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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, svoltasi con il deposito di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via F. Fiorentino n. 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mendicino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. E (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), c.da Gabella n. 312, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Vanessa Raso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTI OGGETTO: servitù CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato in Cancelleria il 12.2.2021 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale all'uopo deducendo: - di essere proprietario e possessore del terreno censito al C.T. del Comune di Lamezia Terme Fg n. 62 P.lle n. 163 e 16 in virtù di Decreto di riconoscimento della proprietà n. 4/89 divenuto definitivo il 05.05.1990 emesso dalla Pretura di Lamezia Terme;
-che le p.lle n. 163 e 16 senza avere alcuna via di accesso dalla strada pubblica, confinano con proprietà
proprietà , campo sportivo, proprietà Mete Vittorio;
- che l'accesso alle Persona_1 Parte_2
p.lle 163 e 16 avviene da decenni attraverso la servitù di passaggio sulla proprietà (Part.186) di e;
- che sin dagli anni '80 il ricorrente ha sempre utilizzato detto Controparte_1 CP_2 passaggio con l'ausilio di mezzi agricoli per ivi poter condurre e scaricare la legna da ardere e tanto ha sempre fatto mediamente tre volte all'anno; - che verso la fine dell'anno 2019 tale esercizio di passaggio è stato dapprima turbato dalla costruzione da parte dei resistenti di una palizzata in legno, atta ad ostacolare le operazioni di carico e scarico della legna e le manovre dei mezzi agricoli, per poi essere impedito dalla improvvisa apposizione di una catena con lucchetto posta da un capo all'altro dell'accesso in data 25.12.2019 presumibilmente nell'arco temporale tre le ore 11:00 e le ore 16:00 in cui il ricorrente si è allontanato coi suoi familiari dalla propria abitazione. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente, ritenendo che la condotta posta in essere dai resistenti configurasse, ai sensi degli artt. 1168 c.c., uno spoglio violento e/o clandestino del proprio possesso, chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di “ordinare l'immediata reintegra del ricorrente nel pieno possesso della servitù di passaggio sul terreno di proprietà dei coniugi e Controparte_1 CP_2 censito al C.T. del Comune di Lamezia Terme Fg 16 Part.186 in favore del proprio fondo censito
[...] al C.T. del Comune di Lamezia Terme Fg 16 Partt. 162 e 16, mediante rimozione della catena ostruttiva del passaggio o quantomeno con consegna delle chiavi del lucchetto con cui è stata fissata la catena a chiusura del suddetto passaggio, ove possibile con decreto inaudita altera parte, in quanto l'esercizio della suddetta servitù di passaggio garantisce al ricorrente l'approvvigionamento di legna per uso domestico (riscaldamento) della sua famiglia e i tempi processuali necessari ad instaurare il contraddittorio pregiudicherebbe il loro diritto a riscaldarsi nella già inoltrata stagione invernale;
- in via subordinata, previ incombenti di legge, in contraddittorio tra le parti ed eventualmente espletando gli atti di istruzione ritenuti più opportuni, accogliere il ricorso disponendo la reintegra nel possesso della servitù di passaggio esercitata dal ricorrente, per come descritta in atti ed emergente dall'espletata istruttoria. Il tutto con il favore delle spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”. Instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio ed , i quali Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'azione per decorso del termine annuale;
nel merito, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, assumendo, in particolare, che il terreno di loro proprietà era da sempre adibito a vigneto ed il ricorrente utilizzava la via pubblica per accedere alla sua dimora e non aveva mai attraversato il terreno de quo. Evidenziavano, inoltre, come i terreni identificati dalla particella 16 e 163, dal 1975 non avessero originariamente alcuna interclusione, ed anzi avevano direttamente accesso alla strada pubblica ma, in seguito ad interventi edilizi realizzati dal ricorrente stesso, la particella 16 e la maggior parte della particella 163 erano rimaste senza accesso. Concludevano, pertanto, come di seguito riportato: “in via preliminare: A) si insiste nell'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione poiché non esercitata nel termine previsto dalla legge all'art. 1170 c.c., di un anno dalla turbativa per meglio argomentato in premessa. B) si chiede che venga accertato e dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio e di qualsiasi altra servitù o diritto reale a carico del fondo dei sig.ri e . C) qualora il CP_1 CP_2 giudicante dovesse ritenere esistente la servitù di passaggio si chiede che venga corrisposta un'indennità nella misura di cui all'art. 1038 c.c. a favore dei sig.ri e in ragione del CP_1 CP_2 fatto che tale terreno non potrà essere coltivato. D) con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. Con provvedimento del 4.3.2021 (depositato in pari data), a chiusura della fase sommaria, veniva rigettata la domanda di reintegrazione nel possesso spiegata dalla parte ricorrente, che veniva altresì condannata al pagamento delle spese di lite. Avverso l'ordinanza anzidetta veniva proposto, da parte di , reclamo ai sensi dell'art. Parte_1
669-terdecies c.p.c., che veniva rigettato con provvedimento reclamo che veniva rigettato con provvedimento del 17.6.2021 e depositato il 27.7.2021. Nel termine di cui all'art. 703, ultimo comma, c.p.c. , con specifica istanza introduceva Parte_1 il giudizio di merito. Nel corso della fase del merito possessorio non veniva svolta alcuna ulteriore attività istruttoria;
quindi, all'udienza del 17.12.2024 (svoltasi mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza), le parti precisavano le rispettive conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda possessoria è inammissibile. Come già ritenuto e rilevato dal Giudice della fase sommaria e dal collegio, va accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda possessoria avanzata dalla parte resistente per decorrenza del termine di proponibilità annuale della stessa ex art. 1170 c.c.. Orbene, ricordando i principi generali a presidio della tutela possessoria invocata, è noto che l'azione di spoglio o di reintegrazione (art. 1168 c.c.) riguarda il caso in cui il possessore sia stato privato (spogliato) in modo violento o clandestino di qualunque tipo di bene, mobile o immobile;
ciò significa che al possessore deve essere stato sottratto, contro la propria volontà (in ciò consiste la violenza, che non deve necessariamente concretarsi in atti materialmente violenti, basta la contraria volontà del possessore) o clandestinamente (senza che il possessore ne fosse a conoscenza), il bene posseduto. È, peraltro, necessaria la tempestività, proponendo l'azione entro un anno dalla privazione, se violenta,
o dalla sua scoperta, se avvenuta clandestinamente. L'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), diversamente dall'azione di spoglio, che riguarda solo alcuni casi di possesso, e più precisamente di quello dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle universalità di mobili, può essere fatta valere quando vi sia una molestia o turbativa del possesso: non si tratta quindi di privazione della cosa, ma di attività che altri esegua sulla cosa e che, pur non privando il possessore della stessa, rechino disturbo diminuendo o rendendo più difficile l'esercizio del possesso. Anche in tal caso l'azione a tutela soggiace al medesimo limite temporale. Secondo le disposizioni innanzi richiamate, l'esperibilità dell'azione possessoria è soggetta al termine di un anno, il cui dies a quo è necessariamente decorrente dal sofferto spoglio (o, se questo è clandestino, dalla scoperta dello stesso) o dalla lamentata molestia/turbativa. Si tratta, quindi, di un termine perentorio il quale deve essere osservato a pena di decadenza. La tempestività costituisce pertanto un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. n. 6055/1996). La giurisprudenza, peraltro, ha precisato che il termine annuale va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione del legittimato all'atto illecito (v. ex multis Cass. Civ. n. 15971/2011). Invero, quando la turbativa viene posta in essere con più atti, il momento rilevante per stabilire il dies a quo è il primo di essi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza, affermando che: “In presenza di una pluralità di atti costituenti turbativa o spoglio del possesso, il termine di cui all'art. 1168 c.c. decorre dal primo di essi, quando gli stessi siano collegati o connessi in modo tale da costituire prosecuzione o progressione della stessa attività” (Cass. Civ., Sez. II, 26.2.2001, n. 112); ancora, “Nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere con più atti, il termine di un anno per l'esperimento delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obbiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, in guisa da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito“ (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1992, n. 4939); “Il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione di manutenzione del possesso (la cui osservanza deve essere provata dall'attore) decorre dal primo atto di turbativa se essi risultino intimamente connessi, costituendo in questo caso ciascun atto espressione di un'unica condotta lesiva del possesso altrui e non un autonomo e distinto illecito concretante una molestia a sè stante” (Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1994, n. 10320). Pertanto, ai fini del computo del termine di un anno, rileva il primo atto di spoglio e/o di turbativa, essendo irrilevanti per la decorrenza del termine stesso i successivi atti quando costituiscano attuazione di un medesimo fatto di spoliazione e/o di molestia. Pertanto, ai fini del computo del termine di un anno, rileva il primo atto di spoglio e/o di turbativa, essendo irrilevanti per la decorrenza del termine stesso i successivi atti quando costituiscano attuazione di un medesimo fatto di spoliazione e/o di molestia. Ciò detto, come anticipato, è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità/decadenza sollevata dalla parte resistente. Nella specie, come detto, i vari episodi di molestia all'altrui possesso, risultano fra loro del tutto analoghi sia sul piano soggettivo - siccome posti in essere materialmente dagli stessi soggetti - sia sul piano oggettivo - essendo tutti consistiti in un comportamento materiale rivolto a “turbare” il ricorrente del possesso della servitù di passaggio, e, quindi, vanno unitariamente considerati quali manifestazioni di unica situazione lesiva dell'altrui possesso. Ebbene, nel caso sub judice, il primo atto di turbativa al quale collegare il dies a quo di decorrenza del termine annuale di azionabilità della tutela possessoria, deve essere fatto risalire al settembre 2019, periodo nel quale il ha apposto ………, mentre il ricorso è stato depositato in data 2.12.2020, Pt_1 ben oltre, quindi, il termine annuale previsto dall'art. 1170 c.c.. A nulla rileva che il ricorrente abbia azionato la propria pretesa possessoria solo con riguardo ai fatti del dicembre 2019 (che è considerazione abbastanza ovvia dal momento che altrimenti il ricorrente avrebbe facilitato l'eccezione di decadenza della controparte) perché essendo stata sollevata dal resistente l'eccezione di decadenza dell'azione per spoglio/turbativa progressiva il aveva Pt_1 comunque l'onere di dimostrare che le precedenti, comprovate, condotte del convenuto fossero indipendenti ed autonome, dimostrazione, come detto, non fornita nel corso dell'intero procedimento. Ne consegue che la domanda di manutenzione ex art. 1170 c.c. avanzata dal deve essere Pt_1 dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza con la conseguente conferma dell'ordinanza emanata a chiusura della fase sommaria che non può che essere condivisa per tutto quanto testè illustrato. Resta assorbita ogni altra questione, domanda, richiesta o eccezione, prospettata dalle parti in applicazione del “principio di economia della motivazione” che è da considerarsi, in generale, come immanente al nostro ordinamento giuridico garantendo l'economia del processo e al contempo il principio della ragionevole durata del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, Cost.. Le spese di lite seguono la soccombenza relativamente all'intero procedimento e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018), tenuto conto del valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza e per l'effetto conferma l'ordinanza resa il 4.3.2021, confermata in sede di reclamo, a conclusione della fase sommaria;
- condanna al pagamento a favore dei resistenti delle spese di lite, ivi incluse quella della Parte_1 fase interdittale, che liquida in complessivi euro 1329,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per previsione di legge. Lamezia Terme, 6 giugno 2025. Il Giudice Teresa Valeria Grieco