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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 6586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Guerra Presidente
Dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Dott. Virginia Manfroni Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPADA VALERIA, domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Arsenale n. 5
e da
) con il patrocinio dell'Avv. BINCO Parte_2 C.F._2
MIRKO, domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Valverde n. 79 sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 19/05/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Verona n. 1835/2019, pubblicata il 21/08/2019, nei seguenti termini:
“1) disporre la cessazione dell'obbligo al versamento da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra della somma mensile di € 700,00= (pari ad €
[...] Parte_2
350,00= per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento a favore di ed Per_1
Pagina 1 di 2 ; Per_2
2)darsi atto che il sig. ha corrisposto, al momento del deposito del presente Pt_1 ricorso, la somma di € 3.000,00= a mezzo di assegno circolare n. 2000237957-03 alla sig.ra che con il ricevimento del predetto importo dichiara di rinunciare a Pt_2 qualsivoglia ulteriore pretesa, anche in sede giudiziaria, nei confronti del sig. Pt_1 in relazione al mancato versamento del contributo al mantenimento per le figlie Per_1 ed;
Per_2
3)darsi atto che le parti con il regolare perfetto adempimento delle condizioni di cui sopra dichiarano di aver risolto tutti i loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e conseguenti alle intervenute pronunce giudiziarie di separazione e divorzio e di non aver null'altro a reciprocamente pretendere per i fatti dedotti e deducibili di cui alle premesse;
4)compensare le spese del presente giudizio fra le parti”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale e della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e ongiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1835/2019 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 19/05/2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
Pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Guerra Presidente
Dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Dott. Virginia Manfroni Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SPADA VALERIA, domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Arsenale n. 5
e da
) con il patrocinio dell'Avv. BINCO Parte_2 C.F._2
MIRKO, domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Valverde n. 79 sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 19/05/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Verona n. 1835/2019, pubblicata il 21/08/2019, nei seguenti termini:
“1) disporre la cessazione dell'obbligo al versamento da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra della somma mensile di € 700,00= (pari ad €
[...] Parte_2
350,00= per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento a favore di ed Per_1
Pagina 1 di 2 ; Per_2
2)darsi atto che il sig. ha corrisposto, al momento del deposito del presente Pt_1 ricorso, la somma di € 3.000,00= a mezzo di assegno circolare n. 2000237957-03 alla sig.ra che con il ricevimento del predetto importo dichiara di rinunciare a Pt_2 qualsivoglia ulteriore pretesa, anche in sede giudiziaria, nei confronti del sig. Pt_1 in relazione al mancato versamento del contributo al mantenimento per le figlie Per_1 ed;
Per_2
3)darsi atto che le parti con il regolare perfetto adempimento delle condizioni di cui sopra dichiarano di aver risolto tutti i loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e conseguenti alle intervenute pronunce giudiziarie di separazione e divorzio e di non aver null'altro a reciprocamente pretendere per i fatti dedotti e deducibili di cui alle premesse;
4)compensare le spese del presente giudizio fra le parti”.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale e della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e ongiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1835/2019 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 19/05/2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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