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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 77/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 08/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. GARASSINI ELISABETTA. Parte_1
Per il resistente nessuno è Controparte_1 comparso.
L'Avv. GARASSINI rappresenta che è stata depositata documentazione attestante la notifica a mezzo PEC eseguita nei confronti del Ministero.
Il Giudice attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiara la contumacia del . Controparte_1
L'avv. GARASSINI insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 08/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 77/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GARASSINI Parte_1
ELISABETTA, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti ZAMPIERI
NICOLA, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate nell'atto introduttivo e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato n data 23/01/2025 ha chiamato in causa il Parte_1
, chiedendo che il Giudice dichiarasse il suo diritto a Controparte_1
percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione al servizio da lei prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione meglio descritti in atti e conseguentemente condannasse lo stesso a corrisponderle tale emolumento, CP_1
quantificato nella misura di € 1.116,79 oltre accessori di legge.
Il nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
dichiarato contumace.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente si è richiamata all'atto introduttivo concludendo come in esso.
Il ricorso appare fondato.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
3 detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo
4 da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che
[...]
ha prestato servizio quale docente in favore del Parte_1 Controparte_1
in forza di vari contratti di supplenza breve negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
[...]
La docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
L'amministrazione, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato a dimostrare di aver effettivamente corrisposto alla ricorrente somme a tale titolo o comunque a dedurre circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, la domanda merita accoglimento.
5 Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, correttamente elaborato in base ai parametri contrattuali.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_1
favore di di € 1.116,79 a titolo di retribuzione professionale docenti. Su Parte_1
tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della serialità del contenzioso, dell'attività processuale in concreto svolta e della brevissima durata della causa (decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 di € 1.116,79 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla Parte_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, spese che liquida in € 1.030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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