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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 970/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del 25 ottobre 2023 e vertente:
TRA
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giovanni Romano e dall'avv. Paola Genito e con questi elett.te domiciliata presso lo studio in Benevento al Viale Mellusi n. 53, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, ( ), (1987),
[...] C.F._3 Controparte_1
( ) e C.F._4 Parte_3
( ), rapp.ti e difesi dall'avv. Fiore Pagnozzi e con questo C.F._5
elett.te dom.ti presso lo studio in TEsarchio alla via Vitulanese, n. 2, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
, , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._6
Maria Maddalena Pauciullo e con questa elett.te dom.to presso lo studio in
TEsarchio alla via Benevento n.134, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1445/2017 del 14 giugno 2017, depositata in data 21 luglio 2017, pronunciata dal Tribunale di Benevento, R.G.
n. 169/2013, ad oggetto: accertamento acquisto per usucapione e inefficacia atto di alienazione.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si abbiano per integralmente trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato in data 9/14 gennaio Parte_1
2013, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento 930), Controparte_1
, , (1987) e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare inefficace l'atto per
[...]
Notar del 1°/03/2010 (rep.n° 20945) intercorso tra i sigg. Persona_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1
, nato a [...] il [...] e , nata Controparte_1 Parte_3 a Benevento il 17/10/1990, nella parte in cui ha disposto il trasferimento in favore dei sigg. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_3
, nata a [...] il [...], dei diritti (nuda proprietà) pari a
[...]
667/1000 delle particelle 321 e 323 (ex 54b e 82b) del foglio 9 e dei diritti pari a
334/1000 della particella 6 del foglio 10, in quanto atto posto in essere a non domino;
dichiarare, comunque, il predetto atto inopponibile alla sig.ra
, con ogni altro provvedimento necessario e conseguente;
Parte_1
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 cc, che la sig.ra Parte_1
è divenuta proprietaria esclusiva del fondo rustico sito in
[...]
TEsarchio, alla località TEmauro, e riportato in Catasto con le particelle
321(ex 54b) e 323 (ex 82b), foglio 9, e con la particella no 6, foglio 10, dell'estensione complessiva di ha 1.56.85, oggetto di frazionamento no
145793/2001, approvato in data 18-04-2011, per intervenuta usucapione;
condannare i convenuti , nato a [...]_1
(BN) il 2-07-1930, , nato a [...] il [...] e Controparte_1
, a risarcire alla sig.ra tutti i danni Parte_3 Parte_1
derivatigli dalla molestia (di diritto) da essi posta in essere in relazione al suo possesso delle predette zonette di terreno, danni da liquidarsi in via equitativa.”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva di aver posseduto, dal 1989, in modo esclusivo continuo. pacifico, ininterrotto ed indisturbato, un fondo rustico, sito in TEsarchio (BN), alla località TEmauro, comprendente le particelle 54 e 82 del foglio 9 (vigneto), e particella 6 del foglio 10 (frutteto), per una superficie complessiva di ha 1.56.85. Deduceva inoltre di aver provveduto al frazionamento del fondo con atto approvato il 18 aprile 2011 così da determinare le particelle all'attualità: 321 ex 54/b e 323 ex 82/b – foglio 9 – invariata la particella 6 del foglio 10. Riferiva poi che nell'anno 1996, a seguito del decesso della madre
[...]
diventava comproprietaria degli indicati beni con il padre ( Per_2 CP_1
ed i fratelli ( e ), per le seguenti quote: 111/1000 in riferimento Pt_2 CP_2
alle particelle 54 e 82 del foglio 9, 222/1000 in riferimento alla particella 6 del foglio 10, continuando a possedere le zone di terreno nella loro intera estensione in via esclusiva e in forza di una divisione bonaria con gli altri coeredi che, a suo dire, si erano disinteressati dei beni, avendo dichiarato di voler formalizzare in suo favore l'intestazione dei medesimi.
Aveva invece avuto poi notizia che il padre (1930) aveva alienato ai nipoti CP_1
(1987) e , con atto notarile del 1° marzo Controparte_1 Parte_3
2010, la nuda proprietà di alcuni beni immobili includendo nella cessione i diritti pari a 667/1000 delle particelle 54 e 82 del foglio 9 e pari a 334/1000 della particella 6 del foglio 10.
A seguito della citata alienazione la parte attrice evidenziava il proprio interesse ad esperire l'azione giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento di essere l'unica proprietaria, a titolo originario, dei descritti fondi ritenendo ad essa non opponibile l'atto di alienazione del 1° marzo 2010.
1.1 Si costituivano (1930), , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e (1987) che chiedevano il rigetto della domanda
[...] Controparte_1
assumendo che ed il figlio sino al momento del Parte_4 Pt_2
decesso di avvenuto nell'anno 1996, avevano posseduto con Persona_2
altri familiari, compresa i fondi oggetto di causa. Dichiaravano che Parte_1
dopo il decesso di non vi era stata alcuna divisione bonaria tra le parti Per_2
coeredi. Evidenziavano anche che per il periodo 1990/1993 Parte_1
non aveva coltivato i fondi perché impegnata ad assistere il marito
[...]
gravemente malato.
1.2 restava contumace. Controparte_2 1.3 Veniva espletata la prova testimoniale e la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 10.11.2016.
2. Con la sentenza n. 1445/2017 il Tribunale di Benevento così disponeva: -
Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento in favore Parte_1
di (1930), , (1987) e Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese e compensi di lite, che liquida in complessivi Parte_3
€.4.835,00, oltre spese forfettarie, cpa e iva;
- Nulla per le spese nel rapporto tra
l'attrice e , stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_2
Il Giudice di primo grado evidenziava che l'attrice pur avendo dedotto di aver iniziato a possedere i beni oggetto di causa dall'anno 1989, prima ancora del decesso della madre avvenuto nel 1996 ed avente causa, riconosceva di essere divenuta comproprietaria dei medesimi beni, unitamente al padre ed ai fratelli, tanto dal 1996, precisando di aver tenuto il possesso esclusivo in virtù di un accordo di divisione bonaria con gli altri coeredi.
Il Giudice riteneva che il riferimento formulato dall'attrice ad un intervenuto accordo bonario tra i coeredi per formalizzare la titolarità dei fondi in suo favore era significativo della circostanza che “l'atteggiamento dominicale dell'attrice avrebbe cominciato a esteriorizzarsi solo a seguito dell'accordo divisorio verbale, avvenuto necessariamente dopo la morte della madre, avvenuta nel
1996.”. Da ciò discendeva che alla data di proposizione della domanda il ventennio utile ad usucapire non era maturato, tenuto conto del riconoscimento effettuato di essere divenuta comproprietaria con gli altri eredi a seguito della morte della madre.
Il Giudice evidenziava inoltre che anche la prova testimoniale espletata non aveva fornito elementi utili ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per una pronuncia di usucapione, ciò in quanto la coltivazione del fondo non poteva essere ritenuto elemento probatorio dirimente. Riportava specificatamente le dichiarazioni testimoniali puntualizzando, fra l'altro, che diversi testi avevano riferito della presenza continua degli altri familiari sui fondi. (Le emergenze istruttorie inducono pertanto a ritenere che per tutti questi anni, o quanto meno sino a pochi anni fa – molto meno di venti, i contendenti abbiano sempre praticato
i terreni oggetto della domanda, provvedendo alla cura degli stessi, senza che in tale attività si sia dedicata esclusivamente l'attrice. – pag. 4 sentenza)
3. Ha proposto appello con un unico articolato motivo: Parte_1
Sulla infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del rigetto della domanda attorea. Sulla erronea e superficiale ricostruzione dei fatti di causa compiuta dal
Tribunale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1164 del Codice civile. Violazione degli artt. 115 e 116 del Codice di procedura civile. Difetto di motivazione.
Ha così concluso:
1. riformare integralmente la sentenza n. 1445/2017, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio iscritto al numero di registro generale n.169/2013 e, previa sua declaratoria di inefficacia, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado come di seguito riportate: - dichiarare inefficace l'atto per Notar dell'1.3.2010 Persona_1
(rep. n. 20945) intercorso tra i IG.ri , nato a [...]_1
TE AB (BN) il 2.7.1930, , nato a [...] il Controparte_1
12.5.1987 e , nata a [...] il [...], nella parte Parte_3
in cui ha disposto il trasferimento, in favore dei IG.ri , nato Controparte_1
a Benevento il 12.5.1987 e , nata a [...] il Parte_3
17.10.1990, dei diritti (nuda proprietà) pari a 667/1000 delle particelle 321 e 323
(ex 54b e 82b) del foglio 9 e dei diritti pari a 334/1000 della particella 6 del foglio
10, in quanto atto posto in essere a non domino;
- dichiarare, comunque, il predetto atto inopponibile alla IG.ra , con ogni altro Parte_1
provvedimento necessario e conseguente;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., che la IG.ra è divenuta proprietaria Parte_1
esclusiva del fondo rustico sito in TEsarchio, alla località TEmauro, e riportato in Catasto con le particelle 321 (ex 54b) e 323 (ex 82b), foglio 9, e con la particella n. 6, foglio 10, dell'estensione complessiva di ha 1.56.85, oggetto di frazionamento n. 145793/2001, approvato in data 18.4.2011, per intervenuta usucapione;
- condannare i convenuti , nato a [...]_1
TE AB (BN) il 2.7.1930, , nato a [...] il Controparte_1
12.5.1987 e , nata a Benevento il [...], a [...]_3
alla IG.ra tutti i danni derivatigli dalla molestia (di Parte_1
diritto) da essi posta in essere in relazione al suo possesso dei predetti appezzamenti di terreno, danni da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione di quelle del presente grado.
4.Si sono costituiti (1930), , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e (1987) che, nel merito, hanno eccepito
[...] Controparte_1
l'infondatezza del gravame e ne hanno chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite del grado, da attribuire al procuratore antistatario.
4.1Si è costituito anche , contumace in primo grado, il quale Controparte_2
ha precisato e ribadito di essere estraneo ai fatti di causa e di non essere responsabile per i “presunti danni derivati all'appellante dalla molestia (di diritto) posta in essere dagli altri appellati in relazione al suo possesso dei predetti appezzamenti di terreno.”.
Ha così concluso: 1)- accertare e dichiarare la completa estraneità dell'istante nei fatti di causa;
2)- per l'effetto dichiarare che lo stesso non è tenuto a nessun risarcimento danni per nessun titolo a favore della sig.ra immacolata;
CP_1
3)- condannare chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'udienza del 25.10.2023 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21 luglio 2017; b) non è stata notificata al procuratore costituito;
c) l'atto d'appello è stato inoltrato per la notifica in data 14.02.2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini.
E' possibile quindi passare all'esame del motivo di appello.
7. Con l'unico motivo (Sulla infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del rigetto della domanda attorea. Sulla erronea e superficiale ricostruzione dei fatti di causa compiuta dal Tribunale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158
e 1164 del Codice civile. Violazione degli artt. 115 e 116 del Codice di procedura civile. Difetto di motivazione.) l'appellante ha affermato che: “Le motivazioni poste a sostegno del rigetto della domanda attorea, difatti, alla luce di un corretto esame dei fatti di causa e delle risultanze probatorie scaturenti dalla fase istruttoria svolta in primo grado, risultano completamente irragionevoli e, soprattutto, inconferenti rispetto ai dati emersi.”.
In particolare ribadisce di aver esercitato, sui fondi oggetto di causa, un diritto
“corrispondente a quello di proprietà” in modo esclusivo, continuo, pacifico, ininterrotto ed indisturbato sin dall'anno 1989, tale da integrare “gli estremi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione”. Aggiunge poi di aver provveduto al frazionamento nell'anno 2011 quale attività corrispondente al diritto di proprietà
e proprio per aver maturato il ventennio necessario ad usucapire.
Assume la sussistenza di un distinguo tra il periodo 1989/1996, nel quale lei ha posseduto i fondi in maniera pacifica ed indisturbata, ed il periodo successivo al decesso della madre “evento a seguito del quale, si è instaurata una comunione ereditaria tra il coniuge e i discendenti della de cuius che, sul piano pratico operativo, non ha inciso in alcun modo sulla gestione del suddetto fondo.”.
Sostiene che i periodi ante e post 1996 (con conseguente apertura della successione della de cuius concorrono a formare il ventennio Persona_2
necessario ai sensi dell'art. 1158 c.c., per considerare perfezionato l'acquisto della proprietà a titolo originario, tenuto conto che il possesso è stato esercitato sia nella coltivazione del fondo, sia nella gestione ed organizzazione del medesimo attraverso il “frazionamento delle particelle realizzato e approvato nel 2011 su iniziativa dell'appellante, unica fruitrice delle stesse.”.
Aggiunge ancora che la prova testimoniale espletata ha confermato la circostanza che coltivava il fondo rustico fin dal 1989, in quanto “affidatole in eredità” dai genitori, nel mentre gli interventi sul fondo, operati dagli altri coeredi, sarebbero stati effettuati nel periodo dell'infortunio del marito dell'appellante, proprio al fine di darle una mano, poiché lei ed il marito si erano occupati della gestione e della coltivazione sin dal 1989.
In ordine poi all'affermazione del Giudice che ritiene non provata “la circostanza dedotta da parte attrice, di una divisione bonaria avvenuta tra essa, il padre e i germani, stante l'assenza della forma scritta all'uopo richiesta” sostiene che non sia necessaria la forma scritta in quanto il fondo le sarebbe stato attribuito, e non sarebbe stato diviso, ciò comportando la sussistenza dei presupposti necessari ad usucapire – decorso del tempo – senza fra l'altro rendersi necessaria l'interversione nel possesso (richiama la giurisprudenza che afferma: “il comproprietario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” – pag. 11 atto di appello).
L'articolato motivo di appello è infondato.
Giova osservare, come in parte già evidenziato dal primo giudice, che la stessa attrice/attuale appellante, nel descrivere le modalità con cui è venuta ad acquistare la signoria di fatto sul fondo di causa nel 1989 ha parlato di un “affido in eredità” da parte dei suoi genitori, allora viventi, che ne erano proprietari (la madre della p.lla 6 foglio 10) e comproprietari (entrambi delle p.lle 54 e 82 foglio9). Avendo affermato di aver ricevuto il godimento materiale del fondo dai legittimi proprietari, suoi stretti congiunti, la relazione venutasi ad instaurare nel 1989 tra l'appellante e il predio non ha le caratteristiche del possesso utile da usucapire, perché il potere di fatto non è descritto come frutto di una apprensione autonoma animo domini da parte della stessa ma derivatale da una concessione dei genitori, circostanza che implica, nella stessa prospettazione attorea, la consapevolezza dell'appartenenza ad altri del fondo e quindi, a quel momento, l'assenza dell'animus rem sibi habendi.
Dunque, la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. nel caso in esame è superata dalle stesse allegazioni attoree che inducono a qualificare la relazione con il fondo in termini di mera detenzione in difetto del presupposto soggettivo
(animus possidendi) di talchè la prova della coltivazione del fondo, ancorchè pacifica ed indisturbata dal 1989, non è sufficiente ad integrare la sussistenza del possesso utile ad usucapire, in mancanza di deduzione e di prova di un atto di interversione nei confronti dei possessori/proprietari ( i genitori).
La situazione muta a partire dal 1996 quando l'appellante a seguito della morte della madre in forza di successione legittima, diventa coerede Persona_2
pro indiviso del fondo, in quanto da tale momento, per effetto del subentro nella posizione della de cuius, la sua relazione con il predio si connota come possesso.
Tuttavia anche qui è la stessa appellante a riconoscere l'esistenza del diritto di comproprietà dei fratelli e del padre, assumendo di raggiunto con essi un accordo verbale di divisione, poi non formalizzato, allegazioni che confermano l'assenza dell'animus possidendi uti dominus e non uti condominus, presupposto necessario a colorare il “corpus” ai fini dell'usucapione.
Per il periodo dal 1996 la mera coltivazione e gestione del fondo e il frazionamento di per sé sono, allora, attività inidonee a dimostrare la ricorrenza di un possesso corrispondente ad un dominio esclusivo del predio, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui desumere l'esclusione degli altri compossessori.
In ogni caso, il possesso esercitato dal 1996 non sarebbe utile ai fini dell'usucapione per mancanza del ventennio alla data della domanda giudiziale
(2013).
Sostiene poi l'appellante che il Giudice ha errato nel ritenere non provata “la circostanza dedotta da parte attrice, di una divisione bonaria avvenuta tra essa, il padre e i germani, stante l'assenza della forma scritta all'uopo richiesta.”.
Tale assunto è irrilevante ai fini dell'usucapione, e milita piuttosto in senso contrario alla linea difensiva dell'appellante perché esclude la manifestazione di un dominio esclusivo sulla res in aperto contrasto con il compossesso dei coeredi e fa presumere che il godimento e la gestione del fondo da parte dell'appellante sia avvenuta nella conoscenza e senza l'opposizione degli stessi. Resta, dunque confermata l'assenza di prova del possesso utile ad usucapire.
Ne consegue l'assorbimento delle ragioni svolte dall'appellante a sostegno della nullità dell'atto di donazione oggetto di causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente respinto.
8. In considerazione della soccombenza, va condannata al Parte_1
pagamento delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati, ad esclusione di che nel costituirsi nel presente grado ha assunto Controparte_2
una linea difensiva neutra, sicchè rispetto ad esso manca una vera soccombenza e le spese vanno compensate.
La liquidazione è operata sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14
e succ, mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato basso scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
9. Si dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1445/2017, pronunciata dal Tribunale di Benevento, così definitivamente provvede:
-1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la statuizione impugnata;
-2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(1930), , e (1987), Parte_2 Parte_3 Controparte_1
delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida complessivamente in € 3966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta, da attribuire all'avv. Fabio Pagnozzi.
-3) compensa le spese del grado tra l'appellante e;
Controparte_2
-4) Si dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli in data 8 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Chiara Memoli dott.ssa Alessandra Piscitiello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
3 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
4 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
5 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
6 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
7 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
8 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
9 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
10 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
11 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
12 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
13 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Controparte_1
(1930) + quattro.
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