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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
AD ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2576 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Elvira Argento
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede Controparte_1
in Roma Via Giuseppe Grezar n 14
resistente contumace
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agente di Riscossione, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
Pagina 1 L'opposizione è fondata.
Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione della cartella.
E' onere dell'Ente impositore dimostrare la regolarità degli atti impositivi e di aver compiuto eventuali atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione delle cartelle sottese
Nel caso in oggetto, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla L.335/1995 in quanto nel caso di specie non trova applicazione l'art. 2935 c.c. che dispone:
« I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni »
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato notificato il 28.8.2024, mentre la notifica delle cartelle sottese è rimasta indimostrata atteso che è rimasta contumace. CP_2
Né medesima, rimanendo contumace, ha prodotto eventuali atti interruttivi della CP_2
prescrizione.
Ne consegue che il credito di cui alle cartelle sottese all'atto impugnato è da considerarsi prescritto e pertanto non dovuto
Per le ragioni su esposte la domanda del ricorrente può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT
AD ES:
Pagina 2 1) Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione
2) condanna al rimborso in favore del ricorrente Controparte_3
delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Ragusa il 3.10.2025
Il Giudice Gop
TT AD ES
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
AD ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2576 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Elvira Argento
Ricorrente
contro
, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede Controparte_1
in Roma Via Giuseppe Grezar n 14
resistente contumace
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agente di Riscossione, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
Pagina 1 L'opposizione è fondata.
Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione della cartella.
E' onere dell'Ente impositore dimostrare la regolarità degli atti impositivi e di aver compiuto eventuali atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione delle cartelle sottese
Nel caso in oggetto, si ritiene applicabile il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla L.335/1995 in quanto nel caso di specie non trova applicazione l'art. 2935 c.c. che dispone:
« I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni »
Ciò premesso, l'atto impugnato è stato notificato il 28.8.2024, mentre la notifica delle cartelle sottese è rimasta indimostrata atteso che è rimasta contumace. CP_2
Né medesima, rimanendo contumace, ha prodotto eventuali atti interruttivi della CP_2
prescrizione.
Ne consegue che il credito di cui alle cartelle sottese all'atto impugnato è da considerarsi prescritto e pertanto non dovuto
Per le ragioni su esposte la domanda del ricorrente può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT
AD ES:
Pagina 2 1) Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione
2) condanna al rimborso in favore del ricorrente Controparte_3
delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Ragusa il 3.10.2025
Il Giudice Gop
TT AD ES
Pagina 3