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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3487/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Alfieri e C.F._2
Francesco Silvestri ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via
Petronelli n.7, giusta mandato come in atti;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del p.t, Controparte_1 CP_2
, Controparte_3 [...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t (contumace); Controparte_4
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti le parti in epigrafe, collaboratori scolastici, transitati in ruolo con profilo di assistente tecnico ( e di Parte_1
assistente amministrativo ( ), hanno chiesto al Tribunale Parte_2
accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi pre-ruolo prestati, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal con il meccanismo della c.d. temporizzazione. La resistente CP_1
Amministrazione è rimasta contumace (notifica via Pec del 13.01.2024).
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art.57 della Legge 11 luglio 1980, n.312 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art.77, D.P.R. n.417 del 1974,
1 sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Vero è che l'art.57 L. n.312 del 1980 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma il citato articolo, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n.417 del 1974, opera un rinvio anche all'art.83,
D.P.R. n.417 del 1974, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro (in tal senso Consiglio di
Stato Sentenza n. 2553/09).
L'art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988 prevedendo che: “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”, stabilisce che in sede di nuovo inquadramento, debba trovare applicazione, tra i due sistemi alternativi alla c.d. temporizzazione
(ex art. 6 DPR n. 345/1983) e della ricostruzione di carriera (ex art. 485
D.lgs. n. 297/1994), il trattamento più favorevole al lavoratore.
5) In tema di personale docente, la Suprema Corte a Sezioni Unite con
Sentenza n.9144/2016, applicabile per analogia anche al personale amministrativo, ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione (nello stesso senso
Cass. n. 9397/2017; Cass. n. 29791/2018).
Tale affermazione trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Tale clausola esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
[...]
2 6) Alla luce dei principi espressi, consegue che il deve essere CP_1
condannato a procedere, ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando i ricorrenti nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti dalle parti ricorrenti per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va, altresì, pronunciata la condanna del resistente al pagamento CP_1
delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati e dovuti, con condanna del al pagamento CP_1 degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale, così come richiesto.
Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 [...]
e delle spese di lite che, ai sensi del Parte_1 Parte_2
D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.400#
(duemilaquattrocento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.3487/2023
3 proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1 Controparte_3
, ogni contraria eccezione e
[...] Controparte_5
deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...]
e alla ricostruzione di carriera con Parte_1 Parte_2
riconoscimento nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione ai ricorrenti della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
e delle spese di lite che liquida nella complessiva Parte_2
somma di €#2.400# (duemilaquattrocento), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3487/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Alfieri e C.F._2
Francesco Silvestri ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via
Petronelli n.7, giusta mandato come in atti;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del p.t, Controparte_1 CP_2
, Controparte_3 [...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t (contumace); Controparte_4
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti le parti in epigrafe, collaboratori scolastici, transitati in ruolo con profilo di assistente tecnico ( e di Parte_1
assistente amministrativo ( ), hanno chiesto al Tribunale Parte_2
accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi pre-ruolo prestati, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal con il meccanismo della c.d. temporizzazione. La resistente CP_1
Amministrazione è rimasta contumace (notifica via Pec del 13.01.2024).
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'art.57 della Legge 11 luglio 1980, n.312 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art.77, D.P.R. n.417 del 1974,
1 sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Vero è che l'art.57 L. n.312 del 1980 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma il citato articolo, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n.417 del 1974, opera un rinvio anche all'art.83,
D.P.R. n.417 del 1974, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro (in tal senso Consiglio di
Stato Sentenza n. 2553/09).
L'art. 4, comma 13, DPR n. 399/1988 prevedendo che: “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”, stabilisce che in sede di nuovo inquadramento, debba trovare applicazione, tra i due sistemi alternativi alla c.d. temporizzazione
(ex art. 6 DPR n. 345/1983) e della ricostruzione di carriera (ex art. 485
D.lgs. n. 297/1994), il trattamento più favorevole al lavoratore.
5) In tema di personale docente, la Suprema Corte a Sezioni Unite con
Sentenza n.9144/2016, applicabile per analogia anche al personale amministrativo, ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione (nello stesso senso
Cass. n. 9397/2017; Cass. n. 29791/2018).
Tale affermazione trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Tale clausola esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
[...]
2 6) Alla luce dei principi espressi, consegue che il deve essere CP_1
condannato a procedere, ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati, ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando i ricorrenti nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti dalle parti ricorrenti per effetto del ricalcolo comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso.
Va, altresì, pronunciata la condanna del resistente al pagamento CP_1
delle differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati e dovuti, con condanna del al pagamento CP_1 degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale, così come richiesto.
Quanto alle spese di lite, ai fini della quantificazione, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682), che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va quindi condannato al pagamento a favore di CP_1 [...]
e delle spese di lite che, ai sensi del Parte_1 Parte_2
D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.400#
(duemilaquattrocento), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.3487/2023
3 proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1 Controparte_3
, ogni contraria eccezione e
[...] Controparte_5
deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...]
e alla ricostruzione di carriera con Parte_1 Parte_2
riconoscimento nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione ai ricorrenti della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva, oltre interessi come per Legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
e delle spese di lite che liquida nella complessiva Parte_2
somma di €#2.400# (duemilaquattrocento), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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