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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2559/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Lorenzo Lamberti
OPPONENTE
E
, con il patrocinio degli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio Controparte_1 dell'Avvocatura comunale
OPPOSTO
E
Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1 Parte_2
, premesso di essere stata individuata dal unitamente all'
[...] Controparte_1 [...]
(mediante la costituzione di un'associazione temporanea di scopo per realizzare il CP_3 progetto “VIVA ” per gli anni 2012 e 2013), quale partner per partecipare Parte_3 all'avviso pubblico della Regione Calabria per la selezione ed il finanziamento di eventi di arte contemporanea, e che il aveva, all'uopo, stipulato una convenzione con la Regione e due CP_1 distinte convenzioni con i propri associati, ha dedotto: di avere realizzato tutte la attività previste nel progetto;
di avere trasmesso, con la nota 9090U del 9/4/2013, al la documentazione CP_1 necessaria ai fini dell'approvazione della rendicontazione della prima edizione, con valutazione positiva da parte dell'Amministrazione e da parte della Regione;
che, sulla scorta della rendicontazione presentata, il Comune aveva determinato l'erogazione in suo favore delle somme di euro 15.000 e di euro 114.234,91 (per due anni), senza tuttavia ad essa trasferite le somme per intero;
che in data 28.6.2013, 29.4.2013 e 11.12.2014 aveva, quindi, dovuto non solo diffidare il ad CP_1 effettuare il pagamento (non risultando ad oggi ancora versata una quota di finanziamento pari a euro
40.832,00) ma si era vista costretta a preavvisare il Comune che con ogni probabilità non avrebbe potuto partecipare alla seconda edizione dell'evento; che, nonostante avesse adempiuto a tutti gli impegni di cui alla convenzione stipulata con il sia per la realizzazione della prima edizione CP_1 del progetto sia per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, aveva essa ricevuto in data 27 maggio 2021 l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 154.324,21, oggi opposta, senza specificazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della richiesta.
La ciò premesso, nel proporre l'odierna opposizione avverso detta ingiunzione, Parte_1 ha in particolare eccepito: 1) l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'articolo unico RD n.
639/1910, per inapplicabilità della procedura coattiva prevista dal RD n. 639/1910 per il recupero di somme diverse dalle entrate patrimoniali dell'ente pubblico, non avendo agito il nel caso di CP_1 specie, per il recupero di un'entrata patrimoniale dell'ente pubblico ma per la restituzione di un finanziamento, peraltro solo parzialmente erogato alla che, se dovuta, spetterebbe Parte_1 non al ma alla Regione;
2) l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 2 RD n. CP_1
639/1910 non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile, atteso che il non avrebbe CP_1 dimostrato di avere diritto, e in che misura, alla restituzione della somma richiesta né di avere effettivamente ad essa trasferito il finanziamento di cui ha chiesto la restituzione;
3) Parte_1
l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 24.780,35 imputata, sul totale del quantum instato, a titolo di interessi di mora al saggio legale aumentati del 5%, poiché sarebbero essi dovuti, ai sensi dell'art.10 della convenzione stipulata tra le parti, solo in caso di revoca della concessione del finanziamento da parte del non avvenuta nel caso di specie;
4) l'illegittimità CP_1 dell'ingiunzione per violazione dell'art.2 RD n. 639/1910 per incompetenza del soggetto sottoscrittore, poiché l'emissione dell'ingiunzione in questione avrebbe dovuto essere emessa dal competente ufficio dell'ente creditore e non da una società di riscossione, in assenza, peraltro, della documentazione idonea a dimostrare la legittimazione e competenza a sottoscrivere l'atto; 5)
l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 68, comma 2, DL n.18/2020, atteso che tale norma, emanata per contrastare la grave crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia di Covid-
19, ha previsto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 dei versamenti riguardanti le ingiunzioni di pagamento ai sensi del RD 639/2010; 6) l'illegittimità dell'ingiunzione per l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto, nonché per la carenza di istruttoria e motivazione.
Parte opponente ha concluso, dunque, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, di annullare o, comunque, dichiarare inefficace l'ingiunzione e, in ogni caso, accertare e dichiarare che le somme richieste non sono dovute, con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla domanda preliminarmente Controparte_1 evidenziando di essere pervenuto all'emissione dell'ingiunzione di pagamento odierna solo dopo un'attività di impulso procedimentale nei confronti dell'odierna opponente, resasi responsabile di gravi inadempienze contrattuali che hanno condotto alla revoca del finanziamento da parte dell'ente erogatore, cioè la Regione Calabria.
Ha, in particolare, rappresentato l'opposto che, sulla base delle convenzioni stipulate e secondo il bilancio del progetto, per la prima annualità alla è stato destinato un budget di Parte_1 progetto pari ad euro 202.151,30 complessivi, di cui euro 17.530,00 quale quota di cofinanziamento ed euro 184.621,30 da coprire con il contributo regionale;
che poiché l'anticipazione del contributo da parte della Regione Calabria era avvenuta in ritardo - e, cioè, già a conclusione della prima annualità del progetto - aveva esso erogato alla direttamente il 70% dell'importo Parte_1 previsto dal budget del progetto (euro 129.234,91), chiedendo, in fase di rendicontazione, su richiesta della Regione Calabria, la documentazione ritenuta utile al rendiconto, nonché integrazioni della stessa ai partner (tra cui la;
che aveva il Comune paventato, con nota prot. n. Parte_1
30332 del 25.5.2015, la restituzione delle somme già erogate e non completamente rendicontate e che parte opponente non aveva mai risposto in maniera esaustiva rispetto alle richieste reiterate;
che, a seguito di ulteriore richiesta di integrazione da parte della Regione Calabria in data 21.10.2016, acquisita al protocollo dell'ente il 04.11.2016, la Regione aveva comunicato la revoca del contributo, avvenuta con decreto n. 2940 del 20.3.2017, di cui l'opposto aveva chiesto alla Regione
l'annullamento; che, dopo successivi e innumerevoli scambi di missive tra il e la Regione al CP_1 fine di addivenire ad una risoluzione amministrativa della questione, la Regione aveva confermato il suo provvedimento con nuovo decreto notificato all'ente; che, infine, in data 07.5.2019 il Settore
Cultura aveva notificato alla il prodromico atto di diffida e messa in mora per la Parte_1 restituzione del contributo erogato, con la concessione di un termine di trenta giorni per l'adempimento.
Ciò premesso, il sostenta l'infondatezza delle eccezioni formulate Controparte_1 dall'opponente avverso l'ingiunzione di pagamento impugnata, ha chiesto, previo rigetto dell'istanza cautelare, di dichiarare inammissibile e/o improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea e, per l'effetto, convalidare l'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_2
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
In difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Va in primo luogo rigettata l'eccezione, formulata dall'opponente, di illegittimità dell'ingiunzione fiscale per violazione dei presupposti della sua emissione non essendo stato intimato il pagamento di una entrata tributaria ma di un preteso debito di natura privata (finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “Viva performing Lab a ”). CP_1
Precisato che l'ingiunzione de qua è da considerarsi validamente emessa anche dal concessionario per la riscossione delle entrate comunali (v. Cass. civ., n. 26736/2017), la S.C., con orientamento uniforme e condiviso, ha già da tempo affermato il principio in virtù del quale “lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., ordinanza n. 2448/2025, nonché, Sez. Un., sentenze n. 11992/2009 e Sez. 3, n. 28447/2004). In particolare, la S.C., nella sentenza n. 11992/2009 resa a Sezioni Unite ha chiarito che l'ammissibilità dell'ingiunzione fiscale ex RD 639/1919 anche in materia di entrate di diritto privato trova “il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione, con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento”.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che il procedimento ingiunzionale ex R.D. 639/1919 “non riguarda necessariamente redditi di carattere periodico, potendo riferirsi anche ad entrate una tantum” (Cass. civ., n. 16855 del 2004).
Il ha pure dato prova che il credito azionato con l'ingiunzione fiscale opposta è certo e CP_1 liquido.
Nella determina n. 2496/2012 del 28.11..2012 (allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta) si legge, infatti, che “non è stata incamerata l'anticipazione della Regione Calabria, di cui al Decreto del Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, tecnologica CP_4 [...]
n. 16115 del 12 novembre 2012, che avrebbe dovuto essere erogata di conseguenza ai CP_5 partner nella prima quota prevista del 40% ad incamero della stessa;
che il a fatto presente Pt_1 per le vie brevi di non poter sostenere direttamente le spese delle attività già poste in essere;
che il
, quale soggetto capofila del progetto, ai fini della buona riuscita del progetto, Controparte_1 pur non essendo obbligato a nessun tipo di anticipazione se non ad incamero dell'anticipazione prevista dalla Regione Calabria, e verificata la disponibilità dell'Assessore al Bilancio e alla
Crescita Economica nel voler salvaguardare il progetto e permettere al i procedere nelle Pt_1 attività previste nello stesso, intende erogare euro 15.000,00 (quindicimila/00) nell'ambito del 40% di anticipazione dell'importo di competenza del per come previsto dall'art. 4 della Pt_1 convenzione”.
Dalla determina in atti si evince, quindi, che il essendo in ritardo la Regione con CP_1
l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento, per far partire il progetto, si è assunta l'nere di anticipare in favore del d a valere sulle casse comunali, la somma di euro 15.000,00. Pt_1
Risulta ancora dalla determina dirigenziale n. 407/2013 del 22.02.2013 (allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta) he il ricevuto dalla Regione il pagamento della somma di euro CP_1
175.000,00 quale “quota di anticipazione del 70% del contributo regionale assegnato per la prima annualità”, ha disposto di erogare in favore dell'opponente “la quota di euro 114.234,91, quale differenza del 70% dell'importo di competenza dello stesso”. Da quanto detto, risulta che il ha erogato in totale alla la somma di euro CP_1 Parte_1
129.234,91 (pari al 70% dell'importo previsto dal budget del progetto) che è la somma richiesta, per sorte capitale, all'opponente con l'ingiunzione fiscale impugnata.
Il credito deve dunque ritenersi “liquido”, cioè determinato nel suo ammontare.
Vi è inoltre prova che la somma anzidetta è stata effettivamente erogata ed incassata dall'opponente.
La contestazione, peraltro genericamente effettuata da parte della di non avere Parte_1 essa mai ricevuto detta somma è contrastata dalla documentazione in atti. L'opponente ha infatti depositato, tra gli altri documenti, missiva dell'11.12.2014 (allegato n. 9) con cui ha diffidato il a corrispondere la “quota residua del contributo” dovuto per il progetto in discorso “pari ad CP_1 euro 40.832,00”, con ciò presupponendosi il pagamento, e l'incasso, delle altre quote (euro
129.234,91).
Deve dunque ritenersi che il credito sia anche dotato del requisito della “certezza”.
Difetta, tuttavia, nella specie, l'“esigibilità” della pretesa azionata.
L'art. 10 della Convenzione stipulata tra e dispone infatti: Parte_1 Controparte_1
“Il Comune si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento qualora non si ottemperi agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione” e che “in caso di revoca, il contributo è restituito parzialmente o integralmente, gravato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali.”.
Ebbene, come dedotto dall'opponente, il - diversamente dalla Regione che, in virtù CP_1 dell'analogo art. 10 della Convenzione stipulata con il ha revocato la Controparte_1 concessione del finanziamento così legittimando la sua richiesta di restituzione delle somme al elargite - non risulta avere provveduto, a sua volta e nei confronti del suo obbligato, a detta CP_1 revoca.
L'opposto ha, infatti, prodotto o due decreti con cui la Regione ha revocato il finanziamento ad esso concesso ma non anche il provvedimento di revoca che, a sua volta, avrebbe dovuto emettere, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, nei confronti della Parte_1
La revoca della concessione del finanziamento è, per come si legge chiaramente dal testo dell'art. 10 della Convenzione stipulata tra le parti odierne, il presupposto (condizione) legittimante la richiesta di restituzione del finanziamento erogato all'opponente.
Ne deriva che il credito, certo e liquido, azionato con l'ingiunzione fiscale non può ritenersi
“esigibile”, poiché difetta il presupposto (revoca del finanziamento) per l'esercizio del diritto alla restituzione. Per questa ragione, assorbito ogni altro motivo di doglianza, l'ingiunzione fiscale deve essere annullata, essendo la sua adozione legittimata, nel caso di entrate di natura non tributaria, solo dalla circostanza di avere ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 814,00, fase decisoria euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione fiscale gravata;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente che liquida in euro 786,00 per spese vive ed euro 4.217,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed Iva come per legge.
Cosenza, 10 aprile 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Filomena De Sanzo