CASS
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2024, n. 21104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21104 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26124/2020 R.G. proposto da: ND DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI FR ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- Civile SEt. Sez. 5 Num. 21104 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data pubblicazione: 29/07/2024 2 di 15 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE-ANCONA n. 253/2020 depositata il 09/06/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/03/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Udite le conclusioni come segue: - Sost. P.G. Dott. MA Vitiello: accoglimento del ricorso;
- Avv. Francesco Mancini per il contribuente: accoglimento del ricorso;
Avv. Emanuele Manzo per l’Agenzia: rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA In data 9 dicembre 2013, si concludeva, con relativo pvc, una verifica della GdF di Pesaro, per gli aa.ii. dal 2007 al 2013, a carico di BY NICOLINI SRL, esercente attività di fabbricazione mobili arredo. Ne discendevano due avvisi di accertamento, n. TQ9034T02114/2014, per l'anno 2007, e n. TQ9034T02126/2014, per l'anno 2008, notificati al legale rappresentante p.t. della società, DE PACE GO ZZ. ND DO era attinto da atto di contestazione delle sanzioni n. TQ9C04T01602/2014 ai sensi degli artt. 5, 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, per gli anni 2007 e 2008, in ragione di un totale di € 8.139.026,25, stanti le infedeli dichiarazioni IVA ascritte alla società, di cui il predetto era indicato quale amministratore di fatto e socio occulto, che aveva agito in uno a RT MA, commercialista ed·a sua volta amministratore di fatto. All'udienza del 6 luglio 2017, con la sentenza n. 1022/2017, la CTP di Pesaro, adita impugnatoriamente dal contribuente, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, nella resistenza dell’Agenzia, con cinque motivi. 3 di 15 La CT delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi;
l’Agenzia si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Il contribuente deposita ampia memoria telematica addì 14 marzo 2024, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso. All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il Sost. Proc. Gen. presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. MA Vitiello, conclude per l’accoglimento del ricorso;
la difesa del contribuente si associa;
la difesa erariale conclude per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Primo motivo: “Nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. “Si denuncia il vizio di ‘error in procedendo’ in cui sono incorsi i Secondi Giudici, per avere erroneamente attinto a motivi di impugnazione doglianze completamente diverse da quelle effettivamente svolte dall'appellante, di tal guisa venendo meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo motivo: “Erronea e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 546192, dell'art. 276 c.p.c., nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3[, cod. proc. civ.]”. “Si lamentano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e deliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di discussione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020, ed il deposito il 9 giugno 2020”. Terzo motivo: “Omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 4 di 15 326/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.”. “Si lamenta, in via subordinata rispetto al primo motivo, l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni ex art. 7, l. 369/2003”. Assume rilievo prioritario il secondo motivo, il quale, pur proposto (a tenore dell’“incipit” della relativa illustrazione: p. 33 ric. cass.) “·in linea meramente subordinata”, è in realtà potenzialmente dirimente in rito. Esso è infondato. Vi si lamenta “la particolarissima dinamica della trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discussione, presso la CT delle MARCHE, inizialmente in data 25 marzo 2019 […]. I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito ‘dominus’, DO EI […]. Anche la CT delle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni […]. Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10 aprile 2019, Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica di discussione del 10 aprile, la Commissione Regionale riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019. Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle 5 di 15 lungamente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CT si riservava la decisione. [… La sentenza impugnata] veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 […] dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trenta·giorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019”. Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno. La CT dà espressamente atto in sentenza di aver riservato la decisione, sia in motivazione, laddove scrive: “La Commissione[,] letti tutti gli atti di causa, udite le parti intervenute, come da processo verbale redatto[,] tratteneva la causa per la decisione con riserva ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 546/92, data la complessità della causa e la ingentissima mole di materiale da visionare”, sia in dispositivo, laddove fa precedere la decisione dall’espressione: “A scioglimento della riserva che precede […]”. Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CT, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (“Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni”), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari. Il primo ed il motivo, per parziale comunanza di censure e comunque per economia espositiva, possono essere trattati congiuntamente. Infondati sono entrambi. Quanto, specificamente, al primo, l’atto d’appello del contribuente, come esplicitato nella narrativa dedicata allo svolgimento del processo che precede, era articolato su cinque motivi, di cui il ricorso dà conto a fini di autosufficienza (p. 4 ss.): 6 di 15 1. Decadenza del potere di contestazione delle sanzioni. Violazione dell'art. 20 del d.lgs. 472/97 e dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 […]. 2. Erronea e/o falsa applicazione della legge n. 102/2009 e successive modificazioni […]. 3. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97 […]. 4. Violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 472/97. Carenza di motivazione […]. 5. Contestazione delle sanzioni: violazione del “ne bis in idem” […]. Ora, è ben vero che la sentenza impugnata (ff.gg. 2 e 3) enuncia in maniera difforme i motivi d’appello: Con i motivi di impugnazione, l'appellante contribuente censura la sentenza di primo grado peri seguenti motivi: illegittimità costituzionale art. 9 Dlgs 472/97 e violazione dell'art. 7 L. 326/2003; violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. Violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992; decadenza dell'azione accertatrice. Violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972; erronea e/o falsa applicazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 53 Cost. Violazione dell'art. 112 c.p.c.; contestazione delle sanzioni. Nondimeno l’ampio sviluppo motivazionale della sentenza impugnata riprende e dà risposta a tutti i motivi d’appello effettivamente devoluti, sebbene solo parzialmente in riferimento al terzo. La CT, anzitutto, in una prima parte della motivazione, illustra ampiamente il cd. gruppo EI, composto da una cospicua serie di società italiane ed estere, tra cui, espressamente, By NI. 7 di 15 L’esistenza del gruppo EI, composto da società il cui unico “dominus” era il contribuente, è ampiamente e minuziosamente dimostrata dalla CT, attraverso l’illustrazione, sia dei “legami tra società e persone fisiche emersi dall'analisi della documentazione bancaria inviata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino” (fg. 8), sia dei “flussi di fatture” in concomitanza ai flussi finanziari (fg. 9). Cardine del gruppo EI, a partire dal 2006, in cui registra un significativo incremento del volume d’affari, sintomo dell’inizio dell’utilizzo illecito, è IN SE s.r.l., in riferimento alla quale scrive la CT (fg. 16): “La IN SE RL è risultata essere l'interponente o ‘broker’ nonché ‘buffer’ (filtro) in quanto ha creato un filtro che ha ostacolato la connessione diretta tra le società cartiere e l'effettivo cessionario della merce. Le attività investigative hanno permesso di acclarare c[om]e la IN SE RL non disponesse di una unità produttiva ma soltanto di un piccolo ufficio tecnico-commerciale e un magazzino di stoccaggio di medie dimensioni. La merce acquistata dai vari fornitori nazionali […] non veniva lavorata dalla stessa ‘IN SE RL’ ma inviata direttamente dai fornitori alla società del gruppo denominata ‘Folgore RL’ la quale eseguiva il taglio dei pannelli producendo semilavorati per l'industria del mobile. Tali attività veniva[no] svolte nello stesso opificio che ora è sede della TA RL utilizzando gli stessi macchinari di proprietà della AR RL e successivamente affittati alla stessa TA”. L’attività illecita del gruppo EI finalizza i vari passaggi, cogliendo, sia consentito di così dire, il risultato, attraverso AR s.r.l. e, successivamente (dal 2009), TA s.r.l. In riferimento a AR, scrive la CT (“ivi”): “Le società AR RL e TA RL sono risultate essere le effettive cessionarie della merce e beneficiarie della frode”. Invero, il complessivo funzionamento illecito delle società del gruppo EI (compiutamente descritto dalla CT: “ivi”) 8 di 15 contempla, per quanto di interesse nella presente sede, il passaggio dell’“emissione di fatture soggettivamente false nei confronti della AR RL”. In tale gruppo, sono emersi i ruoli delle varie società. Segnatamente: “I ruoli svolti dalle varie società del ‘gruppo EI’ nella frode[-]carosello individuata sono i seguenti: a. società cartiere o ‘missing trader’ italiane: […] By NI RL (anni 2007/2008) […]). Venendo a By NI, la CT accerta che, nel 2007, By NI - il cui “fornitore” “a sua volta riceve fatture emesse dalla società Euroexport s.r.l. che non presenta le dichiarazioni fiscali” - è fornitrice di IN SE, fornitrice di AR: come visto, rispettivamente, “broker” ed effettiva beneficiaria delle merci. Leggesi nella sentenza impugnata (fg. 10): In questa annualità emerge che la AR s.r.l. acquista la merce dalla IN SE s.r.l. che nell'anno in argomento ha un improvviso incremento del fatturato attivo. Quest'ultima società riceve fatture emesse dalla By NI Srl, (che proprio nel 2007 ha anch'essa un improvviso incremento del fatturato attivo); il "fornitore" della By NI a sua volta riceve fatture emesse dalla società Euroexport s.r.l. che nell'anno 2007 non presenta le dichiarazioni fiscali. In questo anno la IN SE RL, inizia ad "esportare cartolarmente" in Tunisia e quindi a costituirsi un plafond. Le dinamiche di tale esportazione però sono alquanto particolari perché le fatture sono tutte relative a "anticipo su fornitura schede elettroniche". Analizzando i dati delle esportazioni risulta che nel mese di novembre e dicembre 2007, le esportazioni ammontano ad € 1.800.000; dai dati contabili risulta che la IN SE RL effettua cessioni (fittizie) alla C.M. Electronic Sarl. 9 di 15 Quanto al 2008, la CT, ricostruiti i flussi di denaro in rapporto al giro delle fatturazioni tra le società del gruppo EI, accerta che “la società IN SE RL ‘acquìsta’ dalla società By NI RL che nell'anno in argomento non presenta dichiarazioni fiscali” (fg. 11). L’appartenenza al, e la collocazione ed il ruolo nel, gruppo EI di By NI si confermano alla luce, oltreché dello schema operativo, del rilevato collegamento a rapporti intrattenuti dal contribuente con la sammarinese Banca ET (cfr. in part. fg. 28). Nel contesto dei rapporti infragruppo – alla stregua della ricostruzione della CT, non minimamente avversata in ricorso dal contribuente, su cui invece incombeva l’onere della prova contraria rispetto all’allegazione e dimostrazione, anche per presunzioni (cfr. Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11, e Corte Giust. Kittel, C-439/04; dall’altro, nonché, in parallelo, Cass. n. 14237 del 07/06/2017), da parte dell’Agenzia, della falsita delle fatture (cfr. Corte Giust Ppuh, C-277/14, e Corte Giust. Bonik, C- 285/11, nonché, in parallelo, Cass. n. 15369 del 20/07/2020, cui “adde”, da ultimo, in ipotesi di “reverse charge”, Cass. n. 4250 del 10/02/2022) – By NI è inquadrabile come “cartiera italiana” asservita al particolare filone delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (fg. 16). Ciò (che, valga sin d’ora rilevare, sottrae consistenza all’evocazione in memoria di insegnamenti riguardanti la mera ricezione “a valle” di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) emerge dal contenuto della cartella “riservata” reperita e sequestrata presso l’Avv. IORIO Andrea (fg. 22), suggeritore del contribuente quanto a costituzione e modelli operativi delle società illecite. La cartella di cui si tratta contiene documentazione riferibile alle società del gruppo EI, tra cui By NI, giust’appunto. Peraltro, in questa, prende altresì parte tale NO TO, comprovato braccio destro del contribuente in svariate società e tra l’altro per un certo periodo amministratore all’80% di IN SE, di 10 di 15 fatto pacificamente amministrata dal contribuente con il TI (fg. 23). In ragione di quanto precede, alla stregua di un coerente ed argomentato accertamento in fatto, non minimamente scalfito da evidenze contrarie fornite, già alla CT, dal contribuente, è a concludersi avere questa appurato la natura di cartiera, specificamente, di By NI, di cui il contribuente si è rivelato essere il “dominus”, quale tessitore di trame proiettate al risultato finale cui By NI era indispensabilmente strumentale. La CT, poi, nella seconda parte della motivazione, si occupa delle “eccezioni preliminari proposte in appello”. Ora, è sicuramente corretto quanto osservato nel primo motivo di ricorso, ossia che la CT, nella lett. A) (fg. 32), affronta una questione non devolutale, men che meno con il primo motivo d’appello, qual è quella “relativa alla illegittimità dell'atto impositivo emesso ‘ante tempus’”. Tuttavia, il “thema” oggetto del primo motivo d’appello è “funditus” affrontato dalla CT nella lett. B) (fg. 33), che, benché, in esordio, faccia erroneo riferimento agli anni 2006 e 2007 (laddove quelli in contestazione sono invece il 2007 ed il 2008), tuttavia, subito in appresso, centra perfettamente la vertita problematica del cd. raddoppio dei termini, anche in relazione alla ritenuta inapplicabilità della novella di cui alla l. n. 208 del 2015. La lett. C) (fg. 36) riguarda, “expressis verbis”, il “‘ne bis in idem’ in tema di sanzioni”, di cui al quinto motivo d’appello. La lett. D) (fg. 38) riguarda, parimenti, l’“erronea e/o falsa applicazione dell'art. 16 del Dlgs. 472/97-Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/92”. La lett. A) (fg. 43) si occupa degli “effetti dello ‘scudo fiscale’”, oggetto del secondo motivo d’appello. 11 di 15 Infine, al tema agitato nel terzo motivo d’appello (“Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97”), è dedicata, oltreché la ricostruzione del gruppo Londey, con l’inserimento di By NI, di cui alla prima parte della motivazione, anche una riflessione conclusiva, di cui alla seconda parte, che riprende le fila di detta ricostruzione per riaffermare il ruolo di gestore di fatto del contribuente, non solo in IN SE, costituente il perno del gruppo, ma in tutte le altre società, tra cui, giust’appunto, By NI. Come nella prima parte (fg. 31) la CT afferma: “[Dal materiale d’indagine acquisito] appare evidente provato ed inconfutabìlmente dimostrato il ruolo di DO DE nel complesso sistema EI di fatturazione fittizia finalizzata all'evasione tributaria fra la catena di società italiane ed estere, create, utilizzate ed amministrate di fatto e di diritto da DO EI quale ‘dominus’ di tutto il sistema fraudolento[,] compresi i trasferimenti dì denaro all'estero nel quale il riferimento principale […] è rappresentato proprio dalla IN SE RL”, così nella seconda parte (fg. 40), la CT sottolinea la valenza confermativa che acquisisce una “lettera/memoriale” dell’Avv. Iorio al contribuente in cui il primo “elenca tutte le società collegate a EI DO anche se amministrate formalmente da soggetti terzi, descrivendo le iniziative economiche da intraprendere per assegnare a ciascuna un ruolo ben definito;
e la riprova è che[,] per adottare le relative strategie d'impresa, l'Avv. Iorio sollecit[a] un incontro/riunione […] con DO EI, e non con gli amministratori di diritto della società: così dimostrando definitivamente che il reale gestore di fatto delle stesse è lo stesso DO EI”. Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CT sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i 12 di 15 motivi d’appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata. Né, “a fortiori”, essa è incorsa in “omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 [‘recte’, d.l. n. 269 del 2003] e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997”, denunciata nel terzo motivo di ricorso. A mente del fatto che siffatta censura è formulata in termini, giust’appunto, di “omessa pronuncia”, configurando un vizio di infrapetizione rilevante, come già nel primo motivo, agli effetti della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione non sussiste né da un punto di vista grafico né da un punto di vista contenutistico: - non grafico, perché la motivazione sulla riferibilità al contribuente delle sanzioni anche per quanto riguarda By NI è anzi assai estesa, riguardando il gruppo EI e per esso tutte le società in esso avvinte, By NI, come visto, espressamente ricompresa;
- non contenutistico, perché, incontestate, nel terzo motivo di ricorso (che riprende l’omologo d’appello), le due affermazioni in fatto compiute dalla CT, secondo cui, da una parte (ffgg. 10 e 16)), By NI è emerso essere una mera cartiera inserita in una filiera illecita di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, rivestendo nel gruppo EI il ruolo di “missing trader” di nazionalità italiana, e, dall’altra (ffgg. 7 e 30), il contribuente è emerso esserne amministratore di fatto e socio occulto, controllandola quale “dominus”, la CT ha tratto, in coerente sviluppo di un quadro fattuale siffattamente eloquente, le debite conseguenze, ascrivendo a By NI la qualifica di “fictio”, idonea, pertanto, a paralizzare l’applicabilità dell’eccezionale limitazione della responsabilità sanzionatoria alla sola persona giuridica stabilita dall’art. 7 d.l. 269 del 2003. E siffatto “modus procedendi” della CT va scevro da qualsivoglia censura. 13 di 15 Invero, vale la premessa secondo cui l'art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale che, con esclusivo riferimento al “rapporto fiscale proprio d[ell’ente dotato di] personalità giuridica”, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell’ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell’ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall’amministratore. Viceversa, “qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio”, non ricorrendo la “ratio” dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all’ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l’autore dell'illecito (v. Cass. n. 28332 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 32594 del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021). Con precipuo riferimento alla figura dell’amministratore di fatto, che ne occupa nel presente giudizio, s’è poi traguardata la conclusione per cui la limitazione di responsabilità ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003 “non opera nell'ipotesi di società ‘cartiera’, atteso che, in tal caso, la società è una mera ‘fictio’, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto […]” (Cass. n. 29038 del 20/10/2021). In termini più ampi, a proposito della cartiera, nel contesto di un principio volto a sostenere che, affinché “difetti la ‘ratio’ dell'art. 14 di 15 7 d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto” (Cass. n. 1946 del 23/01/2023), s’è infine puntualizzato (“ivi”, in motivazione) che - il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua “ratio”; - la “ratio” appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto. Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale […] sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'“id quod plerumque accidit”, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 […]). In definitiva, il ricorso va rigettato. 15 di 15 Le spese seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo tariffa, tenuto conto, in particolare, dell’avere l’Agenzia assunto difese solo in sede di discussione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. DA ND DO a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 25.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, lì 26 marzo 2024.
- Avv. Francesco Mancini per il contribuente: accoglimento del ricorso;
Avv. Emanuele Manzo per l’Agenzia: rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA In data 9 dicembre 2013, si concludeva, con relativo pvc, una verifica della GdF di Pesaro, per gli aa.ii. dal 2007 al 2013, a carico di BY NICOLINI SRL, esercente attività di fabbricazione mobili arredo. Ne discendevano due avvisi di accertamento, n. TQ9034T02114/2014, per l'anno 2007, e n. TQ9034T02126/2014, per l'anno 2008, notificati al legale rappresentante p.t. della società, DE PACE GO ZZ. ND DO era attinto da atto di contestazione delle sanzioni n. TQ9C04T01602/2014 ai sensi degli artt. 5, 6 e 9 D.Lgs. n. 471 del 1997, per gli anni 2007 e 2008, in ragione di un totale di € 8.139.026,25, stanti le infedeli dichiarazioni IVA ascritte alla società, di cui il predetto era indicato quale amministratore di fatto e socio occulto, che aveva agito in uno a RT MA, commercialista ed·a sua volta amministratore di fatto. All'udienza del 6 luglio 2017, con la sentenza n. 1022/2017, la CTP di Pesaro, adita impugnatoriamente dal contribuente, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, nella resistenza dell’Agenzia, con cinque motivi. 3 di 15 La CT delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi;
l’Agenzia si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Il contribuente deposita ampia memoria telematica addì 14 marzo 2024, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso. All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il Sost. Proc. Gen. presso la Corte di cassazione, in persona del Dott. MA Vitiello, conclude per l’accoglimento del ricorso;
la difesa del contribuente si associa;
la difesa erariale conclude per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Primo motivo: “Nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. “Si denuncia il vizio di ‘error in procedendo’ in cui sono incorsi i Secondi Giudici, per avere erroneamente attinto a motivi di impugnazione doglianze completamente diverse da quelle effettivamente svolte dall'appellante, di tal guisa venendo meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Secondo motivo: “Erronea e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 546192, dell'art. 276 c.p.c., nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3[, cod. proc. civ.]”. “Si lamentano le inedite (ed illegittime) modalità di trattazione e deliberazione della causa, con celebrazione di tre udienze di discussione, l'ultima delle quali tenutasi il 27 giugno 2019, mentre l'emissione della sentenza risulta datata 7 gennaio 2020, ed il deposito il 9 giugno 2020”. Terzo motivo: “Omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 4 di 15 326/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.”. “Si lamenta, in via subordinata rispetto al primo motivo, l'omessa pronuncia sulla illegittimità delle sanzioni ex art. 7, l. 369/2003”. Assume rilievo prioritario il secondo motivo, il quale, pur proposto (a tenore dell’“incipit” della relativa illustrazione: p. 33 ric. cass.) “·in linea meramente subordinata”, è in realtà potenzialmente dirimente in rito. Esso è infondato. Vi si lamenta “la particolarissima dinamica della trattazione e del procedimento di deliberazione delle 48 controversie poste in discussione, presso la CT delle MARCHE, inizialmente in data 25 marzo 2019 […]. I procedimenti in questione, derivanti da avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'AE di Pesaro e Urbino a carico di varie società, sono stati trattati in unica udienza, il 6 luglio 2017, presso la CTP di Pesaro, per avere il Collegio ritenuto che le cause avessero un riferimento ‘comune’ nella figura dell'asserito ‘dominus’, DO EI […]. Anche la CT delle Marche ha reputato opportuno fissare la medesima udienza per tutte le 48 posizioni […]. Il giorno 25 marzo 2019, le parti processuali illustravano diffusamente le rispettive posizioni, mediante discussione orale durata svariate ore, al termine della quale la Sez. 5 della Commissione decideva di rinviare il prosieguo della pubblica trattazione all'udienza del 10 aprile 2019, Anche ad esaurimento dell'ulteriore udienza pubblica di discussione del 10 aprile, la Commissione Regionale riteneva di non potere ancora decidere e rinviava all'udienza del 27 giugno 2019. Nella giornata del 27 giugno 2019, difesa della contribuente e rappresentanti dell'Ufficio si riportavano alla copiosa documentazione prodotta ed alle argomentazioni di cui agli scritti difensivi ed a quelle 5 di 15 lungamente spese durante le precedenti udienze di discussione, e la CT si riservava la decisione. [… La sentenza impugnata] veniva pronunciata il 7 gennaio 2020 […] dopo oltre sei mesi dall'ultima delle tre udienze, e, quindi, ben oltre il termine dei trenta·giorni di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.lgs. n. 546/92, mentre il deposito avveniva il 9 giugno 2020, ossia ad un anno dall'ultima trattazione in pubblica udienza, risalente al 27 giugno 2019”. Le dedotte violazioni degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 546 del 1992, e dei corrispondenti principi, anche costituzionalmente rilevanti, di oralità, immediatezza e concentrazione, non colgono nel segno. La CT dà espressamente atto in sentenza di aver riservato la decisione, sia in motivazione, laddove scrive: “La Commissione[,] letti tutti gli atti di causa, udite le parti intervenute, come da processo verbale redatto[,] tratteneva la causa per la decisione con riserva ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 546/92, data la complessità della causa e la ingentissima mole di materiale da visionare”, sia in dispositivo, laddove fa precedere la decisione dall’espressione: “A scioglimento della riserva che precede […]”. Ora, prevista la riserva di decisione dal correttamente evocato, dalla CT, art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 (“Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni”), nessuna sanzione processuale assiste la violazione del termine di trenta giorni, che “in limine” può acquisire rilievo ai soli fini disciplinari. Il primo ed il motivo, per parziale comunanza di censure e comunque per economia espositiva, possono essere trattati congiuntamente. Infondati sono entrambi. Quanto, specificamente, al primo, l’atto d’appello del contribuente, come esplicitato nella narrativa dedicata allo svolgimento del processo che precede, era articolato su cinque motivi, di cui il ricorso dà conto a fini di autosufficienza (p. 4 ss.): 6 di 15 1. Decadenza del potere di contestazione delle sanzioni. Violazione dell'art. 20 del d.lgs. 472/97 e dell'art. 57 del d.p.r. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 […]. 2. Erronea e/o falsa applicazione della legge n. 102/2009 e successive modificazioni […]. 3. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97 […]. 4. Violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 472/97. Carenza di motivazione […]. 5. Contestazione delle sanzioni: violazione del “ne bis in idem” […]. Ora, è ben vero che la sentenza impugnata (ff.gg. 2 e 3) enuncia in maniera difforme i motivi d’appello: Con i motivi di impugnazione, l'appellante contribuente censura la sentenza di primo grado peri seguenti motivi: illegittimità costituzionale art. 9 Dlgs 472/97 e violazione dell'art. 7 L. 326/2003; violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000. Violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992; decadenza dell'azione accertatrice. Violazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972; erronea e/o falsa applicazione dell'art. 36 Dlgs. 546/1992. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 53 Cost. Violazione dell'art. 112 c.p.c.; contestazione delle sanzioni. Nondimeno l’ampio sviluppo motivazionale della sentenza impugnata riprende e dà risposta a tutti i motivi d’appello effettivamente devoluti, sebbene solo parzialmente in riferimento al terzo. La CT, anzitutto, in una prima parte della motivazione, illustra ampiamente il cd. gruppo EI, composto da una cospicua serie di società italiane ed estere, tra cui, espressamente, By NI. 7 di 15 L’esistenza del gruppo EI, composto da società il cui unico “dominus” era il contribuente, è ampiamente e minuziosamente dimostrata dalla CT, attraverso l’illustrazione, sia dei “legami tra società e persone fisiche emersi dall'analisi della documentazione bancaria inviata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino” (fg. 8), sia dei “flussi di fatture” in concomitanza ai flussi finanziari (fg. 9). Cardine del gruppo EI, a partire dal 2006, in cui registra un significativo incremento del volume d’affari, sintomo dell’inizio dell’utilizzo illecito, è IN SE s.r.l., in riferimento alla quale scrive la CT (fg. 16): “La IN SE RL è risultata essere l'interponente o ‘broker’ nonché ‘buffer’ (filtro) in quanto ha creato un filtro che ha ostacolato la connessione diretta tra le società cartiere e l'effettivo cessionario della merce. Le attività investigative hanno permesso di acclarare c[om]e la IN SE RL non disponesse di una unità produttiva ma soltanto di un piccolo ufficio tecnico-commerciale e un magazzino di stoccaggio di medie dimensioni. La merce acquistata dai vari fornitori nazionali […] non veniva lavorata dalla stessa ‘IN SE RL’ ma inviata direttamente dai fornitori alla società del gruppo denominata ‘Folgore RL’ la quale eseguiva il taglio dei pannelli producendo semilavorati per l'industria del mobile. Tali attività veniva[no] svolte nello stesso opificio che ora è sede della TA RL utilizzando gli stessi macchinari di proprietà della AR RL e successivamente affittati alla stessa TA”. L’attività illecita del gruppo EI finalizza i vari passaggi, cogliendo, sia consentito di così dire, il risultato, attraverso AR s.r.l. e, successivamente (dal 2009), TA s.r.l. In riferimento a AR, scrive la CT (“ivi”): “Le società AR RL e TA RL sono risultate essere le effettive cessionarie della merce e beneficiarie della frode”. Invero, il complessivo funzionamento illecito delle società del gruppo EI (compiutamente descritto dalla CT: “ivi”) 8 di 15 contempla, per quanto di interesse nella presente sede, il passaggio dell’“emissione di fatture soggettivamente false nei confronti della AR RL”. In tale gruppo, sono emersi i ruoli delle varie società. Segnatamente: “I ruoli svolti dalle varie società del ‘gruppo EI’ nella frode[-]carosello individuata sono i seguenti: a. società cartiere o ‘missing trader’ italiane: […] By NI RL (anni 2007/2008) […]). Venendo a By NI, la CT accerta che, nel 2007, By NI - il cui “fornitore” “a sua volta riceve fatture emesse dalla società Euroexport s.r.l. che non presenta le dichiarazioni fiscali” - è fornitrice di IN SE, fornitrice di AR: come visto, rispettivamente, “broker” ed effettiva beneficiaria delle merci. Leggesi nella sentenza impugnata (fg. 10): In questa annualità emerge che la AR s.r.l. acquista la merce dalla IN SE s.r.l. che nell'anno in argomento ha un improvviso incremento del fatturato attivo. Quest'ultima società riceve fatture emesse dalla By NI Srl, (che proprio nel 2007 ha anch'essa un improvviso incremento del fatturato attivo); il "fornitore" della By NI a sua volta riceve fatture emesse dalla società Euroexport s.r.l. che nell'anno 2007 non presenta le dichiarazioni fiscali. In questo anno la IN SE RL, inizia ad "esportare cartolarmente" in Tunisia e quindi a costituirsi un plafond. Le dinamiche di tale esportazione però sono alquanto particolari perché le fatture sono tutte relative a "anticipo su fornitura schede elettroniche". Analizzando i dati delle esportazioni risulta che nel mese di novembre e dicembre 2007, le esportazioni ammontano ad € 1.800.000; dai dati contabili risulta che la IN SE RL effettua cessioni (fittizie) alla C.M. Electronic Sarl. 9 di 15 Quanto al 2008, la CT, ricostruiti i flussi di denaro in rapporto al giro delle fatturazioni tra le società del gruppo EI, accerta che “la società IN SE RL ‘acquìsta’ dalla società By NI RL che nell'anno in argomento non presenta dichiarazioni fiscali” (fg. 11). L’appartenenza al, e la collocazione ed il ruolo nel, gruppo EI di By NI si confermano alla luce, oltreché dello schema operativo, del rilevato collegamento a rapporti intrattenuti dal contribuente con la sammarinese Banca ET (cfr. in part. fg. 28). Nel contesto dei rapporti infragruppo – alla stregua della ricostruzione della CT, non minimamente avversata in ricorso dal contribuente, su cui invece incombeva l’onere della prova contraria rispetto all’allegazione e dimostrazione, anche per presunzioni (cfr. Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11, e Corte Giust. Kittel, C-439/04; dall’altro, nonché, in parallelo, Cass. n. 14237 del 07/06/2017), da parte dell’Agenzia, della falsita delle fatture (cfr. Corte Giust Ppuh, C-277/14, e Corte Giust. Bonik, C- 285/11, nonché, in parallelo, Cass. n. 15369 del 20/07/2020, cui “adde”, da ultimo, in ipotesi di “reverse charge”, Cass. n. 4250 del 10/02/2022) – By NI è inquadrabile come “cartiera italiana” asservita al particolare filone delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (fg. 16). Ciò (che, valga sin d’ora rilevare, sottrae consistenza all’evocazione in memoria di insegnamenti riguardanti la mera ricezione “a valle” di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) emerge dal contenuto della cartella “riservata” reperita e sequestrata presso l’Avv. IORIO Andrea (fg. 22), suggeritore del contribuente quanto a costituzione e modelli operativi delle società illecite. La cartella di cui si tratta contiene documentazione riferibile alle società del gruppo EI, tra cui By NI, giust’appunto. Peraltro, in questa, prende altresì parte tale NO TO, comprovato braccio destro del contribuente in svariate società e tra l’altro per un certo periodo amministratore all’80% di IN SE, di 10 di 15 fatto pacificamente amministrata dal contribuente con il TI (fg. 23). In ragione di quanto precede, alla stregua di un coerente ed argomentato accertamento in fatto, non minimamente scalfito da evidenze contrarie fornite, già alla CT, dal contribuente, è a concludersi avere questa appurato la natura di cartiera, specificamente, di By NI, di cui il contribuente si è rivelato essere il “dominus”, quale tessitore di trame proiettate al risultato finale cui By NI era indispensabilmente strumentale. La CT, poi, nella seconda parte della motivazione, si occupa delle “eccezioni preliminari proposte in appello”. Ora, è sicuramente corretto quanto osservato nel primo motivo di ricorso, ossia che la CT, nella lett. A) (fg. 32), affronta una questione non devolutale, men che meno con il primo motivo d’appello, qual è quella “relativa alla illegittimità dell'atto impositivo emesso ‘ante tempus’”. Tuttavia, il “thema” oggetto del primo motivo d’appello è “funditus” affrontato dalla CT nella lett. B) (fg. 33), che, benché, in esordio, faccia erroneo riferimento agli anni 2006 e 2007 (laddove quelli in contestazione sono invece il 2007 ed il 2008), tuttavia, subito in appresso, centra perfettamente la vertita problematica del cd. raddoppio dei termini, anche in relazione alla ritenuta inapplicabilità della novella di cui alla l. n. 208 del 2015. La lett. C) (fg. 36) riguarda, “expressis verbis”, il “‘ne bis in idem’ in tema di sanzioni”, di cui al quinto motivo d’appello. La lett. D) (fg. 38) riguarda, parimenti, l’“erronea e/o falsa applicazione dell'art. 16 del Dlgs. 472/97-Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 36 Dlgs. 546/92”. La lett. A) (fg. 43) si occupa degli “effetti dello ‘scudo fiscale’”, oggetto del secondo motivo d’appello. 11 di 15 Infine, al tema agitato nel terzo motivo d’appello (“Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/97”), è dedicata, oltreché la ricostruzione del gruppo Londey, con l’inserimento di By NI, di cui alla prima parte della motivazione, anche una riflessione conclusiva, di cui alla seconda parte, che riprende le fila di detta ricostruzione per riaffermare il ruolo di gestore di fatto del contribuente, non solo in IN SE, costituente il perno del gruppo, ma in tutte le altre società, tra cui, giust’appunto, By NI. Come nella prima parte (fg. 31) la CT afferma: “[Dal materiale d’indagine acquisito] appare evidente provato ed inconfutabìlmente dimostrato il ruolo di DO DE nel complesso sistema EI di fatturazione fittizia finalizzata all'evasione tributaria fra la catena di società italiane ed estere, create, utilizzate ed amministrate di fatto e di diritto da DO EI quale ‘dominus’ di tutto il sistema fraudolento[,] compresi i trasferimenti dì denaro all'estero nel quale il riferimento principale […] è rappresentato proprio dalla IN SE RL”, così nella seconda parte (fg. 40), la CT sottolinea la valenza confermativa che acquisisce una “lettera/memoriale” dell’Avv. Iorio al contribuente in cui il primo “elenca tutte le società collegate a EI DO anche se amministrate formalmente da soggetti terzi, descrivendo le iniziative economiche da intraprendere per assegnare a ciascuna un ruolo ben definito;
e la riprova è che[,] per adottare le relative strategie d'impresa, l'Avv. Iorio sollecit[a] un incontro/riunione […] con DO EI, e non con gli amministratori di diritto della società: così dimostrando definitivamente che il reale gestore di fatto delle stesse è lo stesso DO EI”. Alla luce di quanto innanzi, è da escludersi che la CT sia incorsa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, denunciata nel primo motivo di ricorso, avendo tutti i 12 di 15 motivi d’appello trovato risposta ad opera nella sentenza impugnata. Né, “a fortiori”, essa è incorsa in “omessa pronuncia in ordine alla lamentata violazione del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 326/2003 [‘recte’, d.l. n. 269 del 2003] e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997”, denunciata nel terzo motivo di ricorso. A mente del fatto che siffatta censura è formulata in termini, giust’appunto, di “omessa pronuncia”, configurando un vizio di infrapetizione rilevante, come già nel primo motivo, agli effetti della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione non sussiste né da un punto di vista grafico né da un punto di vista contenutistico: - non grafico, perché la motivazione sulla riferibilità al contribuente delle sanzioni anche per quanto riguarda By NI è anzi assai estesa, riguardando il gruppo EI e per esso tutte le società in esso avvinte, By NI, come visto, espressamente ricompresa;
- non contenutistico, perché, incontestate, nel terzo motivo di ricorso (che riprende l’omologo d’appello), le due affermazioni in fatto compiute dalla CT, secondo cui, da una parte (ffgg. 10 e 16)), By NI è emerso essere una mera cartiera inserita in una filiera illecita di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, rivestendo nel gruppo EI il ruolo di “missing trader” di nazionalità italiana, e, dall’altra (ffgg. 7 e 30), il contribuente è emerso esserne amministratore di fatto e socio occulto, controllandola quale “dominus”, la CT ha tratto, in coerente sviluppo di un quadro fattuale siffattamente eloquente, le debite conseguenze, ascrivendo a By NI la qualifica di “fictio”, idonea, pertanto, a paralizzare l’applicabilità dell’eccezionale limitazione della responsabilità sanzionatoria alla sola persona giuridica stabilita dall’art. 7 d.l. 269 del 2003. E siffatto “modus procedendi” della CT va scevro da qualsivoglia censura. 13 di 15 Invero, vale la premessa secondo cui l'art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 detta una norma di carattere eccezionale che, con esclusivo riferimento al “rapporto fiscale proprio d[ell’ente dotato di] personalità giuridica”, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio dell’ente, che rappresenta od amministra. Solo tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico dell’ente quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal rappresentante o dall’amministratore. Viceversa, “qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio”, non ricorrendo la “ratio” dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, diretto a limitare la responsabilità in capo all’ente, si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce l’autore dell'illecito (v. Cass. n. 28332 del 7/11/2018; Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 32594 del 12/12/2019; Cass. n. 25757 del 13/11/2020; Cass. n. 29038 del 20/10/2021). Con precipuo riferimento alla figura dell’amministratore di fatto, che ne occupa nel presente giudizio, s’è poi traguardata la conclusione per cui la limitazione di responsabilità ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003 “non opera nell'ipotesi di società ‘cartiera’, atteso che, in tal caso, la società è una mera ‘fictio’, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto […]” (Cass. n. 29038 del 20/10/2021). In termini più ampi, a proposito della cartiera, nel contesto di un principio volto a sostenere che, affinché “difetti la ‘ratio’ dell'art. 14 di 15 7 d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto” (Cass. n. 1946 del 23/01/2023), s’è infine puntualizzato (“ivi”, in motivazione) che - il distinguo dunque si pone nella "decodificazione" della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell'art. 7 cit., trovando anzi all'interno della norma medesima la sua “ratio”; - la “ratio” appena riferita richiede per ciò stesso dei riscontri, ed il primo di essi è proprio il riscontro della "finzione" dell'esistenza della società, cioè la sua strumentalità al perseguimento delle finalità illecite del suo controllore, identificato appunto nel suo amministratore di fatto. Tali riscontri possono essere agevoli, come nel caso della società "cartiera", della quale […] sia stata accertata l'inesistenza, per assenza degli elementi essenziali allo svolgimento dell'attività economica (locali in cui esercitare l'attività commerciale, personale, strumentazione, ecc.). In ipotesi simili è agevole ritenere che, in via presuntiva e secondo l'“id quod plerumque accidit”, l'amministratore di fatto abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente (Cass., 36003 del 2021 […]). In definitiva, il ricorso va rigettato. 15 di 15 Le spese seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate come da dispositivo, secondo tariffa, tenuto conto, in particolare, dell’avere l’Agenzia assunto difese solo in sede di discussione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. DA ND DO a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 25.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, lì 26 marzo 2024.