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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
in persona dell'amministratore pro tempore, sito in Iglesias- Parte_1
frazione Nebida, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Macciotta che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Simone Saiu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa in appello
appellata-appellante incidentale
e contro
, in persona della curatrice Controparte_2
dott.ssa Controparte_3
appellato contumace
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, in accoglimento del presente gravame e previa riforma della sentenza impugnata
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 1078/2023, repert. n. 1207/2023 del 22 maggio
2023, pronunziata dal Tribunale di Cagliari nel giudizio di primo grado contraddistinto al n. RG.
3358/2022 per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare la piena validità e legittimità delle delibere assunte in occasione dell'assemblea autoconvocata in data 13 febbraio 2022.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione,
In via principale, rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto;
In via incidentale, revocare parzialmente la sentenza n.1078/2023 del Tribunale di Cagliari nella parte in cui ha annullato la delibera del 13.02.202 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della medesima.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado del giudizio da liquidarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.5.2022 e proprietari di alcune Controparte_2 CP_1
unità immobiliari site nel villaggio in Nebida – fraz. Di Iglesias, convennero in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il relativo Condominio, chiedendo venisse dichiarata la nullità, o annullabilità, della delibera del 13.02.2022 in quanto assunta in sede di autoconvocazione dall'assemblea condominiale in assenza dei requisiti di cui all'art. 66 disp. att. c.c.
In particolare, gli attori esposero che:
- con una prima convocazione del 18 dicembre 2021, l'amministratore in carica, Parte_2
aveva convocato l'assemblea, da tenersi con mezzi di comunicazione a distanza, per il giorno 22 gennaio 2022;
- in tale data, l'amministratore aveva revocato la riunione, comunicando attraverso la sua segretaria di aver contratto il Covid, di avere sintomi e di impegnarsi a riconvocare l'assemblea entro il 24
gennaio 2022 (doc.8);
- con pec del 23 gennaio 2022 alcuni non specificati condomini avevano richiesto all'amministratore di procedere entro il giorno successivo (24 gennaio 2022) alla convocazione per il 13 febbraio 2022.
- con nuova comunicazione del 1° febbraio 2021 l'amministratore aveva annunciato una nuova seduta per il 13 febbraio 2022, ore 15.30, con medesimo ordine del giorno e sempre con modalità a distanza;
- la riunione regolarmente indetta non era stata celebrata in quanto non validamente costituita per assenza del numero legale di partecipanti;
- nel medesimo giorno, alle ore 17.30, in una riunione parallela, l'assemblea condominiale,
autoconvocata su iniziativa di un numero imprecisato di condomini, aveva adottato l'impugnata delibera, senza, peraltro, la partecipazione degli attori, resi edotti della circostanza solo in forza della successiva ricezione del verbale.
Richiamate tali circostanze, gli attori dedussero la carenza dei requisiti di validità della autoconvocazione e, in particolare, della inerzia dell'amministratore in carica il quale, a seguito della motivata revoca della riunione del 22 gennaio, aveva disposto il rinvio, con regolare riconvocazione, nella medesima data dell'assemblea indetta dai condomini richiedenti.
Inoltre, rappresentarono l'assenza del numero legale, ex art. 66 disp. att. c.c., per la validità della richiesta di convocazione all'amministratore in carica (“almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio”) in quanto nell'avviso di autoconvocazione non erano riportate le generalità, le firme né, tantomeno, i millesimi di coloro che avevano formulato la richiesta via PEC
del 23 gennaio 2022.
Gli attori, infine, dedussero anche il mancato rispetto del termine di dieci giorni per la validità
dell'autoconvocazione, imposto sempre dall'art. 66 disp. att. c.c. (“decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”), attesa la ricezione per raccomandata dell'avviso di autoconvocazione solo in data 29 gennaio 2022.
Si costituì in giudizio il ribadendo la validità dell'impugnata delibera in quanto Parte_1
assunta nel rispetto dei requisiti per la celebrazione in autoconvocazione della assemblea.
In particolare, il convenuto espose che, per prassi consolidata della vita condominiale, l'organo assembleare era solito riunirsi nel mese di agosto di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi ma l'amministratore in carica ma con mandato scaduto, aveva Pt_2
disatteso a tale uso, contravvenendo ai doveri del proprio ruolo in violazione dell'art 1129 c.c.
L'ente condominiale rappresentò che l'ultima assemblea ordinaria era stata tenuta ad agosto del
2020 e l'amministratore era poi sostanzialmente rimasto inerte per tutto il 2021, provvedendo a convocare solo due assemblee straordinarie il 22.06.2021 e il 23.10.2021 ma non anche quella ordinaria, ripetutamente richiesta da vari condomini, per l'adempimento di tali incombenti urgenti alla luce della situazione del condominio.
A fronte, quindi, della revoca - del tutto ingiustificata attesa la modalità di svolgimento a distanza e la mancata allegazione di certificazione medica - dell'assemblea indetta per il 22 gennaio 2002 e la mancata indizione nel termine promesso di una nuova riunione nonostante la specifica richiesta via
PEC del 23 gennaio, ben 49 condomini avevano proceduto il 27 gennaio alla autoconvocazione dell'assemblea per il 13 febbraio dello stesso anno, informando debitamente sia gli attori sia l'amministratore Pt_2
Solo con comunicazione inviata il primo febbraio, quest'ultimo aveva poi provveduto, con colpevole ritardo, ad indire l'assemblea per le 15.30 dello stesso giorno di quella già autoconvocata,
la quale, tuttavia, era stata chiusa per assenza del numero legale a differenza di quella organizzata dai condomini con la quale, peraltro, era stata deliberata, tra le varie, la nomina di un nuovo amministratore.
Rappresentate tali circostanze, il convenuto sostenne, quindi, la regolarità della Parte_1
procedura di autoconvocazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 66 disp. att c.c. a fronte, in particolare, della grave inerzia dell'amministratore protratta a partire dalla mancata Pt_2
indizione della assemblea ordinaria del 2021.
All'udienza del 10 ottobre 2022 il giudice formulò una proposta conciliativa, suggerendo l'annullamento in autotutela della deliberazione impugnata con compensazione delle spese del giudizio, sulla quale non fu raggiunta un'intesa tra le parti, data, secondo la prospettazione degli attori, l'adozione da parte del di successive deliberazioni, tutte debitamente impugnate Parte_1
in quanto rivolte, in parte, a ratificare le statuizioni della delibera nulla in contestazione.
Istruita la causa con sole produzioni documentali, con sentenza n. 1078/2023 il Tribunale,
richiamando il principio della ragione più liquida, accolse l'impugnazione, dichiarando l'annullamento della delibera del 13.02.2022 sul rilievo che l'autoconvocazione della assemblea era avvenuta senza il rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 66 disp. att. c.c.; termine decorrente dalla richiesta di convocazione dell'assemblea inoltrata via PEC all'amministratore in data 23.01.2022.
Avverso tale decisione il ha proposto appello, cui ha resistito che ha a Parte_1 CP_1
sua volta dispiegato appello incidentale.
Il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione giudiziale del è stato ritualmente CP_2
riassunto dalla CP_1
La liquidazione giudiziale, in persona della nominata curatrice, non si è costituita e, pertanto, ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto la sussistenza dei requisiti di legittimità
dell'autoconvocazione e, in particolare, dell'inerzia dell'amministratore, ribadendo che l'ultima assemblea ordinaria era stata tenuta il 30 agosto del 2020 e già a partire da maggio 2021 numerosi condomini avevano sollecitato l'amministratore affinché provvedesse con urgenza alla convocazione.
Di conseguenza, secondo l'appellante, la richiesta da cui far decorrere il termine ex art. 66 disp. att.
c.c. non doveva esser collocata alla data del 23 gennaio 2022 - data dell'ultima tra le tante istanze dei condomini - ma almeno dall'assemblea di maggio 2021 e, quindi, sette mesi prima di quanto erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata.
Inoltre, ha ribadito la sussistenza dell'ulteriore requisito imposto dall'art. 66 disp. att. c.c. in quanto ad ottobre 2021 l'amministratore era stato messo in mora da quindici condomini in possesso di
172,21 millesimi di proprietà mentre l'ultimo avviso di autoconvocazione era stato promosso da ben
49 condomini per complessivi 551,50 millesimi di proprietà.
Il motivo non è fondato.
Le doglianze dell'appellante non sono idonee a sovvertire la decisione assunta dal primo giudice giacché fondate su circostanze inconferenti con l'oggetto del giudizio e su una lettura non obiettiva delle evidenze acquisite in istruttoria.
Come risultante dalla documentazione in atti, nel corso del 2021 l'amministratore uscente Pt_2
aveva provveduto a convocare due riunioni condominiali, rispettivamente per le date del 22.06.2021
e del 23.10.2021.
Quest'ultima assemblea, di carattere ordinario nonostante la contraria prospettazione dell'appellante, era stata indetta con l'evidente finalità di dar seguito a vari solleciti dei singoli condomini (vedi doc. 4 fascicolo di primo grado dell'appellante principale) e si era chiusa, come evincibile dal relativo verbale (vedi doc. 3b fascicolo di primo grado dell'appellante principale),
con la programmazione tassativa di una ulteriore convocazione a novembre 2021 per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020/2021.
A tal fine, in data 18 dicembre 2021 l'amministratore aveva provveduto a convocare l'assemblea ordinaria per il 22.01.2022 (vedi doc. 5 fascicolo di primo grado dell'appellante principale),
stabilendo quale ordine del giorno, tra i vari, anche l'approvazione del predetto bilancio consuntivo e quello preventivo per l'annualità 2021/2022.
Con comunicazione inoltrata il medesimo giorno dell'incontro, il aveva revocato la Pt_2
riunione (doc. 6 fascicolo dell'appellante principale), salvo poi provvedere alla riconvocazione il primo febbraio 2022 (docc. 18 e 19 fascicolo dell'appellante principale), esattamente nove giorni dopo la richiesta dei condomini del 23.01.2022.
Ora, ferma la totale inconferenza in questa sede di eventuali ritardi e inadempienze ex art. 1129 c.c.
dell'amministratore, la ricostruzione lineare della dinamica dei fatti esclude sia la possibilità in concreto di rinvenire in capo all'amministratore una vera e propria inerzia rilevante ai fini della procedura di autoconvocazione sia, in ogni caso, l'ammissibilità di una retrodatazione della richiesta ex art. 66 disp. att. c.c. a data antecedente il 23.01.2022.
Ne consegue, pertanto, che del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato la carenza del requisito temporale di cui all'art. 66 disp. att. c.c., atteso il primo invio dell'avviso di autoconvocazione il
27.01.2022.
A ciò, peraltro, deve aggiungersi anche la mancanza dell'ulteriore requisito del numero legale dei richiedenti in possesso complessivo di almeno un sesto della proprietà del condominio;
requisito impropriamente riferito dall'appellante non alla richiesta, bensì all'avviso di autoconvocazione, in aperto contrasto con il tenore letterale dell'art. 66 disp. att. c.c.
Sul punto, infatti, la petizione inviata via mail all'amministratore il 23.01.2022 risulta firmata da cinque condomini che, in base alla tabella fornita dallo stesso appellante (doc. 7 fascicolo dell'appellante principale), risultano nel possesso complessivo di soli 58,86 millesimi a fronte del minimo legale di 166,00.
Passando all'appello incidentale, con un unico motivo richiamando una sentenza CP_1
della Corte d'Appello di Torino del 2020, ha contestato la pronuncia di annullamento della impugnata delibera, sostenendone la nullità in quanto adottata non in presenza di semplice vizio di convocazione, ma con invalidità sostanziale stante l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento in capo all'assemblea condominiale del potere di impulso alla convocazione.
Neppure tale motivo è fondato.
Questa Corte non ignora che un indirizzo, formatosi nella giurisprudenza di merito e racchiuso nella pronuncia invocata dall'appellante (Corte d'Appello di Torino, n. 568/2020), riconduca la carenza dei requisiti di cui all'art. 66, co. 1, ultimo periodo, alla categoria giuridica dei vizi idonei a configurare la nullità delle eventuali delibere assunte dall'assemblea.
Tuttavia, deve rilevarsi l'esistenza di un opposto e florido orientamento di merito, a favore della qualificazione del vizio in esame quale causa di annullabilità (Trib. Ascoli Piceno, n. 498/2024;
Trib. Latina, n. 2232/2021; Trib. Cosenza n. 2163/2024), al quale questo Collegio ritiene di dover dar seguito, in quanto maggiormente aderente al dettato normativo e ai principi affermati in tema di invalidità delle delibere condominiali dal più recente e univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. n. 9839/2021; nello stesso senso Cass. n. 921/2023, Cass. n. 21235/2024) Secondo la Suprema Corte, la riforma del condominio assunta con legge n. 220/2012, ha accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleare tramite la riformulazione dell'art. 1137 c.c. e la testuale introduzione di una azione di annullamento nel caso di impugnazione delle delibere assembleari.
La modifica legislativa è sintomatica dell'intento del legislatore di innalzare l'annullabilità a regola sistematica della invalidità delle deliberazioni assembleari, riservando, per contro, un ruolo residuale e di mera eccezione alla nullità, in linea con l'impostazione tradizionale secondo cui essa consegue alla carenza o all'impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia.
Sul fronte applicativo, tale impostazione ha condotto la giurisprudenza all'abbandono del criterio discretivo, in precedenza affermato (Cass., Sez. Un., n. 4806/2005) tra delibere assembleari nulle e annullabili in forza della contrapposizione tra “vizi di sostanza” (inerenti il contenuto delle deliberazioni) e “vizi di forma” (attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle delibere), per favorire, invece, una perimetrazione puntuale della nullità “a quei vizi talmente
radicali da privare la deliberazione di cittadinanza dal mondo giuridico” e, in particolare, ai casi di: 1) mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto;
causa; forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) di illiceità
dell'oggetto (decisum assembleare contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume); 3) impossibilità del contenuto della deliberazione, da intendersi con riferimento alla oggettiva possibilità di attuazione di quanto deliberato (impossibilità materiale) ovvero in relazione ai poteri, facoltà e obblighi della assemblea – e, per quanto rileva in questa sede, anche dei singoli condomini – secondo le attribuzioni conferite ex lege (impossibilità giuridica).
Rispetto alla impossibilità giuridica, peraltro, la giurisprudenza ha coniato il difetto assoluto di attribuzioni quale “vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere ma all'an del potere
stesso” e, pertanto “non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla
carenza assoluta in astratto del potere esercitato”.
Al di fuori delle citate ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge, sia essa afferente alla sostanza piuttosto che alle regole procedimentali, determina la mera annullabilità della deliberazione.
Alla stregua di quanto esposto, nel caso in esame il vizio denunciato dall'appellante accidentale non risulta riconducibile ad alcuno dei casi di nullità, nemmeno alla categoria, maggiormente attinente in base alla prospettazione della censura, del difetto assoluto di attribuzioni.
Infatti, l'art. 66 disp. att. c.c., co. 1 delinea un potere che, seppur eccezionale e subalterno, non usurpa quello ordinario dell'amministratore ed è conferito direttamente ai condomini che devono,
però, esercitarlo nel rispetto delle condizioni di legge.
Ne deriva, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il Tribunale
ha correttamente qualificato il vizio della impugnata delibera e dichiarato il suo relativo annullamento.
Conclusivamente, debbono essere rigettati sia l'appello principale che quello incidentale, con conferma della sentenza n. 1078/2023.
Per effetto della soccombenza reciproca delle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte sia dell'appellante principale sia di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1078/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2. Rigetta l'appello incidentale promosso da avverso la medesima decisione, CP_1
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte sia dell'appellante principale sia di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Maria Sechi dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
in persona dell'amministratore pro tempore, sito in Iglesias- Parte_1
frazione Nebida, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Macciotta che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Simone Saiu, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa in appello
appellata-appellante incidentale
e contro
, in persona della curatrice Controparte_2
dott.ssa Controparte_3
appellato contumace
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa deduzione e conclusione respinta, in accoglimento del presente gravame e previa riforma della sentenza impugnata
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 1078/2023, repert. n. 1207/2023 del 22 maggio
2023, pronunziata dal Tribunale di Cagliari nel giudizio di primo grado contraddistinto al n. RG.
3358/2022 per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare la piena validità e legittimità delle delibere assunte in occasione dell'assemblea autoconvocata in data 13 febbraio 2022.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata-appellante incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione,
In via principale, rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto;
In via incidentale, revocare parzialmente la sentenza n.1078/2023 del Tribunale di Cagliari nella parte in cui ha annullato la delibera del 13.02.202 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della medesima.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado del giudizio da liquidarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.5.2022 e proprietari di alcune Controparte_2 CP_1
unità immobiliari site nel villaggio in Nebida – fraz. Di Iglesias, convennero in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il relativo Condominio, chiedendo venisse dichiarata la nullità, o annullabilità, della delibera del 13.02.2022 in quanto assunta in sede di autoconvocazione dall'assemblea condominiale in assenza dei requisiti di cui all'art. 66 disp. att. c.c.
In particolare, gli attori esposero che:
- con una prima convocazione del 18 dicembre 2021, l'amministratore in carica, Parte_2
aveva convocato l'assemblea, da tenersi con mezzi di comunicazione a distanza, per il giorno 22 gennaio 2022;
- in tale data, l'amministratore aveva revocato la riunione, comunicando attraverso la sua segretaria di aver contratto il Covid, di avere sintomi e di impegnarsi a riconvocare l'assemblea entro il 24
gennaio 2022 (doc.8);
- con pec del 23 gennaio 2022 alcuni non specificati condomini avevano richiesto all'amministratore di procedere entro il giorno successivo (24 gennaio 2022) alla convocazione per il 13 febbraio 2022.
- con nuova comunicazione del 1° febbraio 2021 l'amministratore aveva annunciato una nuova seduta per il 13 febbraio 2022, ore 15.30, con medesimo ordine del giorno e sempre con modalità a distanza;
- la riunione regolarmente indetta non era stata celebrata in quanto non validamente costituita per assenza del numero legale di partecipanti;
- nel medesimo giorno, alle ore 17.30, in una riunione parallela, l'assemblea condominiale,
autoconvocata su iniziativa di un numero imprecisato di condomini, aveva adottato l'impugnata delibera, senza, peraltro, la partecipazione degli attori, resi edotti della circostanza solo in forza della successiva ricezione del verbale.
Richiamate tali circostanze, gli attori dedussero la carenza dei requisiti di validità della autoconvocazione e, in particolare, della inerzia dell'amministratore in carica il quale, a seguito della motivata revoca della riunione del 22 gennaio, aveva disposto il rinvio, con regolare riconvocazione, nella medesima data dell'assemblea indetta dai condomini richiedenti.
Inoltre, rappresentarono l'assenza del numero legale, ex art. 66 disp. att. c.c., per la validità della richiesta di convocazione all'amministratore in carica (“almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio”) in quanto nell'avviso di autoconvocazione non erano riportate le generalità, le firme né, tantomeno, i millesimi di coloro che avevano formulato la richiesta via PEC
del 23 gennaio 2022.
Gli attori, infine, dedussero anche il mancato rispetto del termine di dieci giorni per la validità
dell'autoconvocazione, imposto sempre dall'art. 66 disp. att. c.c. (“decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”), attesa la ricezione per raccomandata dell'avviso di autoconvocazione solo in data 29 gennaio 2022.
Si costituì in giudizio il ribadendo la validità dell'impugnata delibera in quanto Parte_1
assunta nel rispetto dei requisiti per la celebrazione in autoconvocazione della assemblea.
In particolare, il convenuto espose che, per prassi consolidata della vita condominiale, l'organo assembleare era solito riunirsi nel mese di agosto di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi ma l'amministratore in carica ma con mandato scaduto, aveva Pt_2
disatteso a tale uso, contravvenendo ai doveri del proprio ruolo in violazione dell'art 1129 c.c.
L'ente condominiale rappresentò che l'ultima assemblea ordinaria era stata tenuta ad agosto del
2020 e l'amministratore era poi sostanzialmente rimasto inerte per tutto il 2021, provvedendo a convocare solo due assemblee straordinarie il 22.06.2021 e il 23.10.2021 ma non anche quella ordinaria, ripetutamente richiesta da vari condomini, per l'adempimento di tali incombenti urgenti alla luce della situazione del condominio.
A fronte, quindi, della revoca - del tutto ingiustificata attesa la modalità di svolgimento a distanza e la mancata allegazione di certificazione medica - dell'assemblea indetta per il 22 gennaio 2002 e la mancata indizione nel termine promesso di una nuova riunione nonostante la specifica richiesta via
PEC del 23 gennaio, ben 49 condomini avevano proceduto il 27 gennaio alla autoconvocazione dell'assemblea per il 13 febbraio dello stesso anno, informando debitamente sia gli attori sia l'amministratore Pt_2
Solo con comunicazione inviata il primo febbraio, quest'ultimo aveva poi provveduto, con colpevole ritardo, ad indire l'assemblea per le 15.30 dello stesso giorno di quella già autoconvocata,
la quale, tuttavia, era stata chiusa per assenza del numero legale a differenza di quella organizzata dai condomini con la quale, peraltro, era stata deliberata, tra le varie, la nomina di un nuovo amministratore.
Rappresentate tali circostanze, il convenuto sostenne, quindi, la regolarità della Parte_1
procedura di autoconvocazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 66 disp. att c.c. a fronte, in particolare, della grave inerzia dell'amministratore protratta a partire dalla mancata Pt_2
indizione della assemblea ordinaria del 2021.
All'udienza del 10 ottobre 2022 il giudice formulò una proposta conciliativa, suggerendo l'annullamento in autotutela della deliberazione impugnata con compensazione delle spese del giudizio, sulla quale non fu raggiunta un'intesa tra le parti, data, secondo la prospettazione degli attori, l'adozione da parte del di successive deliberazioni, tutte debitamente impugnate Parte_1
in quanto rivolte, in parte, a ratificare le statuizioni della delibera nulla in contestazione.
Istruita la causa con sole produzioni documentali, con sentenza n. 1078/2023 il Tribunale,
richiamando il principio della ragione più liquida, accolse l'impugnazione, dichiarando l'annullamento della delibera del 13.02.2022 sul rilievo che l'autoconvocazione della assemblea era avvenuta senza il rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 66 disp. att. c.c.; termine decorrente dalla richiesta di convocazione dell'assemblea inoltrata via PEC all'amministratore in data 23.01.2022.
Avverso tale decisione il ha proposto appello, cui ha resistito che ha a Parte_1 CP_1
sua volta dispiegato appello incidentale.
Il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione giudiziale del è stato ritualmente CP_2
riassunto dalla CP_1
La liquidazione giudiziale, in persona della nominata curatrice, non si è costituita e, pertanto, ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto la sussistenza dei requisiti di legittimità
dell'autoconvocazione e, in particolare, dell'inerzia dell'amministratore, ribadendo che l'ultima assemblea ordinaria era stata tenuta il 30 agosto del 2020 e già a partire da maggio 2021 numerosi condomini avevano sollecitato l'amministratore affinché provvedesse con urgenza alla convocazione.
Di conseguenza, secondo l'appellante, la richiesta da cui far decorrere il termine ex art. 66 disp. att.
c.c. non doveva esser collocata alla data del 23 gennaio 2022 - data dell'ultima tra le tante istanze dei condomini - ma almeno dall'assemblea di maggio 2021 e, quindi, sette mesi prima di quanto erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata.
Inoltre, ha ribadito la sussistenza dell'ulteriore requisito imposto dall'art. 66 disp. att. c.c. in quanto ad ottobre 2021 l'amministratore era stato messo in mora da quindici condomini in possesso di
172,21 millesimi di proprietà mentre l'ultimo avviso di autoconvocazione era stato promosso da ben
49 condomini per complessivi 551,50 millesimi di proprietà.
Il motivo non è fondato.
Le doglianze dell'appellante non sono idonee a sovvertire la decisione assunta dal primo giudice giacché fondate su circostanze inconferenti con l'oggetto del giudizio e su una lettura non obiettiva delle evidenze acquisite in istruttoria.
Come risultante dalla documentazione in atti, nel corso del 2021 l'amministratore uscente Pt_2
aveva provveduto a convocare due riunioni condominiali, rispettivamente per le date del 22.06.2021
e del 23.10.2021.
Quest'ultima assemblea, di carattere ordinario nonostante la contraria prospettazione dell'appellante, era stata indetta con l'evidente finalità di dar seguito a vari solleciti dei singoli condomini (vedi doc. 4 fascicolo di primo grado dell'appellante principale) e si era chiusa, come evincibile dal relativo verbale (vedi doc. 3b fascicolo di primo grado dell'appellante principale),
con la programmazione tassativa di una ulteriore convocazione a novembre 2021 per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020/2021.
A tal fine, in data 18 dicembre 2021 l'amministratore aveva provveduto a convocare l'assemblea ordinaria per il 22.01.2022 (vedi doc. 5 fascicolo di primo grado dell'appellante principale),
stabilendo quale ordine del giorno, tra i vari, anche l'approvazione del predetto bilancio consuntivo e quello preventivo per l'annualità 2021/2022.
Con comunicazione inoltrata il medesimo giorno dell'incontro, il aveva revocato la Pt_2
riunione (doc. 6 fascicolo dell'appellante principale), salvo poi provvedere alla riconvocazione il primo febbraio 2022 (docc. 18 e 19 fascicolo dell'appellante principale), esattamente nove giorni dopo la richiesta dei condomini del 23.01.2022.
Ora, ferma la totale inconferenza in questa sede di eventuali ritardi e inadempienze ex art. 1129 c.c.
dell'amministratore, la ricostruzione lineare della dinamica dei fatti esclude sia la possibilità in concreto di rinvenire in capo all'amministratore una vera e propria inerzia rilevante ai fini della procedura di autoconvocazione sia, in ogni caso, l'ammissibilità di una retrodatazione della richiesta ex art. 66 disp. att. c.c. a data antecedente il 23.01.2022.
Ne consegue, pertanto, che del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato la carenza del requisito temporale di cui all'art. 66 disp. att. c.c., atteso il primo invio dell'avviso di autoconvocazione il
27.01.2022.
A ciò, peraltro, deve aggiungersi anche la mancanza dell'ulteriore requisito del numero legale dei richiedenti in possesso complessivo di almeno un sesto della proprietà del condominio;
requisito impropriamente riferito dall'appellante non alla richiesta, bensì all'avviso di autoconvocazione, in aperto contrasto con il tenore letterale dell'art. 66 disp. att. c.c.
Sul punto, infatti, la petizione inviata via mail all'amministratore il 23.01.2022 risulta firmata da cinque condomini che, in base alla tabella fornita dallo stesso appellante (doc. 7 fascicolo dell'appellante principale), risultano nel possesso complessivo di soli 58,86 millesimi a fronte del minimo legale di 166,00.
Passando all'appello incidentale, con un unico motivo richiamando una sentenza CP_1
della Corte d'Appello di Torino del 2020, ha contestato la pronuncia di annullamento della impugnata delibera, sostenendone la nullità in quanto adottata non in presenza di semplice vizio di convocazione, ma con invalidità sostanziale stante l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento in capo all'assemblea condominiale del potere di impulso alla convocazione.
Neppure tale motivo è fondato.
Questa Corte non ignora che un indirizzo, formatosi nella giurisprudenza di merito e racchiuso nella pronuncia invocata dall'appellante (Corte d'Appello di Torino, n. 568/2020), riconduca la carenza dei requisiti di cui all'art. 66, co. 1, ultimo periodo, alla categoria giuridica dei vizi idonei a configurare la nullità delle eventuali delibere assunte dall'assemblea.
Tuttavia, deve rilevarsi l'esistenza di un opposto e florido orientamento di merito, a favore della qualificazione del vizio in esame quale causa di annullabilità (Trib. Ascoli Piceno, n. 498/2024;
Trib. Latina, n. 2232/2021; Trib. Cosenza n. 2163/2024), al quale questo Collegio ritiene di dover dar seguito, in quanto maggiormente aderente al dettato normativo e ai principi affermati in tema di invalidità delle delibere condominiali dal più recente e univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. n. 9839/2021; nello stesso senso Cass. n. 921/2023, Cass. n. 21235/2024) Secondo la Suprema Corte, la riforma del condominio assunta con legge n. 220/2012, ha accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleare tramite la riformulazione dell'art. 1137 c.c. e la testuale introduzione di una azione di annullamento nel caso di impugnazione delle delibere assembleari.
La modifica legislativa è sintomatica dell'intento del legislatore di innalzare l'annullabilità a regola sistematica della invalidità delle deliberazioni assembleari, riservando, per contro, un ruolo residuale e di mera eccezione alla nullità, in linea con l'impostazione tradizionale secondo cui essa consegue alla carenza o all'impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia.
Sul fronte applicativo, tale impostazione ha condotto la giurisprudenza all'abbandono del criterio discretivo, in precedenza affermato (Cass., Sez. Un., n. 4806/2005) tra delibere assembleari nulle e annullabili in forza della contrapposizione tra “vizi di sostanza” (inerenti il contenuto delle deliberazioni) e “vizi di forma” (attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle delibere), per favorire, invece, una perimetrazione puntuale della nullità “a quei vizi talmente
radicali da privare la deliberazione di cittadinanza dal mondo giuridico” e, in particolare, ai casi di: 1) mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto;
causa; forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) di illiceità
dell'oggetto (decisum assembleare contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume); 3) impossibilità del contenuto della deliberazione, da intendersi con riferimento alla oggettiva possibilità di attuazione di quanto deliberato (impossibilità materiale) ovvero in relazione ai poteri, facoltà e obblighi della assemblea – e, per quanto rileva in questa sede, anche dei singoli condomini – secondo le attribuzioni conferite ex lege (impossibilità giuridica).
Rispetto alla impossibilità giuridica, peraltro, la giurisprudenza ha coniato il difetto assoluto di attribuzioni quale “vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere ma all'an del potere
stesso” e, pertanto “non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla
carenza assoluta in astratto del potere esercitato”.
Al di fuori delle citate ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge, sia essa afferente alla sostanza piuttosto che alle regole procedimentali, determina la mera annullabilità della deliberazione.
Alla stregua di quanto esposto, nel caso in esame il vizio denunciato dall'appellante accidentale non risulta riconducibile ad alcuno dei casi di nullità, nemmeno alla categoria, maggiormente attinente in base alla prospettazione della censura, del difetto assoluto di attribuzioni.
Infatti, l'art. 66 disp. att. c.c., co. 1 delinea un potere che, seppur eccezionale e subalterno, non usurpa quello ordinario dell'amministratore ed è conferito direttamente ai condomini che devono,
però, esercitarlo nel rispetto delle condizioni di legge.
Ne deriva, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il Tribunale
ha correttamente qualificato il vizio della impugnata delibera e dichiarato il suo relativo annullamento.
Conclusivamente, debbono essere rigettati sia l'appello principale che quello incidentale, con conferma della sentenza n. 1078/2023.
Per effetto della soccombenza reciproca delle parti, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte sia dell'appellante principale sia di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1078/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2. Rigetta l'appello incidentale promosso da avverso la medesima decisione, CP_1
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte sia dell'appellante principale sia di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Maria Sechi dott. Maria Teresa Spanu