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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. AM LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.LA GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.331 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
( rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv.De Felice Salvatore e dall'avv. Luca Maraglino,presso lo studio dei quali in Taranto alla via
Mazzini n.52 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al proprio atto;
-APPELLANTE-
E
– Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,Anna Paola Ciarelli e Renato Vestin,
in virtù di mandato alle liti allegato agli atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' , in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D; CP_1
-APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.381/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,dichiarava inammissibile per intervenuta integrale decadenza la domanda proposta da titolare di pensione VO n. 13008541 con Parte_1
CP_ decorrenza febbraio 2012 ,nei confronti dell' volta ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento,previo computo degli emolumenti extra mensili per i periodi di malattia già presenti in estratto contributivo sino ad un massimo di 96
settimane complessive, di cui 52 sino al 31.12.1996 per un rateo mensile lordo alla
CP_ decorrenza (febbraio 2012) pari ad € 757,27 condannando l' al pagamento degli importi differenziali.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto CP_1
dell'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante lamenta preliminarmente l'erroneità della gravata decisione per la scorretta applicazione dell'art.47 DPR 639\70.Nel merito la
Sig.ra non contesta la simulazione ed aderisce alla quantificazione Pt_1 CP_1
effettuata dall'Istituto.
L'appello è fondato.
2 Nel caso di specie la domanda di pensione era stata presentata e anche accolta, ma
CP_ l' non aveva liquidato la prestazione in modo corretto, in quanto non aveva
CP_ computato i periodi di malattia pur denunciati e riconosciuti dall'
Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte, la quale nell'affrontare la questione dell'applicabilità della nuova disciplina della decadenza, estesa dall'art 38,
comma 1 DL 98/ 2001 anche alle domande di ricostituzione o riliquidazione di pensione, ha chiarito che “Stante il tenore letterale dell'art. 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine. Tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria;
infatti, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa,
diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo,
l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte
3 dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura”1.
In ordine alla eccezione di decadenza, poi, è pacifico che la disciplina del 2011(art
38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente(poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte
d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020“La
decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38,
comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non
si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad
oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a
4 quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della
nuova disciplina”2.
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
CP_ Secondo un altro orientamento, propugnato dall' in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione3.
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020) . Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali.
Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti
5 Parte interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10
anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è
stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate)
anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno
esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un
problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una
legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione
ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine
di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e
cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo
decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato,
conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove
una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la
nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la
decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della
modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il
"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire
l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del
termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato
della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non
imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della
6 natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una
situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a
conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del
termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere
tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati
dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla
Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n.
5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in
riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche
parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura
della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”4. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la
7 decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003,
Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé
imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,
periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22
luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto nel caso di specie risultano soggetti a decadenza e non rivendicabili i ratei antecedenti al 22.4.2017 (essendo stato depositato il ricorso giudiziario il 22.4.2020).
Non occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza triennale.
Nel merito è indubbia la computabilità dei contributi figurativi, pacificamente versati, nella misura della pensione e la ricorrente ha accolto ed accettato il calcolo dall' . CP_1
Per questa ragione deve essere accolto l'appello e deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione derivante dall'accredito dei contributi figurativi per malattia omessi, maturati fino al
22.4.2017.
8 Spettano invece alla ricorrente le differenze di pensione derivanti dal ricalcolo come
CP_ operato dall' per il periodo successivo..
L'accoglimento limitato dell'appello giustifica, in virtù del principio della soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione cat.VO in godimento per accredito figurativo dei periodi di malattia già presenti in estratto, sino ad un massimo di 96 settimane complessive, di cui 52 sino al 31.12.1996, per un rateo mensile lordo alla decorrenza (febbraio 2012) pari ad € 756,66,da perequarsi sino
CP_ ad oggi e fatte salve le differenze successive, condannando l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo,oltre accessori di legge nei limiti della decadenza triennale, dal 22.4.2017 all'attualità.
-Spese di giudizio del doppio grado compensate tra le parti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.LA LD Dott.AM AS
9
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/08/2021),
n.22820 2Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016 , conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020 3 Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019 4 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. AM LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.LA GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.331 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
( rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv.De Felice Salvatore e dall'avv. Luca Maraglino,presso lo studio dei quali in Taranto alla via
Mazzini n.52 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al proprio atto;
-APPELLANTE-
E
– Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,Anna Paola Ciarelli e Renato Vestin,
in virtù di mandato alle liti allegato agli atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' , in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D; CP_1
-APPELLATO-
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.381/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,dichiarava inammissibile per intervenuta integrale decadenza la domanda proposta da titolare di pensione VO n. 13008541 con Parte_1
CP_ decorrenza febbraio 2012 ,nei confronti dell' volta ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento,previo computo degli emolumenti extra mensili per i periodi di malattia già presenti in estratto contributivo sino ad un massimo di 96
settimane complessive, di cui 52 sino al 31.12.1996 per un rateo mensile lordo alla
CP_ decorrenza (febbraio 2012) pari ad € 757,27 condannando l' al pagamento degli importi differenziali.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,in persona del legale rappresentante,concludendo per il rigetto CP_1
dell'avverso gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante lamenta preliminarmente l'erroneità della gravata decisione per la scorretta applicazione dell'art.47 DPR 639\70.Nel merito la
Sig.ra non contesta la simulazione ed aderisce alla quantificazione Pt_1 CP_1
effettuata dall'Istituto.
L'appello è fondato.
2 Nel caso di specie la domanda di pensione era stata presentata e anche accolta, ma
CP_ l' non aveva liquidato la prestazione in modo corretto, in quanto non aveva
CP_ computato i periodi di malattia pur denunciati e riconosciuti dall'
Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte, la quale nell'affrontare la questione dell'applicabilità della nuova disciplina della decadenza, estesa dall'art 38,
comma 1 DL 98/ 2001 anche alle domande di ricostituzione o riliquidazione di pensione, ha chiarito che “Stante il tenore letterale dell'art. 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine. Tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria;
infatti, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa,
diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo,
l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte
3 dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura”1.
In ordine alla eccezione di decadenza, poi, è pacifico che la disciplina del 2011(art
38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente(poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte
d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020“La
decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38,
comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non
si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad
oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a
4 quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della
nuova disciplina”2.
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
CP_ Secondo un altro orientamento, propugnato dall' in ossequio ad altre pronunce della Suprema Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione3.
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020) . Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali.
Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti
5 Parte interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10
anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è
stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate)
anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno
esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un
problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una
legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione
ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine
di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e
cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo
decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato,
conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove
una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la
nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la
decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della
modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il
"bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire
l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del
termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato
della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non
imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della
6 natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una
situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a
conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del
termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere
tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati
dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla
Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n.
5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la Suprema Corte sul punto ha sostenuto che “in
riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche
parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura
della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”4. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la
7 decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003,
Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé
imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,
periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22
luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto nel caso di specie risultano soggetti a decadenza e non rivendicabili i ratei antecedenti al 22.4.2017 (essendo stato depositato il ricorso giudiziario il 22.4.2020).
Non occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza triennale.
Nel merito è indubbia la computabilità dei contributi figurativi, pacificamente versati, nella misura della pensione e la ricorrente ha accolto ed accettato il calcolo dall' . CP_1
Per questa ragione deve essere accolto l'appello e deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione derivante dall'accredito dei contributi figurativi per malattia omessi, maturati fino al
22.4.2017.
8 Spettano invece alla ricorrente le differenze di pensione derivanti dal ricalcolo come
CP_ operato dall' per il periodo successivo..
L'accoglimento limitato dell'appello giustifica, in virtù del principio della soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione cat.VO in godimento per accredito figurativo dei periodi di malattia già presenti in estratto, sino ad un massimo di 96 settimane complessive, di cui 52 sino al 31.12.1996, per un rateo mensile lordo alla decorrenza (febbraio 2012) pari ad € 756,66,da perequarsi sino
CP_ ad oggi e fatte salve le differenze successive, condannando l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo,oltre accessori di legge nei limiti della decadenza triennale, dal 22.4.2017 all'attualità.
-Spese di giudizio del doppio grado compensate tra le parti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.LA LD Dott.AM AS
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10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/08/2021),
n.22820 2Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016 , conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020 3 Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019 4 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021