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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
3970/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marianna De Parte_1 C.F._1
Tommaso
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito Michele Controparte_1 C.F._2
Roppo
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 17.07.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 26.06.1997 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 23, parte II, serie A, anno 1997; Per_ dalla loro unione nascevano i figli: il 05.10.1997, il 18.10.2001 e il 24.03.2012; Per_2 Per_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza del 17.12.2024 le parti hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere alla separazione
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario
[...] in data 26.06.1997 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 23, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 17.07.2024 iscritto al n. r.g. vg 3970/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11.03.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo