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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. La soccombenza virtuale: quando chi ha ragione paga comunque le spese legaliAvv. Giulio Mario Guffanti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il Principio della Soccombenza Virtuale: Fondamenti e Ratio – 2. La Cessazione della Materia del Contendere: Presupposto Applicativo – 3. I Criteri di Valutazione della Soccombenza Virtuale – 4. Il Comportamento Processuale delle Parti: Elemento Determinante – 5. Le Eccezioni al Principio: Quando si Giustifica la Compensazione – 6. L'Applicazione Pratica nei Rapporti Condominiali – 7. La Valutazione della Fondatezza: Criteri Oggettivi – 8. Il Timing della Correzione: Elemento Discriminante – 9. La Motivazione della Decisione: Obbligo di Specificità – 10. Le Prospettive Future e l'Evoluzione Giurisprudenziale – 11. Conclusioni: Un Principio di Equità Processuale Immaginate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7013/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 04.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 avvocato che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata anche presso il proprio indirizzo telematico – APPELLANTE -
E
in Sant'Angelo Romano (RM), Via degli Oleandri 11 (c.f. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente P.IVA_1 domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura Persiani (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti – C.F._2
APPELLATO -
Oggetto: appello di proposto da nei confronti del Parte_1 [...] degli Oleandri 11, avverso la sentenza, resa tra le parti, Controparte_2
dal Tribunale Ordinario di Tivoli, n° 632/2020, pubblicata in data 29.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5820/2017, promosso da nei Parte_1 confronti del – Controparte_3
Impugnazione di delibera condominiale (art. 1137 c.c.).
r.g. n. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, il Parte_1 [...]
, per dichiarare la nullità e/o Controparte_4
l'annullabilità della delibera assembleare del 21.06.2017, limitatamente ai punti da 1 a 3 dell'ordine del giorno, nonché la nullità e l'annullabilità della medesima delibera assembleare, con riferimento alla nomina dell'amministratore, con condanna dell'amministratore alla restituzione, pro quota, del compenso percepito.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, la allega: Parte_1
- una discrepanza di euro 52,01, tra il totale riportato nel piano di riparto dell'anno 2016
e l'importo indicato nel rendiconto 2016;
- l'adozione di un errato criterio di ripartizione delle spese di pulizia delle scale (tabella
A, millesimi generali di proprietà), piuttosto che tabella B ex art. 1124 c.c. (per la pulizia scale) e tabella E, per i posti auto;
- prelievi dell'amministratore per euro 1.030,00, non autorizzati né giustificati, dal conto corrente condominiale;
- maggior imputazione per euro 488,00, con riguardo alla voce di spesa “pulizia scale”, risultando computata la più elevata somma di euro 1.952,00 annui, rispetto a quella contrattualmente prevista di euro 1464,00 annui;
- maggior imputazione di euro 146,33 nel rendiconto per l'anno 2016, per la voce
“spese bancarie”, essendo stato registrato, a consuntivo, un importo di euro 395,95, rispetto a quello risultante dagli estratti conto, pari a euro 249,62;
- imputazione del pagamento di euro 86,65, a titolo di “tributi vari”, non di competenza del condominio;
- spesa di euro 183,00 per la redazione del DUVRI, in difetto dei presupposti per la redazione di tale documento;
- adozione di errati criteri di riparto (tabella A) della spesa di euro 298,00, sostenuta per l'acquisto di lampadine, laddove la ripartizione della spesa avrebbe dovuto tener conto della effettiva ubicazione, all'interno degli spazi comuni, delle lampadine da sostituire
(ad es. nella scala, nel garage, nel vialetto di ingresso);
- l'illegittimità della nomina dell'amministratore che, privo dei requisiti di legge (corso di aggiornamento professionale previsto dal d.m. 140/14) non ha comunicato date e orari per la consultazione della documentazione contabile;
si è reso inadempiente per gravi irregolarità contabili e nella gestione del taglio del verde condominiale, nella sistemazione di un muretto condominiale, nella potature delle piante, nella r.g. n. 2 manutenzione dell'impianto di depurazione e nella sistemazione delle tubature condominiali;
ha eseguito il taglio, non autorizzato, di un albero ornamentale posto in giardino e non ha fornito, nonostante ne sia stato richiesto, i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote.
Il resiste alla impugnazione che contesta anche nel merito e allega la CP_1
cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento della delibera impugnata.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): l) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese >>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni:
<< Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto
annullamento della delibera condominiale impugnata con altra adottata il giorno
15/2/18; in tale ultima delibera, difatti, si fa riferimento all'annullamento di tutte le delibere adottate dal fino al mese di giugno 2017 ivi compresa quindi CP_1
quella del 21/6/17, oggetto del presente giudizio che risulta espressamente citata nel verbale di mediazione in atti. Parte attrice, in effetti, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere eccepita dall'attore (cfr. comparsa conclusionale: "si rassegnano le proprie conclusioni chiedendo pronuncia di cessazione della materia del contendere") che sostanzialmente comporta il venir meno del comune interesse ad una decisione sulla domanda iniziale. Spese compensate tenuto conto della particolarità della controversia >>.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) – accogliere la domanda formulata dall'Avv. e, per Parte_1
l'effetto, condannare il lle spese ed ai compensi di lite del primo e del CP_5
secondo grado di giudizio;
-in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera sui punti n. 1 e n. 3 assunta in data 21.6.2017 dall'Assemblea del Oleandri 11 per le motivazioni in fatto ed Controparte_6
in diritto esposte nel presente atto;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio >>.
Il Condominio resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…): a) dichiarare l'improponibilità dell'appello ex art. 329 cpc., nonché
l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 cpc per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa, con condanna dell'Avv. al pagamento Parte_1
delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali e spese generali come per legge.
r.g. n. 3 b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle nuove eccezioni e della nuova produzione documentale operata da parte appellante e conseguentemente disporsi lo stralcio degli stessi. In ogni caso respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi rappresentati in comparsa. Con condanna dell'Avv. al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri Parte_1
fiscali e spese generali come per legge >>.
propone un unico motivo di impugnazione, rubricato “erronea e non Parte_1 motivata dichiarazione di compensazione delle spese di lite”, con cui lamenta l'immotivata compensazione delle spese di lite. Lamenta vizio di omessa motivazione e chiede la modifica della sentenza nella parte in cui regola, compensandole, le spese di lite, che chiede regolare secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, domandando a tal un nuovo esame delle doglianze già espresse in prime cure.
Sulla eccezione di improponibilità dell'appello ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Per il passata in giudicato la decisione in punto di cessazione della materia CP_1
del contendere (non essendo stata oggetto di specifica censura), è passata in giudicato, in ciò precludendone l'impugnazione, anche la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite.
L'eccezione non ha pregio.
La giurisprudenza di legittimità citata da parte appellata si riferisce a un caso concreto in cui, dichiarata cessata la materia del contendere in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spettanze condominiali (stante l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio), venivano dedotti motivi di doglianza attinenti al credito, e dunque al merito della pretesa, senza impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La stessa pronuncia, peraltro, evidenza ulteriormente
“come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass., 1851/2018, pag. 5). Tale principio, così espresso, si pone peraltro in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere r.g. n. 4 un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023), ipotesi non ricorrente nel concreto, non essendo intervenuto accordo in tal senso.
Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato ex art. 342 c.p.c.: nell'atto di appello risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di censura e i motivi dell'impugnazione.
I motivi di appello sono ammissibili in quanto espongono i punti sottoposti a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che non è necessario esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali ed è possibile di cogliere natura, portata e senso della critica: A tal fine non è necessario, infatti, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 19/03/2019)
In concreto, emerge chiaramente il punto di decisione impugnato, ossia quello che dispone la compensazione delle spese processuali, nonché la doglianza espressa al riguardo, consistente nell'omessa esplicitazione delle ragioni di tale compensazione, dovendosi ritenere, a suo dire, apodittica l'espressione utilizzata dal primo giudice relativa alla “particolarità della controversia”.
Inammissibilità delle nuove eccezioni e produzioni effettuate in sede di gravame
(art. 345 c.p.c.).
La mancata valutazione della cd. soccombenza virtuale, unica censura contenuta nell'atto di appello alla sentenza impugnata, impone di valutare i motivi di impugnazione della delibera già contenuti nell'atto di citazione con la relativa produzione documentale prodotta a sostegno.
Le nuove questioni sono indicate nelle allegazioni sui profili di responsabilità dell'amministratore e sono già poste al punto n.9 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nuova produzione documentale.
r.g. n. 5 Si tratta di documentazione di formazione successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice;
ammissibile, ma non rilevante in ragione dell'oggetto dell'odierno decidere: la regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che implica la valutazione di allegazioni e prove introdotte nel primo grado di giudizio.
Ciò detto, l'appello è infondato.
Si controverte della impugnazione della della delibera dell'assemblea del Parte_1
in data 21.06.2017. CP_1
A sostegno della impugnazione, la odierna appellante deduce vizi di bilancio e di determinazione della quota spese a proprio carico, nonché condotte personali dell'amministratore non conformi ai suoi obblighi professionali.
Non è in contestazione tra le parti, ed è documentalmente provato, che la delibera assembleare oggetto del presente giudizio è stato annullato in sede di mediatone
(insieme ad altri) seppure per ragioni diverse da quelle azionate in questa sede dalla
(cfr. verb. assemblea condominiale in data 15.02.2018 e l'accordo di Parte_1
definizione della mediazione n. 590/2017).
Alla data di costituzione in giudizio del dinanzi al primo giudice, la CP_1
transazione si era già perfezionata e la difesa principale del è stata quella CP_1
diretta a far valere una sopravvenuta carenza di interesse della attrice rispetto alle censure mosse alla approvazione del bilancio, pur sollevando motivate questioni in punto di difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto profili di responsabilità personale e professionale dell'amministratore in carica.
Dei plurimi motivi di impugnazione che hanno ad oggetto condotte personali dell'amministratore in carica, economicamente ben più significativi di quelli che hanno ad oggetto il bilancio approvato, il condominio non risponde.
Inoltre, la valutazione delle censure mosse al bilancio, in parte, richiede l'esame delle tabelle allegate al regolamento che la assume erroneamente individuate ai Parte_1
fini del riparto di spesa, tabelle non in atti.
Tali ragioni sono giusta causa della operata compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Quanto alla istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., n. 1.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli r.g. n. 6 effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
Domanda dell'appellato ex art.96 c.p.c.
Quanto alla istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., n. 1.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla domanda previsione dell'art. 96 c.p.c. n. 3.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta infondatezza della domanda non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite del grado di appello.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi r.g. n. 7 di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n.
18036 del 06/06/2022)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi minimi in ragione dell'attività di difesa svolta ed esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di
[...]
Tivoli, n° 632/2020, pubblicata in data 29.04.2020, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 5820/2017, promosso da nei confronti del Condominio, ogni Parte_1
diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, al appellato, le spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida, in euro 1.984,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 05.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8
r.g. n.
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