio ctp dott.ssa ”. Persona_6
Rigettata la suddetta istanza con ordinanza collegiale dell'11.10.2024, la causa è stata assunta in decisione con la successiva ordinanza del 19.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
2. Nel merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
2.1 Nella presente fase è stata ammessa ed espletata la consulenza tecnica grafologica diretta ad accertare se le sottoscrizioni apparentemente apposte da nel contratto di Parte_1 finanziamento n. 1348209 del 14.12.2008 siano autografe e le conclusioni cui è pervenuto
4 l'ausiliario divergono da quelle della consulenza disposta dal Tribunale, fatte proprie dalla pronuncia qui gravata.
In materia, la Suprema Corte ha affermato che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte entrambe in sede di gravame e fra loro contrastanti, “aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". Una specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice” (Cass. civ. 9300/2004; Cass. civ. n. 4850/2009).
Nella fattispecie il Collegio ritiene condivisibile il metodo e le conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato nel procedimento in appello.
La dott.ssa , designata in primo grado, premesso di aver utilizzato nell'indagine il Per_1 metodo grafonomico, esaminate le firme di verifica e quelle di comparazione, ha concluso di essere “contraria al metodo affermativo (non identità)” pur riscontrando delle discordanze, in quanto “più rapido e sbrigativo”, finendo con l'imputare alla signora il Parte_1
“camuffare, accortamente, ciò che può nuocere all'intento suo, attenendosi solo a ciò che può giovarle” , riconducendo “senza ombra di dubbio” le firme apposte sul contratto di finanziamento alla signora (cfr. relazione del 23.12.2017 nel procedimento RG n. Parte_1
1685/2015). Richiesti chiarimenti sulle caratteristiche dei metodi grafonomico e grafologico e sulla ragione per cui abbia accordato preferenza al primo, il c.t.u. ha richiamato gli studi che hanno approfondito le due metodologie senza realmente rispondere ai quesiti posti (“Non esistono pregi e difetti dell'uno e dell'altro se utilizzati in modo adeguato e non condizionato da visioni personali. … Non si può dunque ritenere che facendo ricorso ad uno, a nessuno o a più metodi, sol per questo si agisca correttamente, se così fosse non potremmo spiegarci come due consulenti che utilizzano lo stesso metodo (o metodi) giungano spesso a conclusioni estreme. Indispensabile è seguire l'iter dimostrativo, indipendentemente dal metodo adottato, in modo CORRETTO, LOGICO, ORDINATO, RIPETIBILE;
dall'applicazione di questi criteri
5 deriva la scientificità dell'elaborato peritale” (cfr. relazione del 05.05.2018 nel procedimento
RG n. 1685/2015).
Invece, nella relazione redatta nel presente giudizio di gravame, la dott.ssa premesso Per_4 di aver adoperato sia il metodo grafonomico (che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico, nonchè espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari) sia quello psicografologico (che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine), ha chiarito che l'utilizzo congiunto delle due metodologie “consente di percepire l'originalità
e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, superando la semplice configurazione morfologica della grafia”. Attraverso un'indagine sistematica e completa, ha analiticamente e chiaramente descritto tutte le operazioni eseguite nelle due distinte e connesse fasi di ispezione e confronto dei documenti utilizzati ai fini dell'espletamento dell'incarico, ossia solo quelli già prodotti e presenti agli atti del fascicolo, già oggetto di indagine del primo accertamento peritale, giungendo alla seguente conclusione: “Dall'analisi delle sottoscrizioni apposte sul documento in verifica a nome di è emerso come le Parte_1 produzioni in oggetto offrano discordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale
e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La mancata condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alle firme indagate, di sovvertimenti in seno all'organismo grafico che non si riconoscono nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, ( valutato sulla scorta di tutta la campionatura offerta all'indagine), riconducono a sistemi redattivi tra loro incompatibili. Restando acclarata, con alto grado di probabilita' la non attribuibilità delle firme oggetto di verificazione alla mano di . Nel raffronto visivo d'insieme si rileva la Parte_1 divergenza relativamente all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai i parametri grafici fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. Le sottoscrizioni comparative si caratterizzano per un elevato livello di personalizzazione grafica che non si riscontra nelle firme indagate ove si evidenzia una grafia ancorata al modello calligrafico.
L'esame congiunto delle sottoscrizioni oggetto di verifica e delle firme comparative indica dunque alti livelli di incompatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una discordanza di aspetti gestuali che si protrae
6 significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Consegue che le sottoscrizioni a nome sono da considerarsi, con alto grado di Parte_1 probabilità FALSE, in quanto esito del confezionamento eseguito da una fonte aliena alla
SI.ra , che ha vanamente e con scarso risultato, tentato di riprodurre forme Parte_1 grafiche atte a richiamare, per sommi capi, i modelli autografi della , di cui era Parte_1 verosimilmente in possesso nonché a riprodurre, con scarso risultato, alcuni tratti apparentemente riconducibili alla scrittura della stessa” (relazione del 22.02.2024).
Dunque, le risultanze dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa sono condivise dal Per_4
Collegio in quanto frutto di approfonditi accertamenti condotti con l'uso congiunto dei due metodi grafonomico e psicografologico dettagliatamente illustrati ed argomentati.
2.2 In ordine all'utilizzo del documento di verifica in copia fotostatica anziché in originale - argomento di contestazione alla c.t.u. da parte dell'istituto di credito - occorre precisare quanto segue.
In materia di consulenza tecnica grafologica, la Suprema Corte si è in più occasioni espressa nei seguenti termini: in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, può essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), “purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.
Ora, nella fattispecie, a fronte del disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento da parte della signora , che ha introdotto il giudizio di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale fideiussore al fine di contestare la sussistenza del rapporto obbligatorio con Unione di Banche l'istituto di credito Controparte_1
7 ha domandato la verificazione della scrittura e prodotto l'originale del contratto sul quale è stata eseguita dalla dott.ssa la perizia grafologica sopra richiamata e contestata Per_1 dall'appellante.
Nel presente giudizio di impugnazione, disposta la rinnovazione dell'accertamento peritale sulla base dei medesimi documenti presenti nel fascicolo di primo grado, l'istituto di credito, nonostante l'espressa richiesta del c.t.u. (cfr. pag. 3 della relazione del 22.02.2024) non ha fornito all'ausiliario l'originale del contratto, dolendosi poi delle risultanze della perizia espletata sulla copia in sede di osservazioni alla c.t.u.
La condotta processuale dell'appellata, la quale non ha neppure giustificato la causa dell'omesso deposito del documento, tra l'altro già presente nel fascicolo di primo grado, non può che essere valutata sfavorevolmente alla parte onerata della produzione documentale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Peraltro l'ausiliario, premesso che le copie versate in atti “si presentano di buona qualità” e con ottimale resa riproduttiva tale da consentire “di idoneamente cogliere e valutare le fondamentali caratteristiche di ordine generale e particolare che affiorano dalla rigorosa analisi, operata anche mediante l'utilizzo di appropriata strumentazione di ingrandimento”, ha affermato che l'esame dei tracciati in copia non permette “di rilevare il dato pressorio e il tratto, ma tutte le altre caratteristiche scritturali sono compiutamente rilevabili e valutabili” e quindi ha verificato la motricità, la modulazione assiale, il calibro, la continuità degli impulsi grafodinamici, la curvilineità, la cura grafica, l'allineamento delle parole (pagg. 16 e seguenti della relazione del c.t.u.), esprimendo il giudizio finale in termini di probabilità (nella fattispecie di grado elevato), proprio perché la consulenza ha avuto ad oggetto la copia fotostatica.
In definitiva, le risultanze della c.t.u. espletata in fase di gravame, benchè su copia fotostatica
(a causa dell'omessa produzione dell'originale nella presente fase da parte dell'istituto di credito che ha domandato la verificazione della scrittura), sono decisamente condivisibili in quanto ampiamente motivate, supportate da plurimi accertamenti eseguibili sul documento in copia e prive di vizi e contraddizioni di carattere logico.
A fronte dell'accertamento di carattere tecnico espletato, priva di rilievo è l'acquisizione della testimonianza del funzionario bancario innanzi al quale l'appellante avrebbe apposto la sottoscrizione, così come domandata dalla parte appellata.
8 Acclarata la falsità della sottoscrizione della signora sul contratto di finanziamento, Parte_1 in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo n. 2345/15, emesso dal Tribunale di Locri nei suoi confronti.
2.3 Va altresì rigettata la domanda spiegata in via subordinata dall'istituto di credito, diretta ad ottenere la condanna di al pagamento di una somma di importo pari al Parte_1 decreto ingiuntivo, in assenza del titolo da cui trae origine il rapporto obbligatorio tra le parti.
3. L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto dell'esito contrastante degli accertamenti peritali disposti in primo e secondo grado, i quali, ad avviso del Collegio, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della c.t.u. espletate, già liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
234/2015, emesso dal Tribunale di Locri in data 24.09.2015 in favore di Controparte_4
(oggi nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_1
- rigetta la domanda di condanna spiegata in via subordinata da Controparte_5
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
- pone le spese delle c.t.u. espletate in primo grado e in fase di appello a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 29 luglio 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
9 10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 505/2020 RGAC vertente tra:
) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Vittoria Gerace
APPELLANTE
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmario Parola
APPELLATA
1 ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario Parola
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 11/2020, pubblicata il
07.01.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1685/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 06.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2345/15, emesso dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento RG n. 1245/2015, con cui ella è stata condannata al pagamento della somma pari ad € 48.526,03, oltre interessi e spese, in solido con il di lei marito , in CP_3 favore di a titolo di restituzione delle rate del contratto di Controparte_4 finanziamento n. 1348209 (domandato dal coniuge, non opponente).
A sostegno della propria domanda ha dedotto di non aver mai sottoscritto il suddetto contratto di finanziamento, disconoscendo le firme apposte al documento contrattuale.
La società , costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne Controparte_1 ha domandato il rigetto. Nel dettaglio, ha evidenziato che parte opponente, a seguito di raccomandata ricevuta in data 28.04.2014 avente ad oggetto la comunicazione della decadenza dal beneficio, non ha eccepito alcunché sul punto e che, in ragione del rapporto coniugale esistente con il sig. , il procedimento instaurato avrebbe dovuto ritenersi CP_3 defatigatorio. In via istruttoria, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., producendo il contratto di finanziamento n. 1348209 e l'originale della raccomandata del
28.042014, nonché domandato l'ammissione della c.t.u. grafologica e della prova testimoniale.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto ed, in subordine, per la condanna dell'opponente alla somma oggetto di ingiunzione.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di CTU grafologica ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 11/2020, pubblicata in data 07.01.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 1685/2015, ha rigettato l'opposizione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, in quanto, condividendo le risultanze del CTU, “senza ombra di dubbio…le firme apposte sul contratto di finanziamento n.1348209 sono frutto della mano della sig.ra ”. Parte_1
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, contestando l'erronea Parte_1 valutazione da parte del giudice di prime cure della consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Arch. , ritenuta affetta da evidenti vizi di carattere logico-giuridico. Persona_1
Ad avviso dell'appellante, infatti, il c.t.u. non avrebbe applicato il metodo grafonomico, come invece indicato nelle premesse metodologiche, attesa “la mancanza di un criterio convenzionale di giudizio che permetterebbe di pervenire solo a conclusioni di possibilità e mai di certezza, salvo i casi di falso provato”. Precisa altresì che la suddetta consulenza difetta anche del requisito della “coevità delle firme utilizzate per il confronto con le firme in verifica”. Ha allegato la consulenza redata dal c.t.p. dott. la quale ha concluso Persona_2 per la non riconducibilità delle firme apposte sul contratto all'odierna appellante.
Pertanto, previa concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha rassegnato le seguenti conclusioni “- nel merito, rigettare la sentenza di I grado, annullando il decreto ingiuntivo n. 234/15 emesso dal Tribunale di Locri, accertando e dichiarando la non riconducibilità come autografe alla mano di delle tre firme in verifica a suo Parte_1 nome presenti sul documento di finanziamento del 01/12/2008, per tutti i motivi esposti in premessa;
- conseguentemente, dichiarare la non tenutezza della sig.ra Parte_1 all'importo richiesto”, insistendo nella rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
costituitasi in giudizio, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. dei nuovi documenti prodotti nel presente giudizio dall'odierna appellante, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione così concludendo: “Nel merito: respingersi ogni domanda presentata dall'appellante e, conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza nr. 11/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Locri in data 07.01.2020, pubblicata in pari data;
in via subordinata – salvo gravame: nella denegata, e non creduta ipotesi in cui venga accolta
l'avversaria domanda di riforma della sentenza impugnata dichiararsi infondata nei confronti di (già e, conseguentemente, Controparte_2 Controparte_1
3 respingersi ogni domanda dell'appellante, confermandosi l'opposto decreto per capitale, interessi e spese, per le causali sovra meglio riportate;
in via di ulteriore subordine – salvo gravame: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui venga accolta l'avversaria domanda di riforma della sentenza impugnata dichiararsi tenuti e, pertanto, condannarsi la sig.ra
[...]
a pagare, in solido con il sig. (ingiunto non opponente), alla Parte_1 CP_3 convenuta opposta (già i seguenti Controparte_2 Controparte_1 importi: • €.48.526,03 a titolo di residuo rimborso del finanziamento nr. 1348209, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 30.06.2010 al saldo;
ovvero quell'importo ulteriore in corso di causa determinando. In ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio”. In via istruttoria “subordinata” ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale già articolata in primo grado.
In data 28.09.2021 è intervenuta ex art. 105 c.p.c. succeduta a titolo Controparte_5 universale - in forza dell'atto di incorporazione del 26.03.2021 per rogito notaio dott.
[...] rep. n. 16.080 -racc. n.8.638 - in tutti i rapporti della , Per_3 Controparte_1 facendo proprie le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22.02.2021 dall'istituto incorporato.
Con ordinanza collegiale del 03.05.2021 il Collegio ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e la rinnovazione della CTU, espletata dalla dott.ssa nominata in sostituzione della dott.ssa che non ha Persona_4 Per_5 dimostrato di aver trasmesso la bozza della relazione alle parti per le osservazioni, nonostante i solleciti della Corte.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 12.09.2024, parte appellata ha chiesto convocazione a chiarimenti del CTU non ritenendo “esaustive le risposte fornite in merito alle puntuali osservazioni mosse dal proprio ctp dott.ssa ”. Persona_6
Rigettata la suddetta istanza con ordinanza collegiale dell'11.10.2024, la causa è stata assunta in decisione con la successiva ordinanza del 19.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
2. Nel merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
2.1 Nella presente fase è stata ammessa ed espletata la consulenza tecnica grafologica diretta ad accertare se le sottoscrizioni apparentemente apposte da nel contratto di Parte_1 finanziamento n. 1348209 del 14.12.2008 siano autografe e le conclusioni cui è pervenuto
4 l'ausiliario divergono da quelle della consulenza disposta dal Tribunale, fatte proprie dalla pronuncia qui gravata.
In materia, la Suprema Corte ha affermato che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte entrambe in sede di gravame e fra loro contrastanti, “aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". Una specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice” (Cass. civ. 9300/2004; Cass. civ. n. 4850/2009).
Nella fattispecie il Collegio ritiene condivisibile il metodo e le conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato nel procedimento in appello.
La dott.ssa , designata in primo grado, premesso di aver utilizzato nell'indagine il Per_1 metodo grafonomico, esaminate le firme di verifica e quelle di comparazione, ha concluso di essere “contraria al metodo affermativo (non identità)” pur riscontrando delle discordanze, in quanto “più rapido e sbrigativo”, finendo con l'imputare alla signora il Parte_1
“camuffare, accortamente, ciò che può nuocere all'intento suo, attenendosi solo a ciò che può giovarle” , riconducendo “senza ombra di dubbio” le firme apposte sul contratto di finanziamento alla signora (cfr. relazione del 23.12.2017 nel procedimento RG n. Parte_1
1685/2015). Richiesti chiarimenti sulle caratteristiche dei metodi grafonomico e grafologico e sulla ragione per cui abbia accordato preferenza al primo, il c.t.u. ha richiamato gli studi che hanno approfondito le due metodologie senza realmente rispondere ai quesiti posti (“Non esistono pregi e difetti dell'uno e dell'altro se utilizzati in modo adeguato e non condizionato da visioni personali. … Non si può dunque ritenere che facendo ricorso ad uno, a nessuno o a più metodi, sol per questo si agisca correttamente, se così fosse non potremmo spiegarci come due consulenti che utilizzano lo stesso metodo (o metodi) giungano spesso a conclusioni estreme. Indispensabile è seguire l'iter dimostrativo, indipendentemente dal metodo adottato, in modo CORRETTO, LOGICO, ORDINATO, RIPETIBILE;
dall'applicazione di questi criteri
5 deriva la scientificità dell'elaborato peritale” (cfr. relazione del 05.05.2018 nel procedimento
RG n. 1685/2015).
Invece, nella relazione redatta nel presente giudizio di gravame, la dott.ssa premesso Per_4 di aver adoperato sia il metodo grafonomico (che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico, nonchè espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari) sia quello psicografologico (che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine), ha chiarito che l'utilizzo congiunto delle due metodologie “consente di percepire l'originalità
e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, superando la semplice configurazione morfologica della grafia”. Attraverso un'indagine sistematica e completa, ha analiticamente e chiaramente descritto tutte le operazioni eseguite nelle due distinte e connesse fasi di ispezione e confronto dei documenti utilizzati ai fini dell'espletamento dell'incarico, ossia solo quelli già prodotti e presenti agli atti del fascicolo, già oggetto di indagine del primo accertamento peritale, giungendo alla seguente conclusione: “Dall'analisi delle sottoscrizioni apposte sul documento in verifica a nome di è emerso come le Parte_1 produzioni in oggetto offrano discordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale
e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La mancata condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alle firme indagate, di sovvertimenti in seno all'organismo grafico che non si riconoscono nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, ( valutato sulla scorta di tutta la campionatura offerta all'indagine), riconducono a sistemi redattivi tra loro incompatibili. Restando acclarata, con alto grado di probabilita' la non attribuibilità delle firme oggetto di verificazione alla mano di . Nel raffronto visivo d'insieme si rileva la Parte_1 divergenza relativamente all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai i parametri grafici fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. Le sottoscrizioni comparative si caratterizzano per un elevato livello di personalizzazione grafica che non si riscontra nelle firme indagate ove si evidenzia una grafia ancorata al modello calligrafico.
L'esame congiunto delle sottoscrizioni oggetto di verifica e delle firme comparative indica dunque alti livelli di incompatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una discordanza di aspetti gestuali che si protrae
6 significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Consegue che le sottoscrizioni a nome sono da considerarsi, con alto grado di Parte_1 probabilità FALSE, in quanto esito del confezionamento eseguito da una fonte aliena alla
SI.ra , che ha vanamente e con scarso risultato, tentato di riprodurre forme Parte_1 grafiche atte a richiamare, per sommi capi, i modelli autografi della , di cui era Parte_1 verosimilmente in possesso nonché a riprodurre, con scarso risultato, alcuni tratti apparentemente riconducibili alla scrittura della stessa” (relazione del 22.02.2024).
Dunque, le risultanze dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa sono condivise dal Per_4
Collegio in quanto frutto di approfonditi accertamenti condotti con l'uso congiunto dei due metodi grafonomico e psicografologico dettagliatamente illustrati ed argomentati.
2.2 In ordine all'utilizzo del documento di verifica in copia fotostatica anziché in originale - argomento di contestazione alla c.t.u. da parte dell'istituto di credito - occorre precisare quanto segue.
In materia di consulenza tecnica grafologica, la Suprema Corte si è in più occasioni espressa nei seguenti termini: in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, può essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), “purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione”.
Ora, nella fattispecie, a fronte del disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento da parte della signora , che ha introdotto il giudizio di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale fideiussore al fine di contestare la sussistenza del rapporto obbligatorio con Unione di Banche l'istituto di credito Controparte_1
7 ha domandato la verificazione della scrittura e prodotto l'originale del contratto sul quale è stata eseguita dalla dott.ssa la perizia grafologica sopra richiamata e contestata Per_1 dall'appellante.
Nel presente giudizio di impugnazione, disposta la rinnovazione dell'accertamento peritale sulla base dei medesimi documenti presenti nel fascicolo di primo grado, l'istituto di credito, nonostante l'espressa richiesta del c.t.u. (cfr. pag. 3 della relazione del 22.02.2024) non ha fornito all'ausiliario l'originale del contratto, dolendosi poi delle risultanze della perizia espletata sulla copia in sede di osservazioni alla c.t.u.
La condotta processuale dell'appellata, la quale non ha neppure giustificato la causa dell'omesso deposito del documento, tra l'altro già presente nel fascicolo di primo grado, non può che essere valutata sfavorevolmente alla parte onerata della produzione documentale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Peraltro l'ausiliario, premesso che le copie versate in atti “si presentano di buona qualità” e con ottimale resa riproduttiva tale da consentire “di idoneamente cogliere e valutare le fondamentali caratteristiche di ordine generale e particolare che affiorano dalla rigorosa analisi, operata anche mediante l'utilizzo di appropriata strumentazione di ingrandimento”, ha affermato che l'esame dei tracciati in copia non permette “di rilevare il dato pressorio e il tratto, ma tutte le altre caratteristiche scritturali sono compiutamente rilevabili e valutabili” e quindi ha verificato la motricità, la modulazione assiale, il calibro, la continuità degli impulsi grafodinamici, la curvilineità, la cura grafica, l'allineamento delle parole (pagg. 16 e seguenti della relazione del c.t.u.), esprimendo il giudizio finale in termini di probabilità (nella fattispecie di grado elevato), proprio perché la consulenza ha avuto ad oggetto la copia fotostatica.
In definitiva, le risultanze della c.t.u. espletata in fase di gravame, benchè su copia fotostatica
(a causa dell'omessa produzione dell'originale nella presente fase da parte dell'istituto di credito che ha domandato la verificazione della scrittura), sono decisamente condivisibili in quanto ampiamente motivate, supportate da plurimi accertamenti eseguibili sul documento in copia e prive di vizi e contraddizioni di carattere logico.
A fronte dell'accertamento di carattere tecnico espletato, priva di rilievo è l'acquisizione della testimonianza del funzionario bancario innanzi al quale l'appellante avrebbe apposto la sottoscrizione, così come domandata dalla parte appellata.
8 Acclarata la falsità della sottoscrizione della signora sul contratto di finanziamento, Parte_1 in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo n. 2345/15, emesso dal Tribunale di Locri nei suoi confronti.
2.3 Va altresì rigettata la domanda spiegata in via subordinata dall'istituto di credito, diretta ad ottenere la condanna di al pagamento di una somma di importo pari al Parte_1 decreto ingiuntivo, in assenza del titolo da cui trae origine il rapporto obbligatorio tra le parti.
3. L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto dell'esito contrastante degli accertamenti peritali disposti in primo e secondo grado, i quali, ad avviso del Collegio, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della c.t.u. espletate, già liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
234/2015, emesso dal Tribunale di Locri in data 24.09.2015 in favore di Controparte_4
(oggi nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_1
- rigetta la domanda di condanna spiegata in via subordinata da Controparte_5
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
- pone le spese delle c.t.u. espletate in primo grado e in fase di appello a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 29 luglio 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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