Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 660/2022
All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 12:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LEANZA RAFFAELE avv. Di Cosimo sost.
Appellato/i
Parte_2
Avv. MERELLI STEFANO avv. Bruno sost.
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. IZZI MICHELA
TESSERA NR P80421 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Leanza (C.F.: – PEC: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 12, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(già ) (C.F./P.IVA ) in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, L.r.p.t., Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Stefano Merelli (C.F.: – PEC: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il già menzionato professionista, nella sede legale dell'
[...]
stessa, in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi, n. 12, giusta procura in Controparte_1 atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05/02/2022 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Velletri n. 1791/2021, pubblicata in data 7/10/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7374/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti dell' . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “A fondamento della domanda attorea, l'attrice ha allegato gli esiti dell'ATP promosso nei confronti dell'odierna convenuta. Il CTU nominato in quella sede, infatti, aveva confermato, a carico dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice presso l'Ospedale di NZ, un ritardo diagnostico del carcinoma papillifero della tiroide con metastasi linfonodali e l'errata esecuzione dell'intervento in elezione di esportazione della neoplasia tiroidea. Nel corso del giudizio, il precedente Giudice designato, ritenendo inutilizzabile la CTU espletata in sede di ATP, ha nominato altro Ausiliario che procedesse a riesaminarne gli esiti. Il CTU nominato in questa sede ha relazionato quanto segue:
“alla sig.ra che all'epoca dei fatti aveva 52 anni, nel corso di un ricovero presso gli Parte_1
ospedali riuniti di NZ e TU avvenuto per coliche epatiche recidivanti, veniva riscontrata obiettivamente una tumefazione in sede laterocervicale: veniva opportunamente sottoposta ad ecografia tiroidea ed ad una agobiopsia della tiroide (FNA) il cui risultato era di tipo indeterminato
(TIR 3): poiché tale risultato citologico può sottendere nel 20% dei casi una patologia tumorale i sanitari consigliavano di eseguire una tiroidectomia totale. La perizianda effettuava altre indagini strumentali ed un secondo agoaspirato su tiroide e linfonodo che questa volta risultava TIR 4 ovvero sospetto carcinoma papillare con linfonodo metastatico. In accordo con le linee guida dell'epoca è stata trattata con tiroidectomia totale e dissezione terapeutica del comparto linfonodale centrale
(livello VI) e asportazione anche di alcuni linfonodi periricorrenziali di sinistra. Nel decorso post operatorio non ha presentato nessuna complicanza quale disfonia o ipocalcemia molto frequenti in questo tipo di chirurgia. La stadiazione post operatoria risultava essere pT1b N1 stadio III: la sig.ra rientrava pertanto in una categoria di rischio prognostico intermedio di presentare e/o Parte_1
sviluppare persistenza/recidiva di malattia. La scintigrafia diagnostica post operatoria del 4 luglio
2011 dimostrava una captazione a livello della loggia anteriore della tiroide per la presenza di residui ghiandolari ed un'altra in sede latero cervicale sinistra alta di non univoca interpretazione.
La perizianda è stata quindi sottoposta a terapia ablativa con radioiodio sempre in accordo a quanto previsto dalle linee guida: la scintigrafia post dose terapeutica evidenziava “plurime aree iodocaptanti in corrispondenza della regione anteriore del collo, già segnalate dopo dose diagnostica da riferire a discreti residui ghiandolari ed un'area in sede laterocervicale sinistra di verosimile pertinenza linfonodale”. La sig.ra rientrava quindi in quel range di 10-20% di Parte_1
DCT che presentano una persistenza di malattia anche dopo trattamento radio metabolico e che vengono definiti con risposta strutturale incompleta. La sig.ra è stata seguita nel tempo Parte_1
con dosaggi della tireoglobulina ed ecografie del collo che mostravano un linfonodo con caratteristiche stabili. Nell'aprile 2012 il riscontro di un valore elevato di tireoglobulina indicava anche una risposta biochimica incompleta. La scintigrafia del 19 aprile 2012 concludeva per una parziale risposta al trattamento radio metabolico in quanto alcune aree relative ai residui ghiandolari non erano più evidenti ma persisteva un'area di captazione in sede laterocervicale sinistra alta. Viene effettuato un secondo ciclo di terapia radiometabolica (giugno 2012) di cui però non si ritrova nella documentazione agli atti il referto. Nel mese di maggio 2013 effettuava il test al
Thyrogen che non evidenziava un rialzo della tireoglobulina risultando questa nei tre prelievi consecutivi (basale e dopo stimolo) sempre < a 2 ng/ml, valore considerato dalle società scientifiche come cut–off per significatività, con quindi risposta metabolica completa. La successiva scintigrafia del 27 maggio 2013 mostrava un'area di modesta captazione limitata alla regione laterocervicale sinistra alta sottomandibolare da riferire a “probabile” linfonodo non completamente ablato dai trattamenti radio metabolici eseguiti”. L'ultima ecografia del 30 giugno 2014 evidenzia una formazione rotondeggiante “pressoché invariata rispetto ai numerosi controlli precedenti in sede latero cervicale sinistra…” Non risulta avere effettuato altri controlli o procedure diagnostiche dal
2014 ad oggi. Assume la seguente terapia: Eutirox, Rocaltrol, Pritor, Metformina, Cardioaspirina”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda attorea proposta da nei confronti di 6; - compensa Parte_1 Controparte_4 integralmente le spese di lite, comprese quelle di CTU”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: Preliminarmente dichiarare che la CTU espletata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., è utilizzabile, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Velletri, dott.ssa
Casaregola, con l'ordinanza in data 11.2.2019; In via istruttoria rinnovare le operazioni peritali, laddove non fossero ritenute bastevoli le risultanze di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio in atti per maturare un convincimento sulla affidabilità di una di esse e, quindi, per pervenire alla decisione sul gravame, affidando l'incarico ad un Collegio di professionisti di indubbia competenza, al quale chiedere esaustive risposte ai quesiti già oggetto degli incarichi affidati ai predetti Ausiliari,
e con quelli ulteriori che si riterrà opportuno formulare;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Velletri Sez. Sez. II G.U. dott.ssa Aratari n. 1791/2021, emessa e resa pubblica in data 7.10.2021, non notificata, relativa al giudizio iscritto al RG n. 7374/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a- Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale della appellata struttura sanitaria per inesatto adempimento con riguardo al trattamento praticato ad essa attrice ed in atti descritto;
b- Condanni per l'effetto l'appellata a risarcire l'istante dei danni tutti non patrimoniali, intesi quale danno biologico e morale da liquidarsi unitariamente ed in via equitativa in applicazione dei vigenti criteri di liquidazione, oltre all'ulteriore componente relativa alla perdita di chances di sopravvivenza quantificate in almeno il 20 %; oltre interessi e rivalutazione;
c- Condanni l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio , ivi comprese quelle per le CTU espletate , oltre alle spese sostenute e compensi per l'attività professionale espletata in ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e per la mediazione, il tutto con distrazione, oltre rimborso ex art. 15 L.P. CPA e IVA”.
§ 5. — L'appellata , con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 28/04/2022, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli
342 e 348-bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione 3^ Civile, “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, il proposto appello in rubrica, risultando lo stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. dopo l'approvazione L. 134/2012 relativa al cd. “filtro in appello”; - in via principale, ed ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque nel merito l'appello in rubrica perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché del tutto carente di allegazione e prova a proprio supporto e, per l'effetto, confermare integralmente la così gravata decisione di primo grado nonché, per l'ulteriore effetto, condannare le odierne parti appellanti alle spese del grado di giudizio ovvero, come da vigente legislazione;
- in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice per come in atti, rigettare comunque la richiesta di concessione di accessori quale proposta nel giudizio “ab origine” per interessi e maggior danno, ex Cassazione n.° 11905/14, poiché infondata sotto ogni e qualsiasi profilo in fatto e in diritto e comunque non provata, limitandosi a statuire l'eventuale debenza dei soli interessi legali codicisticamente previsti, a decorrere dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
- in via istruttoria, si chiede il rigetto (1) dell'istanza di utilizzazione della CTU espletata nell'ambito dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c. di cui al Rgn 7921/2015 (cfr., appello, pag. 20, conclusioni, 1° cpv.) e
(2) l'istanza di rinnovazione della CTU nel presente grado di giudizio (cfr., appello, pag. 20, conclusioni, 2° cpv.), non sussistendo il benché minimo presupposto per l'accoglimento della predetta istanza alla luce delle complessive risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e delle modalità mediante le quali sono state svolte”. § 6. — Con ordinanza del 13.06.2023 veniva disposta una consulenza tecnica medica con nomina, quali ctu, dei dottori (medico-legale) ed (endocrinologo). Persona_1 Persona_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 10. — L'appello principale si articola in tre motivi.
§ 10.1. — Con il primo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la CTU espletata in sede di ATP.
Il motivo è superato dal rinnovo della CTU disposto in questo grado.
§ 10.2. — Con il secondo motivo dell'appello la sentenza viene impugnata nella parte in cui ha recepito le conclusioni della seconda CTU redatta dalla dottoressa . Per_2
Deduceva l'appellante: “Si legge ancora nella sentenza che il CTU nominato nel giudizio di merito ha evidenziato che “la tiroide e le stazioni linfonodali erano obiettivamente indenni” mentre la tireopatia nodulare “non richiedeva un approfondimento diagnostico in quanto trattasi di patologia benigna e per la quale la paziente non effettuava nemmeno terapia soppressiva. La patologia da cui era affetta la paziente, e che aveva comportato il ricovero, era una patologia acuta e grave che meritava assoluta priorità (pancreatite acuta in soggetto affetto da calcolosi della colecisti) e per la quale la paziente è stata adeguatamente trattata.” La confutazione di tali, tutt'altro che esaustive e persuasive affermazioni, pongono la necessità di una puntuale illustrazione dei fatti in uno ai rilievi di natura medico legali, affinché l'Ecc.ma Corte adita possa percepire l'erroneità della decisione e, quindi, della CTU cui il Tribunale ha inteso riferirsi in modo esclusivo. La veniva Parte_1 ricoverata nel mese di luglio del 2010 presso il nosocomio di NZ per coliche addominali con screzio pancreatico per litiasi colecistica. Nonostante la tireopatia nodulare fosse presente come dato anamnestico in cartella, come puntualmente evidenziato dal primo CTU, non veniva eseguito alcun accertamento in merito, neppure una semplice ecografia tiroidea, che certamente non avrebbe determinato alcuna influenza negativa sul decorso della patologia addominale acuta in atto. In sostanza, la chiara evidenza di una patologia nodulare tiroidea andava ulteriormente indagata, proprio per la verifica di una natura multi-nodulare e/o unica che avrebbe dovuto orientare, se correttamente rilevata, un percorso diagnostico di approfondimento che, seguendo un progressivo iter diagnostico, morfologico e funzionale (ecografia, Tac e scintigrafia), avrebbe potuto, e con criterio probabilistico confortato dall'osservazione ex post, dovuto, portare ad un esame citologico della formazione mediante agoaspirato già nel mese di luglio del 2010. Al riguardo appare opportuno evidenziare che l'esame citologico di agoaspirato (ecoguidato) è la pratica più diffusa per definire la natura di un nodulo tiroideo, attraverso un campionamento diretto e con successiva analisi delle cellule al microscopio (esame citologico). Questa indagine è necessaria per escludere la presenza di tumori della tiroide, spesso in fase molto precoce. L'agoaspirato può avere funzioni diagnostiche
(comprendere la natura benigna o sospetta del nodulo) o terapeutiche (nel caso di noduli con larga componente liquida, nei quali è possibile eseguire l'evacuazione del nodulo). L'indicazione all'esecuzione dell'agoaspirato è posta dall'endocrinologo, il quale dopo una visita medica indica i noduli da analizzare, sulla base della storia clinica del paziente, la familiarità, gli esami di laboratorio e le caratteristiche ecografiche del nodulo stesso. Ebbene, nella relazione della dott.ssa
, ratificata tout court dal Giudice di prime cure, si legge che “alla sig.ra che Per_2 Parte_1 all'epoca dei fatti aveva 52 anni, nel corso di un ricovero presso gli ospedali riuniti di NZ e TU avvenuto per coliche epatiche recidivanti, veniva riscontrata obiettivamente una tumefazione in sede laterocervicale: veniva opportunamente sottoposta ad ecografia tiroidea ed ad una agobiopsia della tiroide (FNA) il cui risultato era di tipo indeterminato (TIR 3)”, e non potrà sfuggire che la professionista non citi minimamente che l'agoaspirato non è stato effettuato nel primo ricovero del luglio 2010, bensì nel secondo ricovero del febbraio 2011, e come nella risposta al primo quesito relativo all'asserito ritardo di sette mesi, la stessa CTU definisca il comportamento dei sanitari rispetto alla patologia tiroidea, benché rilevata solo anamnesticamente, con tali parole: ” non si ravvisano profili di responsabilità professionale dei medici che ebbero in cura la paziente. Durante il primo ricovero il comportamento dei sanitari è stato corretto ed il fatto di non aver diagnosticato la patologia tiroidea non può ad essi essere imputata in quanto la tiroide e le stazioni linfonodali erano obiettivamente indenni;
il dato anamnestico di “noduli tiroidei” non richiedeva un approfondimento diagnostico in quanto trattasi di patologia benigna e per la quale la paziente non effettuava nemmeno terapia soppressiva.” Appare di tutta evidenza l'apoditticità dell'affermazioni della dott.ssa , che ritiene, senza nessun esame obiettivo clinico né ecografico o scintigrafico, Per_2 ed ancor meno citologico, di poter definire quale benigna la natura delle nodularità tiroidee, ed ancor più, in modo singolare, di ricavare dall'assenza di una prescrizione immunosoppressiva elementi per dichiarare tale patologia benigna. L'assunto di una patologia benigna, che sarebbe stata così valutata dai sanitari in occasione del primo ricovero, non solo trascura il dato anamnestico ma contraddice lo stesso punto di premessa posto dalla dott.ssa , ovverosia la impossibilità, per Per_2 detta professionista, di stabilire se la lesione è benigna o maligna. Quanto al primo aspetto, va rilevato che in sede di ATP la dott.ssa precisava, correttamente, dato omesso nell'elaborato Per_3 della dott.ssa , che le formazioni linfoghiandolari iperplasiche, come documentato anche dagli Per_2 esami ecografici, erano presenti già a luglio 2010 (data del primo accesso presso l'ospedale di NZ) ed erano le medesime che hanno spinto i sanitari del nosocomio a febbraio 2011 (data del secondo ricovero sempre presso l'ospedale di NZ) ad approfondire la tireopatia con un agoaspirato. Da tanto consegue, evidentemente, un ritardo diagnostico di sette mesi. Si ha da far rilevare, ancora, che anche il persistente riferimento alle linee guida ATA non è affatto dirimente. Invero, le linee guida, la cui osservanza non esclude affatto di per sé la responsabilità dell'operatore sanitario, sono documenti che forniscono raccomandazioni di comportamento clinico. Sono elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti con lo scopo, da un lato, di massimizzare i risultati e le risorse dell'assistenza sanitaria e, dall'altro, di omogeneizzare la prassi clinica in presenza di situazioni analoghe e di contrastare l'utilizzo di procedure ad efficacia non documentata. Le linee guida sono prodotte da gruppi multidisciplinari, uno dei quali è l'ATA, che coesiste con altre realtà professionali europee ed italiane”.
§ 10.3. — Con il terzo motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella “parte della decisione con la quale viene esclusa, partecipando ancora una volta pedissequamente dell'iter argomentativo della dott.ssa , l'imperizia–negligenza che si è concretizza al momento Per_2
dell'intervento chirurgico per mancata radicalità.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Il CTU nominato nel presente giudizio, invece, ha precisato che, in accordo con le linee guida dell'epoca (diffusamente richiamate nel corpo della relazione), era stata effettuata anche una linfoadenectomia terapeutica del compartimento centrale (livello VI) estesa ad alcuni linfonodi periricorrenziali. Secondo l'Ausiliario, dunque,
l'intervento “è stato di tipo radicale essendo stato effettuato lo svuotamento dei compartimenti linfonodali centrali ovvero del livello VI oltre che di alcuni linfonodi periricorrenziali di sinistra.
Uno svuotamento del livello I non è contemplato nelle linee guida dei tumori della tiroide in quanto a questo livello metastatizzano i tumori del cavo orale e lo svuotamento di tale livello in questo caso poteva comportare danni di gran lunga superiori ai benefici”.
Deduceva l'appellante: “Ebbene, al riguardo è spontanea la considerazione per la quale ancora una volta non si rilevano ragioni per le quali le opinioni della dott.ssa sarebbero assistite da una Per_2 più significativa forza persuasiva, atteso che il pensiero della stessa viene condiviso dal Tribunale in maniera acritica, cosicché l'iter che conduce all'apprezzamento finale, sfocia nel convincimento della correttezza dell'intervento chirurgico, ma la medesima osservazione rivolta all'aspetto della diagnosi tardiva ha la connotazione di perentorietà sprovvista di coerenza e consequenzialità logica.
Invero, al cospetto di due ipotesi di pensiero antitetiche, è di tutta evidenza che per accreditarne una a detrimento dell'altra non è sufficiente affermare che una ha fornito chiarimenti contrapposti e discordanti con l'altra, poiché renderebbe percorribile anche l'ipotesi inversa, di modo che le opinioni si elidono reciprocamente.
Considerato che
la materia de quo può considerarsi “sottratta” alla conoscenza del Giudice, motivo per il quale è necessitato l'affidamento dell'incarico all'Ausiliare, si ritiene che mancando osservazioni risolutive proprie del Tribunale, poiché, si ripete, nel suo impianto motivazionale non è rinvenibile alcuna riflessione, pensiero o apprezzamento dotato del vigore necessario a sostenere le ragioni della dott.ssa , avendole poste come verità assoluta Per_2 in contrapposizione alle osservazioni e conclusioni del primo Ausiliare, dott.ssa …”. Per_3
Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi tra loro.
I consulenti nominati in questo grado hanno accertato in merito a questo punto che “All'asserito ritardo di sette mesi nella diagnosi di “carcinoma papillifero della tiroide con metastasi linfonodali” che “L'assenza di caratteristiche ecografiche di sospetto, sia all'indagine del 12.04.2009 che all'indagine del 19.03.2009 (segnatamente ipoecogenicità del nodulo rispetto al parenchima circostante, vascolarizzazione intranodulare, margini irregolari, presenza di microcalcificazioni, assenza di alone periferico, forma più alta che larga nella scansione trasversale), delle nodularità subcentimetriche documentate in donna di 52 anni e prive di “altri” fattori di rischio di malignità, non ponevano indicazione ad approfondimento diagnostico, segnatamente a mezzo FNAC. In considerazione di quanto commentato, non vi è stato responsabile ritardo diagnostico da correlare ad una indagine bioptica non eseguita”.
Tuttavia gli stessi consulenti, relativamente all'esecuzione dell'intervento in elezione di asportazione di neoplasia tiroidea hanno riferito che “Dalla lettura del protocollo operatorio e del referto istopatologico sul pezzo di exeresi si ricava l'impressione-evidenza di un intervento non condotto nel rispetto di quanto letteratura indicava. A ben vedere infatti, se elementi di correttezza sono nella exeresi extracapsulare della ghiandola a realizzare una tiroidectomia totale, la linfectomia non appare essere stata condotta con quella estensione richiesta nei casi, come quello di specie, che avrebbe dovuto prevedere, nella ripetitività linfonodale preoperatoriamente citologicamente accertata, l'asportazione delle stazioni linfonodali dei compartimenti II, III, IV e V oltre alle stazioni linfatiche del comparto centrale od anteriore, il VI. In concreto, nel caso di specie veniva asportato un solo linfonodo che di certo non identificava una linfectomia estesa come dovuta nelle circostanze di specie. La linfectomia non rispettosa di quella radicalità richiesta conseguiva la persistenza di
“probabile” stazione linfonodale ripetitiva metastatica come da indagine scintigrafica del 2013. Non può sottacersi che la suddetta lesione sarebbe rimasta dimensionalmente stabile dalla sua prima osservazione, nell'immediato post operatorio (2012), sino ai più recenti controlli clinicostrumentali riferiti in sede di accesso peritale”. Dunque, vi è stata una negligenza dei sanitari consistita nel non aver eseguito con massima radicalità il trattamento chirurgico asportando anche le stazioni linfonodali dei compartimenti II, III, IV e V e, quindi, di aver eseguito un intervento non completo.
Secondo i CTU tale errore non ha tuttavia determinato una riduzione delle chances di sopravvivenza dell'attrice.
Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico si legge nella consulenza che presenta attualmente un “Disturbo dell'adattamento cronico lieve” che è valutabile nella Parte_1 misura complessiva del 5% ma che è correlato all'insorgenza della malattia neoplastica e, solo parzialmente, al vissuto personale connesso alla mancata radicalità di trattamento terapeutico oncologico. Quest'ultimo, infatti, è sostanzialmente privo di significatività peggiorativa in termini di prognosi di malattia e anche coerente con l'evidenza dei fatti dell'assenza, nell'arco dell'ultimo decennio, di qualsivoglia ulteriore visita o accertamento diagnostico in ambito oncologico e psichiatrico. Ciò consente di poter attribuire con elementi di elevata probabilità il rapporto causale diretto con la persistenza della malattia tiroidea per mancata radicalità, come in precedenza descritta, solo di una minimale quota del danno biologico permanente sopradetto, che è stimabile nella misura del 2 % (DUE PERCENTO) della totale, da intendere quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona passibile di risarcimento per colpa professionale medica. Non è invece identificabile un prolungamento dell'inabilità temporanea, in soggetto che in conseguenza esclusiva dei ricoveri ospedalieri, resi necessari per trattamenti terapeutici di malattia, ha riportato una incapacità temporanea assoluta di giorni 70 (SETTANTA) nella quale è stato totalmente incapace di assolvere agli atti ordinari dell'esistenza, nonché una ITP al 50% di ulteriori giorni 60 (SESSANTA) nei quali la capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana è stata ridotta della metà, nei periodi post ricovero”>.
La Corte condivide queste considerazioni in quanto l'unica documentazione medica relativa al disagio psichico sofferto dall'appellante è costituito da un certificato medico proveniente dalla Pt_2
6 mentre non risultano ulteriori attività di cura.
[...]
Il danno biologico può pertanto essere calcolato, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, nel seguente modo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09
Punto danno non patrimoniale € 1.850,45
Danno biologico risarcibile € 2.206,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.757,00
Non vi è prova di ulteriori danni.
§ 11. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
l' deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, a Controparte_1 la somma complessiva di € 2.757,00 oltre agli interessi dalla data della Parte_1 presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 12. — Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi Tribunale – fase di istruzione preventiva
Fase di studio della controversia, valore medio: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00
Fase istruttoria, valore medio: € 1.061,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.337,00
Giudizio innanzi al Tribunale – fase di cognizione
Fase di studio della controversia : € 919,00
Fase introduttiva del giudizio : € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale : € 1.701,00 per un totale di € 5.077,00 oltre ad € 237,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 536,00
Fase introduttiva del giudizio : € 536,00
Fase istruttoria/trattazione : € 992,00
Fase decisionale : € 851,00 per un totale di € 2.915,00 oltre ad € 777,00 per spese
Esse possono essere compensate al 50% tenendo conto della notevolissima riduzione delle pretese dell'attrice.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
§ 13. — Le spese di tutte le ctu - liquidate come da separati decreti - vanno poste definitivamente a carico della Pt_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Controparte_1
di Velletri n. 1791/2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
a pagare a la somma complessiva di € 2.757,00 oltre agli interessi
[...] Parte_1 dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna l' a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Raffaele Leanza, che liquida, per il procedimento di istruzione preventiva in complessivi € 2.337,00 per compensi, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 10.329,00 per compensi, diminuita del 50% per un importo finale di € 5.077,00 per compensi e complessivi € 1.014,00 per spese oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese di tutte le ctu svolte a carico dell' 6. Controparte_1
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli