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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4795/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , in qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliate in Parma presso lo studio dell'Avv.
AN AN che le rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e al ricorso in riassunzione;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA
TEZONE 5 VERONA presso lo studio dell'Avv. CHIODELLI
GUIDO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione unitamente all'avv. Elena Fortuna;
(C.F. ), in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in V.LE OLIMPIA N. 4 37057 SAN AN LUPATOTO presso lo studio dell'Avv. BOLOGNESI BARBARA che la rappresenta e pagina 1 di 7 difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione unitamente all'avv. Alessandro Azzini;
PARTE RESISTENTE
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORETTO
RICCARDO, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA', 1 37121 VERONA presso l'Avvocatura Civica;
ER HI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la Sig.ra in Parte_1 proprio e nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del genitore, Sig. ha convenuto in giudizio la Persona_1
e Controparte_1
l' di Verona, chiedendo al Controparte_3
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale di Verona:
-IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era ed è dovuto dal
portatore di handicap in situazione di gravità e affetto Persona_1 da demenza senile, addebitabile anche a un trauma del 5 luglio
2018, per il suo ricovero dal giugno 2019 presso una R.S.A. sita in
Verona, Via Carlo Cipolla n. 62, della
[...] con sede in San Controparte_1
Bonifacio (VR), Corso Venezia n. 68, PEC.
Email_1
-ANCORA IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c.
l'impegno assunto dalla signora in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno del padre in forza di un contratto Per_1
pagina 2 di 7 di accoglienza con impegnativa sanitaria in data 13.6.2019 di provvedere al pagamento della retta di ricovero, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
-PER L'EFFETTO: dichiarare tenuti e condannare, in solido fra loro o per la porzione che compete loro,
[...] con sede in San Bonifacio Controparte_1
(VR), Corso Venezia n. 68, PEC. e Email_1
l' con sede legale Via Valverde, 42 — Parte_3
37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA PEC: P.IVA_2
entrambe in persona dei loro legali Email_2 rappresentanti pro tempore, alla restituzione in favore de signor della complessiva somma di € 94.435,63, oltre interessi legali Pt_1 dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda, nonché la seconda a corrispondere la retta dovuta dal signor Pt_1
-IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e
CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del;
nel Controparte_2 merito, il rigetto delle domanda di parte ricorrente;
nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata dalla ricorrente e, quindi, nella denegata ipotesi, in cui venisse accertata e riconosciuta una qualsiasi posizione creditoria della Sig.ra in proprio e nella sua Parte_1 qualità di Amministratore di Sostegno del Sig. nei Persona_1 confronti della e/o dell' Controparte_1 Controparte_3
, dichiararsi tale eventuale voce di credito di esclusiva
[...] competenza della stessa , con Controparte_3 obbligo e condanna esclusiva in capo a quest'ultima, di rimborsare a favore della stessa parte ricorrente, la medesima somma come accertata e dovuta in restituzione, a seguito del presente pagina 3 di 7 procedimento;
nel merito, in via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui la venisse condannata Controparte_1 al pagamento di un'eventuale somma a favore di parte ricorrente, una volta accertato e quantificato l'obbligo ex lege del Comune di
Verona di concorrere al pagamento della retta mensile relativa alla c.d. quota sociale (o c.d. quota alberghiera) per l'attività di assistenza socio-sanitaria residenziale per non autosufficienti, così come prestata dalla allo stesso Sig. Controparte_1 Per_1
e, così, altresì, una volta accertata e quantificata la quota ex
[...] lege in capo, invece, al Sig. per il medesimo periodo e Persona_1 titolo, condannarsi il e la Sig.ra , Controparte_2 Parte_1 quale Amministratrice di Sostegno del Sig. secondo Persona_1 la rispettiva quota percentuale di competenza in relazione al pagamento della retta mensile relativa alla c.d. quota sociale (o c.d. quota alberghiera) per l'attività di assistenza socio-sanitaria residenziale per non autosufficienti, così come prestata dalla allo stesso Sig. dal 13.06.2019 Controparte_1 Persona_1 al pagamento a favore della della relativa e Controparte_1 conseguente complessiva somma, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al dì dell'effettivo soddisfo.
Si è altresì costituita in giudizio l' , Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione, e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente quanto alla domanda di condanna al versamento della retta pro futuro, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte da , anche in qualità di Parte_1 rappresentante di . Persona_1
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
In seguito al decesso del sig. il processo è stato Persona_1 dichiarato interrotto ed è stato successivamente riassunto da e , in qualità di eredi del de cuius. Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 7 La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
10.7.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, le domande avanzate in giudizio da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate.
Deve essere, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità delle deduzioni di parte ricorrente, solo che si consideri come, nel proprio atto introduttivo, essa si limiti a citare una serie di pronunce relative al pagamento della retta di RSA nel caso in cui il paziente ricoverato sia malato di Alzheimer, senza tuttavia curarsi di allegare se, nel caso del sig. ricorresse questa forma di Pt_1 patologia, se la prestazione socioassistenziale fosse (oppure non) inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria ed, eventualmente, alla luce di quali circostanze di fatto (specificando, in particolare, quali fossero i trattamenti sanitari somministrati e con quale frequenza, se fosse stato previsto un piano terapeutico personalizzato).
Ciò posto, va osservato come parte ricorrente non abbia neppure alla prima udienza, e in seguito alla costituzione dei resistenti e del terzo chiamato, meglio precisato i fatti posti a fondamento della propria domanda, considerato, in particolare, che: i) il “preverbale” depositato nel fascicolo telematico in data 5.2.2024 era del tutto irrituale (lo stesso è stato, infatti, dichiarato inammissibile) e, in ogni caso, generico;
ii) parte ricorrente, nel corso della prima udienza, non ha esposto alcuna ulteriore deduzione né repliche alla difese articolate dai resistenti.
Ebbene, va osservato come, nel procedimento semplificato il thema decidendum et probandum deve essere definito nel corso della prima udienza, mentre il termine ultimo per contestare le allegazioni delle controparti coincide con la prima memoria ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c., ove concessa.
Nel caso di specie, non è stato soddisfatto da parte ricorrente né, per un verso, l'onere di allegazione gravante su chi agisce in pagina 5 di 7 giudizio – vale a dire l'obbligo di descrivere in dettaglio i fatti a sostegno della propria pretesa – né, per altro verso, l'onere di contestazione specifica, posto che, nella prima memoria ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c., le eredi del sig. non si sono Pt_1 confrontate con le deduzioni delle controparti, ma si sono limitate a ribadire quanto esposto in ricorso.
Da tali rilievi consegue che i) non è stato allegato né provato che il sig. fosse affetto da una infermità grave né dal morbo di Pt_1
Alzheimer; ii) può, viceversa, ritenersi dimostrato, in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., che al sig. fosse stata Pt_1 somministrata unicamente terapia farmacologica, come a tutti gli altri ospiti della RSA (cfr. deduzioni dell'AULSS 9, non tempestivamente contestate da parte ricorrente); iii) i costi delle prestazioni sanitarie ulteriori, erogate al sig. sono state Pt_1 sostenute dall'Azienda sanitaria (cfr. deduzioni dell'AULSS 9, non tempestivamente contestate da parte ricorrente); iv) non vi era alcun piano terapeutico personalizzato (cfr. deduzioni della non tempestivamente contestate da parte Controparte_1 ricorrente).
Da quanto esposto risulta che parte ricorrente non ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, sicché la domanda avanzata in giudizio deve essere rigettata.
La domanda svolta da nei confronti del Controparte_1 [...]
va dichiarata assorbita, essendo stata svolta in via CP_2 subordinata all'accoglimento delle pretese di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente
(quelle sostenute dai resistenti in virtù del principio di soccombenza e quelle sostenute dal in virtù del Controparte_2 principio di causalità). Le stesse sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande svolte da parte ricorrente;
Dichiara assorbite le domande svolte da
[...] nei confronti del;
Controparte_1 CP_2 CP_2
Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti e al terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 9.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4795/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , in qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliate in Parma presso lo studio dell'Avv.
AN AN che le rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e al ricorso in riassunzione;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA
TEZONE 5 VERONA presso lo studio dell'Avv. CHIODELLI
GUIDO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione unitamente all'avv. Elena Fortuna;
(C.F. ), in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in V.LE OLIMPIA N. 4 37057 SAN AN LUPATOTO presso lo studio dell'Avv. BOLOGNESI BARBARA che la rappresenta e pagina 1 di 7 difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione unitamente all'avv. Alessandro Azzini;
PARTE RESISTENTE
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORETTO
RICCARDO, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA', 1 37121 VERONA presso l'Avvocatura Civica;
ER HI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la Sig.ra in Parte_1 proprio e nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del genitore, Sig. ha convenuto in giudizio la Persona_1
e Controparte_1
l' di Verona, chiedendo al Controparte_3
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale di Verona:
-IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era ed è dovuto dal
portatore di handicap in situazione di gravità e affetto Persona_1 da demenza senile, addebitabile anche a un trauma del 5 luglio
2018, per il suo ricovero dal giugno 2019 presso una R.S.A. sita in
Verona, Via Carlo Cipolla n. 62, della
[...] con sede in San Controparte_1
Bonifacio (VR), Corso Venezia n. 68, PEC.
Email_1
-ANCORA IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c.
l'impegno assunto dalla signora in proprio e quale Parte_1 amministratore di sostegno del padre in forza di un contratto Per_1
pagina 2 di 7 di accoglienza con impegnativa sanitaria in data 13.6.2019 di provvedere al pagamento della retta di ricovero, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
-PER L'EFFETTO: dichiarare tenuti e condannare, in solido fra loro o per la porzione che compete loro,
[...] con sede in San Bonifacio Controparte_1
(VR), Corso Venezia n. 68, PEC. e Email_1
l' con sede legale Via Valverde, 42 — Parte_3
37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA PEC: P.IVA_2
entrambe in persona dei loro legali Email_2 rappresentanti pro tempore, alla restituzione in favore de signor della complessiva somma di € 94.435,63, oltre interessi legali Pt_1 dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda, nonché la seconda a corrispondere la retta dovuta dal signor Pt_1
-IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e
CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del;
nel Controparte_2 merito, il rigetto delle domanda di parte ricorrente;
nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda formulata dalla ricorrente e, quindi, nella denegata ipotesi, in cui venisse accertata e riconosciuta una qualsiasi posizione creditoria della Sig.ra in proprio e nella sua Parte_1 qualità di Amministratore di Sostegno del Sig. nei Persona_1 confronti della e/o dell' Controparte_1 Controparte_3
, dichiararsi tale eventuale voce di credito di esclusiva
[...] competenza della stessa , con Controparte_3 obbligo e condanna esclusiva in capo a quest'ultima, di rimborsare a favore della stessa parte ricorrente, la medesima somma come accertata e dovuta in restituzione, a seguito del presente pagina 3 di 7 procedimento;
nel merito, in via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui la venisse condannata Controparte_1 al pagamento di un'eventuale somma a favore di parte ricorrente, una volta accertato e quantificato l'obbligo ex lege del Comune di
Verona di concorrere al pagamento della retta mensile relativa alla c.d. quota sociale (o c.d. quota alberghiera) per l'attività di assistenza socio-sanitaria residenziale per non autosufficienti, così come prestata dalla allo stesso Sig. Controparte_1 Per_1
e, così, altresì, una volta accertata e quantificata la quota ex
[...] lege in capo, invece, al Sig. per il medesimo periodo e Persona_1 titolo, condannarsi il e la Sig.ra , Controparte_2 Parte_1 quale Amministratrice di Sostegno del Sig. secondo Persona_1 la rispettiva quota percentuale di competenza in relazione al pagamento della retta mensile relativa alla c.d. quota sociale (o c.d. quota alberghiera) per l'attività di assistenza socio-sanitaria residenziale per non autosufficienti, così come prestata dalla allo stesso Sig. dal 13.06.2019 Controparte_1 Persona_1 al pagamento a favore della della relativa e Controparte_1 conseguente complessiva somma, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al dì dell'effettivo soddisfo.
Si è altresì costituita in giudizio l' , Controparte_3 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione, e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente quanto alla domanda di condanna al versamento della retta pro futuro, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte da , anche in qualità di Parte_1 rappresentante di . Persona_1
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
In seguito al decesso del sig. il processo è stato Persona_1 dichiarato interrotto ed è stato successivamente riassunto da e , in qualità di eredi del de cuius. Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 7 La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
10.7.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, le domande avanzate in giudizio da parte ricorrente sono infondate e vanno rigettate.
Deve essere, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità delle deduzioni di parte ricorrente, solo che si consideri come, nel proprio atto introduttivo, essa si limiti a citare una serie di pronunce relative al pagamento della retta di RSA nel caso in cui il paziente ricoverato sia malato di Alzheimer, senza tuttavia curarsi di allegare se, nel caso del sig. ricorresse questa forma di Pt_1 patologia, se la prestazione socioassistenziale fosse (oppure non) inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria ed, eventualmente, alla luce di quali circostanze di fatto (specificando, in particolare, quali fossero i trattamenti sanitari somministrati e con quale frequenza, se fosse stato previsto un piano terapeutico personalizzato).
Ciò posto, va osservato come parte ricorrente non abbia neppure alla prima udienza, e in seguito alla costituzione dei resistenti e del terzo chiamato, meglio precisato i fatti posti a fondamento della propria domanda, considerato, in particolare, che: i) il “preverbale” depositato nel fascicolo telematico in data 5.2.2024 era del tutto irrituale (lo stesso è stato, infatti, dichiarato inammissibile) e, in ogni caso, generico;
ii) parte ricorrente, nel corso della prima udienza, non ha esposto alcuna ulteriore deduzione né repliche alla difese articolate dai resistenti.
Ebbene, va osservato come, nel procedimento semplificato il thema decidendum et probandum deve essere definito nel corso della prima udienza, mentre il termine ultimo per contestare le allegazioni delle controparti coincide con la prima memoria ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c., ove concessa.
Nel caso di specie, non è stato soddisfatto da parte ricorrente né, per un verso, l'onere di allegazione gravante su chi agisce in pagina 5 di 7 giudizio – vale a dire l'obbligo di descrivere in dettaglio i fatti a sostegno della propria pretesa – né, per altro verso, l'onere di contestazione specifica, posto che, nella prima memoria ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c., le eredi del sig. non si sono Pt_1 confrontate con le deduzioni delle controparti, ma si sono limitate a ribadire quanto esposto in ricorso.
Da tali rilievi consegue che i) non è stato allegato né provato che il sig. fosse affetto da una infermità grave né dal morbo di Pt_1
Alzheimer; ii) può, viceversa, ritenersi dimostrato, in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., che al sig. fosse stata Pt_1 somministrata unicamente terapia farmacologica, come a tutti gli altri ospiti della RSA (cfr. deduzioni dell'AULSS 9, non tempestivamente contestate da parte ricorrente); iii) i costi delle prestazioni sanitarie ulteriori, erogate al sig. sono state Pt_1 sostenute dall'Azienda sanitaria (cfr. deduzioni dell'AULSS 9, non tempestivamente contestate da parte ricorrente); iv) non vi era alcun piano terapeutico personalizzato (cfr. deduzioni della non tempestivamente contestate da parte Controparte_1 ricorrente).
Da quanto esposto risulta che parte ricorrente non ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa, sicché la domanda avanzata in giudizio deve essere rigettata.
La domanda svolta da nei confronti del Controparte_1 [...]
va dichiarata assorbita, essendo stata svolta in via CP_2 subordinata all'accoglimento delle pretese di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente
(quelle sostenute dai resistenti in virtù del principio di soccombenza e quelle sostenute dal in virtù del Controparte_2 principio di causalità). Le stesse sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio, diminuite per quella istruttoria).
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande svolte da parte ricorrente;
Dichiara assorbite le domande svolte da
[...] nei confronti del;
Controparte_1 CP_2 CP_2
Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti e al terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 9.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 7 di 7