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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2536/2023 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. FEDERICI GIOVANNA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: Avv. Sara Castellani (C.F. e Avv. Lorenzo C.F._4
Bartoli (C.F. ) C.F._5
- domicilio: presso i difensori e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte attrice e per parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Prato pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in Prato il 27.9.1998 e trascritto allo Stato Civile del Comune di Prato al N. Controparte_2
371 P. 2 S. A. 1998, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la sentenza, alle seguenti condizioni:
- assegnazione della ex casa coniugale posta in Prato, via dei Gobbi n. 20/a a Controparte_2
- affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale presso la casa materna posta in Prato, via dei Gobbi 20;
- il padre può vedere e tenere con sé la minore una settimana il martedì ed il giovedì dalle ore
20.00 alle ore 22.30 e la settimana successiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.30 ed
i fine settimana in via alternata dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 22.30 della domenica, provvedendo agli spostamenti della figlia secondo le necessità; il padre terrà con sé la figlia minore per sei giorni consecutivi durante le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e dell'ultimo dell'anno e 3 giorni consecutivi durante quelle pasquali comprensivi della domenica di Pasqua secondo l'alternanza già in essere fra le parti. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Infine per le vacanze estive 15 giorni nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre contribuirà al mantenimento di entrambi figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 470,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- sono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute),
2 uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- ciascuna parte provvede autonomamente al proprio mantenimento;
- ciascun coniuge autorizza sin da ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio e/o equipollenti;
- i compensi e le spese di lite si intendono integralmente compensate fra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero in data 11.5.2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, ha chiesto di dichiarare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_2
27.9.1998 a Prato trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Prato, nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 1998, Parte II, Serie A, atto n. 371.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: (1) di aver ottenuto la separazione con decreto di omologa del 16.3.2015 emesso da questo Tribunale;
(2) che dall'unione sono nati in data 22.10.2005 e in data 10.12.2009; (3) che le condizioni Per_2 Per_1 economiche del medesimo sono considerevolmente peggiorate negli ultimi tre anni passando da un reddito di circa 12.000,00 euro annui a un reddito di euro 4.000,00 annui;
(4) di avere debiti per oltre 200.000,00 euro;
(5) che, al contrario, le condizioni economiche di controparte sono migliorate rispetto al momento della separazione;
(6) che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è più ripresa.
3 Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto (1) l'affidamento condiviso della figlia, ancora minorenne, , con collocamento prevalente presso la madre;
(2) la Per_1 frequentazione paritaria dei figli da parte di ciascuno dei genitori;
(3) il mantenimento ordinario diretto dei medesimi da parte di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio ex adverso avanzata, contestando la ricostruzione avversaria. Ha chiesto, quindi, di confermare il regime di affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita da parte del padre non in forma paritaria, ma con le modalità attualmente in essere, la conferma dell'assegnazione alla medesima della casa familiare, chiedendo, infine, che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di euro 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza emessa in data 7.3.2024, il giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ha confermato il regime di affidamento in vigore, il collocamento della minore presso la madre, il diritto di visita da parte del padre secondo le modalità concretamente in essere, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre l'importo di euro 470,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo istruttorio il giudice delegato ha disposto, col medesimo decreto, indagini di Polizia Tributaria a carico del ricorrente nonché l'audizione della figlia con l'ausilio di esperto ausiliario. Per_1
Con istanza congiunta dell'11.4.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni.
Con note scritte depositate in data 8.5.2024, previa revoca dell'ordinanza del 7.3.2024 nella parte delle sole statuizioni istruttorie, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come riportate in epigrafe, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato, constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale
4 risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Affidamento della prole – Le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre. Tale regime di affidamento appare il più idoneo a garantire il benessere psico- fisico della minore e a tutelare il diritto alla bigenitorialità. Stesse considerazioni devono svolgersi in relazione al diritto di visita articolato dalle parti, in aderenza all'ordinanza emessa dal giudice delegato.
Mantenimento della prole – il Tribunale ritiene equo l'importo del contributo al mantenimento della prole previsto dalle parti a carico del genitore non collocatario, così come anche la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, avendo le parti concluso in aderenza alle statuizioni provvisorie del giudice delegato.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
celebrato a Prato in data 27.9.1998 trascritto nei Registri di Controparte_2
Stato Civile del Comune di Prato, nel registro atti di matrimonio dell'anno 1998,
Parte II, Serie A, atto n. 371;
2. assegna la casa coniugale posta in Prato, via dei Gobbi n. 20/a a
[...]
CP_2
3. affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale presso la casa materna posta in Prato, via dei Gobbi 20;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore una settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 e la settimana successiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.30 ed i fine settimana in via alternata dalle ore
20.00 del venerdì alle ore 22.30 della domenica, provvedendo agli spostamenti della figlia secondo le necessità; il padre terrà con sé la figlia minore per sei giorni consecutivi durante le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del
5 giorno di Natale e dell'ultimo dell'anno e 3 giorni consecutivi durante quelle pasquali comprensivi della domenica di Pasqua secondo l'alternanza già in essere fra le parti. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Infine per le vacanze estive 15 giorni nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 470,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
6 specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. dà atto che le parti concordano che ciascuno di essi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
8. dà atto che le parti concordano che ciascun coniuge autorizza sin da ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio e/o equipollenti;
9. i compensi e le spese di lite si intendono integralmente compensate fra le parti
10. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22.5.2024
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est.
dr.ssa Costanza Comunale
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