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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paolo Ghiselli
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. BALESTRA LUIGI;
Controparte_2 con l'avv. Marco Bertozzi
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentir pronunciare Parte_1
l'inefficacia del provvedimento di aggiudicazione, in favore di CP_1 dell'immobile sito in Rimini, alla via Agenzia Matrimoniale 3, aggiudicazione pronunciata dal giudice penale all'esito della vendita competitiva disposta nell'ambito del procedimento 68/18 di esecuzione della confisca di cui alla sentenza penale di condanna di esso ricorrente. A fondamento della domanda, deduceva, in primo luogo, l'illegittimità dell'aggiudicazione, pronunciata quando ancora non era stato completato il procedimento ablatorio a monte, atteso che sarebbe ancora pendente il giudizio sulla istanza di revoca della confisca e, in secondo luogo, che erano stati appresi alla procedura e consegnati all'aggiudicatario anche gli arredi dell'immobile, CP_1 sebbene mai confiscati. Ritualmente costituitisi l'aggiudicatario e l'amministratore giudiziario dei beni CP_1 confiscati, , chiedevano la declaratoria di inammissibilità, ovvero Controparte_2 il rigetto della domanda. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Innanzitutto, va premesso che la presente vicenda è ovviamente del tutto estranea al complesso tema dei rapporti tra confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e tutela dei terzi che vantino diritti sui beni oggetto del vincolo penale. Ciò premesso, cominciando dalla prima delle questioni sollevate dal ricorso, relativa all'inefficacia dell'aggiudicazione in pendenza del giudizio sulla domanda di revoca della confisca, in disparte le questioni di ammissibilità della domanda e decidendo in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente osservare che il presupposto per l'esecuzione della confisca, mediante vendita o distruzione dei beni confiscati, è costituito dalla definitiva apprensione del bene, a seguito della definitività del provvedimento che dispone la confisca, nella specie, pacificamente sussistente, essendo incontestato che la sentenza di condanna penale che ha disposto la confisca è passata in giudicato, restando del tutto irrilevante la sorte del successivo procedimento di revoca che il precedente proprietario abbia promosso, mediante deposito di un'istanza, che – con tutta evidenza – non sospende in alcun modo l'efficacia ablatoria della sentenza già definitiva, né tantomeno la sua esecuzione.
Passando a trattare della seconda questione, relativa agli arredi presenti nell'immobile confiscato, non è chiara l'esatta portata della doglianza: invero, posto che né la confisca, né l'ordinanza di vendita menzionano gli arredi, parrebbe doversi ritenere che il lamenti, non già un vizio dell'ordinanza, siccome estesa a beni diversi da Pt_1 quelli confiscati, bensì la materiale apprensione da parte dell'aggiudicatario degli arredi (ancora) di sua proprietà, in quanto non confiscati. Orbene, così intesa la doglianza, la stessa parrebbe doversi qualificare come un'ordinaria domanda di rivendicazione, con la quale il pretende di far valere Pt_1 contro l' attuale possessore, il proprio diritto di proprietà su beni mobili, CP_1 materialmente appresi dall'aggiudicatario, ma non confiscati, né menzionati nell'ordinanza di vendita.
Così qualificata, la domanda è infondata, sol che si consideri che spetta al rivendicante individuare esattamente l'oggetto materiale della sua pretesa e dimostrare il titolo del diritto di proprietà che pretende di far valere e che, nella specie, il ha Pt_1 totalmente omesso di indicare i beni di cui chiede la restituzione e anche solo di allegare il suo titolo di acquisto. S'impone, pertanto, il rigetto della domanda. Le spese, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in considerazione della non particolare complessità della lite e dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso CP_2 CP_1 forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, per ciascuno.
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paolo Ghiselli
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. BALESTRA LUIGI;
Controparte_2 con l'avv. Marco Bertozzi
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentir pronunciare Parte_1
l'inefficacia del provvedimento di aggiudicazione, in favore di CP_1 dell'immobile sito in Rimini, alla via Agenzia Matrimoniale 3, aggiudicazione pronunciata dal giudice penale all'esito della vendita competitiva disposta nell'ambito del procedimento 68/18 di esecuzione della confisca di cui alla sentenza penale di condanna di esso ricorrente. A fondamento della domanda, deduceva, in primo luogo, l'illegittimità dell'aggiudicazione, pronunciata quando ancora non era stato completato il procedimento ablatorio a monte, atteso che sarebbe ancora pendente il giudizio sulla istanza di revoca della confisca e, in secondo luogo, che erano stati appresi alla procedura e consegnati all'aggiudicatario anche gli arredi dell'immobile, CP_1 sebbene mai confiscati. Ritualmente costituitisi l'aggiudicatario e l'amministratore giudiziario dei beni CP_1 confiscati, , chiedevano la declaratoria di inammissibilità, ovvero Controparte_2 il rigetto della domanda. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Innanzitutto, va premesso che la presente vicenda è ovviamente del tutto estranea al complesso tema dei rapporti tra confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e tutela dei terzi che vantino diritti sui beni oggetto del vincolo penale. Ciò premesso, cominciando dalla prima delle questioni sollevate dal ricorso, relativa all'inefficacia dell'aggiudicazione in pendenza del giudizio sulla domanda di revoca della confisca, in disparte le questioni di ammissibilità della domanda e decidendo in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente osservare che il presupposto per l'esecuzione della confisca, mediante vendita o distruzione dei beni confiscati, è costituito dalla definitiva apprensione del bene, a seguito della definitività del provvedimento che dispone la confisca, nella specie, pacificamente sussistente, essendo incontestato che la sentenza di condanna penale che ha disposto la confisca è passata in giudicato, restando del tutto irrilevante la sorte del successivo procedimento di revoca che il precedente proprietario abbia promosso, mediante deposito di un'istanza, che – con tutta evidenza – non sospende in alcun modo l'efficacia ablatoria della sentenza già definitiva, né tantomeno la sua esecuzione.
Passando a trattare della seconda questione, relativa agli arredi presenti nell'immobile confiscato, non è chiara l'esatta portata della doglianza: invero, posto che né la confisca, né l'ordinanza di vendita menzionano gli arredi, parrebbe doversi ritenere che il lamenti, non già un vizio dell'ordinanza, siccome estesa a beni diversi da Pt_1 quelli confiscati, bensì la materiale apprensione da parte dell'aggiudicatario degli arredi (ancora) di sua proprietà, in quanto non confiscati. Orbene, così intesa la doglianza, la stessa parrebbe doversi qualificare come un'ordinaria domanda di rivendicazione, con la quale il pretende di far valere Pt_1 contro l' attuale possessore, il proprio diritto di proprietà su beni mobili, CP_1 materialmente appresi dall'aggiudicatario, ma non confiscati, né menzionati nell'ordinanza di vendita.
Così qualificata, la domanda è infondata, sol che si consideri che spetta al rivendicante individuare esattamente l'oggetto materiale della sua pretesa e dimostrare il titolo del diritto di proprietà che pretende di far valere e che, nella specie, il ha Pt_1 totalmente omesso di indicare i beni di cui chiede la restituzione e anche solo di allegare il suo titolo di acquisto. S'impone, pertanto, il rigetto della domanda. Le spese, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 in considerazione della non particolare complessità della lite e dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso CP_2 CP_1 forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, per ciascuno.
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi