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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 09.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 18.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3732 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
nella via Tasso n. 25, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Garibaldi n. 105,
presso lo Studio dell'Avv. Mauro BARBERIO, dell'Avv. Stefano PORCU e dell'Avv. Matteo PISCHE, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore, corrente in Cagliari, via Palabanda n. 9, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 84, presso lo studio dell'Avv. Sergio
SEGNERI, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
e contro
3. , in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le Trento n. 69, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra BRAGLIA e dall'Avv. Andrea SECCHI, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto del dott. a vedersi riconoscere la Parte_1
retribuzione di risultato, per le ragioni di cui in ricorso, per lo svolgimento delle
effettuate funzioni ad interim di Direttore del Servizio Giuridico Finanziario e
Amministrativo, Servizio Innovazione e Trasferimento tecnologico,
[...]
dell' dal 5 agosto 2015 Parte_3 Parte_2
al 31 luglio 2019; b) condannare e/o la Parte_2 Controparte_1
a liquidare in favore del ricorrente l'importo dovuto a titolo di
[...]
retribuzione di risultato dovuto per lo svolgimento delle funzioni ad interim di
Direttore del Servizio Giuridico Finanziario e Amministrativo, Servizio
Innovazione e Trasferimento tecnologico, e Parte_3 Parte_3
dell' dal 5 agosto 2015 al 31 luglio 2019 nella misura Parte_2
di € 233.102,42 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di
causa”.
Nell'interesse della resistente : Pt_2
pagina 2 “in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande perché
manifestamente infondate;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse della resistente CP_1
“dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto e diritto il ricorso, per tutti i
motivi di cui all'espositiva che precede.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre accessori (da intendersi quali
spese generali e oneri riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_2
, al fine di domandare l'accertamento del
[...]
proprio diritto a percepire la retribuzione di risultato per avere svolto le mansioni
ad interim di Direttore del Servizio Giuridico Finanziario e Amministrativo, del
Servizio Innovazione e Trasferimento tecnologico e del Servizio Ricerche e Parco
Tecnologico dell' dal 05.08.2015 al Parte_2
31.07.2019.
Egli, in specie, ha rappresentato:
− di essere stato assegnato in comando presso Parte_2
all'interno della quale aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale, dapprima come facente funzioni dal 13.04.2011 con proroga del 08.07.2011 e poi dal marzo
2012 al 31.07.2019;
− che con legge regionale n. 20/2015 era stata Parte_2
trasformata in agenzia regionale articolata in tre distinti servizi: servizio giuridico
pagina 3 finanziario e amministrativo, servizio innovazione e trasferimento tecnologico e servizio ricerche e parco tecnologico;
− che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'AGENZIA, approvato con
Deliberazione della NT regionale n. 45/9 del 15.09.2015 al Direttore Generale
sono assegnate le seguenti attribuzioni: “Il Direttore generale è il rappresentante
legale dell'agenzia e ha competenza generale in materia amministrativa,
finanziaria e di bilancio. Il Direttore generale dirige e coordina le attività
dell'agenzia e garantisce il raggiungimento degli obiettivi”;
− che, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, a mente del comma terzo del medesimo articolo: “Il Direttore generale svolge le funzioni
richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva. Nello svolgimento delle stesse… g. in
assenza di dirigenti, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate”;
− che la predetta circostanza si era puntualmente verificata giacché l'ente disponeva nel suo organico di un unico dirigente, ossia un Direttore Generale e, in ossequio alla previsione statutaria, egli ricorrente aveva assunto ad interim anche la titolarità del Servizio Giuridico Finanziario e Amministrativo, Servizio
Innovazione e Trasferimento tecnologico e del Parte_3
;
[...]
− di avere, a causa di tale situazione, dunque, assunto tutte le funzioni e attribuzioni dei Direttori di Servizio quali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza, l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
− che la carenza di personale per il corretto e regolare andamento di era stata fatta rilevare dal Direttore generale in diverse Parte_2
comunicazioni trasmesse agli Assessorati di riferimento in occasione della
pagina 4 formulazione dei piani strategici delle attività e dei conseguenti piani di fabbisogno del personale;
− che, in maniera molto chiara, con il Piano triennale del fabbisogno 2018
– 2020 era stata evidenziata la seguente criticità: “Dalla trasformazione in
, avvenuta con la LR n. 20/2015, si è così determinato che i tre Controparte_3
Servizi privi di dirigenti sono stati gestiti ad interim dal DG. Quella
rappresentata è una situazione sicuramente “ibrida” rispetto a quella generale
prevista nell'Amministrazione regionale dagli artt. 23, 24 e 25 della LR 31/1998,
ed è una situazione che deve essere sanata al più presto con un intervento che
consenta l'ingresso presso l'ente di adeguate figure professionali dirigenziali”;
− che la cronica mancanza di figure dirigenziali era stata rilevata, più volte, anche nei documenti programmatori dell' resistente da parte dell'allora Pt_2
Direttore Generale;
− di avere, a tale riguardo, richiesto all'Assessorato di controllo di poter fare applicazione dell'istituto di cui al comma 4°-bis, art. 29, l.r. n. 31/1998, in ragione del quale si sarebbe potuto far fronte alle vacanze in organico mediante incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19, comma 6°, d.lgs. 30.03.2001, n. 165;
− che l'Assessorato del Personale, dopo diverse interlocuzioni, aveva fornito risposta in merito solo il 20.02.2019, al termine della consiliatura,
autorizzando la possibilità di effettuare la selezione per l'acquisizione di due figure dirigenziali con contratti a termine di tre anni;
− che la gestione dei tre servizi citati supra, pertanto, era andata avanti, come rilevato, fino al termine della precedente consiliatura, che era coincisa con la cessazione dell'incarico di Direttore generale conferitogli;
pagina 5 − di avere, invano, in ragione della responsabilità dei tre servizi, oltre all'incarico di Direttore generale, chiesto la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 44 dell'attuale dei dirigenti dell'Amministrazione Pt_4
. CP_3
2. La si è costituita in giudizio, Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
Essa, in dettaglio, ha esposto:
− che, con l.r. 23.08.1985, n. 21, la R.A.S. aveva istituito il
[...]
, trasformato Parte_5
nell'AGENZIA REGIONALE SARDEGNA RICERCHE, e ricompresa tra gli enti del Sistema Regione;
− che la citata legge non aveva affatto previsto che l'organizzazione dell' fosse articolata in tre servizi, né una Parte_2
simile previsione si rinviene nello Statuto dell' approvato con delibera Pt_2
della NT regionale n. 45/9 del 15.09.2015;
− che è vero, invece, che l'art. 3 della menzionata legge stabilisce che la struttura organizzativa dell' è disciplinata dai principi della l.r. Pt_2
13.11.1998, n. 31, nonché dalle disposizioni dettate dal proprio Statuto;
− che, in particolare, l'art. 5, l.r. 20/2015 nel delineare le funzioni del
Direttore generale aveva previsto che: “
1. Il direttore generale è il rappresentante
legale dell'agenzia " ".
2. Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il Parte_2
direttore generale ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di
bilancio.
3. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e
verifica il raggiungimento degli obiettivi;
a tal fine svolge le seguenti funzioni: a)
definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive
impartiti dalla NT regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b)
pagina 6 conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e
finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli
obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i
procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le
relative misure sanzionatorie”;
− che, inoltre, la stessa disposizione aveva stabilito che “Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali
dell'Amministrazione regionale” e, dunque, lo status e la retribuzione del
Direttore generale dell' sono equiparati a quelli dei Direttori generali Pt_2
dell'Amministrazione regionale, disciplinati dalla l.r. 13.11.1998, n. 31;
− che l'art. 31, l.r. 31/1998, in ossequio al principio di onnicomprensività del trattamento retributivo sancito dal d.lgs. 165/2001, dispone che il trattamento economico dei dirigenti “remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai
dirigenti, nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa”, previsione, questa, che comporta che, in relazione all'espletamento di funzioni ulteriori da quelle di istituto, al Direttore
generale dell' non spettano ulteriori emolumenti ad alcun titolo;
Pt_2
− che un simile riconoscimento non può trovare fondamento nella previsione di cui all'art. 30, l.r. 13.11.1998, n. 31 e s.m.i., specificamente rubricata “sostituzione dei Direttori generali e di servizio”, disposizione che infatti stabilisce al terzo comma che “In caso di vacanza del titolare, le funzioni di
direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella
qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte,
escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario
con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio”;
pagina 7 − che, pertanto, la norma citata ha escluso che, nell'ambito della struttura retta dal direttore generale, il medesimo possa assumere le funzioni di Direttore
del servizio (e, quindi, di svolgere al tempo stesso il ruolo di controllore e controllato) e la stessa norma prevede che, in mancanza di dirigenti, tali funzioni siano svolte dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio;
− che, pertanto è da escludere che, in relazione all'asserito esercizio delle funzioni di direttore del servizio, il Direttore generale possa legittimamente percepire emolumenti ulteriori, oltre a quelli previsti dalla sua retribuzione;
− che l'art. 5 dello Statuto dell'Agenzia, nel definire i compiti del Direttore generale, prevede che “
1. Il Direttore generale è il rappresentante legale
dell'agenzia e ha competenza generale in materia amministrativa, finanziaria e di
bilancio.
2. Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e
garantisce il raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Direttore generale svolge le
funzioni richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva. Nello svolgimento delle
stesse: [...] g. in assenza di dirigenti, pone in essere gli atti di gestione ed esercita
i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate”;
− che quanto esposto significa che, anche nel caso in cui la struttura organizzativa venga articolata in più servizi, in mancanza di dirigenti o comunque di funzionari da preporre alla loro direzione, l'assunzione degli atti di gestione e l'esercizio dei poteri di spesa spettano al Direttore generale;
− che, dunque, l'adozione degli atti di gestione e di spesa rientrano tra i compiti propri del Direttore generale, con la conseguenza che per il suo svolgimento il medesimo non ha titolo a rivendicare compensi ulteriori;
− che, oltre a ciò, occorre aggiungere che con atti successivi di natura organizzativa, proprio , nella sua qualità di Direttore generale, Parte_1
pagina 8 aveva previsto che la struttura organizzativa di fosse Parte_2
ripartita in unità organizzative di vario livello, dotate di autonomia operativa e funzionale, costituenti centri di responsabilità e di spesa, denominate servizi,
settori e uffici;
− che, tale articolazione organizzativa, introdotta con l'“atto generale di organizzazione del personale”, approvato dal Direttore generale con determinazione n. 1662 del 04.10.2018, era rimasta sulla carta;
− che, tanto è vero che, per l'assegnazione dei compiti ai funzionari di più alto livello, l'allora Direttore generale aveva sempre utilizzato l'istituto della delega di spesa, cui si accompagnava l'esercizio delle correlate funzioni;
− che, in altri termini, le funzioni delle Unità Organizzative di massimo livello erano sempre state costantemente svolte, mediante apposite deleghe, da vari funzionari dell' Parte_2
− che, pertanto, anche sotto questo profilo, fermo restando che le funzioni gestionali risultavano ricomprese tra quelle rimesse all'organo di vertice dell' , non è ipotizzabile, e comunque risulta palesemente infondata, la Pt_2
rivendicazione di una retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di compiti e attività demandati ai servizi;
− che, giova precisare, dopo gli incarichi all'uopo conferiti a vari funzionari del , aveva assunto la Parte_6 Parte_1
responsabilità della direzione generale allorquando era stato inquadrato, come dipendente del medesimo , nella IV area professionale, 4° livello;
Parte_5
− che, successivamente, il ricorrente aveva acquisito la qualifica di
Dirigente regionale e in tale veste era stato assegnato in regime di comando al
(poi divenuto e preposto Parte_6 Parte_2
alla sua Direzione generale;
pagina 9 − che al medesimo ricorrente, pertanto, dopo la trasformazione del in Agenzia regionale, era stata sempre riconosciuta, in relazione alle Parte_6
funzioni svolte, la retribuzione spettante ai Direttori generali della e degli CP_1
Enti e Agenzie del Sistema Regione;
− che, quindi, nel periodo in cui aveva ricoperto le funzioni di Pt_1
direttore generale dell'Agenzia, questi aveva continuato a percepire dalla CP_1
lo stipendio e le indennità correlate alla qualifica dirigenziale e, per parte sua,
sulla quale doveva gravare il trattamento retributivo Parte_2
del Direttore generale, aveva sempre messo a bilancio e rimborsato all'Amministrazione regionale le somme necessarie;
− che, in costanza di incarico, non aveva mai iscritto nel bilancio Pt_1
dell'Agenzia eventuali somme da imputare alle spettanze oggi rivendicate e neppure somme atte ad alimentare il fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti preposti ai servizi previsti sulla carta e in realtà mai concretamente attivati;
− che, anche sotto questo profilo, l'avversa domanda appare manifestamente infondata, visto che non esistono e non sono mai state inserite a bilancio somme atte a remunerare l'asserito svolgimento delle funzioni di direttore di servizio, né in favore di , né in favore di altri soggetti, così Pt_1
come previsto dalla norme del contratto collettivo regionale richiamate dal ricorrente;
− che, quanto sopra, fermo restando che la disposizione invocata dal ricorrente (art. 41, comma 8°, del CCRL 10.03.2008, come modificato CCRL
12.06.2018), si riferisce ai Dirigenti con maggiore anzianità fra quelli assegnati alla direzione generale (che, secondo l'art. 30, l.r. 31/1998, possono ricoprire le
pagina 10 funzioni di Direttore del servizio in caso di vacanza del titolare) e non invece ai
Direttori generali, ai quali è espressamente precluso svolgere tali funzioni;
− che, inoltre, in parallelo con la mancata previsione delle necessarie risorse finanziarie, il Direttore generale non aveva previsto l'assegnazione,
neppure in astratto, degli obiettivi che i direttori di servizio avrebbero dovuto conseguire (e che afferma aver conseguito) ai fini del riconoscimento Pt_1
dell'indennità di risultato.
3. La si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Essa, in dettaglio, ha esposto:
− che la l.r. 05.08.2015, n. 20 ha stabilito, all'art. 3, che la struttura organizzativa dell' è disciplinata, oltre che Parte_2
dalla stessa legge, dai principi della legge regionale 13.11.1998, n. 31, nonché dal proprio Statuto;
− che l'art. 5 della medesima legge (che delinea le funzioni del Direttore generale) evidenzia le funzioni di direzione e di controllo del Direttore generale rispetto agli altri dirigenti, anche in riferimento ad affidamento degli obiettivi ed al loro raggiungimento, e prescrive che al Direttore generale sia attribuito lo stesso trattamento economico dei Direttori generali dell'Amministrazione regionale;
− che, nello specifico, la succitata norma prevede testualmente che: “
1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia " ".
2. Parte_2
Entro i limiti stabiliti dallo statuto, il direttore generale ha competenza in materia
amministrativa, finanziaria e di bilancio.
3. Il direttore generale dirige e coordina
le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
a tal fine svolge
le seguenti funzioni: a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli
indirizzi e delle direttive impartiti dalla NT regionale ed è responsabile della
pagina 11 loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse
umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle
competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei
dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità
dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
d) propone alla NT
regionale l'adozione della pianta organica.
4. L'incarico di direttore generale
dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della
NT regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
programmazione.
5. Il direttore generale è scelto tra il personale dirigente del
sistema Regione o, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso di
comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere, e che
abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi dirigenziali di
responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o
private.
6. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da
un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e
si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. 7.
Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori
generali dell'Amministrazione regionale”;
− che nello Statuto dell'AGENZIA si prevede, inoltre, che il Direttore
Generale possa conferire al personale di ruolo deleghe, concernenti specifiche e definite funzioni proprie, mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo e che, in assenza di Dirigenti, ponga in essere gli atti di gestione ed eserciti i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
− che la l.r. 20/1995 e il predetto Statuto, compresi i loro richiami, rappresentano le uniche fonti normative di riferimento per il trattamento
pagina 12 economico del D.G., posto che, nel caso in esame, non era mai stato concluso il contratto individuale di cui all'art. 5, comma 6°;
− che, orbene, dall'esame della normativa sopra descritta, emerge con chiarezza che la pretesa del ricorrente, volta a ottenere la retribuzione di risultato aggiuntiva prevista per i direttori di servizio, non è accoglibile.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
Il ricorrente, già Direttore generale dell' Parte_2
col presente ricorso ha domandato l'accertamento del proprio diritto a percepire la retribuzione di risultato per avere svolto le mansioni ad interim di direttore del
Servizio Giuridico Finanziario e Amministrativo, del Servizio Innovazione e
Trasferimento tecnologico e del Parte_3
dell' stessa dal 05.08.2015 al 31.07.2019. Pt_2
Giova, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Premesso che la l.r. 05.08.2015, n. 20 e lo Statuto dell' Parte_2
rappresentano le fonti normative di riferimento per il trattamento
[...]
economico del D.G. dell' stessa, la l.r. 05.08.2015, n. 20 cit. ha Pt_2
disciplinato, all'art. 5, le funzioni del Direttore generale di Parte_2
stabilendo testualmente che: “
1. Il direttore generale è il
[...]
rappresentante legale dell'agenzia " .
2. Entro i limiti stabiliti Parte_2
dallo statuto, il direttore generale ha competenza in materia amministrativa,
finanziaria e di bilancio.
3. Il direttore generale dirige e coordina le attività
dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
a tal fine svolge le
seguenti funzioni: a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli
pagina 13 indirizzi e delle direttive impartiti dalla NT regionale ed è responsabile della
loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse
umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle
competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei
dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità
dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
d) propone alla NT
regionale l'adozione della pianta organica.
4. L'incarico di direttore generale
dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della
NT regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
programmazione.
5. Il direttore generale è scelto tra il personale dirigente del
sistema Regione o, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso di
comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere, e che
abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi dirigenziali di
responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o
private.
6. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da
un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e
si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. 7.
Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori
generali dell'Amministrazione regionale”.
Ancora, nello Statuto dell' è espressamente stabilito che il D.G. possa Pt_2
svolgere anche atti di gestione in assenza di dirigenti (cfr. art. 5, comma 3°, lett. g:
“in assenza di dirigenti, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate”), senza che per l'esercizio degli stessi la norma abbia previsto una retribuzione accessoria aggiuntiva.
Si osservi, all'uopo, che il trattamento economico del D.G. è equiparato a quello dei Direttori Generali dell'Amministrazione regionale, per i quali, l'art. 30,
pagina 14 13.11.1998, n. 31 ha escluso che possano sostituire i Direttori di servizio e non è
prevista alcuna retribuzione accessoria aggiuntiva, come, invece, per i Direttori di servizio che svolgono funzioni sostitutive.
E, infatti, segnatamente, ai sensi del predetto art. 30, l.r. 31/1998, “
1. In ogni caso
di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale
sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica
dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di
servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli
assegnati alla direzione generale.
2. In caso di temporanea assenza del titolare,
le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore
anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
3. In caso di vacanza del
titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con
maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di
cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di
dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli
assegnati al servizio.
4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono
esercitate dal più anziano di età”.
Infine, è pacifico che il contratto individuale di cui all'art. 5, comma 6°, non fosse mai stato concluso tra le parti dovendosi in definitiva affermare che lo Statuto
dell'AGENZIA e la l.r. 05.08.2015, n. 20 costituiscano le uniche fonti normative di riferimento per il trattamento economico dell'incarico ricoperto da per Pt_1
Parte_2
Premessa la ricostruzione del quadro normativo che, come visto, non fornisce una base giuridica sulla quale possa rivendicare la retribuzione di risultato di Pt_1
cui all'art. 41, comma 8°, del CCRL 19.03.2008 per avere svolto ad interim le mansioni indicate, si deve, in ogni caso, evidenziare come lo stesso ricorrente non
pagina 15 abbia né allegato, né provato di avere compiutamente svolto funzioni riconducibili a quelle di Direttore del Servizio Giuridico Finanziario e Amministrativo, del
Servizio Innovazione e Trasferimento tecnologico e del Servizio Parte_3
dell' né, d'altra parte, la
[...] Parte_2
palese lacuna sul piano assertorio può essere colmata con l'esercizio dei poteri istruttori ex officio propri del Giudice del Lavoro.
Giova, infatti, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa
offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della
regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che
il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere
di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa, la mancata allegazione di dati significativi di indagine non consentono a questo Giudice neppure di avvalersi dei propri poteri istruttori ex officio.
Per tali ragioni, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
In virtù del criterio di soccombenza, deve essere condannato a Parte_1
rifondere la , in persona CP_1 Controparte_1
del Presidente pro tempore, e l' in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, rapportate ai minimi tariffari dello scaglione indeterminale basso,
pagina 16 tenuto conto della non particolare complessità della materia e in ragione dell'onere probatorio gravante quasi interamente sulla parte soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere la Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, e l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.600,00 per ciascun Ente, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Cagliari, 18.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 17