Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2786 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con i quali è elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR), Via Siracusa n. 5, presso la sede legale della Controparte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dai dottori Demetrio Cassalia, Salvatore Nucera e
Salvatore Bombardiere, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Viale I Maggio, presso l'IPSSA CP_3
Resistente
OGGETTO: rettifica del punteggio per l'inserimento in graduatoria
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/08/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge la professione di docente ed è inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di circolo e di istituto della
Provincia di Reggio Calabria;
- che è in possesso di laurea di dottore in economia e commercio, conseguita in data 20 ottobre 1988, che costituisce titolo di accesso per le relative graduatorie
ADSS E A045, nonché A046 (GAE);
- che ha svolto il servizio di leva militare obbligatorio dal 17/11/1988 al
31/01/1990;
- che il resistente, con ordinanza n. 112/2022 e successivi Decreti CP_2
Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie, non ha consentito l'attribuzione del punteggio per il servizio di leva;
- che i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie provinciali consentono la valutabilità del servizio militare soltanto se svolto “in costanza di nomina”;
- che tali decreti sono illegittimi e vanno disapplicati poiché violano l'art. 485, comma 7, D.Lgs n. 297/1994, in base al quale: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”);
- che il punteggio per lo svolgimento del servizio militare deve essere riconosciuto anche quando non svolto in costanza di nomina;
- che il servizio militare è stato prestato dal ricorrente successivamente al conseguimento del titolo di studio;
- che, ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, l'adempimento del servizio di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
3
- che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004, il servizio militare era interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici;
- che, in seguito all'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, che ha abolito il servizio di leva obbligatorio rendendolo volontario, il
[...]
ha introdotto, a partire dal D.M. 131/2007, il criterio della Controparte_2
valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”, ripreso anche dalle successive ordinanze ministeriali, compresa l'OM n. 60/2020 e il DM 60/2022;
-che tali ordinanze ministeriali sono in contrasto con l'art. 485, comma 7 del
D. Lgs 297/1994, che prevede la valutabilità del servizio di leva “a tutti gli effetti”,
a condizione che detto servizio sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, come nel caso del ricorrente;
-che, pertanto, la norma in questione si applica al ricorrente, che ha diritto all'attribuzione di ulteriori 14 punti per aver svolto il servizio di leva obbligatorio.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente
ADSS e A045nonché nelle GAE nella classe di concorso A046; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso ADSS e A045, nonché A046 e/odi ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 14 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 94punti per la classe di concorso ADSS 94 punti per la classe di concorso A045 41 punti per la class di concorso A045 (GAE) 4
ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi punti 94 per la classe ADSS e punti 94 per la classe A045, nonché punti 41 per la classe A046 (GAE) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_2
- che la disciplina relativa alla compilazione delle graduatorie prevede in maniera specifica la valutabilità del servizio militare soltanto con riferimento al personale ATA, ponendo l'ulteriore differenziazione, ai fini della determinazione del punteggio spettante, in merito al se il servizio sia stato o meno prestato in costanza del rapporto di impiego;
- che, ai fini della determinazione del punteggio spettante, assume rilevanza se il servizio militare sia stato prestato in costanza del rapporto di impiego;
- che la non valutabilità del servizio militare prestato dal ricorrente trova fondamento, per le GAE, nel DM 60/2022, Allegato 10) lett. B) e nell'OM
112/2022, allegati A/4 lett. C1 e C2;
- che la valutabilità del servizio militare per il personale docente ed educativo non può ritenersi legittimamente fondata sul disposto di cui all'art. 485, comma 7, TU 297/1994;
- che, infatti, ai sensi dell'art. 2050, commi 1 e 2, Codice dell'Ordinamento
Militare (d.lgs. 66/2010), il servizio militare non può essere valutato al di sotto del punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e, in ogni caso, a condizione che sia svolto durante la pendenza del rapporto di lavoro;
5
-che, tuttavia, nella specie, il non ha previsto alcun punteggio per CP_2
lo svolgimento di impieghi civili presso altri enti, per cui non sussiste un termine di paragone al quale parametrare il punteggio da attribuire al servizio militare;
-che, pertanto, non avendo il attribuito alcun punteggio CP_2
all'impiego presso altri enti nell'ambito dei servizi da valutarsi, non avrebbe potuto, di conseguenza, assegnare un valore numerico al servizio militare precedentemente svolto;
- che l'Amministrazione scolastica ha correttamente valutato i titoli di servizio dichiarati dal ricorrente, applicando la specifica disciplina prevista per la compilazione delle GAE e delle GPS.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il . Controparte_2
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Parte ricorrente, nel reclamare l'attribuzione del punteggio spettante in ragione dello svolgimento del servizio di leva obbligatorio successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso per le quali risulta iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle GAE(laurea conseguita nell'anno 1988), lamenta l'illegittimità dell'ordinanza Ministeriale n.
112/2022 e del D.M. n. 60 del 10.03.2022, nella parte in cui stabiliscono che, ai fini dell'inserimento nelle GPS e nelle GAE, il servizio militare obbligatorio sia valutabile soltanto se prestato in costanza di nomina, per violazione dell'articolo
485, comma 7 del D.Lgs 297/1999.
Orbene, la norma invocata da parte ricorrente a sostento della propria pretesa stabilisce che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. 6
Nondimeno, con specifico riferimento alle modalità di valutazione del servizio di leva, l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 stabilisce che: “Art. 2050
Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Orbene, le ordinanze ministeriali censurate dal ricorrente, lungi dall'operare una distinzione in termini di valutazione del punteggio tra il servizio militare prestato anteriormente all'instaurazione di un rapporto di lavoro e il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro, escludono la valutazione, in termini di punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria, del servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Infatti, il D.M. n. 60/22 prevede che: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, mentre la O.M. n. 112/2022 stabilisce che: “6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Tali previsioni che, invece di operare una differenziazione tra le valutazioni dei servizi di leva resi in costanza di servizio e le valutazioni dei 7
servizi di leva resi precedentemente, escludono espressamente la possibilità di valutare il servizio di leva svolto anteriormente all'inizio di un eventuale contratto, ma successivamente al conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 485, comma 7, d.lgs.
n. 197/1994, come interpretato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che richiama anche la giurisprudenza amministrativa, da ultimo confermato con l'ordinanza n. 8586 del 2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c ,secondo cui: “I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021).
Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre
l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta
l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, 8
mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili
a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art.
2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra 9
loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge
(Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma
6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6,
D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata” (cfr. n ordinanza n. 41894 del 29 dicembre 2021).
Pertanto, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, l'art. 485 non è applicabile soltanto successivamente all'assunzione in ruolo, ma riveste carattere generale trovando, nello specifico, applicazione “a tutti gli effetti”, compresi i fini relativi alla carriera scolastica e, dunque, anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, prima che si instauri un rapporto di lavoro.
Orbene, secondo la ricostruzione del resistente, la correttezza CP_2
dell'omessa valutazione del servizio militare deriverebbe delle ordinanze ministeriali che hanno regolamentato la procedura di aggiornamento delle graduatorie di interesse (che sarebbe legittima in quanto conforme sia all'art. 10
485 comma 7 del D.lgs. n. 297/1994 che all'art. 2020 del d.lgs. n. 66/2010 ), che non hanno previsto alcun punteggio per gli impieghi civili svolti presso altri enti: secondo quanto sostenuto dal , dunque, non essendovi un termine CP_2
di paragone per assegnare il punteggio per il servizio di leva svolto non in costanza di lavoro, correttamente non ne è stata prevista la valutazione.
Tuttavia, la circostanza che le ordinanze ministeriali non abbiano previsto dei punteggi per i servizi civili svolti presso altri enti non è dirimente ai fini della legittimità della previsione che arbitrariamente esclude la valutazione, ai fini dell'accesso in graduatoria, del servizio di leva che non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, a fronte di un dato normativo chiaro, contenuto nell'art. 485 comma 7 del D.lgs. n. 297/1994 che, secondo quanto evidenziato anche dalla citata giurisprudenza, ha portata generale “a tutti gli effetti”.
Nella specie, il ricorrente ha provato lo svolgimento del servizio militare obbligatorio (all. n. 1 al ricorso introduttivo) fino al 31/01/1991 (dal
17/11/1988), dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio in data
10/10/1988 (all. n. 2 al ricorso introduttivo); inoltre ha allegato di aver dichiarato, quale titolo di accesso ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di interesse, proprio la laurea conseguita in data 10/10/1988, anteriormente alla chiamata alle armi.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio di leva obbligatorio svolto dal 17/11/1988 al 31/01/1991, successivamente al conseguimento del titolo di accesso in graduatoria, previa disapplicazione del
D.M. n. 60/22 nella parte in cui prevede che: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, e della O.M. n. 112/2022 nella parte in cui stabilisce che: “
6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, perché in contrasto con l'art. 485 comma 7 del D.lgs. n. 11
297/1994, con l'attribuzione di 14 punti ulteriori, di cui l'amministrazione terrà conto ai fini giuridici con decorrenza dalla domanda di aggiornamento della graduatoria.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del resistente. CP_2
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2786/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del D.M. n. 60/22 nella parte in cui prevede che: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e della
O.M. n. 112/2022 nella parte in cui stabilisce che: “
6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio svolto dal
17/11/1988 al 31/01/1991, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali in cui risulta iscritto, classi di concorso ADSS e A045 e dell'aggiornamento delle
GAE in cui risulta iscritto, classe di concorso A046, con l'attribuzione di ulteriori
14 punti nelle predette graduatorie;
- Condanna il , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3689,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Locri, 03/06/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci