Articolo 3 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 settembre 1982
>
Versione
20 aprile 1985
Art. 3. Contributo per nuove costruzioni

Per le nuove ((costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata)) il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori. ((2)) In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.
Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.
A decorrere dal 1 luglio 1982 il contributo e' ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1 gennaio 1983 il contributo e' ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri.
((Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 marzo 1985, n. 111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985