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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 63 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
, già socio della società estinta AL DI EL FA & C. Controparte_1
SN ( ), nonché garante della stessa società e quale erede di , già socia P.IVA_1 Persona_1
della medesima società estinta, con il patrocinio degli Avv.ti CHIERICATI ROSA
( ) e CASANOVA LORENZO ( , elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei propri difensori e;
Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CITTANTI Controparte_2 P.IVA_2
GIULIANO ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Via C.F._3
Bersaglieri del Po, 4 FERRARA;
1 APPELLATA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
ANTONIO FORMARO, con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Bologna (BO), alla via Galliera n. 8,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
in punto a: appello avverso la sentenza n. 943 del 4-10.10. 2017 del Tribunale di Ferrara
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della sentenza n. 2936/2018, pubblicata il 27/11/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bologna e della Sentenza n. 943/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara pubblicata il 10/10/2017: Nel merito: revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti i motivi dedotti e come meglio;
Accertare, che la soc. Aligrà di EL
AN & C. snc, oggi estinta, era creditrice in linea accertativa per l'importo meglio specificato in narrativa;
riconoscere e accertare l'invalidità e nullità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, usurari, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo addebitate in corso di rapporto, non validamente pattuiti, con ogni conseguente pronuncia;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_4 propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. cagionando un danno a parte attrice per un importo indeterminabile, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla permanenza del vincolo fideiussorio;
Accertare l'esatto saldo dare avere tra le parti dicendo tenuta l'una in pagamento in favore dell'altra a quanto risulti di dovere;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltreché di quelle necessarie per la procedura di mediazione. in via istruttoria, si chiede: Sul conto corrente nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il superamento contrattuale delle soglie di usura;
la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., l'ammontare complessivo dell'addebito di importi, competenze, commissioni e spese, non validamente pattuiti e/o non supportati da documentazione probante Dovrà, altresì, constatare: l'esatto saldo dei conti depurati dagli addebiti nulli, azzerando altresì il saldo iniziale di giroconto;
l'ammontare degli interessi usurari riferiti all'intero rapporto;
verificare la conformità contrattuale dei tassi applicati ricalcolare tutti i rapporti bancari intercorsi al tasso minimo bot, depurando da anatocismo, spese e commissioni di qualunque genere e natura”
Parte appellata: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della riassunzione da parte del
IG , soggetto privo di legittimazione, con conseguente declaratoria di estinzione Controparte_1 del processo ex artt. 393 e 305 cpc;
in subordine e nel merito, accertata l'infondatezza
2 dell'opposizione avversaria, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
dal IG , in qualità di ex socio della società estinta Aligrà di Controparte_4 Controparte_1
EL AN & C. snc, nonché in proprio quale garante della società medesima, nonché quale erede della IGa , siccome inaccoglibili, infondate in fatto e in diritto, per le Persona_2 ragioni tutte esposte: in ogni caso assolvere da ogni domanda Controparte_4 contenuta in citazione, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Parte intervenuta: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della riassunzione da parte del sig. , soggetto privo di legittimazione, con conseguente declaratoria di estinzione del Controparte_1 processo ex artt. 393 e 305 c.p.c.; in subordine e nel merito dato atto dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria così divenuta la Controparte_5 nuova titolare del credito medesimo e dato atto della ritualità dell'intervento dalla stessa effettuato ex art. 111 c.p.c.; accertata l'infondatezza dell'opposizione avversaria, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1240/2016 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 03.10.2016; rigettare, per l'effetto, l'opposizione proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata;
respingere le domande ed eccezioni tutte avanzate dall'opponente, in quanto inammissibili e/o inopponibili, oltreché infondate in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti;
condannare, in ogni caso, l'opponente sig. al pagamento in favore di Controparte_1 [...] del credito dipendente dallo scoperto di c/c relativo alla chiusura di Controparte_5 operazioni di anticipazione export, per € 110.193,44, ovvero per la diversa somma che risulti dovuta, oltre ai relativi interessi legali dal 22 marzo 2016 al saldo. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 943/2017 il Tribunale di Ferrara respingeva l'opposizione proposta da
[...]
nonché dai due soci e quest'ultimo anche Controparte_6 Persona_2 Controparte_1
fideiussore, avverso il d.i. n. 1240/2017 emesso nei loro confronti su istanza di Controparte_4
per il pagamento della somma di € 110.193,44; spese secondo soccombenza.
[...]
Il primo giudice, senza entrare nel merito dell'opposizione, rilevata la tardività della notifica la dichiarava inammissibile, per essere, il secondo tentativo di notifica telematica, giunto a destinazione solo dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, mentre il primo tentativo era fallito per un errore nell'indirizzo del destinatario commesso dal notificante.
Gli opponenti invano proponevano appello avverso la declaratoria di tardività dell'opposizione, che veniva confermata, ma contro la decisione della Corte territoriale gli originari opponenti ricorrevano alla Suprema Corte che, con ordinanza n. 22136/2020, attesa l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.) dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, nella
3 parte in questo caso applicata, accoglieva il ricorso, dichiarava tempestiva la notifica e rinviava per la decisione nel merito alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio veniva introdotto dal solo nella sua triplice veste di ex socio Controparte_1
della estinta società , di fideiussore della stessa società ed erede di , CP_6 Persona_2
deceduta nel corso del giudizio di legittimità.
L'appellante riferiva che a seguito del recesso della socia , avvenuto il 01.03.2019, Persona_2
la società era stata sciolta ex art. 2272 cc per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e a ciò aveva fatto seguito la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese il
24.09.2019.
Di detto evento i ricorrenti non avevano notiziato i propri difensori, i quali nemmeno erano al corrente del successivo decesso di , avvenuto il 20.06.2020, alla quale era succeduto il figlio, Persona_2
unico odierno appellante, il quale afferma, in questa sede, di essere munito della necessaria legittimazione attiva per la prosecuzione e l'introduzione del presente giudizio di rinvio, anche quale successore della società; riferisce, inoltre, che, nonostante la sua richiesta, in primo grado, di concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc il Tribunale aveva disposto la precisazione delle conclusioni sulla sola eccezione preliminare in rito relativa alla tardività dell'opposizione.
Pertanto, prosegue l'appellante, solo in questa sede è divenuto possibile riproporre i motivi di opposizione, ovvero l'assenza di una valida certificazione sulla base della quale era stato emesso il d.i. opposto (nemmeno quella ex art. 50 Tub, secondo l'appellante, risulterebbe completa e tantomeno sarebbe riferita ai rapporti che seppur richiamati in ricorso, non risulterebbero oggetto di domande in monitorio, come il mutuo) e il difetto di prova del credito ingiunto, attesa l'esistenza di rapporti bancari più risalenti di quelli posti a fondamento del ricorso monitorio e regolati sul conto corrente n. 16765.
Infatti, nei tre rapporti richiamanti da MPS nel suo ricorso e regolati sul c/c n. 16765, erano confluiti i saldi debitori di conti precedenti relativi a rapporti iniziati nel 1988 e chiusi nel 2005 (ovvero, conto corrente ordinario n. 3622 A con la , che operò con vari conti Controparte_7
anticipi collaterali e finanziamenti a scadenza - CC di supporto 3205 R, CC 3623, CC anticipi 3623
B – tutti in seguito confluiti dapprima nel conto n. 16765P della mediante Controparte_8
giroconto del suo saldo a debito e successivamente giro-contato nel c/c n. 16765 con l'avvento di
MPS).
4 Di detti rapporti nulla è stato dedotto dalla riguardo all'esistenza di contratti scritti e nemmeno CP_4
in merito alle relative condizioni concordate.
Da ciò consegue la nullità di tutte le poste in addebito annotate nel corso di detti rapporti e ciò anche a prescindere dalla violazione del divieto di anatocismo, dal tasso usurario applicato e dalla illegittimità della cms addebitata che l'appellante comunque denuncia.
Di talché, afferma l'appellante “Aligrà S.n.c. è a credito di una somma di elevato importo nei confronti della (presumibilmente intorno oltre i 50 mila euro) e non ha alcun saldo a debito” CP_4
con conseguente illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed inefficacia della fidejussione prestata.
Pertanto, l'appellante concludeva come in epigrafe, insistendo per l'ammissione di una CTU al fine di verificare l'ammontare del credito della società.
Si costituiva contestando il fondamento e l'ammissibilità dell'appello di cui Controparte_4
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e dava atto della mutata titolarità del credito detenuto ora dalla
CP_5 Controparte_5
Interveniva ex art. 111 cpc he precisava di CP_5 Controparte_5
intervenire nell'odierno giudizio quale nuova titolare del credito, a seguito del perfezionamento, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., di un'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di beni e rapporti giuridici con Controparte_4
contestava il fondamento e l'ammissibilità dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese;
chiedeva inoltre la conferma del d.i. opposto e si opponeva alla CTU richiesta ex adverso.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/06/2024
_____________ ____ _______________
Osserva il collegio che da quanto dedotto dallo stesso appellante emerge che la società era già CP_6
stata cancellata anteriormente alla data di notifica dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc. e pertanto, come anche chiarito dalle Sezioni Unite “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.
6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
5 limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass. S.U. del 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 5605/2021).
Le Sezioni Unite hanno, dunque, riconosciuto alla norma effetto espansivo anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. Ne deriva che una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e dunque non più esistente. Tale principio vale sia per le società di capitali, che per le società di persone. Orbene, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
A tal proposito è stato ulteriormente chiarito che “In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo”. (Cass. n. 19302/2018)
Non sussiste pertanto la legittimazione dell'appellante, quale ex socio della società di persone cancellata, a fare valere, un credito incerto ed illiquido della società estinta e pertanto rispetto a questo aspetto l'appello va dichiarato inammissibile.
Occorre, tuttavia, esaminare l'appello per la parte relativa all'accertamento del credito della CP_4 contestato dall'appellante, in quanto le pretese della sono state avanzate nei confronti del CP_4
sia, quale ex socio illimitatamente responsabile, che quale fideiussore ed in tale ambito il CP_1
è legittimato a contraddire contestando, come ha fatto, l'ammontare del credito portato dal CP_1
provvedimento monitorio opposto, credito di cui in effetti non vi è prova del suo esatto ammontare, atteso che dagli estratti conto prodotti (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) ed in particolare dal primo estratto conto del conto corrente n. 16765 relativo al secondo trimestre 2005 emerge un iniziale esposizione debitoria della società di € 51.693,83 di cui la non ha dato alcun CP_4
conto riguardo alle fonti della stessa, né tanto meno ha contestato le specifiche deduzioni del CP_1
relative ai precedenti rapporti intercorsi fra le parti e risalenti al 1988, da cui parrebbe trarre origine siffatto debito di cui non sono stati forniti i relativi estratti conti, né i contratti e nemmeno sono state
6 anche solo dedotte le condizioni applicate ai rapporti precedenti confluiti nel c/c su cui è basata la pretesa monitoria.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di rapporti bancari di conto corrente,
l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.” (Cass. n. 15177/2024).
Dall'incertezza dell'esistenza e dell'ammontare del credito della banca deriva che nemmeno la domanda della Banca può essere accolta e il d. i. opposto va pertanto revocato.
Le esposte considerazioni portano al parziale accoglimento dell'appello, ogni altra questione assorbita.
Alla luce della reciproca effettiva soccombenza, appaiono sussistenti fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , già socio e fideiussore Controparte_1
della estinta società AL di EL FA & C. SN ed erede di Per_2
revoca il d.i. n. 1240/2017 emesso dal Tribunale di Ferrara;
[...]
spese integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 63 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
, già socio della società estinta AL DI EL FA & C. Controparte_1
SN ( ), nonché garante della stessa società e quale erede di , già socia P.IVA_1 Persona_1
della medesima società estinta, con il patrocinio degli Avv.ti CHIERICATI ROSA
( ) e CASANOVA LORENZO ( , elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei propri difensori e;
Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CITTANTI Controparte_2 P.IVA_2
GIULIANO ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Via C.F._3
Bersaglieri del Po, 4 FERRARA;
1 APPELLATA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
ANTONIO FORMARO, con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Bologna (BO), alla via Galliera n. 8,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
in punto a: appello avverso la sentenza n. 943 del 4-10.10. 2017 del Tribunale di Ferrara
oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della sentenza n. 2936/2018, pubblicata il 27/11/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bologna e della Sentenza n. 943/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara pubblicata il 10/10/2017: Nel merito: revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti i motivi dedotti e come meglio;
Accertare, che la soc. Aligrà di EL
AN & C. snc, oggi estinta, era creditrice in linea accertativa per l'importo meglio specificato in narrativa;
riconoscere e accertare l'invalidità e nullità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, usurari, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo addebitate in corso di rapporto, non validamente pattuiti, con ogni conseguente pronuncia;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_4 propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. cagionando un danno a parte attrice per un importo indeterminabile, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla permanenza del vincolo fideiussorio;
Accertare l'esatto saldo dare avere tra le parti dicendo tenuta l'una in pagamento in favore dell'altra a quanto risulti di dovere;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltreché di quelle necessarie per la procedura di mediazione. in via istruttoria, si chiede: Sul conto corrente nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il superamento contrattuale delle soglie di usura;
la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., l'ammontare complessivo dell'addebito di importi, competenze, commissioni e spese, non validamente pattuiti e/o non supportati da documentazione probante Dovrà, altresì, constatare: l'esatto saldo dei conti depurati dagli addebiti nulli, azzerando altresì il saldo iniziale di giroconto;
l'ammontare degli interessi usurari riferiti all'intero rapporto;
verificare la conformità contrattuale dei tassi applicati ricalcolare tutti i rapporti bancari intercorsi al tasso minimo bot, depurando da anatocismo, spese e commissioni di qualunque genere e natura”
Parte appellata: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della riassunzione da parte del
IG , soggetto privo di legittimazione, con conseguente declaratoria di estinzione Controparte_1 del processo ex artt. 393 e 305 cpc;
in subordine e nel merito, accertata l'infondatezza
2 dell'opposizione avversaria, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di
[...]
dal IG , in qualità di ex socio della società estinta Aligrà di Controparte_4 Controparte_1
EL AN & C. snc, nonché in proprio quale garante della società medesima, nonché quale erede della IGa , siccome inaccoglibili, infondate in fatto e in diritto, per le Persona_2 ragioni tutte esposte: in ogni caso assolvere da ogni domanda Controparte_4 contenuta in citazione, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Parte intervenuta: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della riassunzione da parte del sig. , soggetto privo di legittimazione, con conseguente declaratoria di estinzione del Controparte_1 processo ex artt. 393 e 305 c.p.c.; in subordine e nel merito dato atto dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria così divenuta la Controparte_5 nuova titolare del credito medesimo e dato atto della ritualità dell'intervento dalla stessa effettuato ex art. 111 c.p.c.; accertata l'infondatezza dell'opposizione avversaria, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1240/2016 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 03.10.2016; rigettare, per l'effetto, l'opposizione proposta dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata;
respingere le domande ed eccezioni tutte avanzate dall'opponente, in quanto inammissibili e/o inopponibili, oltreché infondate in fatto e in diritto per i motivi ampiamente esposti;
condannare, in ogni caso, l'opponente sig. al pagamento in favore di Controparte_1 [...] del credito dipendente dallo scoperto di c/c relativo alla chiusura di Controparte_5 operazioni di anticipazione export, per € 110.193,44, ovvero per la diversa somma che risulti dovuta, oltre ai relativi interessi legali dal 22 marzo 2016 al saldo. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 943/2017 il Tribunale di Ferrara respingeva l'opposizione proposta da
[...]
nonché dai due soci e quest'ultimo anche Controparte_6 Persona_2 Controparte_1
fideiussore, avverso il d.i. n. 1240/2017 emesso nei loro confronti su istanza di Controparte_4
per il pagamento della somma di € 110.193,44; spese secondo soccombenza.
[...]
Il primo giudice, senza entrare nel merito dell'opposizione, rilevata la tardività della notifica la dichiarava inammissibile, per essere, il secondo tentativo di notifica telematica, giunto a destinazione solo dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, mentre il primo tentativo era fallito per un errore nell'indirizzo del destinatario commesso dal notificante.
Gli opponenti invano proponevano appello avverso la declaratoria di tardività dell'opposizione, che veniva confermata, ma contro la decisione della Corte territoriale gli originari opponenti ricorrevano alla Suprema Corte che, con ordinanza n. 22136/2020, attesa l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità (Sent. n. 75/2019 Corte Cost.) dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, nella
3 parte in questo caso applicata, accoglieva il ricorso, dichiarava tempestiva la notifica e rinviava per la decisione nel merito alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio veniva introdotto dal solo nella sua triplice veste di ex socio Controparte_1
della estinta società , di fideiussore della stessa società ed erede di , CP_6 Persona_2
deceduta nel corso del giudizio di legittimità.
L'appellante riferiva che a seguito del recesso della socia , avvenuto il 01.03.2019, Persona_2
la società era stata sciolta ex art. 2272 cc per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e a ciò aveva fatto seguito la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese il
24.09.2019.
Di detto evento i ricorrenti non avevano notiziato i propri difensori, i quali nemmeno erano al corrente del successivo decesso di , avvenuto il 20.06.2020, alla quale era succeduto il figlio, Persona_2
unico odierno appellante, il quale afferma, in questa sede, di essere munito della necessaria legittimazione attiva per la prosecuzione e l'introduzione del presente giudizio di rinvio, anche quale successore della società; riferisce, inoltre, che, nonostante la sua richiesta, in primo grado, di concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc il Tribunale aveva disposto la precisazione delle conclusioni sulla sola eccezione preliminare in rito relativa alla tardività dell'opposizione.
Pertanto, prosegue l'appellante, solo in questa sede è divenuto possibile riproporre i motivi di opposizione, ovvero l'assenza di una valida certificazione sulla base della quale era stato emesso il d.i. opposto (nemmeno quella ex art. 50 Tub, secondo l'appellante, risulterebbe completa e tantomeno sarebbe riferita ai rapporti che seppur richiamati in ricorso, non risulterebbero oggetto di domande in monitorio, come il mutuo) e il difetto di prova del credito ingiunto, attesa l'esistenza di rapporti bancari più risalenti di quelli posti a fondamento del ricorso monitorio e regolati sul conto corrente n. 16765.
Infatti, nei tre rapporti richiamanti da MPS nel suo ricorso e regolati sul c/c n. 16765, erano confluiti i saldi debitori di conti precedenti relativi a rapporti iniziati nel 1988 e chiusi nel 2005 (ovvero, conto corrente ordinario n. 3622 A con la , che operò con vari conti Controparte_7
anticipi collaterali e finanziamenti a scadenza - CC di supporto 3205 R, CC 3623, CC anticipi 3623
B – tutti in seguito confluiti dapprima nel conto n. 16765P della mediante Controparte_8
giroconto del suo saldo a debito e successivamente giro-contato nel c/c n. 16765 con l'avvento di
MPS).
4 Di detti rapporti nulla è stato dedotto dalla riguardo all'esistenza di contratti scritti e nemmeno CP_4
in merito alle relative condizioni concordate.
Da ciò consegue la nullità di tutte le poste in addebito annotate nel corso di detti rapporti e ciò anche a prescindere dalla violazione del divieto di anatocismo, dal tasso usurario applicato e dalla illegittimità della cms addebitata che l'appellante comunque denuncia.
Di talché, afferma l'appellante “Aligrà S.n.c. è a credito di una somma di elevato importo nei confronti della (presumibilmente intorno oltre i 50 mila euro) e non ha alcun saldo a debito” CP_4
con conseguente illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed inefficacia della fidejussione prestata.
Pertanto, l'appellante concludeva come in epigrafe, insistendo per l'ammissione di una CTU al fine di verificare l'ammontare del credito della società.
Si costituiva contestando il fondamento e l'ammissibilità dell'appello di cui Controparte_4
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e dava atto della mutata titolarità del credito detenuto ora dalla
CP_5 Controparte_5
Interveniva ex art. 111 cpc he precisava di CP_5 Controparte_5
intervenire nell'odierno giudizio quale nuova titolare del credito, a seguito del perfezionamento, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., di un'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di beni e rapporti giuridici con Controparte_4
contestava il fondamento e l'ammissibilità dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese;
chiedeva inoltre la conferma del d.i. opposto e si opponeva alla CTU richiesta ex adverso.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/06/2024
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Osserva il collegio che da quanto dedotto dallo stesso appellante emerge che la società era già CP_6
stata cancellata anteriormente alla data di notifica dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc. e pertanto, come anche chiarito dalle Sezioni Unite “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.
6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
5 limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (Cass. S.U. del 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 5605/2021).
Le Sezioni Unite hanno, dunque, riconosciuto alla norma effetto espansivo anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. Ne deriva che una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e dunque non più esistente. Tale principio vale sia per le società di capitali, che per le società di persone. Orbene, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
A tal proposito è stato ulteriormente chiarito che “In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo”. (Cass. n. 19302/2018)
Non sussiste pertanto la legittimazione dell'appellante, quale ex socio della società di persone cancellata, a fare valere, un credito incerto ed illiquido della società estinta e pertanto rispetto a questo aspetto l'appello va dichiarato inammissibile.
Occorre, tuttavia, esaminare l'appello per la parte relativa all'accertamento del credito della CP_4 contestato dall'appellante, in quanto le pretese della sono state avanzate nei confronti del CP_4
sia, quale ex socio illimitatamente responsabile, che quale fideiussore ed in tale ambito il CP_1
è legittimato a contraddire contestando, come ha fatto, l'ammontare del credito portato dal CP_1
provvedimento monitorio opposto, credito di cui in effetti non vi è prova del suo esatto ammontare, atteso che dagli estratti conto prodotti (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) ed in particolare dal primo estratto conto del conto corrente n. 16765 relativo al secondo trimestre 2005 emerge un iniziale esposizione debitoria della società di € 51.693,83 di cui la non ha dato alcun CP_4
conto riguardo alle fonti della stessa, né tanto meno ha contestato le specifiche deduzioni del CP_1
relative ai precedenti rapporti intercorsi fra le parti e risalenti al 1988, da cui parrebbe trarre origine siffatto debito di cui non sono stati forniti i relativi estratti conti, né i contratti e nemmeno sono state
6 anche solo dedotte le condizioni applicate ai rapporti precedenti confluiti nel c/c su cui è basata la pretesa monitoria.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di rapporti bancari di conto corrente,
l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.” (Cass. n. 15177/2024).
Dall'incertezza dell'esistenza e dell'ammontare del credito della banca deriva che nemmeno la domanda della Banca può essere accolta e il d. i. opposto va pertanto revocato.
Le esposte considerazioni portano al parziale accoglimento dell'appello, ogni altra questione assorbita.
Alla luce della reciproca effettiva soccombenza, appaiono sussistenti fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da , già socio e fideiussore Controparte_1
della estinta società AL di EL FA & C. SN ed erede di Per_2
revoca il d.i. n. 1240/2017 emesso dal Tribunale di Ferrara;
[...]
spese integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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