Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 288 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DE TULLIO LUISA e dall'Avv. DI GREGORIO Parte_1
PIER PAOLO giusta procura generale alle liti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARGIOTTA Controparte_1
ALESSANDRO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
27/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2024 l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pt_1
Sulmona che, recependo le risultanze della CTU disposta nel procedimento, ha accolto la
(infezione da Sars-Cov2) rappresentati da fibrosi polmonare, sindrome depressiva e sindrome da long covid quantificati nella misura del 18%.
Avverso tale decisione l' ha formulato i seguenti motivi di appello: Pt_1
1) Nullità della sentenza: la sentenza sarebbe nulla perche recepirebbe la ctu medico- legale espletata affetta a sua volta da nullità ed erroneità, non avendo il CTU risposto alle osservazioni dell' . Pt_1
2) Erroneità e contraddittorietà della motivazione: il primo giudice avrebbe erroneamente valutato gli esiti dell'istruttoria effettuata tramite la documentazione versata in atti nonché la prova testimoniale e la ctu medico legale espletate. Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto ed erroneamente ribadito nelle note autorizzate del 26/02/2024, la lavorazione espletata dal ricorrente non rientrerebbe tra quelle individuate nella circolare n. 13 del Pt_1
03/04/2020 e per le quali risulta applicabile il criterio di presunzione semplice. L'assicurato avrebbe dovuto quindi dare prova positiva dell'avvenuto contagio in costanza di lavoro, prova che nella fattispecie non sarebbe in alcun modo stata fornita. I testimoni escussi avrebbero solo dato atto della compresenza nei giorni 18, 19 e 20 agosto del sig. (presunto Pt_2
“untore”) e del sig. ma non di un contatto diretto tra i due. Peraltro il sig. CP_1 Pt_2
ha dichiarato di essere risultato positivo il 26/08/20, dunque dopo le prime dichiarate manifestazioni di febbre del sig. del 24/08/20, e di aver probabilmente contratto il CP_1
virus in precedenza. Neppure vi sarebbe prova di tali manifestazioni di febbre, che in ogni caso sarebbero avvenute dopo un viaggio aereo del sig. in Sicilia (con esposizione CP_1
ad una vasta platea di persone), posto che in ogni caso la positività è risultata accertata solo in data 4/9/20. Il giudice avrebbe dunque errato nell'ammettere la CTU, la quale non fornirebbe alcun ulteriore elemento circa la effettiva riconducibilità del contagio all'ambiente lavorativo.
Il sig. si è costituito, contestando la fondatezza dell'appello ed evidenziando che CP_1
l non avrebbe provato di aver tempestivamente inviato le osservazioni al CTU. Ad Pt_1
ogni modo il CTU avrebbe fornito i chiarimenti richiesti in un momento successivo, essendo stata rinviata l'udienza di discussione. Sarebbe inoltre chiara la sussistenza del nesso causale con la patologia del lavoratore, atteso che lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra. La giurisprudenza più recente riconoscerebbe ormai come infortunio anche il contagio da covid-
19, in relazione al quale è possibile far ricorso anche a presunzioni semplici per la dimostrazione del nesso causale.
L'appello è fondato.
Preliminarmente si rileva che la CTU non motiva specificamente, facendo ricorso alla scienza medica e alle risultanze istruttorie, la riconducibilità del contagio all'ambiente lavorativo.
Se è vero, come evidenziato dall'appellato, che pacificamente “nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione» con l'aggiunta che «la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici» (C.
7306/2000, poi anche C. 20941/2004; C. 6899/2004)”, è pur vero che la Corte di Cassazione ha specificato che l'accertamento va operato “ricostruendo in via probabilistica l'esistenza o meno di nesso causale tra l'evento morboso denunciato e l'attività professionale, secondo la tipologia di essa e le modalità concrete del suo svolgimento, ma senza necessità di riscontrare
l'esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro”.
Dall'istruttoria svolta nel caso in esame è emerso che:
• Il sig. all'epoca dei fatti si occupava come elettricista della manutenzione CP_1
degli impianti presso la Pantex di Sulmona.
• Nei giorni 18, 19 e 20 agosto erano presenti in azienda il sig. e il sig. CP_1
e il ricorrente si è occupato di un' intervento su un macchinario della postazione Pt_2
del sig. Pt_2
• Il sig. e il sig. come tutti gli altri lavoratori, hanno frequentato la Pt_2 CP_1
mensa, il bagno e la sala distributore del caffè.
• Il sig. ha iniziato ad avere sintomi dell'infezione (stanchezza e mal di gola) CP_1
il 25 agosto, trovandosi in Sicilia,ed è stato ricoverato il 4 settembre 2020.
• Il sig. è risultato positivo al covid il 26 agosto 2020. Pt_2
Tali elementi, complessivamente intesi, non possono dirsi sufficienti a fondare neanche una presunzione semplice di avvenuto contagio del sig. sul luogo di lavoro, tenuto conto CP_1
del fatto che – sebbene non può richiedersi la dimostrazione dello specifico episodio del contagio – occorre quantomeno che si evincano degli elementi da cui desumere la probabilità che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.
Tali elementi possono riguardare sia il tipo di attività svolta, che il tipo di contatto, ma possono essere considerati anche altri elementi, ad esempio su base statistica (come il numero di soggetti in azienda che hanno contratto la stessa infezione nello stesso periodo).
Nel caso in esame non sono stati forniti elementi relativi alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa come elettricista da cui sia possibile ricavare una probabilità di contrarre il morbo in azienda superiore a quella che il sig. avrebbe avuto di contrarla CP_1
altrove e nello svolgimento di altre attività (come invece può dirsi, ad esempio, per il personale sanitario, di cui si è occupata la giurisprudenza citata dall'appellato), né è possibile evincere tale circostanza dal fatto che un unico altro lavoratore dell'azienda nello stesso periodo abbia contratto l'infezione, poiché il periodo in cui i due lavoratori hanno manifestato i sintomi (in sostanziale contemporaneità) non rende possibile attribuire – nemmeno presuntivamente – il contagio di uno da parte dell'altro o viceversa.
L'appello pertanto deve essere accolto, e la domanda originariamente formualta dal sig. deve essere respinta. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da compensarsi, considerata la peculiarità della controversia e la difficoltà di dimostrazione – anche in via presuntiva – dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di Controparte_1 nei confronti dell' relativa all'indennizzo dei postumi da infortunio sul lavoro proposta Pt_1
con ricorso depositato il dinanzi al Tribunale di Sulmona
- Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29/05/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna