Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1621 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro tempore", Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Semola come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro tempore" Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante Parte_1
"pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante "pro tempore", per sentire dichiarare la risoluzione, ai sensi
1
della somma di euro 19.656,00, oltre interessi, versata in acconto dell'attrice in data 12.10.2023.
A sostegno, la deduceva che con il richiamato contratto la società convenuta si era Pt_1
impegnata alla fornitura e posa in opera di un ascensore presso il condominio "Chiaradia", sito in
Corigliano-Rossano (CS), nell'ambito di una ristrutturazione c.d. "superbonus 110%" gestita dalla odierna istante in qualità di General Contractor.
Come contrattualmente previsto (lett. E delle premesse), il termine di consegna dei materiali e dell'installazione dell'impianto doveva considerarsi improrogabile, poiché l'opera rientrava nelle attività "Superbonus 110%" da asseverarsi entro il 31.12.2023; i tempi di realizzazione venivano fissati in 100 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (art. 1), quest'ultimo da considerarsi definitivo a seguito del versamento dell'acconto e della progettazione dell'impianto.
L'attrice aggiungeva che, in considerazione di tanto, il 12.10.2024 aveva provveduto al versamento dell'acconto di euro 19.656,00, IVA compresa, e che solo a seguito del sollecito del 13.12.2023, la le aveva inviato la progettazione dell'ascensore; quindi, il seguente 15 dicembre la CP_1
aveva reiterato all'appaltatrice l'intimazione di consegnare in cantiere i materiali entro e non Pt_1
oltre il 31.12.2023, al fine di consentire al proprio cliente finale (il suddetto condominio
"Chiaradia") di godere dei benefici fiscali di cui alla normativa "Superbonus 110%".
Tuttavia, la convenuta non aveva provveduto a quanto richiesto, per cui la società istante rassegnava le conclusioni come sopra specificate.
La non si costituiva in giudizio e, con decreto del 7.10.2024, veniva dichiarata CP_2
contumace.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come è noto, nelle cause instaurate per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
costituisce, invece, onere della parte nei cui confronti si agisce dover provare di aver regolarmente adempiuto o introdurre fatti giustificativi del proprio inadempimento od ancora sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc.
2 Si ricorda, altresì, che laddove le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ovvero abbiano previsto che, in caso di inadempimento ad obbligazioni contrattuali specificamente individuate, il contratto debba intendersi risolto di diritto, la pronuncia giudiziale sul punto avrà natura meramente dichiarativa e non costitutiva come accade, invece, nell'ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Il venir meno del rapporto contrattuale è, dunque, riconducibile ad una mera manifestazione di volontà del contraente non inadempiente il quale potrà limitarsi semplicemente ad affermare di volersi avvalere della clausola in questione.
È chiaro, infatti, che laddove le parti abbiano ricondotto all'inadempimento di determinate e specifiche obbligazioni il venir meno del rapporto contrattuale, le stesse abbiano preventivamente operato una valutazione in ordine all'importanza di quegli impegni assunti ritenendo l'inadempimento agli stessi senz'altro grave, dunque idoneo a ritenere eliso il rapporto fiduciario tra di esse.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente” (cfr.
Cass. n. 8282/2023).
Ed allora, tornando al caso che ci occupa, è evidente che, in ossequio ai criteri generali in punto di riparto degli oneri probatori sopra richiamati, la società attrice abbia fornito prova del titolo fonte di obbligazioni rimaste inadempiute, la cui violazione, per puntuale previsione contrattuale (art. 10, con specifico riferimento al mancato rispetto del termine di consegna delle lavorazioni) avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.
Diversamente deve ritenersi con riferimento alla convenuta la quale, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto o contestato in ordine al merito della avversa pretesa nè ha provato, come suo onere, di aver regolarmente adempiuto.
In definitiva, accertato l'inadempimento della va dichiarata la risoluzione di diritto CP_1
del contratto oggetto di causa;
a tale statuizione fa seguito al condanna della convenuta alla
3 restituzione, in favore della della somma di euro 19.656,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo, somma da quest'ultima versata a titolo di acconto, come comprovato dalla documentazione in atti (doc. 4).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, Controparte_1
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 2.10.2023 intercorso tra le parti;
b) per l'ulteriore effetto, condanna la alla restituzione, in favore della Controparte_1
controparte, della somma di euro 19.656,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 2.540,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 24 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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