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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ullucci;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.06.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per quanto dedotto, il diritto della Ricorrente a ritenere l'importo corrisposto di euro 11.046,72 a titolo di assegno sociale (a seguito di trasformazione della prestazione di invalidità civile); condannare l' al pagamento della prestazione di assegno sociale dal 01.12.2021 al CP_1
31.12.2021 nella misura di legge tempo per tempo vigente e della sua maggiorazione sociale ( art.
70, c. 1 L. n. 388/2000 ) ed incremento ( art. 38, cc. 1/6, L. n. 448/2001 ); ritenuta per quanto dedotto la illegittimità dell'operata compensazione con quanto alla stessa dovuto dall' quale erede della Signora condannare l' al pagamento dell'importo CP_1 Persona_1 CP_1 di euro 5.225,96 a titolo di ratei maturati e non riscossi sulla pensione categoria INVCIV sede
400, certificato , con rivalutazione ed interessi.” P.IVA_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e, segnatamente, rilevando come la ricorrente CP_1 risultasse titolare -per l'anno 2020- di un reddito da locazione per un importo annuo di euro 5.130,00, quindi ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo che aveva percepito e che infatti le era stato chiesto in ripetizione per la somma di euro 11.046,72. Tale indebito, proseguiva l'Istituto nella ricostruzione in fatto, era anche stato legittimamente già in parte recuperato mediante trattenuta di un credito di euro 5.225,96 che la vantava quale erede di . Deduceva altresì Pt_1 Persona_1 come nella specie ricorresse anche il dolo del percipiente, manifestatosi nella rettifica -datata
1.08.2022- del primo modello reddituale inoltrato per il 2020, con la quale veniva occultato il predetto reddito da locazione.
All'udienza del 29.02.2024, parte ricorrente -in replica alle avverse deduzioni- depositava intimazione di sfratto per morosità e provvedimento di convalida reso dal Tribunale di Latina al fine di documentare che non aveva percepito alcun canone di locazione nel 2020, e che quindi la relativa voce reddituale era stata correttamente eliminata in sede di rettifica della dichiarazione fiscale.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, introduce sostanzialmente due domande:
(i) la prima volta a conseguire l'accertamento negativo dell'indebito di € 11.046,72 relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo INVCIV n. 01803497 per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021, asseritamente non dovuti per superamento della soglia di reddito prevista per l'accesso alla prestazione e, per effetto dell'accoglimento di tale prima domanda, l'istante chiede dichiararsi il diritto di ritenere la somma che l' chiede in ripetizione e dichiararsi conseguentemente anche CP_1
l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto (come strumento di autotutela creditoria) del credito di euro 5.225,96, a lei pacificamente spettante quale erede di;
Persona_1
(ii) la seconda volta a conseguire la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione INVCIV n.
01803497 anche per l'anno 2021.
Entrambe le rivendicazioni hanno in comune, però, lo stesso presupposto logico giuridico, ossia la spettanza della prestazione assistenziale, rilevando che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun superamento delle soglie reddituali fissate per fruire della stessa.
Ciò posto, giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, co. 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza.
Tali requisiti sono:
a) compimento del 65° anno di età;
b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Sempre in via preliminare non è forse inutile rammentare, sul piano della distribuzione degli oneri probatori, che in tema d'indebito previdenziale o assistenziale, nel giudizio instaurato -in qualità
d'attore- dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Cass. S.U. 18046/2010).
Questo a maggior ragione vale per la seconda domanda introitata con l'odierno giudizio, volta a conseguire la condanna dell'Ente alla erogazione della prestazione anche per il 2021.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente deduce di non aver effettivamente percepito alcun canone di locazione nell'anno 2020, offrendo a sostegno della propria allegazione atto di intimazione di sfratto per morosità depositato dinanzi all'intestato Tribunale a novembre 2020 e relativa convalida del 25.03.2021, documenti acclusi alle note di trattazione cartolare per l'udienza del 29.02.2024.
Tale produzione offre senz'altro qualificato riscontro alla dedotta sussistenza dei requisiti socio- economici previsti per accedere alla prestazione chiesta in ripetizione, atteso che da essi emerge agevolmente come parte ricorrente non abbia effettivamente percepito più alcun canone di locazione a far data dal gennaio 2020, circostanza che trova peraltro riscontro nella rettifica delle dichiarazioni fiscali.
Pacifica essendo la ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, ed acclarata quindi la sussistenza del presupposto logico-giuridico comune alle due domande introitate in giudizio, ossia la spettanza del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, deve concludersi per la fondatezza del ricorso, con annullamento della nota di indebito impugnata, ripristino della prestazione per l'anno
2021 e condanna dell' al versamento di quanto illegittimamente trattenuto a titolo di CP_1 compensazione dell'indebito dichiarato insussistente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso:
- dichiara non dovuti i crediti rivendicati in restituzione dall' nei confronti della parte ricorrente CP_1 con la nota di indebito del 15.03.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di tutto quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo;
- condanna l' al ripristino della prestazione INVCIV n. 01803497 a decorrere dal 1.12.2021; CP_1
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ullucci;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.06.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, per quanto dedotto, il diritto della Ricorrente a ritenere l'importo corrisposto di euro 11.046,72 a titolo di assegno sociale (a seguito di trasformazione della prestazione di invalidità civile); condannare l' al pagamento della prestazione di assegno sociale dal 01.12.2021 al CP_1
31.12.2021 nella misura di legge tempo per tempo vigente e della sua maggiorazione sociale ( art.
70, c. 1 L. n. 388/2000 ) ed incremento ( art. 38, cc. 1/6, L. n. 448/2001 ); ritenuta per quanto dedotto la illegittimità dell'operata compensazione con quanto alla stessa dovuto dall' quale erede della Signora condannare l' al pagamento dell'importo CP_1 Persona_1 CP_1 di euro 5.225,96 a titolo di ratei maturati e non riscossi sulla pensione categoria INVCIV sede
400, certificato , con rivalutazione ed interessi.” P.IVA_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e, segnatamente, rilevando come la ricorrente CP_1 risultasse titolare -per l'anno 2020- di un reddito da locazione per un importo annuo di euro 5.130,00, quindi ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale sostitutivo che aveva percepito e che infatti le era stato chiesto in ripetizione per la somma di euro 11.046,72. Tale indebito, proseguiva l'Istituto nella ricostruzione in fatto, era anche stato legittimamente già in parte recuperato mediante trattenuta di un credito di euro 5.225,96 che la vantava quale erede di . Deduceva altresì Pt_1 Persona_1 come nella specie ricorresse anche il dolo del percipiente, manifestatosi nella rettifica -datata
1.08.2022- del primo modello reddituale inoltrato per il 2020, con la quale veniva occultato il predetto reddito da locazione.
All'udienza del 29.02.2024, parte ricorrente -in replica alle avverse deduzioni- depositava intimazione di sfratto per morosità e provvedimento di convalida reso dal Tribunale di Latina al fine di documentare che non aveva percepito alcun canone di locazione nel 2020, e che quindi la relativa voce reddituale era stata correttamente eliminata in sede di rettifica della dichiarazione fiscale.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, introduce sostanzialmente due domande:
(i) la prima volta a conseguire l'accertamento negativo dell'indebito di € 11.046,72 relativo ai ratei di assegno sociale sostitutivo INVCIV n. 01803497 per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021, asseritamente non dovuti per superamento della soglia di reddito prevista per l'accesso alla prestazione e, per effetto dell'accoglimento di tale prima domanda, l'istante chiede dichiararsi il diritto di ritenere la somma che l' chiede in ripetizione e dichiararsi conseguentemente anche CP_1
l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto (come strumento di autotutela creditoria) del credito di euro 5.225,96, a lei pacificamente spettante quale erede di;
Persona_1
(ii) la seconda volta a conseguire la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione INVCIV n.
01803497 anche per l'anno 2021.
Entrambe le rivendicazioni hanno in comune, però, lo stesso presupposto logico giuridico, ossia la spettanza della prestazione assistenziale, rilevando che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun superamento delle soglie reddituali fissate per fruire della stessa.
Ciò posto, giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, co. 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza.
Tali requisiti sono:
a) compimento del 65° anno di età;
b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.
Sempre in via preliminare non è forse inutile rammentare, sul piano della distribuzione degli oneri probatori, che in tema d'indebito previdenziale o assistenziale, nel giudizio instaurato -in qualità
d'attore- dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Cass. S.U. 18046/2010).
Questo a maggior ragione vale per la seconda domanda introitata con l'odierno giudizio, volta a conseguire la condanna dell'Ente alla erogazione della prestazione anche per il 2021.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente deduce di non aver effettivamente percepito alcun canone di locazione nell'anno 2020, offrendo a sostegno della propria allegazione atto di intimazione di sfratto per morosità depositato dinanzi all'intestato Tribunale a novembre 2020 e relativa convalida del 25.03.2021, documenti acclusi alle note di trattazione cartolare per l'udienza del 29.02.2024.
Tale produzione offre senz'altro qualificato riscontro alla dedotta sussistenza dei requisiti socio- economici previsti per accedere alla prestazione chiesta in ripetizione, atteso che da essi emerge agevolmente come parte ricorrente non abbia effettivamente percepito più alcun canone di locazione a far data dal gennaio 2020, circostanza che trova peraltro riscontro nella rettifica delle dichiarazioni fiscali.
Pacifica essendo la ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, ed acclarata quindi la sussistenza del presupposto logico-giuridico comune alle due domande introitate in giudizio, ossia la spettanza del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, deve concludersi per la fondatezza del ricorso, con annullamento della nota di indebito impugnata, ripristino della prestazione per l'anno
2021 e condanna dell' al versamento di quanto illegittimamente trattenuto a titolo di CP_1 compensazione dell'indebito dichiarato insussistente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso:
- dichiara non dovuti i crediti rivendicati in restituzione dall' nei confronti della parte ricorrente CP_1 con la nota di indebito del 15.03.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di tutto quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo;
- condanna l' al ripristino della prestazione INVCIV n. 01803497 a decorrere dal 1.12.2021; CP_1
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
Umberto Maria Costume