TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7124/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Elena Pozzebon ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Avv. Chiara Testa
Con l'intervento del PM in sede in punto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. per la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori di cui al Decreto del 27.4.2021 (RGN
10543/2018 Tribunale Ordinario di Padova)
CONCLUSIONI Conclusioni della ricorrente
“disporre, a modifica del punto 1. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 11), l'affido condiviso Per_ dei minori ed ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato degli stessi;
Per_1
pagina 1 di 9 - disporre, a parziale modifica del punto 2. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 11), che la madre e il padre possano tenere con sé i figli a settimane alterne all'insegna di una bigenitorialità perfetta e dunque dal lunedì mattina sino al lunedì successivo con riaccompagno dei figli direttamente a scuola;
- disporre che il giorno del compleanno del genitore come pure il giorno della festa del papà o della Per_ mamma e staranno con il genitore festeggiato, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi di quest'ultimo, mentre il giorno del compleanno dei minori questi ultimi staranno assieme con il padre o con la madre ad anni alterni.
- lasciando invariate le restanti disposizioni relative alle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- eliminare il punto 3. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 12) avente ad oggetto l'onere economico posto a carico della Sig.ra e consistente nel pagamento mensile di 400,00 € a Pt_1 titolo di mantenimento per i figli e ciò con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- prevedere che i genitori provvedano direttamente al mantenimento dei figli per il tempo che questi ultimi trascorreranno con ciascuno di loro, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento in favore degli stessi;
- prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
- prevedere che l'assegno Unico Universale, continui ad essere diviso in parti uguali (50 % ciascuno) tra i due genitori;
- prevedere che ciascun genitore presti il consenso alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto Per_ dei figli e che i documenti identificativi di e , nella loro versione originale, possano Per_1 essere messi a disposizione di ciascun genitore nella settimana in cui i figli gli sono affidati;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che il decreto n. Cronol. 2449/2021 del 05/05/2021 – come corretto con il decreto n. Cronol. 6265/2021 del 05/10/2021 – non necessita di alcuna modifica perché esso contiene già la previsione alternativa di due giorni infrasettimanali con relativo pernottamento. Per Per_ l'effetto, stabilirsi il seguente calendario delle frequentazioni di ed con ciascun Per_1 genitore:
pagina 2 di 9 - durante l'anno scolastico, oltre ai fine settimana alterni (da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola), infrasettimanalmente ed Per_1
Per_
potranno trascorrere con la madre due giorni consecutivi, con relativo pernottamento;
Per_
- durante le vacanze estive, ed potranno trascorrere la prima settimana (dal lunedì Per_1 alla domenica) con un genitore e la seconda settimana (dal lunedì alla domenica) con l'altro genitore, proseguendo questa alternanza per tutta la durata delle vacanze, mantenendo ferma la facoltà dei genitori di concordare, entro il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane consecutive che ciascuno trascorrerà con i ragazzi, verosimilmente in corrispondenza con le rispettive ferie lavorative. Per_ In ordine al contributo al mantenimento di ed , stabilirsi che: Per_1
- durante le vacanze estive, ciascun genitore contribuisca in forma diretta ed autonoma al mantenimento dei figli nelle settimane coincidenti con il suo turno;
- durante l'anno scolastico, venga stabilito un assegno di mantenimento a carico della Sig.ra proporzionato alle sue condizioni economiche emerse durante il giudizio di merito ed ai Pt_1 tempi di permanenza dei ragazzi presso la madre. Per_ In ordine alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di ed , stabilirsi che venga Per_1 confermato il contributo di ciascun genitore nella misura del 50%.
Infine, nel caso in cui la Sig.ra dovesse opporsi all'accoglimento di tale parziale modifica Pt_1
Per_ delle condizioni relative alla regolamentazione dei tempi di permanenza di ed presso Per_1 ciascun genitore ed al conseguente contributo al mantenimento dei medesimi, condannarsi la Sig.ra alla rifusione integrale del compenso professionale e delle spese di lite relative al Pt_1 procedimento di merito (n. 7124/2024 C.C.) ed al subprocedimento su istanza ex art. 473bis.15 c.p.c.
(n. 7124/2024/1 C.C.)”.
Per il PM in sede
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo disporsi ex art. 473 bis. 29 c.p.c. la modifica del decreto sopra indicato emesso dal Tribunale di Padova (e corretto ex art. 287 c.p.c., in data
28.9.2021 mediante previsione della suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie) che aveva cosi' statuito: Per_
“1. dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre in VI, Via A. Diaz n. 74;
pagina 3 di 9 2. la madre potrà tenere con sé i figli:
- a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno dei medesimi direttamente a scuola;
- infrasettimanalmente nella settimana in cui la madre ha il turno di lavoro la mattina (6.00 –
14.00) tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola sino al dopocena con riaccompagno presso la residenza entro le 21.30;
- nessuna visita infrasettimanale nella settimana successiva in cui la madre ha il turno di lavoro il pomeriggio (14.00-22.00);
- nel caso di cambio di turni con un orario di lavoro che permetta di garantire le visite pomeridiane infrasettimanali, verrà ripristinato il diritto di visita di due giorni a settimana con un pernotto tra un giorno e l'altro;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza tra i genitori della settimana di natale e di quella dell'epifania (natale 2021 staranno con la madre);
- durante le vacanze pasquali, 3 giorni anche non consecutivi, alternandosi annualmente i genitori nel giorno di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo (Pasqua 2022 sarà trascorsa con il padre);
- durante le vacanze estive 2 settimane, anche non consecutive, da concordare possibilmente entro il
15 giugno di ogni anno;
3. pone a carico della resistente la somma mensile di € 400,00 (200,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli;
provvederà al mantenimento diretto quando terrà i figli con sé;
4. spese compensate”.
A supporto della domanda ha dedotto il superamento delle circostanze che hanno caratterizzato la propria vita nel momento dell'adozione del provvedimento di cui chiede la modifica, evidenziando di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato presso società (Kioene S.p.a.) sita in Villanova di Camposampiero (PD) con retribuzione di circa € 1300, 00 mensili, organizzata su “tre diversi turni di lavoro alternandosi tra mattina, pomeriggio e notte” e di avere migliorato la propria situazione abitativa, non essendo più “ospitata da una amica”, bensì avendo reperito, dapprima una abitazione in locazione a Cavino, frazione del Comune di San Giorgio delle Pertiche
(PD) e successivamente, a decorrere dall'ottobre 2022, di essersi trasferita presso la sua attuale residenza in Via Puccini n. 5° in Zero Branco (Tv) in un'abitazione di proprietà del proprio compagno.
pagina 4 di 9 Ha dedotto altresi' di avere sempre mantenuto con i figli un ottimo rapporto, nel rispetto delle disposizioni del Tribunale di Padova e che al contrario il sig. l'avrebbe esclusa “da qualsiasi CP_1 scelta scolastica, sanitaria o di vita sociale attinente i figli, prendendo ogni genere di decisione in totale autonomia e in totale spregio dei diritti [a sé ] riconosciuti .. in quanto madre” nonché che
“solo un paio di anni dopo il provvedimento del Tribunale di Padova dell'aprile del 2021” il sig. avrebbe deciso “di sua iniziativa e senza minimamente premurarsi di avvisar[la] .. di CP_1 trasferirsi con i figli e i genitori da VI (PD) dove vi era la casa familiare a Santa Maria di Sala
(VE)”e per di piu' in “un piccolo appartamento inserito in un vecchio contesto condominiale abitato da persone prevalentemente di nazionalità straniera in cui riferisce alla madre di aver Per_1 paura ad uscire perchè spesso animato da violenti liti tra i condomini”; che inoltre “nel piccolo appartamento dotato di un solo bagno e due camere da letto, di cui una priva di finestra assegnata Per_ proprio ai minori, vivono attualmente, oltre ad e , ben quattro adulti, ossia il Sig. Per_1 CP_1
e la sua nuova compagna e i due genitori del Sig. Tanto che gli anziani genitori del Sig. CP_1 pernottano nel divano presente in cucina”; lamentando altresi' che “per l'intera estate, e CP_1 precisamente dal mese di giugno sino alla fine del mese di settembre, i genitori del Sig. hanno CP_1 sempre lasciato l'Italia per soggiornare in Albania. Conseguentemente, per l'intero arco delle Per_ quattro mensilità estive, e si sono sempre ritrovati a casa da soli mentre il padre era Per_1
Per_ fuori per lavoro e ciò è accaduto sin dal 2019 quando aveva solo sette anni”.
Si è costituito il padre per resistente contestando in fatto ed in diritto il ricorso avversario, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Le parti sono state ascoltate ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza tenutasi in data 1.10.2024.
La ricorrente ha dichiarato quanto segue: “vorrei trascorrere con i miei figli lo stesso tempo che essi trascorrono con il padre anche perché me l'hanno chiesto loro;
mia figlia ci mette solo venti minuti in più da casa mia per andare a scuola a Padova e tra l'altro viaggia sulla stessa linea che prende quando parte da S. Maria di Sala;
oltretutto, da ottobre 2025 andrà a scuola solo il lunedì e il venerdì perché gli altri tre giorni farà uno stage che ha scelto di svolgere vicino casa mia a Zero
Branco; il più piccolo quando è da me si sveglia in orari normali e cioè per le sette e sono io ad accompagnarlo a scuola in macchina a S. Maria di Sala e ci mettiamo venti minuti;
penso che sia importante per i miei figli trascorrere con la madre momenti quali il risveglio e l'addormentamento; noto che i miei figli sono stressati dal dover fare rientro a casa del padre, dovendo interrompere il momento di quiete domestica che vivono da me alla sera;
è dal 2021 che mi sono stabilita a Zero
Branco e vorrei che quanto prima le cose cambiassero;
lavoro in una azienda alimentare a pagina 5 di 9 Villanova di Camposampiero (PD), lavoro su tre turni (6-14; 14-22; 22-6) con contratto di lavoro a tempo indeterminato ormai da quattro anni;
guadagno sui 1.600 euro mensili;
quando capita che i miei figli stanno da me e io ho il turno dalle 6 alle 14, si occupa il mio compagno convivente di accompagnare mio figlio a scuola;
comunque ho elasticità nel gestire i turni di lavoro;
non sono contraria a che mio figlio frequenti una scuola calcio, ho chiesto a lui e non mi pare molto interessato;
preciso che l'anno scorso ha svolto il tirocinio a Busa di VI e anche in Per_1 quell'occasione era stata a scegliere il posto;
preciso che quest'anno è stata a Per_1 Per_1 scegliere il salone a Zero Branco”.
Il resistente ha dichiarato quanto segue: “credo che la collocazione paritaria sia faticosa per i figli;
so che la madre non vive esattamente a Zero Branco ma in una frazione che dista due-tre chilometri dalla fermata del bus, perciò è costretta ad alzarsi molto presto perché deve essere Per_1 accompagnata alla fermata o deve fare a piedi il tragitto;
quando è dalla madre torna a Per_1
Per_ casa mia stanchissima e dorme presto;
anche si alza molto presto quando dorme dalla madre;
Per_
mi ha detto che tornerebbe volentieri a calcio, a me dice che vorrebbe andare;
lavoro alla Coop sono responsabile di un settore del supermercato a VI, guadagno circa 1.700 euro, lavoro la maggior parte delle volte dalle 6 alle 12, talvolta fino alle 3, raramente lavoro di pomeriggio;
so che mia figlia effettivamente andrà a Padova a scuola solo due giorni a settimana, ho saputo Per_1 che il tirocinio verrà svolto a Zero Branco solo a cose fatte, io avevo cercato altre sedi a Noale;
Per_ preciso che quando ho il turno di lavoro al mattino va da solo a scuola perché si tratta di meno di cinque minuti di strada”.
Sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in data
11.10.2024 con conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Padova con il decreto dd.
27.4.2021, stabilendo la residenza dei minori in Santa Maria di Sala presso il padre e che il diritto di visita della madre si eserciti in Zero Branco.
E' altresì stato disposto l'intervento dei servizi sociali del Comune di Santa Maria di Sala quanto alla descrizione della condizione attuale di vita dei minori in Santa Maria di Sala e in Zero Branco presso i genitori (ivi compresa la disponibilità di alloggi adeguati al soggiorno con pernottamento dei minori) oltre alla frequenza e la qualità dei rapporti dei minori con entrambi i genitori.
La relazione è stata depositata in data 10.2.2025.
E' stato effettuato l'ascolto dei minori (udienza dell'11.2.2025).
Su ricorso della ricorrente ex art. 473bis. 15 c.p.c. è stato aperto il subprocedimento R.G.N.
7124/2024 – 1 nell'ambito del quale, instaurato il contraddittorio tra le parti, le stesse hanno pagina 6 di 9 raggiunto un accordo nei seguenti termini: “dal termine della frequenza scolastica dei minori fino alla prossima udienza del procedimento di merito, i figli staranno presso i genitori a settimane alterne;
i turni inizieranno da lunedì 9.6.2025 presso il padre;
i minori trascorreranno con la madre le settimane del 30.6 al 20.7 e con il padre dal 21.7 al 10.8; successivamente riprenderà l'alternanza; il mantenimento sarà a carico diretto del genitore collocatario della prole nelle settimane di permanenza presso di sé nei minori;
le spese straordinarie saranno sopportate in pari misura da entrambi i genitori.. nulla per le spese del sub-procedimento in ragione delle conclusioni concordi”.
Ritenuta la causa matura per decisione, è stata fissata l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al
Collegio.
Il PM in sede ha prestato rituale intervento e concluso per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente, è sussistente la competenza del Tribunale adito ex art. 473 bis. 11 c.p.c. giusto il luogo di residenza dei minori, sito in Santa Maria di Sala (Ve) (doc. 14 resistente).
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Ed infatti in sede di audizione i minori si sono espressi a favore di uno loro collocazione paritaria tra i genitori, volendo trascorrere un tempo eguale tra gli stessi, stante il buon rapporto con entrambi, la disponibilità di situazioni abitative “comode” e per ragioni organizzative, correlate al frequente attuale cambio di domicilio (come confermato anche nella relazione dei servizi sociali agli atti). I minori hanno infatti dichiarato quanto segue:
“I: ho dodici anni M. ho sedici anni a settembre compio 17 anni;
viviamo con papà; andiamo dalla mamma nel week end;
questa cosa di andare da Zero Barnco a Santa Maria di Sala ci dà scomodità; dormiamo a Santa Maria di sala ogni giorno ma andiamo a Zero branco ogni giorno anche;
facciamo una settimana intera da papà e non vediamo la mamma, poi la settimana dopo dal lunedì al giovedì stiamo dalla mamma, ma poi torniamo dal papà alla sera e poi il week end dalla mamma.
M: Vado a scuola da sola ci metto un'oretta da Zero Branco, mezzoretta da Santa Maria di Sala. I: la settimana che sto con mamma, mi porta la mamma a scuola. M: io esco ogni giorno. Se potessimo cambieremmo: io preferirei fare una settimana completa da una parte e una settimana dall'altra.
M.: per me è indifferente perché vado a scuola a Padova. I: per andare a scuola da casa della mamma ci metto 25 minuti più o meno. Quando siamo da papà mangiamo da papà, quando siamo pagina 7 di 9 con mamma mangiamo da mamma. Da papà ci sono i nonni in casa, con noi c'è sempre qualcuno.
Stiamo bene in entrambe le case. Mamma c'è sempre nel pomeriggio, ogni tanto fa la mattina, ogni tanto il pomeriggio, ogni tanto la notte, noi stiamo con il suo compagno, il turno di notte inizia alle
10. Non stiamo mai da soli, abbiamo un buon rapporto con il compagno di mamma. Le due case sono molto comode, abbiamo una stanzetta per tutti e due in tutte e due le case. Siamo abituati così, abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo niente da chiedere, ci andrebbe bene fare una settimana da mamma e una settimana da papà sarebbe più comodo. I.: non faccio sport, facevo calcio, mi Per_ dispiace aver smesso. M.: oggi non è andato a scuola, io al mattino.
La ricorrente ha dimostrato di avere reperito una situazione abitativa adeguata e disporre di risorse idonee a fare fronte al mantenimento dei figli minori.
Fermo dunque quanto stabilito nel decreto oggetto di modifica quanto all'affidamento condiviso dei minori, ne va disposto il collocamento paritario a settimane alterne (dal lunedi al lunedi successivo con accompagnamento dei minori a scuola) presso ciascun genitore, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
Entrambi i genitori dunque saranno tenuti a provvedere, con decorrenza dalla data della pronuncia, al mantenimento in via diretta dei figli durante la loro permanenza presso di sè.
Si conferma inoltre la regolamentazione di cui al decreto in oggetto quanto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Come proposto dalla ricorrente, il giorno del compleanno del genitore ed il giorno della festa del papà o della mamma i minori staranno con il genitore festeggiato, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, mentre il giorno del compleanno dei minori questi ultimi staranno assieme con il padre o con la madre ad anni alterni.
Le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale e l' assegno unico per il nucleo familiare vanno divisi tra le parti al 50%.
Si dichiarano inammissibili le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014 tenuto conto delle fasi svolte, del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, da contenersi nei minimi tenuto conto della natura del giudizio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
- a parziale modifica del decreto di cui in oggetto, che per il resto si conferma: dispone la collocazione paritaria dei minori a settimane alterne (dal lunedi al lunedi successivo con accompagnamento dei minori a scuola) presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
regola come da parte motiva gli ulteriori tempi di permanenza dei minori presso i genitori in occasione delle festività; dispone che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere, con decorrenza dalla data della pronuncia, al mantenimento in via diretta dei figli durante la loro permanenza presso di sé; dispone che le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale e l' assegno unico per il nucleo familiare vadano divisi tra le parti al 50%. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809, 00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7124/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Elena Pozzebon ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
Avv. Chiara Testa
Con l'intervento del PM in sede in punto: ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. per la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori di cui al Decreto del 27.4.2021 (RGN
10543/2018 Tribunale Ordinario di Padova)
CONCLUSIONI Conclusioni della ricorrente
“disporre, a modifica del punto 1. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 11), l'affido condiviso Per_ dei minori ed ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato degli stessi;
Per_1
pagina 1 di 9 - disporre, a parziale modifica del punto 2. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 11), che la madre e il padre possano tenere con sé i figli a settimane alterne all'insegna di una bigenitorialità perfetta e dunque dal lunedì mattina sino al lunedì successivo con riaccompagno dei figli direttamente a scuola;
- disporre che il giorno del compleanno del genitore come pure il giorno della festa del papà o della Per_ mamma e staranno con il genitore festeggiato, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi di quest'ultimo, mentre il giorno del compleanno dei minori questi ultimi staranno assieme con il padre o con la madre ad anni alterni.
- lasciando invariate le restanti disposizioni relative alle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- eliminare il punto 3. delle disposizioni del suddetto Decreto (pag. 12) avente ad oggetto l'onere economico posto a carico della Sig.ra e consistente nel pagamento mensile di 400,00 € a Pt_1 titolo di mantenimento per i figli e ciò con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- prevedere che i genitori provvedano direttamente al mantenimento dei figli per il tempo che questi ultimi trascorreranno con ciascuno di loro, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento in favore degli stessi;
- prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli;
- prevedere che l'assegno Unico Universale, continui ad essere diviso in parti uguali (50 % ciascuno) tra i due genitori;
- prevedere che ciascun genitore presti il consenso alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto Per_ dei figli e che i documenti identificativi di e , nella loro versione originale, possano Per_1 essere messi a disposizione di ciascun genitore nella settimana in cui i figli gli sono affidati;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che il decreto n. Cronol. 2449/2021 del 05/05/2021 – come corretto con il decreto n. Cronol. 6265/2021 del 05/10/2021 – non necessita di alcuna modifica perché esso contiene già la previsione alternativa di due giorni infrasettimanali con relativo pernottamento. Per Per_ l'effetto, stabilirsi il seguente calendario delle frequentazioni di ed con ciascun Per_1 genitore:
pagina 2 di 9 - durante l'anno scolastico, oltre ai fine settimana alterni (da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola), infrasettimanalmente ed Per_1
Per_
potranno trascorrere con la madre due giorni consecutivi, con relativo pernottamento;
Per_
- durante le vacanze estive, ed potranno trascorrere la prima settimana (dal lunedì Per_1 alla domenica) con un genitore e la seconda settimana (dal lunedì alla domenica) con l'altro genitore, proseguendo questa alternanza per tutta la durata delle vacanze, mantenendo ferma la facoltà dei genitori di concordare, entro il 15 giugno di ciascun anno, le due settimane consecutive che ciascuno trascorrerà con i ragazzi, verosimilmente in corrispondenza con le rispettive ferie lavorative. Per_ In ordine al contributo al mantenimento di ed , stabilirsi che: Per_1
- durante le vacanze estive, ciascun genitore contribuisca in forma diretta ed autonoma al mantenimento dei figli nelle settimane coincidenti con il suo turno;
- durante l'anno scolastico, venga stabilito un assegno di mantenimento a carico della Sig.ra proporzionato alle sue condizioni economiche emerse durante il giudizio di merito ed ai Pt_1 tempi di permanenza dei ragazzi presso la madre. Per_ In ordine alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di ed , stabilirsi che venga Per_1 confermato il contributo di ciascun genitore nella misura del 50%.
Infine, nel caso in cui la Sig.ra dovesse opporsi all'accoglimento di tale parziale modifica Pt_1
Per_ delle condizioni relative alla regolamentazione dei tempi di permanenza di ed presso Per_1 ciascun genitore ed al conseguente contributo al mantenimento dei medesimi, condannarsi la Sig.ra alla rifusione integrale del compenso professionale e delle spese di lite relative al Pt_1 procedimento di merito (n. 7124/2024 C.C.) ed al subprocedimento su istanza ex art. 473bis.15 c.p.c.
(n. 7124/2024/1 C.C.)”.
Per il PM in sede
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo disporsi ex art. 473 bis. 29 c.p.c. la modifica del decreto sopra indicato emesso dal Tribunale di Padova (e corretto ex art. 287 c.p.c., in data
28.9.2021 mediante previsione della suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie) che aveva cosi' statuito: Per_
“1. dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre in VI, Via A. Diaz n. 74;
pagina 3 di 9 2. la madre potrà tenere con sé i figli:
- a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno dei medesimi direttamente a scuola;
- infrasettimanalmente nella settimana in cui la madre ha il turno di lavoro la mattina (6.00 –
14.00) tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola sino al dopocena con riaccompagno presso la residenza entro le 21.30;
- nessuna visita infrasettimanale nella settimana successiva in cui la madre ha il turno di lavoro il pomeriggio (14.00-22.00);
- nel caso di cambio di turni con un orario di lavoro che permetta di garantire le visite pomeridiane infrasettimanali, verrà ripristinato il diritto di visita di due giorni a settimana con un pernotto tra un giorno e l'altro;
- una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza tra i genitori della settimana di natale e di quella dell'epifania (natale 2021 staranno con la madre);
- durante le vacanze pasquali, 3 giorni anche non consecutivi, alternandosi annualmente i genitori nel giorno di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo (Pasqua 2022 sarà trascorsa con il padre);
- durante le vacanze estive 2 settimane, anche non consecutive, da concordare possibilmente entro il
15 giugno di ogni anno;
3. pone a carico della resistente la somma mensile di € 400,00 (200,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi a parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli;
provvederà al mantenimento diretto quando terrà i figli con sé;
4. spese compensate”.
A supporto della domanda ha dedotto il superamento delle circostanze che hanno caratterizzato la propria vita nel momento dell'adozione del provvedimento di cui chiede la modifica, evidenziando di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato presso società (Kioene S.p.a.) sita in Villanova di Camposampiero (PD) con retribuzione di circa € 1300, 00 mensili, organizzata su “tre diversi turni di lavoro alternandosi tra mattina, pomeriggio e notte” e di avere migliorato la propria situazione abitativa, non essendo più “ospitata da una amica”, bensì avendo reperito, dapprima una abitazione in locazione a Cavino, frazione del Comune di San Giorgio delle Pertiche
(PD) e successivamente, a decorrere dall'ottobre 2022, di essersi trasferita presso la sua attuale residenza in Via Puccini n. 5° in Zero Branco (Tv) in un'abitazione di proprietà del proprio compagno.
pagina 4 di 9 Ha dedotto altresi' di avere sempre mantenuto con i figli un ottimo rapporto, nel rispetto delle disposizioni del Tribunale di Padova e che al contrario il sig. l'avrebbe esclusa “da qualsiasi CP_1 scelta scolastica, sanitaria o di vita sociale attinente i figli, prendendo ogni genere di decisione in totale autonomia e in totale spregio dei diritti [a sé ] riconosciuti .. in quanto madre” nonché che
“solo un paio di anni dopo il provvedimento del Tribunale di Padova dell'aprile del 2021” il sig. avrebbe deciso “di sua iniziativa e senza minimamente premurarsi di avvisar[la] .. di CP_1 trasferirsi con i figli e i genitori da VI (PD) dove vi era la casa familiare a Santa Maria di Sala
(VE)”e per di piu' in “un piccolo appartamento inserito in un vecchio contesto condominiale abitato da persone prevalentemente di nazionalità straniera in cui riferisce alla madre di aver Per_1 paura ad uscire perchè spesso animato da violenti liti tra i condomini”; che inoltre “nel piccolo appartamento dotato di un solo bagno e due camere da letto, di cui una priva di finestra assegnata Per_ proprio ai minori, vivono attualmente, oltre ad e , ben quattro adulti, ossia il Sig. Per_1 CP_1
e la sua nuova compagna e i due genitori del Sig. Tanto che gli anziani genitori del Sig. CP_1 pernottano nel divano presente in cucina”; lamentando altresi' che “per l'intera estate, e CP_1 precisamente dal mese di giugno sino alla fine del mese di settembre, i genitori del Sig. hanno CP_1 sempre lasciato l'Italia per soggiornare in Albania. Conseguentemente, per l'intero arco delle Per_ quattro mensilità estive, e si sono sempre ritrovati a casa da soli mentre il padre era Per_1
Per_ fuori per lavoro e ciò è accaduto sin dal 2019 quando aveva solo sette anni”.
Si è costituito il padre per resistente contestando in fatto ed in diritto il ricorso avversario, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Le parti sono state ascoltate ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza tenutasi in data 1.10.2024.
La ricorrente ha dichiarato quanto segue: “vorrei trascorrere con i miei figli lo stesso tempo che essi trascorrono con il padre anche perché me l'hanno chiesto loro;
mia figlia ci mette solo venti minuti in più da casa mia per andare a scuola a Padova e tra l'altro viaggia sulla stessa linea che prende quando parte da S. Maria di Sala;
oltretutto, da ottobre 2025 andrà a scuola solo il lunedì e il venerdì perché gli altri tre giorni farà uno stage che ha scelto di svolgere vicino casa mia a Zero
Branco; il più piccolo quando è da me si sveglia in orari normali e cioè per le sette e sono io ad accompagnarlo a scuola in macchina a S. Maria di Sala e ci mettiamo venti minuti;
penso che sia importante per i miei figli trascorrere con la madre momenti quali il risveglio e l'addormentamento; noto che i miei figli sono stressati dal dover fare rientro a casa del padre, dovendo interrompere il momento di quiete domestica che vivono da me alla sera;
è dal 2021 che mi sono stabilita a Zero
Branco e vorrei che quanto prima le cose cambiassero;
lavoro in una azienda alimentare a pagina 5 di 9 Villanova di Camposampiero (PD), lavoro su tre turni (6-14; 14-22; 22-6) con contratto di lavoro a tempo indeterminato ormai da quattro anni;
guadagno sui 1.600 euro mensili;
quando capita che i miei figli stanno da me e io ho il turno dalle 6 alle 14, si occupa il mio compagno convivente di accompagnare mio figlio a scuola;
comunque ho elasticità nel gestire i turni di lavoro;
non sono contraria a che mio figlio frequenti una scuola calcio, ho chiesto a lui e non mi pare molto interessato;
preciso che l'anno scorso ha svolto il tirocinio a Busa di VI e anche in Per_1 quell'occasione era stata a scegliere il posto;
preciso che quest'anno è stata a Per_1 Per_1 scegliere il salone a Zero Branco”.
Il resistente ha dichiarato quanto segue: “credo che la collocazione paritaria sia faticosa per i figli;
so che la madre non vive esattamente a Zero Branco ma in una frazione che dista due-tre chilometri dalla fermata del bus, perciò è costretta ad alzarsi molto presto perché deve essere Per_1 accompagnata alla fermata o deve fare a piedi il tragitto;
quando è dalla madre torna a Per_1
Per_ casa mia stanchissima e dorme presto;
anche si alza molto presto quando dorme dalla madre;
Per_
mi ha detto che tornerebbe volentieri a calcio, a me dice che vorrebbe andare;
lavoro alla Coop sono responsabile di un settore del supermercato a VI, guadagno circa 1.700 euro, lavoro la maggior parte delle volte dalle 6 alle 12, talvolta fino alle 3, raramente lavoro di pomeriggio;
so che mia figlia effettivamente andrà a Padova a scuola solo due giorni a settimana, ho saputo Per_1 che il tirocinio verrà svolto a Zero Branco solo a cose fatte, io avevo cercato altre sedi a Noale;
Per_ preciso che quando ho il turno di lavoro al mattino va da solo a scuola perché si tratta di meno di cinque minuti di strada”.
Sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in data
11.10.2024 con conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Padova con il decreto dd.
27.4.2021, stabilendo la residenza dei minori in Santa Maria di Sala presso il padre e che il diritto di visita della madre si eserciti in Zero Branco.
E' altresì stato disposto l'intervento dei servizi sociali del Comune di Santa Maria di Sala quanto alla descrizione della condizione attuale di vita dei minori in Santa Maria di Sala e in Zero Branco presso i genitori (ivi compresa la disponibilità di alloggi adeguati al soggiorno con pernottamento dei minori) oltre alla frequenza e la qualità dei rapporti dei minori con entrambi i genitori.
La relazione è stata depositata in data 10.2.2025.
E' stato effettuato l'ascolto dei minori (udienza dell'11.2.2025).
Su ricorso della ricorrente ex art. 473bis. 15 c.p.c. è stato aperto il subprocedimento R.G.N.
7124/2024 – 1 nell'ambito del quale, instaurato il contraddittorio tra le parti, le stesse hanno pagina 6 di 9 raggiunto un accordo nei seguenti termini: “dal termine della frequenza scolastica dei minori fino alla prossima udienza del procedimento di merito, i figli staranno presso i genitori a settimane alterne;
i turni inizieranno da lunedì 9.6.2025 presso il padre;
i minori trascorreranno con la madre le settimane del 30.6 al 20.7 e con il padre dal 21.7 al 10.8; successivamente riprenderà l'alternanza; il mantenimento sarà a carico diretto del genitore collocatario della prole nelle settimane di permanenza presso di sé nei minori;
le spese straordinarie saranno sopportate in pari misura da entrambi i genitori.. nulla per le spese del sub-procedimento in ragione delle conclusioni concordi”.
Ritenuta la causa matura per decisione, è stata fissata l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al
Collegio.
Il PM in sede ha prestato rituale intervento e concluso per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente, è sussistente la competenza del Tribunale adito ex art. 473 bis. 11 c.p.c. giusto il luogo di residenza dei minori, sito in Santa Maria di Sala (Ve) (doc. 14 resistente).
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
Ed infatti in sede di audizione i minori si sono espressi a favore di uno loro collocazione paritaria tra i genitori, volendo trascorrere un tempo eguale tra gli stessi, stante il buon rapporto con entrambi, la disponibilità di situazioni abitative “comode” e per ragioni organizzative, correlate al frequente attuale cambio di domicilio (come confermato anche nella relazione dei servizi sociali agli atti). I minori hanno infatti dichiarato quanto segue:
“I: ho dodici anni M. ho sedici anni a settembre compio 17 anni;
viviamo con papà; andiamo dalla mamma nel week end;
questa cosa di andare da Zero Barnco a Santa Maria di Sala ci dà scomodità; dormiamo a Santa Maria di sala ogni giorno ma andiamo a Zero branco ogni giorno anche;
facciamo una settimana intera da papà e non vediamo la mamma, poi la settimana dopo dal lunedì al giovedì stiamo dalla mamma, ma poi torniamo dal papà alla sera e poi il week end dalla mamma.
M: Vado a scuola da sola ci metto un'oretta da Zero Branco, mezzoretta da Santa Maria di Sala. I: la settimana che sto con mamma, mi porta la mamma a scuola. M: io esco ogni giorno. Se potessimo cambieremmo: io preferirei fare una settimana completa da una parte e una settimana dall'altra.
M.: per me è indifferente perché vado a scuola a Padova. I: per andare a scuola da casa della mamma ci metto 25 minuti più o meno. Quando siamo da papà mangiamo da papà, quando siamo pagina 7 di 9 con mamma mangiamo da mamma. Da papà ci sono i nonni in casa, con noi c'è sempre qualcuno.
Stiamo bene in entrambe le case. Mamma c'è sempre nel pomeriggio, ogni tanto fa la mattina, ogni tanto il pomeriggio, ogni tanto la notte, noi stiamo con il suo compagno, il turno di notte inizia alle
10. Non stiamo mai da soli, abbiamo un buon rapporto con il compagno di mamma. Le due case sono molto comode, abbiamo una stanzetta per tutti e due in tutte e due le case. Siamo abituati così, abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo niente da chiedere, ci andrebbe bene fare una settimana da mamma e una settimana da papà sarebbe più comodo. I.: non faccio sport, facevo calcio, mi Per_ dispiace aver smesso. M.: oggi non è andato a scuola, io al mattino.
La ricorrente ha dimostrato di avere reperito una situazione abitativa adeguata e disporre di risorse idonee a fare fronte al mantenimento dei figli minori.
Fermo dunque quanto stabilito nel decreto oggetto di modifica quanto all'affidamento condiviso dei minori, ne va disposto il collocamento paritario a settimane alterne (dal lunedi al lunedi successivo con accompagnamento dei minori a scuola) presso ciascun genitore, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
Entrambi i genitori dunque saranno tenuti a provvedere, con decorrenza dalla data della pronuncia, al mantenimento in via diretta dei figli durante la loro permanenza presso di sè.
Si conferma inoltre la regolamentazione di cui al decreto in oggetto quanto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Come proposto dalla ricorrente, il giorno del compleanno del genitore ed il giorno della festa del papà o della mamma i minori staranno con il genitore festeggiato, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, mentre il giorno del compleanno dei minori questi ultimi staranno assieme con il padre o con la madre ad anni alterni.
Le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale e l' assegno unico per il nucleo familiare vanno divisi tra le parti al 50%.
Si dichiarano inammissibili le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014 tenuto conto delle fasi svolte, del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, da contenersi nei minimi tenuto conto della natura del giudizio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
- a parziale modifica del decreto di cui in oggetto, che per il resto si conferma: dispone la collocazione paritaria dei minori a settimane alterne (dal lunedi al lunedi successivo con accompagnamento dei minori a scuola) presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
regola come da parte motiva gli ulteriori tempi di permanenza dei minori presso i genitori in occasione delle festività; dispone che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere, con decorrenza dalla data della pronuncia, al mantenimento in via diretta dei figli durante la loro permanenza presso di sé; dispone che le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale e l' assegno unico per il nucleo familiare vadano divisi tra le parti al 50%. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809, 00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 9 di 9