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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/07/2024, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabio Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna;
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2023 esponeva: di essere dipendente di ruolo Parte_1 del come personale ATA, immesso in ruolo il 1.9.2010 con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva maturato anni anni
11 mesi 10 giorni 25 di servizio non di ruolo, in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati annualmente con il;
che il decreto di ricostruzione di carriera aveva CP_1
valorizzato solo parzialmente il servizio pre-ruolo; che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio. Chiedeva, pertanto, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e quindi la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato, con conseguente ordine al di collocarlo nelle posizioni stipendiali CP_1
1 maturate e con la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate e CP_1 versamento all' delle differenze contributive, con ordine di rettifica del decreto di CP_3
ricostruzione di carriera.
Si costituiva il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione delle CP_1
differenze retributive e contributive pretese dal ricorrente e nel merito contestava, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda promossa chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresì, l' , che chiedeva la condanna del al pagamento delle differenze CP_3 CP_1
retributive e contributive eventualmente maturate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
– ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da Cassazione civile, sez. VI,
29.11.2021, n. 37272 – secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno.
Il ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera” e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla
Cassazione all'udienza del 18.10.2016 – e depositate il 7.11.2016 – con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza MO della Corte di Giustizia del 2018 e la recente decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale
2 che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza “MO” della Corte di Giustizia Europea.
Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che “Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, MO contro
[...]
, perché la pronuncia, riguardante la diversa questione della ricostruzione Controparte_4
della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt.
569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime”.
Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il
3 personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass. 31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1
deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di “elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego”, come la “particolare natura delle mansioni” e/o la “legittima finalità di politica sociale”.
Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato. Appare chiaro, allora, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, comprensivo anche dell'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva del servizio pre-ruolo prestato in forza del susseguirsi di plurimi contratti a tempo determinato.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo.
4 Il va inoltre condannato al pagamento delle differenze contributive conseguenti alla CP_1 diversa ricostruzione di carriera, nei limiti dell'operatività dei termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del , adeguate al valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività Controparte_1 istruttoria, mentre possono essere compensate nei confronti dell' . CP_3
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi per ulteriori anni 2 mesi 7 e giorni 19, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
- condanna il a corrispondere in favore del ricorrente le differenze Controparte_1
retributive e contributive, per come indicato in parte motiva, derivanti dalla diversa ricostruzione di carriera, oltre interessi o rivalutazione, dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il a versare nei confronti dell' le differenze Controparte_1 CP_3
contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti dei termini di prescrizione;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- spese compensate tra il e l' . CP_1 CP_3
Castrovillari, 25/07/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabio Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna;
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2023 esponeva: di essere dipendente di ruolo Parte_1 del come personale ATA, immesso in ruolo il 1.9.2010 con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva maturato anni anni
11 mesi 10 giorni 25 di servizio non di ruolo, in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati annualmente con il;
che il decreto di ricostruzione di carriera aveva CP_1
valorizzato solo parzialmente il servizio pre-ruolo; che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio. Chiedeva, pertanto, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e quindi la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato, con conseguente ordine al di collocarlo nelle posizioni stipendiali CP_1
1 maturate e con la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate e CP_1 versamento all' delle differenze contributive, con ordine di rettifica del decreto di CP_3
ricostruzione di carriera.
Si costituiva il convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione delle CP_1
differenze retributive e contributive pretese dal ricorrente e nel merito contestava, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda promossa chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresì, l' , che chiedeva la condanna del al pagamento delle differenze CP_3 CP_1
retributive e contributive eventualmente maturate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
– ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da Cassazione civile, sez. VI,
29.11.2021, n. 37272 – secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno.
Il ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera” e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla
Cassazione all'udienza del 18.10.2016 – e depositate il 7.11.2016 – con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza MO della Corte di Giustizia del 2018 e la recente decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale
2 che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza “MO” della Corte di Giustizia Europea.
Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che “Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, MO contro
[...]
, perché la pronuncia, riguardante la diversa questione della ricostruzione Controparte_4
della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt.
569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime”.
Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il
3 personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass. 31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1
deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di “elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego”, come la “particolare natura delle mansioni” e/o la “legittima finalità di politica sociale”.
Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato. Appare chiaro, allora, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, comprensivo anche dell'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva del servizio pre-ruolo prestato in forza del susseguirsi di plurimi contratti a tempo determinato.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo.
4 Il va inoltre condannato al pagamento delle differenze contributive conseguenti alla CP_1 diversa ricostruzione di carriera, nei limiti dell'operatività dei termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del , adeguate al valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività Controparte_1 istruttoria, mentre possono essere compensate nei confronti dell' . CP_3
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi per ulteriori anni 2 mesi 7 e giorni 19, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
- condanna il a corrispondere in favore del ricorrente le differenze Controparte_1
retributive e contributive, per come indicato in parte motiva, derivanti dalla diversa ricostruzione di carriera, oltre interessi o rivalutazione, dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il a versare nei confronti dell' le differenze Controparte_1 CP_3
contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti dei termini di prescrizione;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- spese compensate tra il e l' . CP_1 CP_3
Castrovillari, 25/07/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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