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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 905/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da
(c.f. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elena Pretelli del foro di Urbino, domiciliata presso lo studio del difensore
(reclamante) contro
Liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
, in persona del curatore dott. , C.F._1 Parte_2
difesa dall'avv. Patrizia Dall'Oco, domiciliata in Padova presso lo studio del difensore
1 (reclamata)
e contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Ivo CP C.F._2
Santolin e dall'avv. Anna Faccin, domiciliata in Trissino (Vi) presso lo studio dei difensori
(reclamata)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
61/2025, pronunciata il 20 marzo 2025 e depositata il 22 marzo 2025
Conclusioni: per la ricorrente: previa sospensione – inaudita altera parte, ovvero in subordine, nel contradditorio fra le parti in designanda udienza – della attività liquidatoria ex art 19 l.fall, revocare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale RG 355-1/2024 PU emessa in data 20/3/2025 e notificata il 9/4/2025.
In istruttoria, chiede l'audizione della reclamante, SI.ra
[...]
. Tes_1
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario.
Per la resistente Liquidazione giudiziale:
-Respingersi l'istanza avversaria di sospensione dell'attività liquidatoria, non ricorrendone i prescritti gravi e fondati motivi;
2 -Rigettarsi il reclamo proposto da , in quanto Parte_1
inammissibile e in ogni caso destituito di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 61/2025 – Rep.
89/2025 del 24/03/2025 con cui il Tribunale di Vicenza ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
quale titolare dell'impresa individuale Nido dei Racconti Parte_1
di OV ET.
Spese e compensi del procedimento rifusi, con pagamento in favore dello Stato.
Per la resistente CP
all'Ill.ma Corte d'Appello adita che, valutata la fondatezza o meno del reclamo, rimetta comunque le spese di lite in capo alla reclamante per le ragioni sopra esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso depositato il 12 novembre 2024 da
[...]
il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 61 depositata il 22 CP
marzo 2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di
, esercente impresa individuale con ditta “Nido Parte_1
dei Racconti” e con sede in Arzignano (Vi). si affermava creditrice per Euro 5.260 nei confronti di CP
, alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa dal Parte_1
2022 al 2023, in forza del decreto ingiuntivo n. 201/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza e divenuto definitivo.
non si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il Tribunale, rilevata la sussistenza di un debito erariale per Euro
37.632,64, riteneva che fosse insolvente, atteso l'esito Parte_1
negativo del pignoramento tentato da e il fatto che la debitrice CP
3 non avesse depositato le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni.
Poiché sussisteva la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr., il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato il 14 maggio 2025, Parte_1
proponeva reclamo, narrando di avere gestito, dal 2021 al 2024, un asilo nido di piccole dimensioni. L'attività era entrata in crisi allorché diversi genitori smisero di pagare le quote. Era ancora impegnata a recuperare i crediti, con cui avrebbe provveduto a pagare i debitori.
La reclamante formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) non aveva avuto conoscenza del procedimento, poiché non le era stata notificata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (la casella pec non era attiva); 2) le dichiarazioni fiscali erano state presentate e dimostravano che l'impresa era minore, possedendo i requisiti indicati all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.; 3) non sussisteva lo stato d'insolvenza; 4) il debito nei confronti dell'ex dipendente era CP
di Euro 2.491,79, mentre “il carico con l'agenzia di riscossione, ammontante a circa 30.000 euro” era “in corso di pagamento, in quanto aveva in corso delle rateizzazioni che pagava regolarmente”.
La reclamante chiedeva che, previa sospensione dell'attività liquidatoria, fosse revocata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si costituiva nel procedimento di reclamo affermando CP
che, in quanto ex dipendente di , si era vista costretta a Parte_1
proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, onde accedere al Fondo di garanzia gestito da Inps.
4 La reclamata sosteneva che la notificazione dell'istanza di liquidazione giudiziale era stata regolarmente compiuta dalla Cancelleria del
Tribunale ai sensi dell'art. 40, 7° co., cod. crisi impr. precisava, infine, che si era costituita nel procedimento CP
di reclamo per “scongiurare il rischio di soccombenza in punto di spese”.
Si costituiva nel procedimento di reclamo anche il curatore della liquidazione giudiziale, eccependo l'inammissibilità del reclamo, in quanto tardivamente proposto (la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto riferiva la stessa ricorrente, le era stata notificata il 9 aprile 2025, mentre il ricorso era stato presentato il 14 maggio 2025), e comunque chiedendone il rigetto.
Il curatore sosteneva che era insolvente e non aveva Parte_1
dimostrato, per quanto riguardava l'esercizio 2023, di non avere superato i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d).
All'udienza del 10 luglio 2025, cui comparivano i difensori delle parti, il Collegio concedeva termine per il deposito di memorie e riservava all'esito la decisione.
1. Si rileva, preliminarmente, che il reclamo è tempestivo, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata il 9 aprile 2025 (data in cui la notificazione si è perfezionata con la consegna alla destinataria del plico raccomandato) e un primo deposito del ricorso è avvenuto presso la cancelleria civile della Corte di Appello il 9 maggio 2025, con ricevimento della comunicazione di accettazione.
Il successivo rifiuto del deposito, comunicato dalla Cancelleria il 12 maggio 2025 con la richiesta di iscrizione a ruolo del procedimento
“indicando ricorso non reclamo al collegio”, non è ascrivibile alla reclamante, ma evidentemente a problemi tecnici della stessa
5 cancelleria (l'art. 51, 1° co., dispone che, contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, si può proporre “reclamo”, sicché la prima iscrizione non poteva dirsi errata).
Quindi, la seconda iscrizione del 14 maggio 2025 non esclude che il deposito originario fosse stato compiuto nel rispetto del termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, impedendo la decadenza dal diritto d'impugnazione.
Il reclamo dev'essere, pertanto, esaminato nel merito.
2. Il primo motivo di reclamo è infondato, poiché la notifica del ricorso e del decreto del Tribunale è stata regolarmente eseguita e la reclamante non può che imputare a sé la mancata conoscenza dell'udienza tenutasi davanti al Tribunale di Vicenza.
ET ammette che la casella pec dell'impresa individuale non era funzionante perché non era stata rinnovata. La notificazione è stata pertanto compiuta ai sensi del 7° co. dell'art. 40 cod. crisi impr., (come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024), secondo il quale “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_2
al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”.
Il richiesto inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
è avvenuto a cura della Cancelleria del Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
6 3. Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di reclamo.
I debiti scaduti e non pagati non sono inferiori ad Euro 30.000, sicché sussiste il requisito oggettivo di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr.
Il debito nei confronti di è di Euro 5.260,90. CP
L'importo è certo perché risultante da titolo giudiziale divenuto definitivo, sicché è irrilevante il personale convincimento di circa una sua minore consistenza. Parte_1
La reclamante ammette che il debito nei confronti dell'Erario è di
“circa 30.000”. In realtà, il debito è superiore (al netto delle cartelle sospese, ammonta ad Euro 37.632,64: v. interrogazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione). In ogni caso, tale debito, sommandosi a quello nei confronti di raggiunge (e supera) la soglia di Euro CP
30.000, tenuto conto dell'irrilevanza della rateizzazione (v. il principio affermato da Cass. civ., ord., 18 febbraio 2025, n. 4201 con riferimento all'art. 15, 9° co., l. fall., la cui disposizione si ritrova ora all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr.: “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell
[...]
non esclude che, ai fini del computo Controparte_3
dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9,
l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per
l'immediato recupero dell'intero importo residuo”).
7 L'insolvenza è invece dimostrata dal tentativo di pignoramento che ha avuto esito negativo e dall'impossidenza dell'imprenditrice (v. dichiarazioni da lei rese al curatore).
Del resto, la reclamante, a parte un generico accenno al recupero dei crediti, la cui consistenza non viene precisata, non indica con quali risorse sarebbe in grado di pagare il debito nei confronti della ricorrente e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. CP
4. Può invece trovare accoglimento il secondo motivo di reclamo.
La reclamante sostiene di possedere i requisiti dimensionali, patrimoniali e reddituali, che la sottraggono alla liquidazione giudiziale.
Il 1° co. dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che CP_4
ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di avere
8 posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti.
La prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
È incontestato che l'impresa esercitata da con ditta “Nido Parte_1
dei racconti” (consistente nella gestione di un asilo nido) sia cessata nel
2024, ma entrò in crisi già nel 2023. La stessa ricorrente CP
aveva dedotto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che il rapporto di lavoro era terminato nell'agosto 2023 a causa dell'inadempimento della datrice di lavoro. L'esercizio dell'impresa era formalmente iniziato nell'ottobre 2021 (v. visura camerale).
L'attività ha perciò avuto una durata piuttosto limitata.
Le modeste dimensioni dell'attività, esercitata in locali condotti in locazione, non consentono d'ipotizzare ricavi annui superiori ad Euro
200.000 nel triennio 2021-2023.
Le due dichiarazioni reddituali, esibite dal curatore, confermano quanto sopra indicato (il reddito netto è stato di Euro 25.985 nel 2021 con componenti positivi di Euro 33.314, di Euro 39.059 nel 2022 con componenti positivi di Euro 50.076).
La difesa della curatela sostiene che “per l'anno di imposta 2023 la signora non ha provveduto a presentare alcuna Parte_1
dichiarazione dei redditi. L'ultima (che il patrocinio avversario riferisce erroneamente all'esercizio 2023 – pag. 6 del reclamo) è stato il Modello Unico – Redditi Persone Fisiche 2023 relativo al periodo di imposta 2022, presentato con notevole ritardo in data 27/02/2024”
(pag. 4 della memoria di costituzione). La deduzione non è stata
9 smentita dalla ricorrente, la quale non ha esibito la dichiarazione dei redditi relativa al 2023.
Sennonché si può ritenere che i risultati del 2023 non siano stati molto diversi da quelli raggiunti nell'anno 2022, atteso che il numero di bambini accolti nella struttura rimaneva condizionato dall'ampiezza dei locali e dal numero di addetti (rimasto invariato nel 2023 rispetto all'anno precedente: v. visura camerale).
Non risultano immobilizzazioni, sicché anche la consistenza dell'attivo patrimoniale è verosimilmente rimasta lontana dalla soglia legale di
Euro 300.000. L'unico bene posseduto (quota di comproprietà di casa di abitazione acquistata nel 2013) è estraneo all'azienda.
L'ammontare dei debiti è notevolmente inferiore ad Euro 500.000 e può ritenersi che sia stato al di sotto della soglia legale per tutto il triennio
2021-2023.
Sono stati ammessi al passivo crediti per Euro 49.665,44 in privilegio e per Euro 10.600,17 al chirografo. Il maggiore creditore è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ammessa al passivo per il credito privilegiato di Euro 33.999,10 e per il credito chirografario di Euro
8.058,54).
Può perciò concludersi che l'impresa individuale esercitata da abbia posseduto, nei tre esercizi antecedenti il Parte_1
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n.
14/2019 e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale.
5. Il reclamo dev'essere pertanto accolto con revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., Parte_1
dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa sino al momento in cui la
10 sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale di Vicenza.
6. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che non sono stati depositati i bilanci (non consentendo così alla creditrice di avere contezza dei requisiti dimensionali della società e della sua assoggettabilità o meno alla liquidazione giudiziale). In ogni caso, la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi di non sottoposizione alla liquidazione giudiziale è stata fornita per presunzioni solo nel presente giudizio di reclamo, in quanto davanti al Tribunale di Vicenza la debitrice non è comparsa.
Per le stesse ragioni, non può essere condannata alla CP
rifusione delle spese processuali della reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, decidendo sul procedimento di reclamo n. 905/2025 r.g.a. promosso con ricorso da
(reclamante) nei confronti di Liquidazione Parte_1
giudiziale di in persona del curatore (reclamata) e Parte_1
di (reclamata), ogni contraria domanda ed eccezione CP
disattesa, così ha deciso:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 61/2025 del
Tribunale di Vicenza pronunciata il 20 marzo 2025 e depositata il 22 marzo 2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante;
11 - rigetta la domanda della reclamante di condanna della reclamata alla rifusione delle spese processuali;
CP
- ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che relazioni semestralmente circa l'andamento Parte_1
economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa esercitata sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51, 1° co., cod. crisi impr. promosso da
(c.f. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Elena Pretelli del foro di Urbino, domiciliata presso lo studio del difensore
(reclamante) contro
Liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
, in persona del curatore dott. , C.F._1 Parte_2
difesa dall'avv. Patrizia Dall'Oco, domiciliata in Padova presso lo studio del difensore
1 (reclamata)
e contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Ivo CP C.F._2
Santolin e dall'avv. Anna Faccin, domiciliata in Trissino (Vi) presso lo studio dei difensori
(reclamata)
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
61/2025, pronunciata il 20 marzo 2025 e depositata il 22 marzo 2025
Conclusioni: per la ricorrente: previa sospensione – inaudita altera parte, ovvero in subordine, nel contradditorio fra le parti in designanda udienza – della attività liquidatoria ex art 19 l.fall, revocare la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale RG 355-1/2024 PU emessa in data 20/3/2025 e notificata il 9/4/2025.
In istruttoria, chiede l'audizione della reclamante, SI.ra
[...]
. Tes_1
Con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario.
Per la resistente Liquidazione giudiziale:
-Respingersi l'istanza avversaria di sospensione dell'attività liquidatoria, non ricorrendone i prescritti gravi e fondati motivi;
2 -Rigettarsi il reclamo proposto da , in quanto Parte_1
inammissibile e in ogni caso destituito di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 61/2025 – Rep.
89/2025 del 24/03/2025 con cui il Tribunale di Vicenza ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
quale titolare dell'impresa individuale Nido dei Racconti Parte_1
di OV ET.
Spese e compensi del procedimento rifusi, con pagamento in favore dello Stato.
Per la resistente CP
all'Ill.ma Corte d'Appello adita che, valutata la fondatezza o meno del reclamo, rimetta comunque le spese di lite in capo alla reclamante per le ragioni sopra esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso depositato il 12 novembre 2024 da
[...]
il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 61 depositata il 22 CP
marzo 2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di
, esercente impresa individuale con ditta “Nido Parte_1
dei Racconti” e con sede in Arzignano (Vi). si affermava creditrice per Euro 5.260 nei confronti di CP
, alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa dal Parte_1
2022 al 2023, in forza del decreto ingiuntivo n. 201/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza e divenuto definitivo.
non si costituiva nel procedimento. Parte_1
Il Tribunale, rilevata la sussistenza di un debito erariale per Euro
37.632,64, riteneva che fosse insolvente, atteso l'esito Parte_1
negativo del pignoramento tentato da e il fatto che la debitrice CP
3 non avesse depositato le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni.
Poiché sussisteva la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr., il Tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con ricorso depositato il 14 maggio 2025, Parte_1
proponeva reclamo, narrando di avere gestito, dal 2021 al 2024, un asilo nido di piccole dimensioni. L'attività era entrata in crisi allorché diversi genitori smisero di pagare le quote. Era ancora impegnata a recuperare i crediti, con cui avrebbe provveduto a pagare i debitori.
La reclamante formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) non aveva avuto conoscenza del procedimento, poiché non le era stata notificata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (la casella pec non era attiva); 2) le dichiarazioni fiscali erano state presentate e dimostravano che l'impresa era minore, possedendo i requisiti indicati all'art. 2, 1° co., lett. d), cod. crisi impr.; 3) non sussisteva lo stato d'insolvenza; 4) il debito nei confronti dell'ex dipendente era CP
di Euro 2.491,79, mentre “il carico con l'agenzia di riscossione, ammontante a circa 30.000 euro” era “in corso di pagamento, in quanto aveva in corso delle rateizzazioni che pagava regolarmente”.
La reclamante chiedeva che, previa sospensione dell'attività liquidatoria, fosse revocata la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si costituiva nel procedimento di reclamo affermando CP
che, in quanto ex dipendente di , si era vista costretta a Parte_1
proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, onde accedere al Fondo di garanzia gestito da Inps.
4 La reclamata sosteneva che la notificazione dell'istanza di liquidazione giudiziale era stata regolarmente compiuta dalla Cancelleria del
Tribunale ai sensi dell'art. 40, 7° co., cod. crisi impr. precisava, infine, che si era costituita nel procedimento CP
di reclamo per “scongiurare il rischio di soccombenza in punto di spese”.
Si costituiva nel procedimento di reclamo anche il curatore della liquidazione giudiziale, eccependo l'inammissibilità del reclamo, in quanto tardivamente proposto (la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto riferiva la stessa ricorrente, le era stata notificata il 9 aprile 2025, mentre il ricorso era stato presentato il 14 maggio 2025), e comunque chiedendone il rigetto.
Il curatore sosteneva che era insolvente e non aveva Parte_1
dimostrato, per quanto riguardava l'esercizio 2023, di non avere superato i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d).
All'udienza del 10 luglio 2025, cui comparivano i difensori delle parti, il Collegio concedeva termine per il deposito di memorie e riservava all'esito la decisione.
1. Si rileva, preliminarmente, che il reclamo è tempestivo, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata il 9 aprile 2025 (data in cui la notificazione si è perfezionata con la consegna alla destinataria del plico raccomandato) e un primo deposito del ricorso è avvenuto presso la cancelleria civile della Corte di Appello il 9 maggio 2025, con ricevimento della comunicazione di accettazione.
Il successivo rifiuto del deposito, comunicato dalla Cancelleria il 12 maggio 2025 con la richiesta di iscrizione a ruolo del procedimento
“indicando ricorso non reclamo al collegio”, non è ascrivibile alla reclamante, ma evidentemente a problemi tecnici della stessa
5 cancelleria (l'art. 51, 1° co., dispone che, contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, si può proporre “reclamo”, sicché la prima iscrizione non poteva dirsi errata).
Quindi, la seconda iscrizione del 14 maggio 2025 non esclude che il deposito originario fosse stato compiuto nel rispetto del termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, impedendo la decadenza dal diritto d'impugnazione.
Il reclamo dev'essere, pertanto, esaminato nel merito.
2. Il primo motivo di reclamo è infondato, poiché la notifica del ricorso e del decreto del Tribunale è stata regolarmente eseguita e la reclamante non può che imputare a sé la mancata conoscenza dell'udienza tenutasi davanti al Tribunale di Vicenza.
ET ammette che la casella pec dell'impresa individuale non era funzionante perché non era stata rinnovata. La notificazione è stata pertanto compiuta ai sensi del 7° co. dell'art. 40 cod. crisi impr., (come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024), secondo il quale “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_2
al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”.
Il richiesto inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
è avvenuto a cura della Cancelleria del Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
6 3. Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di reclamo.
I debiti scaduti e non pagati non sono inferiori ad Euro 30.000, sicché sussiste il requisito oggettivo di cui all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr.
Il debito nei confronti di è di Euro 5.260,90. CP
L'importo è certo perché risultante da titolo giudiziale divenuto definitivo, sicché è irrilevante il personale convincimento di circa una sua minore consistenza. Parte_1
La reclamante ammette che il debito nei confronti dell'Erario è di
“circa 30.000”. In realtà, il debito è superiore (al netto delle cartelle sospese, ammonta ad Euro 37.632,64: v. interrogazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione). In ogni caso, tale debito, sommandosi a quello nei confronti di raggiunge (e supera) la soglia di Euro CP
30.000, tenuto conto dell'irrilevanza della rateizzazione (v. il principio affermato da Cass. civ., ord., 18 febbraio 2025, n. 4201 con riferimento all'art. 15, 9° co., l. fall., la cui disposizione si ritrova ora all'art. 49, 5° co., cod. crisi impr.: “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell
[...]
non esclude che, ai fini del computo Controparte_3
dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9,
l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per
l'immediato recupero dell'intero importo residuo”).
7 L'insolvenza è invece dimostrata dal tentativo di pignoramento che ha avuto esito negativo e dall'impossidenza dell'imprenditrice (v. dichiarazioni da lei rese al curatore).
Del resto, la reclamante, a parte un generico accenno al recupero dei crediti, la cui consistenza non viene precisata, non indica con quali risorse sarebbe in grado di pagare il debito nei confronti della ricorrente e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. CP
4. Può invece trovare accoglimento il secondo motivo di reclamo.
La reclamante sostiene di possedere i requisiti dimensionali, patrimoniali e reddituali, che la sottraggono alla liquidazione giudiziale.
Il 1° co. dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, è quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
L'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
La disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che CP_4
ugualmente gravava l'imprenditore dell'onere della prova di avere
8 posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti.
La prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime,
Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).
È incontestato che l'impresa esercitata da con ditta “Nido Parte_1
dei racconti” (consistente nella gestione di un asilo nido) sia cessata nel
2024, ma entrò in crisi già nel 2023. La stessa ricorrente CP
aveva dedotto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che il rapporto di lavoro era terminato nell'agosto 2023 a causa dell'inadempimento della datrice di lavoro. L'esercizio dell'impresa era formalmente iniziato nell'ottobre 2021 (v. visura camerale).
L'attività ha perciò avuto una durata piuttosto limitata.
Le modeste dimensioni dell'attività, esercitata in locali condotti in locazione, non consentono d'ipotizzare ricavi annui superiori ad Euro
200.000 nel triennio 2021-2023.
Le due dichiarazioni reddituali, esibite dal curatore, confermano quanto sopra indicato (il reddito netto è stato di Euro 25.985 nel 2021 con componenti positivi di Euro 33.314, di Euro 39.059 nel 2022 con componenti positivi di Euro 50.076).
La difesa della curatela sostiene che “per l'anno di imposta 2023 la signora non ha provveduto a presentare alcuna Parte_1
dichiarazione dei redditi. L'ultima (che il patrocinio avversario riferisce erroneamente all'esercizio 2023 – pag. 6 del reclamo) è stato il Modello Unico – Redditi Persone Fisiche 2023 relativo al periodo di imposta 2022, presentato con notevole ritardo in data 27/02/2024”
(pag. 4 della memoria di costituzione). La deduzione non è stata
9 smentita dalla ricorrente, la quale non ha esibito la dichiarazione dei redditi relativa al 2023.
Sennonché si può ritenere che i risultati del 2023 non siano stati molto diversi da quelli raggiunti nell'anno 2022, atteso che il numero di bambini accolti nella struttura rimaneva condizionato dall'ampiezza dei locali e dal numero di addetti (rimasto invariato nel 2023 rispetto all'anno precedente: v. visura camerale).
Non risultano immobilizzazioni, sicché anche la consistenza dell'attivo patrimoniale è verosimilmente rimasta lontana dalla soglia legale di
Euro 300.000. L'unico bene posseduto (quota di comproprietà di casa di abitazione acquistata nel 2013) è estraneo all'azienda.
L'ammontare dei debiti è notevolmente inferiore ad Euro 500.000 e può ritenersi che sia stato al di sotto della soglia legale per tutto il triennio
2021-2023.
Sono stati ammessi al passivo crediti per Euro 49.665,44 in privilegio e per Euro 10.600,17 al chirografo. Il maggiore creditore è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ammessa al passivo per il credito privilegiato di Euro 33.999,10 e per il credito chirografario di Euro
8.058,54).
Può perciò concludersi che l'impresa individuale esercitata da abbia posseduto, nei tre esercizi antecedenti il Parte_1
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n.
14/2019 e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale.
5. Il reclamo dev'essere pertanto accolto con revoca della sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 53, 4° co., cod. crisi impr., Parte_1
dovrà relazionare semestralmente circa l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa sino al momento in cui la
10 sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
La relazione dovrà essere comunicata al curatore e depositata nel registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale di Vicenza.
6. Ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve ritenersi che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante, a carico della quale devono rimanere le spese, atteso che non sono stati depositati i bilanci (non consentendo così alla creditrice di avere contezza dei requisiti dimensionali della società e della sua assoggettabilità o meno alla liquidazione giudiziale). In ogni caso, la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi di non sottoposizione alla liquidazione giudiziale è stata fornita per presunzioni solo nel presente giudizio di reclamo, in quanto davanti al Tribunale di Vicenza la debitrice non è comparsa.
Per le stesse ragioni, non può essere condannata alla CP
rifusione delle spese processuali della reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, decidendo sul procedimento di reclamo n. 905/2025 r.g.a. promosso con ricorso da
(reclamante) nei confronti di Liquidazione Parte_1
giudiziale di in persona del curatore (reclamata) e Parte_1
di (reclamata), ogni contraria domanda ed eccezione CP
disattesa, così ha deciso:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 61/2025 del
Tribunale di Vicenza pronunciata il 20 marzo 2025 e depositata il 22 marzo 2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
Parte_1
- dichiara, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che l'apertura della procedura è imputabile alla reclamante;
11 - rigetta la domanda della reclamante di condanna della reclamata alla rifusione delle spese processuali;
CP
- ai sensi dell'art. 53 comma 4° cod. crisi impr., dispone che relazioni semestralmente circa l'andamento Parte_1
economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa esercitata sino al momento in cui la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale sia passata in giudicato.
Venezia, 22 luglio 2025.
Il Presidente
(dott. Guido Santoro)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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