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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6361/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO. Maria Laura Amato Presidente
DO. Giuseppe Gennari Giudice
DO. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.5.2023 da
1) Parte_1 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], domiciliato di fatto a Saronno, Via Torres
n. 10 con gli avv.ti GARGIULO CECILIA e ORFEO MARIA presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. CASIRAGHI MONICA ANNA presso il quale ha eletto domicilio telematico nata il [...], in [...] curatore speciale, avv. GUJA BRUSTIA, in Persona_1 proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 Parte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.6.2023
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI Parte_4
FAMIGLIA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti si sono sperate consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 23.04.2015 omologato con decreto del Tribunale di Milano 5.06.2015 e hanno ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale di Milano n. 668/2018 emessa in data
23.01.2018 a seguito di ricorso congiunto delle parti.
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 24.5.2023 ha allegato la sistematica Parte_1 violazione da parte di delle regole che governano il regime di affido condiviso, Parte_2 violazione da ultimo estrinsecatasi con l'iscrizione di per il ciclo della scuola media Persona_1 inferiore presso l'istituto scolastico privato San Paolo delle Suore Angeliche senza il consenso del padre, lamentando la non condivisione della scelta materna non solo e non tanto per ragioni economiche, ma quanto per mancata condivisione del modello educativo della minore, secondo la ricostruzione di parte attrice cresciuta dalla madre a 360 gradi con l'ossessione di inserirla in un contesto culturale e socio economico che non le appartiene, classista e razzista. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto di ordinare alla resistente di concordare con il padre l'iscrizione della figlia in un istituto scolastico che garantisca alla figlia il miglior successo della offerta formativa.
, costituitasi in giudizio in data 19.9.2023 ha recisamente negato la ricostruzione dei Parte_2 fatti così come formulata da parte attrice e ha rappresentato di essersi confrontata quanto all'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico privato San Paolo delle Suore Angeliche con la DO.ssa che entrambi i genitori conoscono in quanto segue la piccola come tutor extra scolastico su CP_2 consiglio delle maestre delle elementari per questioni attenenti a fragilità relazionali e difficoltà di apprendimento della stessa (certificate nel 2021), e di aver informato di ciò a mezzo telefono il padre, prima di essere bloccata. La convenuta ha, altresì, riferito che all'atto dell'iscrizione non le è stato richiesto il consenso del padre. Parte convenuta ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di dichiarare infondato in fatto e in diritto il ricorso stante la aspecificità e genericità nell'indicazione della domanda e delle motivazioni addotte e, in via principale, rigettare le istanze avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la iscrizione della minore Persona_1 all'Istituto San Paolo delle Suore Angeliche, nonché di porre a carico di parte attrice il 50% delle spese scolastiche della minore.
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, dato atto che nessuna delle parti ha formulato le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., ha sentito separatamente e congiuntamente i coniugi e ne ha tentato la conciliazione, che non è riuscita. Ha, quindi, invitato i procuratori delle parti a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti;
il procuratore di parte ricorrente si è rimesso sulla scuola e su ogni provvedimento che il Tribunale vorrà adottare nell'interesse di Mariavittoria, mentre il procuratore di parte resistente si è riportato alla propria memoria di costituzione;
il Giudice delegato si è, quindi, riservato.
Con ordinanza del 30.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.10.2023, ha così provveduto: ritenuto che: nel corso dell'udienza, al di là della scelta del percorso scolastico per la minore, sono emerse tra i genitori radicali distanze nel modello educativo di riferimento, che non paiono allo stato sanabili nell'assenza totale di comunicazione tra i genitori che reciprocamente non si riconoscono come capaci di idoneo accudimento della figlia minore;
tale situazione se non affrontata e risolta dai genitori con un serio e fattivo lavoro di ri - costruzione di una modalità comunicativa di reale confronto, di condivisone e di co - costruzione, con inevitabili compromessi, di un progetto educativo condiviso nell'esclusivo interesse di , non può Persona_1 che rivelarsi incompatibile con l'esercizio congiunto della genitorialità e foriero di grave pregiudizio per la minore scissa tra due mondi distanti e non in contatto;
che quanto, nello specifico, alla valutazione della scelta materna di iscrivere presso Persona_1
l'istituto scolastico Privato San Paolo delle Suore Angeliche, pacificamente senza il consenso del padre, deve essere approfondita la condizione psico fisica della minore al fine di valutare se si tratta di scelta necessaria nel suo esclusivo interesse, circostanza come noto idonea a superare il dissenso di una delle parti;
che pertanto, nel conflitto delle parti, deve innanzitutto essere nominato in favore di Persona_1 un curatore speciale che garantisca che gli interessi della minore siano pienamente ed adeguatamente rappresentati in giudizio;
che appare inoltre necessario disporre CTU genitoriale finalizzata a valutare le reali condizioni psico fisiche della minore nonché la capacità genitoriale delle parti, con particolare attenzione alla capacità di cogliere i reali bisogni della minore e di mettere al centro il suo esclusivo interesse determinandosi nell'assunzione di decisioni a ciò rispondenti, la qualità della relazione tra i genitori
e la figlia minore nonché il miglior regime di affidamento e collocamento di Persona_1
PQM
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nell'Avv. Guja Parte_5
BRUSTIA assegnando allo stesso termine fino al 18.12.2023 per depositare una breve memoria di costituzione nell'interesse della minore;
2.dispone CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sul minore per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa formulando sin Persona_2
d'ora il seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, sentite le parti, la figlia minore
nata il [...] nelle forme ritenute più opportune nonché eventuali Parte_5 compagni delle parti e altre figure di riferimento anche nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun genitore e nell'ambito scolastico, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il Co suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale del loro assetto attuale, con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità, ed evidenziandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali con particolare riguardo alla funzione di cura e protezione, educazione, capacità di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati dalla figlia, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quale sia la situazione psicofisica attuale della minore e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra la stessa e ciascuna delle figure genitoriali, indicandone qualità, aspetti positivi e eventuali aspetti di fragilità o disfunzionali, indicando se vi siano elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo alla relazione con uno o entrambi i genitori nonché se vi siano specifiche esigenze di tutela e/o protezione in relazione ad eventuali riscontrate fragilità;
4) Se vi siano elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, fornendo tutti gli elementi utili al fine di consentire al
Tribunale di valutare il miglior regime di affidamento e/o collocamento della figlia nell'attualità e nella prospettiva di un suo adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia.;
5) Quali siano gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore e quali le migliori modalità;
6) Fornisca il CTU elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie “evolutive” della situazione familiare in rapporto alle prospettate diverse conclusioni delle parti e, nel caso di esiti sfavorevoli, quali potrebbero essere percorsi o soluzioni alternative realisticamente attuabili;
7) Fornisca indicazioni, laddove necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi del minore. “
8) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione tra il padre e il figlio attualmente vigenti, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
3 DISPONE che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente nel termine di seguito indicato;
4. DISPONE che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
5. RINVIA la causa avanti il Giudice delegato DO.ssa Valentina Maderna per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 20.12.2023;
6.DISPONE che le parti provvedano all'eventuale nomina dei CTP con le note depositate in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 2.1.2024 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione di udienza depositate dalle parti nel termine assegnato e dato atto che il CTU nominato dott.ssa ha dichiarato di Per_2 non accettare l'incarico, ha revocato la nomina a CTU della dott.ssa e ha nominato nuovo Per_2
CTU la dott.ssa . Persona_3
Con ordinanza del 24.1.2024 il Giudice delegato, dato atto che la CTU dott.ssa ha comunicato Per_3 di non poter accettare l'incarico, ha revocato la nomina a CTU della dott.ssa e ha nominato Per_3 nuovo CTU la dott.ssa Ha, quindi, rinviato la causa per il conferimento dell'incarico Persona_4
e per il giuramento del CTU, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 12.2.2024.
Con ordinanza del 13.2.2024 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 12.2.2024, dato atto che il CTU nominato con nota depositata in via telematica nel termine assegnato aveva accettato l'incarico e aveva prestato giuramento e che i procuratori delle parti avevano depositato note contenenti la nomina dei propri consulenti di parte, ha fissato i termini per la trasmissione della relazione ai CTP e/o ai difensori delle parti, per la trasmissione delle osservazioni al CTU e per il deposito della relazione del CTU e ha rinviato per l'esame dell'elaborato peritale nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20.6.2024. A tale udienza il Giudice delegato, dato atto che risulta in atti una istanza depositata dal curatore speciale in data 17.06.2024 , condivisa preventivamente con i difensori delle parti ed anticipata per le vie brevi allo scrivente Giudice, avente ad oggetto la richiesta di differimento della udienza, motivata dal mancato deposito della relazione peritale, ha assegnato al CTU dott.ssa termine Per_4 fino al 1.7.2024 per depositare in atti una nota con indicazione dei nuovi termini richiesti e ha riservato all'esito la fissazione di nuova udienza per l'esame dell'elaborato peritale.
Con ordinanza del 2.7.2024 il Giudice delegato, letta l'istanza di proroga depositata dal CTU dott.ssa e ritenuto che l'istanza possa essere accolta, ha assegnato i nuovi termini ex art. 195 c.p.c. così Per_4 come richiesti dal CTU e ha rinviato la causa per l'esame dell'elaborato peritale all'udienza del
18.9.2024.
A tale udienza, esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione del CTU depositata in atti in data
25.7.2024, il curatore speciale e i procuratori delle parti hanno formulato le proprie richieste e, all'esito, il Giudice delegato si è riservato. Con ordinanza del 11.10.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.2024, ha così provveduto: premesso che: la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU avanzata da parte attrice non merita accoglimento, laddove si consideri che la lamentata violazione del contradditorio appare destituita di ogni fondamento dal momento che il contraddittorio disciplinato dalla legge nell'ambito dell'espletamento delle consulenze d'ufficio ha natura squisitamente tecnica, con la conseguenza che il CTU nominato dal Tribunale non può in alcun modo considerarsi tenuto a rispondere a contestazioni e rilievi di natura tecnica mossi da un soggetto (nella specie gli avvocati) privo delle competenze specifiche. Nel caso di specie, la circostanza che il CTP di parte per ragioni Pt_1 squisitamente connesse al rapporto privatistico in essere con parte attrice, non abbia ritenuto di trasmettere alla DO.ssa osservazioni, non può comportare l'onere del CTU di rispondere ad Per_4 osservazioni avente natura squisitamente giuridica e valutativa effettuate dai difensori. Questi ultimi, come nei fatti accaduto, ben possono formulare le osservazioni di loro competenza rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'ambito dell'udienza dedicata all'esame nel contraddittorio delle parti, della relazione tecnica depositata. osservato che: all'esito dell'udienza celebrata in data 19.09.2024 le parti hanno formulato richieste differenti in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso e con ciascun genitore: parte attrice – in accordo con il curatore speciale – ha chiesto che possa proseguire la sperimentazione effettuata in corso di CTU (nel periodo estivo) di un collocamento pari tempo di
, valorizzando l'indicazione della DO.ssa della necessità di ampliare la Persona_5 Per_4 presenza paterna nella vita della minore;
parte convenuta, al contrario, si è strenuamente opposta, valorizzando la proposta della CTU di un ampliamento graduale (segnatamente mediante introduzione del pernottamento della domenica); le parti hanno aderito, invece, all'indicazione fornita dalla DO.ssa di attivare senza ritardo Per_4 la coordinazione genitoriale -indispensabile per garantire alla minore un quadro di macro-regole educative condivise in entrambi i contesti familiari (che allo stato manca radicalmente) - nonché di attivare un supporto cognitivo per;
Persona_5 quanto alla scuola frequentata dalla minore, da un lato parte attrice -pur ribadendo fermamente la propria contrarietà alla scuola pubblica per ragione educative – ha aderito all'indicazione del curatore, nell'esclusivo interesse della minore, di prestare il consenso a che termini Persona_5 il ciclo della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno;
la madre, pur ritenendo che l'opposizione paterna non sia fondata su ragioni educative ma economiche, ha acconsentito a sostenere integralmente la retta della scuola privata. ritenuto che: ferma la necessità di ampliare i tempi di permanenza di presso e con il papà, Persona_5
l'adozione di qualsiasi provvedimento che disciplini nello specifico i tempi e le modalità del collocamento necessita dell'acquisizione del contratto di coordinazione genitoriale (alle quale le parti si sono impegnate già dal 19.09.2024) e della prova dell'avvio del supporto cognitivo per
[...]
, nonché di procedere all'ascolto della minore alla presenza della DO.ssa in qualità Per_5 Per_4 di ausiliario del Giudice, nel più breve tempo possibile dalla comunicazione del presente provvedimento
PQM
Fissa per l'ascolto della minore l'udienza del 30.10.2024 ore 15 disponendo Persona_6 la presenza DO.ssa in qualità di ausiliario Persona_4
Dispone che le parti depositino entro il 29.10.2024 il contratto di la prova dell'avvio del CP_4 supporto cognitivo per . Persona_5
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno depositato il contratto di COGE con la DO.ssa e la prova dell'avvio del supporto di potenziamento cognitivo Parte_6 per con la DO.ssa , ha proceduto all'ascolto della minore Persona_5 Controparte_5 [...]
. All'esito, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: Per_5
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna;
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot Per_7
e alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania); le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e
l'anno successivo Pasqua con il papà e Carnevale con la mamma e così via); durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze e stive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Le parti si impegnano a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa
[...]
nonché alla prosecuzione del supporto cognitivo per attivato con la DO.ssa Pt_6 Persona_5
; Controparte_5
4. Le parti confermano l'accordo in ordine alla scuola di terminerà il ciclo Per_7 Persona_5 della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre.
A questo punto, il curatore speciale ha rappresentato di aderire alla proposta, il procuratore di parte attrice ha chiesto un termine per note al fine di valutare la proposta e il procurare di parte convenuta ha rappresentato che la signora accetta la proposta. Il Giudice delegato, dunque, ha rinviato la Pt_2 causa per acquisire le determinazioni della parte attrice in ordine alla proposta formulata disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 18.11.2024.
Con note di udienza del 16.11.2024 parte attrice ha rappresentato di non aderire alla proposta del
Giudice in punto di collocamento e tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, domandando, in via principale, il collocamento pari tempo a settimane alternate della figlia minore presso ciascun genitore ovvero, in via subordinata, una turnazione paritetica e alternata Persona_1 tra i genitori come di seguito formulata: esterà con la madre dall'uscita della scuola il lunedì Per_7 fino all'entrata a scuola il mercoledì; dopo la giornata scolastica del mercoledì, verrà prelevata dal papà e resterà con lui fino al venerdì mattina;
il venerdì verrà prelevata dalla mamma all'uscita da scuola e trascorrerà con lei il fine settimana fino al lunedì mattina che la riaccompagnerà a scuola per poi essere prelevata dal papà che terrà on sé fino al mercoledì mattina, invertendo appunto Per_7 la turnazione precedente, ovvero, in via ulteriormente subordinata, laddove il Giudice voglia confermare quanto proposto, un ampliamento dei tempi di frequentazione padre/figlia durante il periodo estivo, prevedendo che tia con il papà 15 gg nel mese di giugno, 15 gg a luglio e 15 Per_7 gg agosto e settembre determinando, attraverso il criterio della alternanza, precise modalità di gestione dei c.d. ponti scolastici legati a festività, affinché possa essere garantita la continuità affettiva e relazionale tra e il padre, una figura di riferimento costante e positiva per Persona_5 il suo sviluppo.
Con ordinanza del 09.12.2024 il Giudice delegato ha così provveduto:
A.Adotta i seguenti provvedimenti temporanei 1.conferma l'affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Persona_5 residenza anagrafica, presso e con la mamma;
2.dispone che, salvi diversi e migliori accordo tra genitori, la minore starà con il papà:
-a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot e Per_7 alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di Capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio Pasqua con la mamma-Carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
3.dà atto che i genitori hanno intrapreso un percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa con la dott.ssa finalizzato a migliorare la comunicazione e ad addivenire ad un quadro Parte_6 di macro-regole educative condivise, che si impegnano a proseguire in quanto indispensabile per l'esercizio condiviso della genitorialità
4.dà atto che i genitori hanno avviato il supporto cognitivo per con la DO.ssa Persona_5
, cui si impegnano a dar seguito Controparte_5 5.dà atto dell'accordo dei genitori in ordine alla scuola di secondo il quale la minore Persona_5 terminerà il ciclo della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre Par itenuta la causa matura per la decisione fissa ex art. 47 bis. 28 cpc l'udienza per la rimessione della causa in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 1.04.2025, assegnando alle parti termine fino al 31.01.2025 per la precisazione delle conclusioni termine fino al 1.03.2025 per il deposito di comparse conclusionali fino al 17.03.2025 per il deposito di memorie di replica
Con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 1.04.2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
***
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime di affido condiviso della minore purché presidiato da un percorso Persona_1 di coordinazione genitoriale.
Invero, il CTU, dott.ssa nella relazione depositata in data 25.7.2024, all'esito di un Persona_4 ampio e approfondito lavoro di indagine, ha sottolineato come entrambi i genitori hanno dimostrato di possedere buone risorse genitoriali e di essere accudenti, attenti e concentrati ad esercitare una funzione genitoriale realmente finalizzata al benessere della figlia, evidenziando, tuttavia , che i genitori hanno importanti divergenze educative nella gestione della minore che hanno delle ricadute sulla effettiva possibilità di “vedere” e coglierne i suoi bisogni. In particolare, il CTU Persona_1 ha riportato che 'attorno alla tematica scolastica si coagulano importanti divergenze educative nella gestione della figlia, ad esempio la scelta dell'istituto privato piuttosto che pubblico' e che 'problematica appare anche la scelta dei professionisti che vengono reciprocamente contestati rendendo di fatto la presa in carico di estremamente discontinua. Da un lato la madre Persona_1 ritiene che alcuni professionisti siano stati scelti dal signor su suggerimento della compagna Pt_1
e ciò crea una riattivazione rabbiosa della signora, a sua volta il signor contesta le scelte della Pt_1 madre non ritenendole adeguate come risposta alla ferita narcisistica per non essere stato ascoltato.
Si crea, quindi, un cortocircuito in cui ciascuno dei due
contro
-reagisce alle posizioni dell'altro in chiave reattiva-svalutante. Entrambi i genitori sembrano non criticare apertamente le qualità genitoriali dell'altro, che riconoscono essere persona affettivamente legata alla figlia in modo autentico. Tuttavia, entrambi hanno sollevato diverse obiezioni e preoccupazioni circa alcuni specifici ambiti. La signora ha segnalato che il padre pone in essere comunicazioni e comportamenti che, agli occhi della figlia, sarebbero apertamente avversativi nei confronti della sua persona;
il signore di contro lamenta una scarsa predisposizione della madre nel favorire una reale autonomizzazione della figlia (es. gestione del ciclo mestruale, dell'organizzazione dei compiti, della cura personale, etc)'. Pertanto, il CTU ha evidenziato che l'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa è possibile solo se accompagnato all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale.
Alla luce di quanto sopra, dal momento che non sono state riscontrate dal CTU significative criticità genitoriali , bensì, come correttamente evidenziato anche dal curatore speciale, un conflitto di lealtà
e un'ambivalenza dovute al conflitto e alla distanza delle modalità educative, considerato che, nonostante, all'esito del giudizio, le parti sono riuscite ad addivenire a degli accordi sulla scuola e sulla attivazione del percorso di potenziamento cognitivo per , permane una profonda Persona_1 divergenza nelle visioni dei genitori riguardo a ciò che è ritenuto più appropriato o meno per il benessere della minore, il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori purché presidiato dal percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa Parte_6
(con la quale i genitori hanno già stipulato un contratto di coordinazione genitoriale in data
28.10.2024 - cfr. all 23 parte attrice) al fine di migliorare la comunicazione e di addivenire ad un quadro di macro-regole educative condivise.
Quanto al collocamento e alle modalità e tempistiche di frequentazione della minore con ciascun genitore permane un contrasto tra i genitori. Invero, se da un lato la madre ha aderito alla proposta – da intendersi qui integralmente trascritta - formulata dal Giudice delegato all'udienza del 30.10.2024 di collocamento prevalente della minore presso la madre con ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con il papà, dall'altro il padre ha insistito nella richiesta di un collocamento paritetico alternato della minore con ciascun genitore.
Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore disporre in conformità alla proposta formulata dal Giudice delegato alla predetta udienza dal momento che detta proposta risponde alla necessità, espressa chiaramente anche dal CTU nella relazione depositata in data 25.7.2024, di bilanciare l'esigenza di un ampliamento dei tempi di permanenza della minore con il padre con l'esigenza di procedere gradualmente verso un eventuale collocamento pari tempo.
Questa gradualità è indispensabile considerate sia le fragilità di sia le difficoltà pratiche Persona_1 legate alla distanza geografica tra le abitazioni dei genitori (la mamma vive a Milano, Persona_1 frequenta la scuola a Milano e il papà vive a Saronno) che impongono alla minore di svegliarsi la mattina molto presto per raggiungere la scuola a Milano e non facilitano la sua organizzazione giornaliera, incidendo negativamente sul suo benessere psicofisico. In proposito, il CTU ha evidenziato come, pur ritenendosi entrambi i genitori parimenti adeguati, “al momento appare difficile attuare un regime paritario di frequentazioni dal momento che la distanza geografica penalizzerebbe viste le sue difficoltà organizzative e negli apprendimenti;
è però Persona_1 possibile introdurre il pernotto della domenica nel weekend paterno. Nulla vieta però che con l'inizio delle scuole superiori e con una diversa autonomia, anche negli spostamenti della ragazzina, si possa attuare un'alternanza equilibrata tra i genitori”.
Inoltre, la proposta del Giudice riflette anche la consapevolezza che, data l'attuale divergenza negli stili educativi dei genitori, un regime di pari tempo potrebbe ad oggi risultare destabilizzante per la minore. Al contrario, un percorso progressivo (verso un pari tempo) le consente di sperimentare entrambi i contesti genitoriali con maggiore serenità, mentre i genitori, attraverso la coordinazione genitoriale, lavorano per armonizzare i loro stili educativi. Solo una volta raggiunta questa armonizzazione, sarà possibile valutare una eventuale transizione verso un assetto diverso, sempre nell'interesse esclusivo della minore.
Quindi, se da un lato è essenziale che il percorso verso tempi di frequentazione paritetici avvenga con la dovuta gradualità per rispettare le fragilità e le esigenze specifiche della minore, allo stesso modo
è fondamentale promuovere un aumento dei tempi di frequentazione della minore con il padre anche perché, come evidenziato anche in sede di CTU, detto ampliamento contribuisce a sostenere le spinte emancipatorie di , attualmente limitate da un contesto materno che, seppur Persona_1 apprezzabilmente accudente, non favorisce pienamente il suo necessario processo di autonomizzazione.
Alla luce di quanto sopra, quindi, quanto al collocamento prevalente della minore e alla regolamentazione delle frequentazioni della stessa con il genitore non collocatario prevalente, il
Tribunale ritiene che debba essere disposto che resti collocata in via prevalente presso Persona_1
e con la mamma e frequenti il papà secondo il seguente calendario:
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot e Per_7 alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
Le spese di lite Visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla scuola della figlia minore e al Persona_1 percorso di coordinazione genitoriale e considerato che parte ricorrente risulta soccombente in ordine al collocamento della minore, le spese di lite devono essere poste per 1/3 a carico del ricorrente e compensate per il restante 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] congiunta, ad entrambi i Persona_1 genitori con prevalente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre
Parte_2
2. Dispone che i tempi di permanenza di presso ciascun genitore siano così Persona_1 regolamentati:
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot Per_7
e alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Dispone che le parti proseguano il percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa Parte_6
[...]
4. Dà atto dell'impegno dei genitori di far proseguire a il percorso di supporto cognitivo Persona_1 attivato con la DO.ssa ; Controparte_5
5. Dà atto che le parti hanno concordato che terminerà il ciclo della scuola media Persona_5 inferiore presso l'istituto privato San Paolo delle Suore Angeliche presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre;
6.Conferma nel resto quanto di ragione;
7. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 3.000,00, oltre 15% di rimborso spese,
IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico del ricorrente e compensate tra le parti per i restanti 2/3;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
DO.ssa Valentina Maderna DO.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO. Maria Laura Amato Presidente
DO. Giuseppe Gennari Giudice
DO. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.5.2023 da
1) Parte_1 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], domiciliato di fatto a Saronno, Via Torres
n. 10 con gli avv.ti GARGIULO CECILIA e ORFEO MARIA presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. CASIRAGHI MONICA ANNA presso il quale ha eletto domicilio telematico nata il [...], in [...] curatore speciale, avv. GUJA BRUSTIA, in Persona_1 proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 Parte_3 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.6.2023
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI Parte_4
FAMIGLIA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti si sono sperate consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 23.04.2015 omologato con decreto del Tribunale di Milano 5.06.2015 e hanno ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale di Milano n. 668/2018 emessa in data
23.01.2018 a seguito di ricorso congiunto delle parti.
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 24.5.2023 ha allegato la sistematica Parte_1 violazione da parte di delle regole che governano il regime di affido condiviso, Parte_2 violazione da ultimo estrinsecatasi con l'iscrizione di per il ciclo della scuola media Persona_1 inferiore presso l'istituto scolastico privato San Paolo delle Suore Angeliche senza il consenso del padre, lamentando la non condivisione della scelta materna non solo e non tanto per ragioni economiche, ma quanto per mancata condivisione del modello educativo della minore, secondo la ricostruzione di parte attrice cresciuta dalla madre a 360 gradi con l'ossessione di inserirla in un contesto culturale e socio economico che non le appartiene, classista e razzista. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto di ordinare alla resistente di concordare con il padre l'iscrizione della figlia in un istituto scolastico che garantisca alla figlia il miglior successo della offerta formativa.
, costituitasi in giudizio in data 19.9.2023 ha recisamente negato la ricostruzione dei Parte_2 fatti così come formulata da parte attrice e ha rappresentato di essersi confrontata quanto all'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico privato San Paolo delle Suore Angeliche con la DO.ssa che entrambi i genitori conoscono in quanto segue la piccola come tutor extra scolastico su CP_2 consiglio delle maestre delle elementari per questioni attenenti a fragilità relazionali e difficoltà di apprendimento della stessa (certificate nel 2021), e di aver informato di ciò a mezzo telefono il padre, prima di essere bloccata. La convenuta ha, altresì, riferito che all'atto dell'iscrizione non le è stato richiesto il consenso del padre. Parte convenuta ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di dichiarare infondato in fatto e in diritto il ricorso stante la aspecificità e genericità nell'indicazione della domanda e delle motivazioni addotte e, in via principale, rigettare le istanze avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la iscrizione della minore Persona_1 all'Istituto San Paolo delle Suore Angeliche, nonché di porre a carico di parte attrice il 50% delle spese scolastiche della minore.
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, dato atto che nessuna delle parti ha formulato le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., ha sentito separatamente e congiuntamente i coniugi e ne ha tentato la conciliazione, che non è riuscita. Ha, quindi, invitato i procuratori delle parti a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti;
il procuratore di parte ricorrente si è rimesso sulla scuola e su ogni provvedimento che il Tribunale vorrà adottare nell'interesse di Mariavittoria, mentre il procuratore di parte resistente si è riportato alla propria memoria di costituzione;
il Giudice delegato si è, quindi, riservato.
Con ordinanza del 30.11.2023, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.10.2023, ha così provveduto: ritenuto che: nel corso dell'udienza, al di là della scelta del percorso scolastico per la minore, sono emerse tra i genitori radicali distanze nel modello educativo di riferimento, che non paiono allo stato sanabili nell'assenza totale di comunicazione tra i genitori che reciprocamente non si riconoscono come capaci di idoneo accudimento della figlia minore;
tale situazione se non affrontata e risolta dai genitori con un serio e fattivo lavoro di ri - costruzione di una modalità comunicativa di reale confronto, di condivisone e di co - costruzione, con inevitabili compromessi, di un progetto educativo condiviso nell'esclusivo interesse di , non può Persona_1 che rivelarsi incompatibile con l'esercizio congiunto della genitorialità e foriero di grave pregiudizio per la minore scissa tra due mondi distanti e non in contatto;
che quanto, nello specifico, alla valutazione della scelta materna di iscrivere presso Persona_1
l'istituto scolastico Privato San Paolo delle Suore Angeliche, pacificamente senza il consenso del padre, deve essere approfondita la condizione psico fisica della minore al fine di valutare se si tratta di scelta necessaria nel suo esclusivo interesse, circostanza come noto idonea a superare il dissenso di una delle parti;
che pertanto, nel conflitto delle parti, deve innanzitutto essere nominato in favore di Persona_1 un curatore speciale che garantisca che gli interessi della minore siano pienamente ed adeguatamente rappresentati in giudizio;
che appare inoltre necessario disporre CTU genitoriale finalizzata a valutare le reali condizioni psico fisiche della minore nonché la capacità genitoriale delle parti, con particolare attenzione alla capacità di cogliere i reali bisogni della minore e di mettere al centro il suo esclusivo interesse determinandosi nell'assunzione di decisioni a ciò rispondenti, la qualità della relazione tra i genitori
e la figlia minore nonché il miglior regime di affidamento e collocamento di Persona_1
PQM
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nell'Avv. Guja Parte_5
BRUSTIA assegnando allo stesso termine fino al 18.12.2023 per depositare una breve memoria di costituzione nell'interesse della minore;
2.dispone CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sul minore per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa formulando sin Persona_2
d'ora il seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, sentite le parti, la figlia minore
nata il [...] nelle forme ritenute più opportune nonché eventuali Parte_5 compagni delle parti e altre figure di riferimento anche nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun genitore e nell'ambito scolastico, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il Co suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale del loro assetto attuale, con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità, ed evidenziandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali con particolare riguardo alla funzione di cura e protezione, educazione, capacità di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati dalla figlia, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quale sia la situazione psicofisica attuale della minore e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra la stessa e ciascuna delle figure genitoriali, indicandone qualità, aspetti positivi e eventuali aspetti di fragilità o disfunzionali, indicando se vi siano elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo alla relazione con uno o entrambi i genitori nonché se vi siano specifiche esigenze di tutela e/o protezione in relazione ad eventuali riscontrate fragilità;
4) Se vi siano elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, fornendo tutti gli elementi utili al fine di consentire al
Tribunale di valutare il miglior regime di affidamento e/o collocamento della figlia nell'attualità e nella prospettiva di un suo adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia.;
5) Quali siano gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore e quali le migliori modalità;
6) Fornisca il CTU elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie “evolutive” della situazione familiare in rapporto alle prospettate diverse conclusioni delle parti e, nel caso di esiti sfavorevoli, quali potrebbero essere percorsi o soluzioni alternative realisticamente attuabili;
7) Fornisca indicazioni, laddove necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi del minore. “
8) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali le modalità e i tempi di frequentazione tra il padre e il figlio attualmente vigenti, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
3 DISPONE che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente nel termine di seguito indicato;
4. DISPONE che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
5. RINVIA la causa avanti il Giudice delegato DO.ssa Valentina Maderna per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 20.12.2023;
6.DISPONE che le parti provvedano all'eventuale nomina dei CTP con le note depositate in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 2.1.2024 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione di udienza depositate dalle parti nel termine assegnato e dato atto che il CTU nominato dott.ssa ha dichiarato di Per_2 non accettare l'incarico, ha revocato la nomina a CTU della dott.ssa e ha nominato nuovo Per_2
CTU la dott.ssa . Persona_3
Con ordinanza del 24.1.2024 il Giudice delegato, dato atto che la CTU dott.ssa ha comunicato Per_3 di non poter accettare l'incarico, ha revocato la nomina a CTU della dott.ssa e ha nominato Per_3 nuovo CTU la dott.ssa Ha, quindi, rinviato la causa per il conferimento dell'incarico Persona_4
e per il giuramento del CTU, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 12.2.2024.
Con ordinanza del 13.2.2024 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione di udienza depositate dalle parti in data 12.2.2024, dato atto che il CTU nominato con nota depositata in via telematica nel termine assegnato aveva accettato l'incarico e aveva prestato giuramento e che i procuratori delle parti avevano depositato note contenenti la nomina dei propri consulenti di parte, ha fissato i termini per la trasmissione della relazione ai CTP e/o ai difensori delle parti, per la trasmissione delle osservazioni al CTU e per il deposito della relazione del CTU e ha rinviato per l'esame dell'elaborato peritale nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20.6.2024. A tale udienza il Giudice delegato, dato atto che risulta in atti una istanza depositata dal curatore speciale in data 17.06.2024 , condivisa preventivamente con i difensori delle parti ed anticipata per le vie brevi allo scrivente Giudice, avente ad oggetto la richiesta di differimento della udienza, motivata dal mancato deposito della relazione peritale, ha assegnato al CTU dott.ssa termine Per_4 fino al 1.7.2024 per depositare in atti una nota con indicazione dei nuovi termini richiesti e ha riservato all'esito la fissazione di nuova udienza per l'esame dell'elaborato peritale.
Con ordinanza del 2.7.2024 il Giudice delegato, letta l'istanza di proroga depositata dal CTU dott.ssa e ritenuto che l'istanza possa essere accolta, ha assegnato i nuovi termini ex art. 195 c.p.c. così Per_4 come richiesti dal CTU e ha rinviato la causa per l'esame dell'elaborato peritale all'udienza del
18.9.2024.
A tale udienza, esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione del CTU depositata in atti in data
25.7.2024, il curatore speciale e i procuratori delle parti hanno formulato le proprie richieste e, all'esito, il Giudice delegato si è riservato. Con ordinanza del 11.10.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.2024, ha così provveduto: premesso che: la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU avanzata da parte attrice non merita accoglimento, laddove si consideri che la lamentata violazione del contradditorio appare destituita di ogni fondamento dal momento che il contraddittorio disciplinato dalla legge nell'ambito dell'espletamento delle consulenze d'ufficio ha natura squisitamente tecnica, con la conseguenza che il CTU nominato dal Tribunale non può in alcun modo considerarsi tenuto a rispondere a contestazioni e rilievi di natura tecnica mossi da un soggetto (nella specie gli avvocati) privo delle competenze specifiche. Nel caso di specie, la circostanza che il CTP di parte per ragioni Pt_1 squisitamente connesse al rapporto privatistico in essere con parte attrice, non abbia ritenuto di trasmettere alla DO.ssa osservazioni, non può comportare l'onere del CTU di rispondere ad Per_4 osservazioni avente natura squisitamente giuridica e valutativa effettuate dai difensori. Questi ultimi, come nei fatti accaduto, ben possono formulare le osservazioni di loro competenza rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'ambito dell'udienza dedicata all'esame nel contraddittorio delle parti, della relazione tecnica depositata. osservato che: all'esito dell'udienza celebrata in data 19.09.2024 le parti hanno formulato richieste differenti in ordine alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso e con ciascun genitore: parte attrice – in accordo con il curatore speciale – ha chiesto che possa proseguire la sperimentazione effettuata in corso di CTU (nel periodo estivo) di un collocamento pari tempo di
, valorizzando l'indicazione della DO.ssa della necessità di ampliare la Persona_5 Per_4 presenza paterna nella vita della minore;
parte convenuta, al contrario, si è strenuamente opposta, valorizzando la proposta della CTU di un ampliamento graduale (segnatamente mediante introduzione del pernottamento della domenica); le parti hanno aderito, invece, all'indicazione fornita dalla DO.ssa di attivare senza ritardo Per_4 la coordinazione genitoriale -indispensabile per garantire alla minore un quadro di macro-regole educative condivise in entrambi i contesti familiari (che allo stato manca radicalmente) - nonché di attivare un supporto cognitivo per;
Persona_5 quanto alla scuola frequentata dalla minore, da un lato parte attrice -pur ribadendo fermamente la propria contrarietà alla scuola pubblica per ragione educative – ha aderito all'indicazione del curatore, nell'esclusivo interesse della minore, di prestare il consenso a che termini Persona_5 il ciclo della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno;
la madre, pur ritenendo che l'opposizione paterna non sia fondata su ragioni educative ma economiche, ha acconsentito a sostenere integralmente la retta della scuola privata. ritenuto che: ferma la necessità di ampliare i tempi di permanenza di presso e con il papà, Persona_5
l'adozione di qualsiasi provvedimento che disciplini nello specifico i tempi e le modalità del collocamento necessita dell'acquisizione del contratto di coordinazione genitoriale (alle quale le parti si sono impegnate già dal 19.09.2024) e della prova dell'avvio del supporto cognitivo per
[...]
, nonché di procedere all'ascolto della minore alla presenza della DO.ssa in qualità Per_5 Per_4 di ausiliario del Giudice, nel più breve tempo possibile dalla comunicazione del presente provvedimento
PQM
Fissa per l'ascolto della minore l'udienza del 30.10.2024 ore 15 disponendo Persona_6 la presenza DO.ssa in qualità di ausiliario Persona_4
Dispone che le parti depositino entro il 29.10.2024 il contratto di la prova dell'avvio del CP_4 supporto cognitivo per . Persona_5
All'udienza del 30.10.2024 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno depositato il contratto di COGE con la DO.ssa e la prova dell'avvio del supporto di potenziamento cognitivo Parte_6 per con la DO.ssa , ha proceduto all'ascolto della minore Persona_5 Controparte_5 [...]
. All'esito, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: Per_5
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna;
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot Per_7
e alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania); le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e
l'anno successivo Pasqua con il papà e Carnevale con la mamma e così via); durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze e stive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Le parti si impegnano a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa
[...]
nonché alla prosecuzione del supporto cognitivo per attivato con la DO.ssa Pt_6 Persona_5
; Controparte_5
4. Le parti confermano l'accordo in ordine alla scuola di terminerà il ciclo Per_7 Persona_5 della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre.
A questo punto, il curatore speciale ha rappresentato di aderire alla proposta, il procuratore di parte attrice ha chiesto un termine per note al fine di valutare la proposta e il procurare di parte convenuta ha rappresentato che la signora accetta la proposta. Il Giudice delegato, dunque, ha rinviato la Pt_2 causa per acquisire le determinazioni della parte attrice in ordine alla proposta formulata disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 18.11.2024.
Con note di udienza del 16.11.2024 parte attrice ha rappresentato di non aderire alla proposta del
Giudice in punto di collocamento e tempi di frequentazione della minore con ciascun genitore, domandando, in via principale, il collocamento pari tempo a settimane alternate della figlia minore presso ciascun genitore ovvero, in via subordinata, una turnazione paritetica e alternata Persona_1 tra i genitori come di seguito formulata: esterà con la madre dall'uscita della scuola il lunedì Per_7 fino all'entrata a scuola il mercoledì; dopo la giornata scolastica del mercoledì, verrà prelevata dal papà e resterà con lui fino al venerdì mattina;
il venerdì verrà prelevata dalla mamma all'uscita da scuola e trascorrerà con lei il fine settimana fino al lunedì mattina che la riaccompagnerà a scuola per poi essere prelevata dal papà che terrà on sé fino al mercoledì mattina, invertendo appunto Per_7 la turnazione precedente, ovvero, in via ulteriormente subordinata, laddove il Giudice voglia confermare quanto proposto, un ampliamento dei tempi di frequentazione padre/figlia durante il periodo estivo, prevedendo che tia con il papà 15 gg nel mese di giugno, 15 gg a luglio e 15 Per_7 gg agosto e settembre determinando, attraverso il criterio della alternanza, precise modalità di gestione dei c.d. ponti scolastici legati a festività, affinché possa essere garantita la continuità affettiva e relazionale tra e il padre, una figura di riferimento costante e positiva per Persona_5 il suo sviluppo.
Con ordinanza del 09.12.2024 il Giudice delegato ha così provveduto:
A.Adotta i seguenti provvedimenti temporanei 1.conferma l'affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della Persona_5 residenza anagrafica, presso e con la mamma;
2.dispone che, salvi diversi e migliori accordo tra genitori, la minore starà con il papà:
-a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot e Per_7 alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di Capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio Pasqua con la mamma-Carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
3.dà atto che i genitori hanno intrapreso un percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa con la dott.ssa finalizzato a migliorare la comunicazione e ad addivenire ad un quadro Parte_6 di macro-regole educative condivise, che si impegnano a proseguire in quanto indispensabile per l'esercizio condiviso della genitorialità
4.dà atto che i genitori hanno avviato il supporto cognitivo per con la DO.ssa Persona_5
, cui si impegnano a dar seguito Controparte_5 5.dà atto dell'accordo dei genitori in ordine alla scuola di secondo il quale la minore Persona_5 terminerà il ciclo della scuola media inferiore presso l'istituto privato presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre Par itenuta la causa matura per la decisione fissa ex art. 47 bis. 28 cpc l'udienza per la rimessione della causa in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 1.04.2025, assegnando alle parti termine fino al 31.01.2025 per la precisazione delle conclusioni termine fino al 1.03.2025 per il deposito di comparse conclusionali fino al 17.03.2025 per il deposito di memorie di replica
Con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 1.04.2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
***
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime di affido condiviso della minore purché presidiato da un percorso Persona_1 di coordinazione genitoriale.
Invero, il CTU, dott.ssa nella relazione depositata in data 25.7.2024, all'esito di un Persona_4 ampio e approfondito lavoro di indagine, ha sottolineato come entrambi i genitori hanno dimostrato di possedere buone risorse genitoriali e di essere accudenti, attenti e concentrati ad esercitare una funzione genitoriale realmente finalizzata al benessere della figlia, evidenziando, tuttavia , che i genitori hanno importanti divergenze educative nella gestione della minore che hanno delle ricadute sulla effettiva possibilità di “vedere” e coglierne i suoi bisogni. In particolare, il CTU Persona_1 ha riportato che 'attorno alla tematica scolastica si coagulano importanti divergenze educative nella gestione della figlia, ad esempio la scelta dell'istituto privato piuttosto che pubblico' e che 'problematica appare anche la scelta dei professionisti che vengono reciprocamente contestati rendendo di fatto la presa in carico di estremamente discontinua. Da un lato la madre Persona_1 ritiene che alcuni professionisti siano stati scelti dal signor su suggerimento della compagna Pt_1
e ciò crea una riattivazione rabbiosa della signora, a sua volta il signor contesta le scelte della Pt_1 madre non ritenendole adeguate come risposta alla ferita narcisistica per non essere stato ascoltato.
Si crea, quindi, un cortocircuito in cui ciascuno dei due
contro
-reagisce alle posizioni dell'altro in chiave reattiva-svalutante. Entrambi i genitori sembrano non criticare apertamente le qualità genitoriali dell'altro, che riconoscono essere persona affettivamente legata alla figlia in modo autentico. Tuttavia, entrambi hanno sollevato diverse obiezioni e preoccupazioni circa alcuni specifici ambiti. La signora ha segnalato che il padre pone in essere comunicazioni e comportamenti che, agli occhi della figlia, sarebbero apertamente avversativi nei confronti della sua persona;
il signore di contro lamenta una scarsa predisposizione della madre nel favorire una reale autonomizzazione della figlia (es. gestione del ciclo mestruale, dell'organizzazione dei compiti, della cura personale, etc)'. Pertanto, il CTU ha evidenziato che l'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa è possibile solo se accompagnato all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale.
Alla luce di quanto sopra, dal momento che non sono state riscontrate dal CTU significative criticità genitoriali , bensì, come correttamente evidenziato anche dal curatore speciale, un conflitto di lealtà
e un'ambivalenza dovute al conflitto e alla distanza delle modalità educative, considerato che, nonostante, all'esito del giudizio, le parti sono riuscite ad addivenire a degli accordi sulla scuola e sulla attivazione del percorso di potenziamento cognitivo per , permane una profonda Persona_1 divergenza nelle visioni dei genitori riguardo a ciò che è ritenuto più appropriato o meno per il benessere della minore, il Tribunale ritiene di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori purché presidiato dal percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa Parte_6
(con la quale i genitori hanno già stipulato un contratto di coordinazione genitoriale in data
28.10.2024 - cfr. all 23 parte attrice) al fine di migliorare la comunicazione e di addivenire ad un quadro di macro-regole educative condivise.
Quanto al collocamento e alle modalità e tempistiche di frequentazione della minore con ciascun genitore permane un contrasto tra i genitori. Invero, se da un lato la madre ha aderito alla proposta – da intendersi qui integralmente trascritta - formulata dal Giudice delegato all'udienza del 30.10.2024 di collocamento prevalente della minore presso la madre con ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con il papà, dall'altro il padre ha insistito nella richiesta di un collocamento paritetico alternato della minore con ciascun genitore.
Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore disporre in conformità alla proposta formulata dal Giudice delegato alla predetta udienza dal momento che detta proposta risponde alla necessità, espressa chiaramente anche dal CTU nella relazione depositata in data 25.7.2024, di bilanciare l'esigenza di un ampliamento dei tempi di permanenza della minore con il padre con l'esigenza di procedere gradualmente verso un eventuale collocamento pari tempo.
Questa gradualità è indispensabile considerate sia le fragilità di sia le difficoltà pratiche Persona_1 legate alla distanza geografica tra le abitazioni dei genitori (la mamma vive a Milano, Persona_1 frequenta la scuola a Milano e il papà vive a Saronno) che impongono alla minore di svegliarsi la mattina molto presto per raggiungere la scuola a Milano e non facilitano la sua organizzazione giornaliera, incidendo negativamente sul suo benessere psicofisico. In proposito, il CTU ha evidenziato come, pur ritenendosi entrambi i genitori parimenti adeguati, “al momento appare difficile attuare un regime paritario di frequentazioni dal momento che la distanza geografica penalizzerebbe viste le sue difficoltà organizzative e negli apprendimenti;
è però Persona_1 possibile introdurre il pernotto della domenica nel weekend paterno. Nulla vieta però che con l'inizio delle scuole superiori e con una diversa autonomia, anche negli spostamenti della ragazzina, si possa attuare un'alternanza equilibrata tra i genitori”.
Inoltre, la proposta del Giudice riflette anche la consapevolezza che, data l'attuale divergenza negli stili educativi dei genitori, un regime di pari tempo potrebbe ad oggi risultare destabilizzante per la minore. Al contrario, un percorso progressivo (verso un pari tempo) le consente di sperimentare entrambi i contesti genitoriali con maggiore serenità, mentre i genitori, attraverso la coordinazione genitoriale, lavorano per armonizzare i loro stili educativi. Solo una volta raggiunta questa armonizzazione, sarà possibile valutare una eventuale transizione verso un assetto diverso, sempre nell'interesse esclusivo della minore.
Quindi, se da un lato è essenziale che il percorso verso tempi di frequentazione paritetici avvenga con la dovuta gradualità per rispettare le fragilità e le esigenze specifiche della minore, allo stesso modo
è fondamentale promuovere un aumento dei tempi di frequentazione della minore con il padre anche perché, come evidenziato anche in sede di CTU, detto ampliamento contribuisce a sostenere le spinte emancipatorie di , attualmente limitate da un contesto materno che, seppur Persona_1 apprezzabilmente accudente, non favorisce pienamente il suo necessario processo di autonomizzazione.
Alla luce di quanto sopra, quindi, quanto al collocamento prevalente della minore e alla regolamentazione delle frequentazioni della stessa con il genitore non collocatario prevalente, il
Tribunale ritiene che debba essere disposto che resti collocata in via prevalente presso Persona_1
e con la mamma e frequenti il papà secondo il seguente calendario:
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot e Per_7 alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
Le spese di lite Visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla scuola della figlia minore e al Persona_1 percorso di coordinazione genitoriale e considerato che parte ricorrente risulta soccombente in ordine al collocamento della minore, le spese di lite devono essere poste per 1/3 a carico del ricorrente e compensate per il restante 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] congiunta, ad entrambi i Persona_1 genitori con prevalente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre
Parte_2
2. Dispone che i tempi di permanenza di presso ciascun genitore siano così Persona_1 regolamentati:
1. tarà con il papà a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina Per_7 al rientro a scuola oltre ad un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola pernottamento da individuarsi nel mercoledì se il fine settimana è di competenza materna e nel martedì se il fine settimana è di competenza paterna
2. durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze AL (dalla fine alla ripresa della scuola) rascorrerà con ciascun genitore pari tempo, suddividendo il periodo in due slot Per_7
e alternando su base annuale il primo periodo (compressivo di Viglia e Natale) e il secondo periodo comprensivo di capodanno e Epifania);
- le vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale saranno alternate tra i genitori su base annuale (ad esempio pasqua con la mamma-carnevale con il papà e l'anno successivo Pasqua con il papà e
Carnevale con la mamma e così via);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola) la minore trascorrerà settimane alternate con ciascun genitore nei mesi di giugno, luglio e settembre) nonché con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, alterando su base annuale il primo e il secondo periodo;
- i ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Dispone che le parti proseguano il percorso di coordinazione genitoriale con la DO.ssa Parte_6
[...]
4. Dà atto dell'impegno dei genitori di far proseguire a il percorso di supporto cognitivo Persona_1 attivato con la DO.ssa ; Controparte_5
5. Dà atto che le parti hanno concordato che terminerà il ciclo della scuola media Persona_5 inferiore presso l'istituto privato San Paolo delle Suore Angeliche presso cui è già iscritta al secondo anno con costi ad integrale carico della madre;
6.Conferma nel resto quanto di ragione;
7. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 3.000,00, oltre 15% di rimborso spese,
IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico del ricorrente e compensate tra le parti per i restanti 2/3;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Giudice delegato Il Presidente
DO.ssa Valentina Maderna DO.ssa Maria Laura Amato