Ordinanza collegiale 21 giugno 2023
Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- n.q. di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
-del diritto del minore disabile -OMISSIS- alla erogazione da parte dell''ASP di Reggio Calabria del trattamento riabilitativo con metodologia ABA;
-del diritto dei genitori del minore al rimborso di tutte le spese sostenute per la suddetta terapia pari ad € 14.261,0, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione;
- nonché per la condanna al risarcimento del danno da perdita di chance patito dalla minore e del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo patito da tutti i ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 1.4.2023 e depositato il 13.4.2023, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- hanno esposto:
i) con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5.2.2020 essi avevano adito il Tribunale di Reggio Calabria contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria osservando che:
i.a) sono genitori di -OMISSIS-, di sette anni, affetto dall’età di 24 mesi di -OMISSIS-;
i.b) il bimbo ha iniziato la terapia inizialmente presso il Centro OT (non specializzato in ABA) e successivamente presso il centro Prometeo per 8 ore settimanali secondo la metodologia ABA;
i.c) da 5 anni i ricorrenti si prodigano per tentare di assicurargli adeguate terapie che devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle “Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS-”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2015;
i.d) nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening , mentoring e di supporto alle famiglie, niente di tutto ciò è stato realizzato nella Regione Calabria, con disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal -OMISSIS-, sia per i genitori che li assistono;
i.e) dette terapie sono molto costose e i ricorrenti non possono garantirle neanche ai livelli minimi; nella fattispecie, -OMISSIS- usufruisce di appena 8 ore settimanali di terapia con metodo ABA, non ha un reale sostegno nelle ore scolastiche in quanto il personale docente e ATA non è specializzato nella metodologia ABA e non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella garantita dai genitori, di modo che tutta l’assistenza ricade su questi ultimi, con le ovvie conseguenze anche in termini di frustrazione psicologica;
i.f) per tali ragioni, con nota trasmessa via pec il 20.2.2018 i ricorrenti chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione della terapia con metodo ABA al loro figlio, insistendo, inoltre, per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, lamentando la violazione della L. n. 134/2015;
i.g) l’istanza rimaneva inevasa e, pertanto, i ricorrenti proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Reggio Calabria affinché fosse accertato il diritto del loro figlio minore a ricevere, a totale carico del Sistema Sanitario pubblico, l’erogazione del ridetto trattamento riabilitativo per 40 ore settimanali, o comunque per un numero di ore non inferiori a quanto prescritto dal terapista, con l’obiettivo di migliorare le abilità -OMISSIS-; in via subordinata chiedevano il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del ricorso;
i.h) con ordinanza dell’1.6.2019 il Tribunale adito ha statuito “ a) accerta e dichiara il diritto del minore -OMISSIS- a ricevere a carico del Sistema Sanitario Regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA – per come indicata dalle Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015 – in misura pari a 40 ore settimanali per sei giorni a settimana; b) condanna l’A.S.P. di Reggio Calabria a prendere in carico il suddetto minore per l’esecuzione dei trattamenti in questione, in via diretta o indiretta nei termini appena sopra specificati;””
i.i) l’ordinanza non veniva reclamata, divenendo definitiva e la causa non veniva riassunta nel merito ragion per cui, pertanto, la statuizione contenuta nell’ordinanza acquisiva autorità di giudicato ;
i.j) ciò nondimeno, il comando giudiziale rimaneva inadempiuto e le spese sostenute dai ricorrenti per garantire al figlio la prosecuzione della terapia aumentavano ulteriormente, arrivando ad € 17.825,40;
i.k) pertanto, si rendeva necessario agire ex art. 414 c.p.c. dinanzi al medesimo Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, lamentando la violazione della L. n. 134/2015 e l’inadempimento dell’ASP intimata, e chiedendo, a conferma di quanto già statuito con il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, nei modi e nei tempi statuiti dalla pronuncia del 30.5.2019, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo parti a € 17.825,40, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a loro stessi ;
ii) si costituiva il 16.12.2020 l’A.S.P. di Reggio Calabria per resistere al ricorso;
iii) sollevata d’ufficio all’udienza dell’11.1.2023 questione di difetto giurisdizione, con sentenza n. 38 dell’11.1.2023 il giudice adito declinava la propria giurisdizione, ravvisando nella vicenda una controversia afferente all’ampliamento di pubblici servizi socio-sanitari di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale, di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. (richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 1781/2022);
iv) rispetto alla richiesta risarcitoria formulata al G.O. con delibera commissariale n. 566 dell’8.6.2021 l’Asp ha provveduto ad adempiere all’ordinanza cautelare, rifondendo le spese per la terapia sostenute dall’1.6.2019, data di pubblicazione della stessa, ragion per cui l’importo richiesto è pari ad € 14.261,00.
1.1- Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale Amministrativo, insistendo per l’accoglimento delle domande già formulate dinanzi al Giudice ordinario.
1.2- Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica censura, con cui parte ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione della legge n. 134/2015. Sostengono in sintesi i ricorrenti che i trattamenti ABA rientrano nella garanzia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto riconoscere il diritto da loro invocato, garantendo l’erogazione gratuita del trattamento richiesto o assicurando il rimborso integrale delle spese sostenute per la relativa somministrazione presso centri privati.
2- L’intimata Azienda Sanitaria Provinciale non si è costituita in giudizio.
3- Con ordinanza n. 541 del 21.6.2023, resa all’esito della camera di consiglio del 14.6.2023, il Collegio disponeva ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimetteva la causa sul ruolo ordinario, atteso che il thema decidendum verteva non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti.
4- All’udienza pubblica del 26.6.2024, con ordinanza n. 469 pubblicata l’11.7.2024 il Collegio disponeva una C.T.U., formulando i quesiti e demandando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 19.2.2025.
6- In data 21.1.2025 il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati.
7- All’udienza pubblica del 19.2.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
9- La domanda di parte ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- di ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia -OMISSIS- con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
9.1- La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30.8.2024, alle quali si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (in conformità, v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).
9.1- Ciò posto, che il minore -OMISSIS-, affetto da “ -OMISSIS- ” (come da certificazione medica dell’ASP di Reggio Calabria n. 175 del 30.6.2014, in atti, v. all. 002 alla produzione del 15.5.2023), possa vantare il diritto ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
9.3- Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso rispettivamente quanto segue:
“Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata, dell’ultima relazione del 20/02/2024 della “Associazione Prometeo Onlus” ove il giovane -OMISSIS- è in trattamento con modello ABA, della presa visione della linea guida del 2011 aggiornata nel 2015 e nel 2023 dell’Istituto Superiore della Sanità, posso affermare che:
1) Il giovane -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-” e nel corso degli anni ha ottenuto un miglioramento comportamentale e del linguaggio;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3)tenendo in considerazione le linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento non tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di un intervento di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dodici ore settimanali di trattamento con modello ABA;
4) la durata del trattamento, visto il deficit del linguaggio ancora presente con -OMISSIS-, è da considerare fino all’ età di 16 anni con rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa. ”
9.4- La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
10- La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei limiti che seguono.
11- I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutte le spese documentate in atti, corrispondenti alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore, nel periodo da ottobre 2016 all’1.6.2019 presso il Centro Prometeo di Reggio Calabria e ancora non rimborsate dall’A.S.P.
11.1- La domanda va accolta.
11.2- Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince invero che, con la precitata certificazione n. 175 del 30.6.2014 (all. 002 alla produzione del 15.5.2023), al piccolo -OMISSIS- è stato diagnosticato dall’ASP un “ -OMISSIS- ” ed è stato prescritto il trattamento riabilitativo estensivo di tipo ambulatoriale.
11.3- Detto trattamento si è però rivelato inidoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, perché sarebbe stato necessario che esso venisse prese in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute della minore” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti).
11.4- Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, fin dal 30.6.2014 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato, come da fatture in atti, da struttura privata dall’anno 2016 in avanti.
11.5- I genitori del piccolo -OMISSIS- hanno affermato che, a decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza del Tribunale Civile dell’1.6.2019 l’A.S.P. ha assunto l’onere economico per il trattamento del piccolo -OMISSIS-, di talché chiedono il riconoscimento del rimborso degli oneri sostenuti fino a tale momento.
11.6- Dalle allegazioni di parte ricorrente (all. 005 – 2.4 alla produzione del 15.5.2024), da leggersi unitamente al contenuto della C.T.U. che evidenzia (pag. 10) come il minore sia stato sottoposto presso il Centro Prometeo a terapia ABA dal 2016, risultano, nel periodo di tempo considerato, n.12 fatture dell’Associazione “Prometeo” Onlus riferite al trattamento in favore del minore -OMISSIS- che complessivamente coprono il periodo ottobre 2016–maggio 2019 per un importo totale di € 13.564,00, che costituiscono i danni patrimoniali risarcibili, cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso.
11.7- Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP ha eventualmente comunque corrisposto a titolo di rimborso delle fatture da ultimo considerate.
12- I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo subìto dai genitori” nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quali genitori in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
12.1- La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
12.2- La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an DE , rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748).
12.3- Avuto riguardo, invece, al quantum DE , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare, in favore dei genitori delle minori, la somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun genitore), a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
12.4- Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
13- I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 8 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “ in termini di mancati progressi ” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “ da perdita di chance ” subìto dalle minori).
Ad avviso dei ricorrenti, “ l’aver potuto svolgere appena 8 ore di terapia settimanale, anziché per il numero raccomandato, ha cagionato un gravissimo danno, poiché i progressi compiuti sono stati inferiori a quelli che avrebbe potuto ottenere. Con notevole riduzione anche della qualità della vita. Pertanto, il danno è da commisurarsi nella differenza tra gli obiettivi raggiunti e quelli che avrebbe potuto ottenere con un numero di ore pari a quello raccomandato nelle Linee Guida ”.
13.1- La domanda va accolta per come di seguito esposto.
13.2- Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata per n. 8 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo il c.d. “ id quod plerumque accidit ”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
13.3- Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il piccolo -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 12 ore (n. 4 ore in più rispetto a quelle assicurate presso il “Centro Prometeo”).
13.4- Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
13.5- Sul quantum DE , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare in favore del minore la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato.
14- Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e cioè di n. 12 ore settimanali, fino al raggiungimento del 16° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 13.564,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo eventualmente già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun genitore);
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
e) è infondata la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
15- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
16- Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 388/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 12 ore settimanali e fino al compimento del 16° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 13.564,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun genitore), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dal predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo ove eventualmente corrisposto da questi al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare loro nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.