Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 86 del 2026, proposto da -OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Soffietti e Marta Longoni, con domicilio digitale all’indirizzo p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Grasso, con domicilio digitale all’indirizzo p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Termoli, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gioielleria -OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in Termoli, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-del 27.01.2026, a firma del Sindaco del Comune di Termoli, prot. di partenza n.-OMISSIS- del 04,02,2026, recante a oggetto “ Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza delle unità immobiliari presso l’edificio localizzato in -OMISSIS-ai civici nn.-OMISSIS-e ”, nella parte in cui individua tra i destinatari delle prescrizioni e degli ordini in essa contenuti -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-), “ in qualità di proprietaria per 1/1 dell'immobile distinto in catasto al -OMISSIS- ”; nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale o, comunque, connesso a quelli oggetto del presente ricorso, ancorché ad oggi non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa: a) la nota del Comune di Termoli, prot. di partenza n.-OMISSIS- del 17.02.2026 recante a oggetto “ Notifica ordinanza sindacale n. -OMISSIS-del 27.01.2026, avente ad oggetto Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza delle unità immobiliari presso l’edificio localizzato in -OMISSIS- ai civici nn.-OMISSIS-e. Comunicazione Nuovo Studio Legale -OMISSIS-s ”; b) la nota del Comune di Termoli, prot. di partenza n. -OMISSIS- dell’11.03.2026, recante a oggetto “ Ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-del 27.01.2026 per la messa in sicurezza delle unità immobiliari presso l’edificio sito in -OMISSIS- (civici n. -OMISSIS-) angolo -OMISSIS- - Riscontro istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21-nonies della L. n. 241/1990 acquisita al prot. n. -OMISSIS- dell’11.02.2026 ”, mediante la quale è stato espresso il diniego all’istanza di annullamento in autotutela presentata nell’interesse di -OMISSIS- e acquisita al protocollo comunale con n. -OMISSIS- dell’11/02/2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Termoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. ZI IL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – -OMISSIS- (già -OMISSIS-), società operante nel campo del leasing finanziario, in data 29.07.2009, interveniva in atto notarile per acquistare da -OMISSIS-un appartamento ad uso ufficio, sito al primo piano di una palazzina in Termoli (Cb), -OMISSIS- primo piano, censito al -OMISSIS- del Comune di Termoli al foglio -OMISSIS-
L’operazione era posta in essere al fine di concedere l’immobile in locazione finanziaria a Oroperla S.n.c. di -OMISSIS-., con cui la ricorrente si era vincolata, mediante contratto n. -OMISSIS-
Il materiale godimento dell’immobile era trasferito da -OMISSIS-alla società utilizzatrice, senza che la ricorrente ne avesse mai avuto l’effettiva disponibilità.
Su richiesta datata 05.10.2021 di Oroperla S.r.l., il contratto era ceduto a Gioielleria -OMISSIS- S.n.c., con sede legale in Termoli (Cb),-OMISSIS- (c.d. “utilizzatore”), cui veniva trasferita la detenzione dell’immobile oggetto di leasing.
Sennonché, in data 04.02.2026, la ricorrente riceveva la notifica dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. -OMISSIS-del 27.01.2026 del Comune di Termoli, mediante la quale: a) era rilevata, sul presupposto verbale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso, la presenza di “ fenomeni di degrado ” del fabbricato all’interno del quale insisteva l’immobile, tali da comportare “ il distacco di parti dei paramenti esterni (intonaco, cornicioni, aggetti sporgenti)… particolarmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità ”; b) era considerato “ il perdurare delle condizioni di degrado costituisce fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità ”; c) si riteneva “ necessario ed urgente procedere senza indugio ad una verifica delle condizioni statiche degli elementi di facciata ”; d) veniva ordinato ai proprietari delle unità immobiliari all’interno del fabbricato, posto tra corso Umberto I n. 69 e angolo corso Nazionale (-OMISSIS-), “ di procedere senza indugio al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant’altro il caso richieda per tutelare la pubblica incolumità… tutti i lavori di messa in sicurezza e di ogni altro intervento necessario, dovranno essere eseguiti da un’impresa abilitata e sotto la direzione di un tecnico iscritto al relativo Ordine Professionale o Collegio Professionale con l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di sicurezza sismica… entro e non oltre il termine inderogabile di gg. 20 decorrenti dalla data di ricezione della presente ordinanza, dovrà essere presentata… idonea certificazione a firma di un tecnico abilitato che attesti l’avvenuta messa in sicurezza del manufatto edilizio, anche con il riscontro di idonea documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi ante e post operam ”.
La ricorrente società, ritenendo di non essere annoverabile tra i legittimi destinatari dell’ordinanza – per non avere la materiale disponibilità dell’immobile e in considerazione degli obblighi sussistenti in capo all’utilizzatore in virtù delle condizioni generali del contratto – presentava al Comune di Termoli, in data 11.02.2026, istanza per ottenerne in parte qua l’annullamento in autotutela e, al contempo, notiziava del provvedimento l’utilizzatore. La ricorrente, con ulteriore nota del 17.02.2026, invitava l’utilizzatore a ottemperare a tutto quanto disposto nell’ordinanza.
In data 17.02.2026, veniva trasmessa a mezzo p.e.c. dal Comune di Termoli, la nota prot. n.-OMISSIS-, con cui si precisava che “ l’ordinanza è stata emessa a carico degli intestatari delle unità immobiliari interessate dal provvedimento; tra queste è in elenco anche l’unità immobiliare identificata al catasto fabbricati al -OMISSIS- intestata alla S.p.A. SelmaBipiemme Leasing, che è l’unica ad essere titolata a ricevere il provvedimento ”.
Il Comune estendeva, in via solidale, l’efficacia dell’ordinanza all’utilizzatore (Gioielleria -OMISSIS-), con l’adozione della successiva ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS- del 19.03.2026, adottata anch’essa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4.
Seguiva ulteriore carteggio.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 24.03.2026 e depositato il 03.04.2026, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per travisamento dei presupposti e illogicità manifesta; carenza di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all’ordinanza; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento; carenza istruttoria; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento; carenza istruttoria.
Si costituisce il Comune di Termoli, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del gravame, nonché l’improcedibilità, a seguito dell’adozione della nuova ordinanza n. -OMISSIS-.
Non si costituiscono gli altri soggetti intimati.
Nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, tenutasi per il giudizio cautelare, le parti concordano sul sopravvenuto difetto di interesse. Sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI IL, Presidente, Estensore
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.