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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
SC PA IZ Presidente
SC ZZ CE
AM RE CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2025 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CONTICELLI Salvatore
Ricorrente
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: interdizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.9.2025 l'avv. Conticelli - procuratore di parte ricorrente – ha concluso riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo;
l'avv. Di Dia – tutore provvisorio dell'interdicendo – ha concluso rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.1.2025, ha domandato Parte_1
l'interdizione del fratello sostenendo che tale misura è quella più Controparte_1 adeguata alla tutela degli interessi del medesimo, in ragione del suo “stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da compenso psicotico e psicosi paranoide”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che l'interdicendo, dichiarato invalido nella misura del 75% con provvedimento del Tribunale di Marsala – Ufficio del CE del Lavoro e già ricoverato in regime di TSO, non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana rendendosi, pertanto, necessario assicurare allo stesso un'adeguata assistenza
(cfr. documentazione sanitaria in atti e, nello specifico, relazione di dimissione del P.O. di CP_2
Alcamo del 15.6.2024 e relazione di dimissioni Ospedale Sant'Antonio Abate, Trapani, del CP_2
27.4.2024).
All'udienza del 26.3.2025 – non costituito l'interdicendo – la ha dichiarato: “mio fratello Parte_1 viveva con i miei genitori fino allo scorso anno. Dalla morte dei miei genitori vive da solo. Sono stata costretta a proporre il ricorso per via delle condizioni fisiche e ambientali di mio fratello, che rifiuta le cure e ha bisogno di essere ricoverato in una comunità terapeutica assistita. Io ho soltanto un fratello. Mio fratello non è sposato e non ha figli”.
Stante l'assenza dell'interdicendo, non è stato possibile procedere al suo esame dinanzi al Tribunale.
Con ordinanza del 18.4.2025, il Tribunale, su istanza di parte ricorrente, ha nominato in via provvisoria l'avv. quale tutore del e - ritenuta la necessità di un Persona_1 Parte_1 approfondimento tecnico in ordine alle attuali condizioni di salute del medesimo - ha disposto CTU.
È stata assunta CTU psichiatrica, espletata a cura del dott. il quale all'esito della Persona_2 visita dell'interdicendo, nel diagnosticare una severa forma di “Schizofrenia Paranoide in fase di Scompenso
Acuto e con Frequenti Esacerbazioni Acute”, ha concluso che:
“1) Tale patologia si concretizza come una grave e abituale infermità di mente che rende il totalmente incapace Parte_1 di provvedere da solo ai propri interessi personali e patrimoniali.
2) A causa della gravità di tale sua condizione psicopatologica il non è più in grado di provvedere Parte_1 all'espletamento né di atti di ordinaria amministrazione né tanto meno di atti di straordinaria amministrazione.
3) Non è in grado, altresì, di potersi occupare della gestione del proprio patrimonio e a causa della patologia / infermità mentale abituale da cui è affetto potrebbe essere facilmente influenzabile e raggirabile.
4) Non è in grado, inoltre, di gestire una propria autonomia relazionale e per tale ragione la sola misura dell'amministrazione di sostegno non si ritiene sufficiente per la sua tutela, ma più opportuna e necessaria per la sua tutela appare l'applicazione della misura interdittiva”.
***
Esaurita l'istruttoria del procedimento, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia dell'interdizione, per le ragioni di seguito precisate.
Deve, innanzitutto, osservarsi, in via generale, che la situazione di infermità psico-fisica, sia pur grave, non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione del più invasivo provvedimento di interdizione,
pag. 2/6 dovendo la disciplina in esame essere coordinata con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno.
Tale ultimo istituto, introdotto con la legge n. 6/2004, individua una forma di protezione ad ampio respiro, nell'ottica di un progressivo allontanamento dalla logica riduttiva della infermità mentale a favore di quella del sostegno della persona che si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In questo senso, anche la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina normativa derivante dalla citata riforma è stata concepita in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana e alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. civ., n. 13584/2006).
La finalità della legge, enunciata nella formula dell'art. 1 della stessa, infatti, è quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, con ciò dettandosi una previsione dispositiva, e non meramente programmatica vincolante per l'interprete.
Appare evidente la volontà del legislatore, tenuto conto delle superiori enunciate finalità e dello stesso tenore letterale delle disposizioni variamente contenute nella legge 6/2004, di individuare nell'amministrazione di sostegno lo strumento generale e prioritario di protezione delle “persone prive in tutto o in parte di autonomia” (art. 2), riservando ai tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione un ruolo residuale, da limitare cioè alle sole ipotesi nelle quali il nuovo strumento si riveli “inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario” (art. 413, comma 4, c.c.).
Si consideri, per altro verso, quanto previsto dall'attuale art. 414 c.c., che al “dovere” del giudice di interdire i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, ha sostituito la “possibilità” di procedere in tal senso “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, sì che deve ritenersi comunque possibile per il giudice dell'interdizione ricorrere a una misura di protezione meno restrittiva, quale è
l'amministrazione di sostegno, ove essa appaia maggiormente coerente con gli evidenziati scopi di tutela del soggetto debole.
Lo stesso art. 418 c.c., là dove prevede la trasmissione degli atti, nell'ambito della medesima procedura di interdizione, al giudice tutelare sul mero presupposto che appaia “opportuno applicare
l'amministrazione di sostegno” attribuendo al giudice dell'interdizione la possibilità di adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 c.c., conferma il limitato e residuale ambito di operatività dell'interdizione, non necessariamente applicabile a tutte le ipotesi di incapacità psichica totale della persona.
Il criterio discretivo che deve guidare l'interprete nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è quello quantitativo, basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale, inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana. I canoni ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel pag. 3/6 caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414
c.c.), sono stati individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, stante la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, nella conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché nella complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti dal tutore (cfr. Cass. civ., n. 9628/2009).
Ne deriva che la sussistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire, mentre l'esistenza di situazioni giuridiche complesse, facenti parte del patrimonio del medesimo soggetto, tali da rendere necessaria una significativa estensione dei poteri dell'amministratore di sostengo, potrebbe di fatto far coincidere detto strumento con l'interdizione, vanificando gli scopi perseguiti dal legislatore (cfr. Corte Cost., sent. n. 440 del 2005).
E così, posta la sostanziale residualità dell'interdizione (alla quale può ricorrersi solo in quei casi estremi in cui nessun'altra misura di protezione appaia consona ad assicurare la migliore tutela del destinatario – cfr. recentemente anche Cass. civ., n. 20945/2018), un significativo rilievo può assumere, per giustificare la preferibilità della più invasiva misura di protezione, la complessità delle decisioni pure quotidiane da assumere, là dove imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio
(cfr. Cass. civ., n. 18171/2013 relativamente ad un soggetto ultra novantacinquenne e con un patrimonio caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie), dovendo in ogni caso individuarsi, per converso, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr.,
Cass. civ., n. 22332/2011).
Tanto premesso, in via generale, va sottolineato nella specie che alla luce della documentazione riversata nel fascicolo, con particolare riguardo alle conclusioni rese all'esito degli accertamenti medici documentati in atti, è emersa una forma severa di: “Schizofrenia Paranoide in fase di Scompenso Acuto e con
Frequenti Esacerbazioni Acute”.
Invero, l'esame del condotto dal Consulente ha consentito di appurare la sua evidente Parte_1 incapacità di provvedere ai propri bisogni e interessi, giacché costui:
a) si è presentato in uno stato di agitazione con un comportamento incontenibile e disorganizzato;
il pensiero è apparso frammentato e sconnesso, con contenuti deliranti di tipo persecutorio e d'influenzamento, ulteriormente rinforzati dalla presenza di dispercezioni uditive;
b) ha riferito di essere vittima di influenze negative attribuite, in parte, all'NE e, in parte, a vicini non meglio identificati senza, tuttavia, fornire una motivazione su tali presunte condotte;
pag. 4/6 c) ha manifestato la sua convinzione di trovarsi dinanzi una commissione inviata dall'Aeronautica
Militare al fine di – secondo quanto è emerso dal suo discorso frammentario - valutare la possibilità di essere arruolato nell'aviazione;
d) presenta un livello cognitivo – intellettivo limitato: il linguaggio è semplice ed elementare, caratterizzato da contenuti deliranti e da miscugli di parole;
la memoria risulta sufficiente mentre l'attenzione è labile;
l'umore appare disforico e ipomaniacale, il tutto in un contesto di completa inconsapevolezza rispetto alla propria condizione patologica.
Sotto il diverso profilo economico, è emerso che le risorse reddituali e patrimoniali dell'interdicendo, facilmente influenzabile e raggirabile a causa della patologia da cui è affetto, richiedono una gestione costante e non sempre prevedibile.
Dopo la scomparsa dei genitori, il ha manifestato una totale disorganizzazione, Parte_1 arrivando a trasformare l'abitazione familiare, comprensiva di un ampio garage - un tempo adibita ad officina dal padre - in un deposito di rifiuti. Tale condizione evidenzia problematiche significative nella gestione del patrimonio, tali da non poter essere gestite in autonomia dal beneficiario, oltre i limiti dell'ordinaria amministrazione della vita quotidiana.
Il Collegio, pertanto, reputa indispensabile la pronuncia dell'interdizione, essendo il convenuto all'evidenza incapace di provvedere ai propri bisogni e interessi.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Nulla, infine, deve statuirsi sulle spese del giudizio, stante la natura non contenziosa del procedimento e la contumacia del resistente mentre le spese di CTU, indispensabili ai fini del decidere e liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della parte ricorrente.
Infine, in osservanza del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della Cancelleria
l'annotazione di cui al primo comma, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'interdizione di , nato il [...] a [...], (CF Controparte_1
) ed ivi residente in C. da Barbarello n. 546, lett. A;
C.F._2
- nomina l'avv. quale tutore di;
Persona_1 Controparte_1
- dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente;
- pone le spese della CTU espletata, liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente;
pag. 5/6 - dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al CE Tutelare, per i provvedimenti di
Sua competenza;
- manda alla Cancelleria per l'annotazione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione civile del 21.10.2025.
Il Presidente Il CE rel. ed est.
SC PA IZ AM RE
pag. 6/6