Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Vercelli, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il Questore di Vercelli ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio dei Comuni di Arborio e Vercelli, con contestuale divieto di farvi ritorno per un anno nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- la ricorrente, attivista sociale, ha partecipato un presidio nel Comune di Arborio ove, unitamente ad altre persone, si è recata nei pressi dell’area di costruzione di un allevamento intensivo, in cui ha messo in atto delle iniziative di protesta e, il giorno successivo, ha partecipato a un presidio nel centro di Vercelli.
2. Il -OMISSIS- l’amministrazione procedente ha adottato nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con divieto di fare rientro nei comuni di Arborio e Vercelli per un anno.
3. Con ricorso, notificato e depositato il 6 agosto 2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza camerale del 9 settembre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente e in quella pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura la violazione degli artt. 1 e. 2 del d.lgs. 159/2011 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’iniziativa sarebbe stata pacifica e l’amministrazione non avrebbe dimostrato in alcun modo la sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. A ciò si aggiungerebbe che anche l’unico precedete di polizia avrebbe dato luogo a un procedimento penale successivamente archiviato per particolare tenuità del fatto.
A ciò si aggiunga che l’amministrazione non avrebbe neppure instaurato con la ricorrente un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di avvio del procedimento.
Senza contare che il provvedimento le imporrebbe di lasciare immediatamente il territorio dei comuni di Arborio e Vercelli mente la legge prevederebbe che il periodo di tempo non possa essere superiore a 48 ore.
Infine, il provvedimento le vieterebbe di rientrare nel comune di Vercelli, dove, però, avrebbe solo preso parte a una manifestazione regolarmente preavvisata mentre i fatti contestati sarebbero avvenuti nel solo Comune di Arborio.
Il ricorso contiene, poi, un’istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale qualora la normativa consentisse effettivamente di adottare provvedimenti lesivi delle libertà costituzionali per condotte così lievi.
6. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 « 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».
Il successivo art. 2 prevede, invece, che «Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento ».
Ebbene, delle menzionate disposizioni si evince che « ai fini dell'emissione del foglio di via obbligatorio, che il destinatario, per il suo comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Pertanto il provvedimento repressivo deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento » ( ex multis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 aprile 2025, n. 697).
In particolare, è stato chiarito che « Il concetto di soggetto socialmente pericoloso presuppone un giudizio prognostico che prescinde dall'accertamento di fatti di reato in capo al prevenuto, ma, di contro, afferisce a possibili ed attuali comportamenti antisociali individuati secondo obiettivi aspetti fattuali ricavabili nei termini di cui al principio del più probabile che non. La funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l'allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi, non essendo necessario l'accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell'interessato a comprometterli, pur dovendo osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di «pericolosità» del sottoposto alla misura, declinata dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lg. n. 159/2011 » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 43).
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la valutazione implica necessariamente « l'individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose » ( ex multis T.A.R. Napoli Campania, sez. V, 22 luglio 2024, n. 4333).
Tanto premesso, il Collegio deve in primo luogo dichiarare infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, posto che, per giurisprudenza pacifica « il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 d.lg. n. 159/2011 ha il fine di rimuovere una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e data la natura cautelare e d'urgenza non richiede la comunicazione di avvio del procedimento » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. IV, 30 aprile 2025, n. 778).
Principio che il Collegio reputa applicabile anche nel caso di specie, posto che, se sussistessero effettivamente i presupposti di fatto su cui si basa l’atto impugnato allora sarebbe stato necessario allontanare il prima possibile la ricorrente dei luoghi degli eventi.
Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso concreto l’amministrazione procedente non ha correttamente applicato i menzionati principi e non ha effettuato un approfondito giudizio sulla pericolosità sociale della ricorrente e delle condotte poste in essere.
Ella ha infatti partecipato a due manifestazioni, di cui la seconda era addirittura preavvisata e si è svolta nel pieno rispetto delle regole.
La prima, invece, è stata sì estemporanea e volta a manifestare il dissenso di alcuni attivisti, tra cui l’odierna ricorrete, alla costruzione di un allevamento intensivo nel comune di Arborio ma, anche in quell’occasione, i manifestanti non hanno tenuto una condotta concretamente idonea a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Si è, infatti, trattato di un’iniziativa dimostrativa volta a esprimerne il proprio dissenso alla costruzione di un allevamento intensivo in modo da smuovere l’opinione pubblica sul tema.
Tant’è che il provvedimento impugnato, eccezion fatta per formule apodittiche (a mente delle quali « le condotte sopra descritte, pregresse ed attuali, oltre ad essere indicative della pericolosità di -OMISSIS-, rappresentano, un pericolo attuale e grave per l'ordine e la sicurezza pubblica, tanto da rendere indispensabile l'adozione di un idonea misura di prevenzione, atteso che, da quanto accertato in atti e verificato in data -OMISSIS-, emerge come -OMISSIS- si sia recata nel Comune di Arborio per attuare azioni contestative eclatanti nei confronti del Cantiere sopra descritto »), si limita ad evidenziare che la ricorrente « ha attuato un presidio permanente nei pressi del citato cantiere, occupando un terreno di proprietà privata, peraltro in corrispondenza del percorso di un metanodotto segnalato dalla prevista cartellonistica di sicurezza, rifiutandosi di rimuovere l'occupazione anche a seguito di specifiche e ripetute intimazioni da parte di Ufficiali di PS; che la citata -OMISSIS- nel medesimo pomeriggio, durante il presidio accusava un malore verosimilmente legato alle alte temperature, per cui, su chiamata delle forze di polizia presenti, giungeva un'ambulanza che provvedeva a trasportarla presso l'ospedale di Vercelli per le cure del caso; che la stessa, una volta dimessa in giornata, cercava in più occasioni e fino alla mattinata odierna, di raggiungere nuovamente il luogo del presidio per dar man forte agli altri occupanti, rimasti in loco la maggior parte sino alle ore 02.30 del -OMISSIS- ed altri due sino a quando il presidio veniva rimosso nella mattinata odierna a seguito di intervento delle FF.O., rendendo necessaria l'attivazione di un cordone di polizia per respingere tali tentativi ».
Del pari, anche la comunicazione di notizia di reato, che potrebbe integrare per relationem la motivazione dell’atto gravato, si limita a descrivere la condotta dei manifestanti che: avrebbero tentato invano di occupare il cantiere dello stabilimento; si sarebbero posizionati in un vicino campo (ove era presente un metanodotto interrato e, quindi, pericoloso solo in caso di escavazioni o di rottura dei tubi, condotte che non sono state però tenute dai manifestanti); si sarebbero legati con catene per rendere più difficoltosa una loro rimozione forzata da parte delle forze dell’ordine; e avrebbero inneggiato vari slogan.
Inoltre, la ricorrente, dopo aver accusato un malore ed essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale locale, ha nuovamente tentato di raggiungere il presidio ma è stata dissuasa dalla presenza delle forze di polizia senza compiere alcun atto di violenza per cercare di violare il divieto.
L’itera manifestazione si è poi conclusa alle ore 2.00 del giorno successivo, anche se il deflusso dei manifestanti era già iniziato alle precedenti ore 21.30.
Il giorno successivo, mentre due attivisti hanno nuovamente tentato l’occupazione, la ricorrente ha partecipato a una manifestazione pacifica e preavvisata nel Comune di Vercelli.
Ebbene, si tratta di una condotta sì platealmente dimostrativa ma posta in essere con modalità di sicurezza che non ha arrecato alcuna concreta lesione a persone o cose, il che rende illegittimo il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente e la sua sussumibilità nella categoria di cui all’art. 1 lett. c, d.lgs. 159 del 2011.
Per quanto concerne, poi, gli asseriti precedenti di polizia della stessa, l’esame degli atti di causa ha dimostrato che ella è stata denunciata per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone nel corso di una protesta a Mantova nel 2024 ma in quell’occasione il PM ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto.
8. Per tutte queste ragioni il ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento di ogni censura non espressamente analizzata e conseguente respingimento dell’istanza di rimessione degli atti alla corte Costituzionale, stante l’irrilevanza della questione nel caso di specie.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE PE, Presidente
LU VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | LE PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.