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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile
Ufficio procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Procedimento n. 174/2023 - Metalbranca Parte_1
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Teresa Giardino Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi Giudice
dr.ssa Sara Fioroni Giudice
Letto il ricorso depositato in data 23.12.2024 da “ Parte_2
” (Cod. Fisc. e P.IVA ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Angela Dell'Osso e dall'Avv. Andrea Migliarini;
letti gli atti e i documenti di causa, udito il giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che la società , attiva nella Parte_2
produzione e installazione di serramenti, ha chiesto l'omologa – sulla base delle previsioni di un Piano di ristrutturazione basato sulla continuità
d'impresa indiretta attraverso il contratto di affitto stipulato con la new.Co
“Metalbranca Concept”, con annesso contratto estimatorio, e promessa irrevocabile di acquisto dell'azienda al corrispettivo di perizia di stima1 – del complessivo Accordo di ristrutturazione risultante dagli accordi raggiunti con i propri creditori, con adesione dell'Amministrazione
Finanziaria alla proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCI e di INPS ed
Inail alla proposta di transazione previdenziale (si tratta, in particolare, degli Accordi con i creditori finanziari (all. 3.1);Accordo con i creditori strategici (all. 3.2);Accordi con i creditori chirografari (all. 3.3);Accordi con gli Enti (all. 3.4);Accordi con i dipendenti (all. n. 3.5); Accordo con
“Metalbranca Concept S.r.l.”);
rilevato che la ricorrente ha chiesto che gli effetti dell'Accordo fossero estesi al creditore dissenziente RD LO TA VI
(Accordo creditori chirografari) ed al creditore CP [...]
(Accordo creditori finanziari); Controparte_2
rilevato che la ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti con il decreto in data 31.1.2025 e con il successivo decreto in data 3.3.2025, provvedendo al deposito di memoria integrativa, con i relativi allegati, in data 18.2.2025 e in data 17.3.2025;
rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza e che sussiste la competenza dell'adito
Tribunale, da radicare in considerazione della sede legale dell'impresa; rilevato che risultano altresì allegati i documenti richiesti dall'art. 57
CCI in relazione all'art. 39 commi 1 e 3 CCI, nonché la relazione richiesta dall'art. 63 CCI;
rilevato che la società ricorrente ha provveduto alla pubblicazione degli Accordi raggiunti con i propri creditori presso il Registro delle
Imprese nonché alla pubblicazione, sempre presso il Registro delle imprese, della relazione di attestazione, comprovandone l'avvenuta esecuzione (vds., in particolare, allegato alla memoria integrativa del
17.3.2025);
rilevato che non sono state proposte opposizioni;
rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame della domanda di omologa verificando – al fine del riscontro della legittimità formale dell'istanza - la ricorrenza delle condizioni ex artt. 57 e 48 CCII, nonché di quelle per il “trascinamento” ex art. 61 CCII;
rilevato che a corredo del ricorso risulta allegata relazione di
Attestazione, rilasciata da esperto indipendente, in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità del complessivo A.D.R. ed alla sua idoneità;
rilevato che la relazione dell'attestatore dà conto della sostenibilità delle assunzioni poste a fondamento del piano di ristrutturazione (vds., in particolare, par. 6 della relazione a firma del dr. e par. 8 in Per_1
merito alla disamina dell'andamento e dello stato di solidità della società
“Metalbranca”); rilevato che l'attestatore garantisce come “Pertanto il totale delle disponibilità finanziarie entro i 120 giorni dall'omologa ammontano complessivamente ad € 191.817, importo che ampiamente consente il pagamento dei creditori a cui non è rivolta la proposta e le spese di procedura”;
rilevato che la relazione di attestazione dà conto dell'oggettiva capacità del piano di assicurare ai creditori un grado di soddisfacimento
“impensabile” in un contesto di Liquidazione Giudiziale;
rilevato che la società ha individuato – secondo un criterio ritenuto coerente dall'attestatore e rimasto privo di opposizioni - quattro fornitori ritenuti “strategici” (“Alusette S.r.l.”, “Perusia Vitrum S.r.l.”, “VI20 S.r.l.”
e “Il Congegnatore di EN ET), con i quali sono stati sottoscritti piani di rientro del debito in corso di regolare esecuzione fino al pagamento integrale (vds. scheda contabile di cui all'allegato 7 della memoria del 17.3.2025);
rilevato che sono intervenute l'adesione dell'Amministrazione finanziaria alla c.d transazione fiscale – condizione necessaria per la sostenibilità del Piano e della conseguente manovra finanziaria – e l'adesione degli Enti previdenziali alla proposta loro rivolta;
rilevato che gli Accordi di ristrutturazione sono intervenuti con i dipendenti e con i creditori finanziari ed i fornitori chirografari, strategici e non (e sono stati pubblicati in quanto formalmente riprodotti tramite scambio di pec o per scrittura privata autenticata), i quali rappresentano, unitamente all'Erario e ad INPS, il 95,68% del passivo da piano;
rilevato che, sulla scorta di quanto emerge dalla relazione di attestazione, non appare manifestamente irragionevole la previsione di tenuta del piano previsto dall'Accordo di ristrutturazione e dalla connessa transazione erariale, confidandosi non irragionevolmente nel puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla Società affittuaria e dai soci di questa (in proposito, l'attestatore ha esaminato i dati di bilancio della new.Co, riscontrando che “Al termine dei primi tre esercizi la società ha un patrimonio netto di € 249.536 composto dal capitale sottoscritto e versato di € 20.000 e da riserve per € 229.536. Sulla base dei dati consuntivi dei tre esercizi la società risulta solida sotto l'aspetto economico e finanziario” ed ha rilevato che “La forza di lavoro è stata salvaguardata in considerazione del fatto che attualmente ha alle dipendenze numero 8 operai”);
rilevato, in ogni caso, che l'espresso consenso dell'amministrazione finanziaria e previdenziale è salvaguardato dalla clausola “forte” di cui all'u.c. art 63 CCI, secondo cui la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste i pagamenti e dalle ulteriori clausole di salvaguardia della transazione sottoscritta;
rilevato che i creditori non aderenti, titolari di posizioni omogenee rispetto a quelle della maggioranza dei creditori appartenenti alla rispettiva categoria omogenea (maggioranza superiore in entrambi i casi all'80%) sono stati informati delle trattative e non riceverebbero alcun trattamento in caso di apertura della liquidazione giudiziale2; rilevato, peraltro, che tutti i creditori estranei sono liberi di tutelare i propri diritti, senza necessità di impugnare l'accordo, sì che non emergono ragioni, all'esito positivo del riscontro di legittimità svolto, per non omologare l'accordo concluso;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa, con estensione degli effetti ai creditori non aderenti;
ritenuto di non pronunziare in merito alle spese, le quali rimangono a carico della parte ricorrente, in quanto nessuno dei creditori ha proposto opposizione all'omologa;
***
P.Q.M.
Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII presentato da “ ” (Cod. Fisc. e P.IVA Parte_2
con ricorso depositato in data 23.12.2024 e concluso P.IVA_1
tramite accordi raggiunti con i creditori aderenti , con annessa transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 63 CCII, alla quale hanno aderito
Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, Inail e INPS (Accordi con i creditori finanziari;
Accordo con i creditori strategici;
Accordi con i creditori chirografari;
Accordi con gli Enti;
Accordi con i dipendenti;
Accordo con “Metalbranca Concept S.r.l.”);
estende al creditore dissenziente RD LO (Cod. Fisc. e P.IVA
gli effetti degli Accordi di Ristrutturazione sottoscritti con i P.IVA_2
creditori chirografari ed al creditore dissenziente Controparte_2
(Cod. Fisc. e P.IVA ) gli effetti degli Accordi di P.IVA_3
Ristrutturazione sottoscritti con i creditori finanziari. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
Perugia, 14.4.2025
Il Presidente
(dr.ssa Teresa Giardino)
Il Giudice est.
(dr.ssa Stefania Monaldi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il contenuto del piano – come si legge nella relazione dell'attestatore indipendente - prevede
I) realizzo delle componenti costituenti l'azienda Metalbranca entro 60 giorni dall'avvenuta omologa;
II) apporti di finanza esterna da parte di terzi soggetti per € 65.000,00; III) incasso dei crediti verso clienti per complessivi € 97.785; IV) disponibilità di cassa per € 2.068,00; V) pagamento dell'indebitamento con i flussi derivanti dalle dismissioni, nei modi e nei termini previsti nell'accordo; VI) pagamento dei creditori a cui non è rivolta la proposta entro 120 giorni dall'avvenuta omologa mediante parte del ricavato della vendita dell'azienda; 2 si tratta di un fornitore titolare di un credito per euro 1.433,00 e di un creditore finanziario chirografario cessionario di un credito di euro 48.906,57.
Sezione III Civile
Ufficio procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Procedimento n. 174/2023 - Metalbranca Parte_1
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Teresa Giardino Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi Giudice
dr.ssa Sara Fioroni Giudice
Letto il ricorso depositato in data 23.12.2024 da “ Parte_2
” (Cod. Fisc. e P.IVA ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Angela Dell'Osso e dall'Avv. Andrea Migliarini;
letti gli atti e i documenti di causa, udito il giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che la società , attiva nella Parte_2
produzione e installazione di serramenti, ha chiesto l'omologa – sulla base delle previsioni di un Piano di ristrutturazione basato sulla continuità
d'impresa indiretta attraverso il contratto di affitto stipulato con la new.Co
“Metalbranca Concept”, con annesso contratto estimatorio, e promessa irrevocabile di acquisto dell'azienda al corrispettivo di perizia di stima1 – del complessivo Accordo di ristrutturazione risultante dagli accordi raggiunti con i propri creditori, con adesione dell'Amministrazione
Finanziaria alla proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCI e di INPS ed
Inail alla proposta di transazione previdenziale (si tratta, in particolare, degli Accordi con i creditori finanziari (all. 3.1);Accordo con i creditori strategici (all. 3.2);Accordi con i creditori chirografari (all. 3.3);Accordi con gli Enti (all. 3.4);Accordi con i dipendenti (all. n. 3.5); Accordo con
“Metalbranca Concept S.r.l.”);
rilevato che la ricorrente ha chiesto che gli effetti dell'Accordo fossero estesi al creditore dissenziente RD LO TA VI
(Accordo creditori chirografari) ed al creditore CP [...]
(Accordo creditori finanziari); Controparte_2
rilevato che la ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti con il decreto in data 31.1.2025 e con il successivo decreto in data 3.3.2025, provvedendo al deposito di memoria integrativa, con i relativi allegati, in data 18.2.2025 e in data 17.3.2025;
rilevato che la domanda proviene da imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza e che sussiste la competenza dell'adito
Tribunale, da radicare in considerazione della sede legale dell'impresa; rilevato che risultano altresì allegati i documenti richiesti dall'art. 57
CCI in relazione all'art. 39 commi 1 e 3 CCI, nonché la relazione richiesta dall'art. 63 CCI;
rilevato che la società ricorrente ha provveduto alla pubblicazione degli Accordi raggiunti con i propri creditori presso il Registro delle
Imprese nonché alla pubblicazione, sempre presso il Registro delle imprese, della relazione di attestazione, comprovandone l'avvenuta esecuzione (vds., in particolare, allegato alla memoria integrativa del
17.3.2025);
rilevato che non sono state proposte opposizioni;
rilevato che, non essendo pervenuta alcuna opposizione, può procedersi all'esame della domanda di omologa verificando – al fine del riscontro della legittimità formale dell'istanza - la ricorrenza delle condizioni ex artt. 57 e 48 CCII, nonché di quelle per il “trascinamento” ex art. 61 CCII;
rilevato che a corredo del ricorso risulta allegata relazione di
Attestazione, rilasciata da esperto indipendente, in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità del complessivo A.D.R. ed alla sua idoneità;
rilevato che la relazione dell'attestatore dà conto della sostenibilità delle assunzioni poste a fondamento del piano di ristrutturazione (vds., in particolare, par. 6 della relazione a firma del dr. e par. 8 in Per_1
merito alla disamina dell'andamento e dello stato di solidità della società
“Metalbranca”); rilevato che l'attestatore garantisce come “Pertanto il totale delle disponibilità finanziarie entro i 120 giorni dall'omologa ammontano complessivamente ad € 191.817, importo che ampiamente consente il pagamento dei creditori a cui non è rivolta la proposta e le spese di procedura”;
rilevato che la relazione di attestazione dà conto dell'oggettiva capacità del piano di assicurare ai creditori un grado di soddisfacimento
“impensabile” in un contesto di Liquidazione Giudiziale;
rilevato che la società ha individuato – secondo un criterio ritenuto coerente dall'attestatore e rimasto privo di opposizioni - quattro fornitori ritenuti “strategici” (“Alusette S.r.l.”, “Perusia Vitrum S.r.l.”, “VI20 S.r.l.”
e “Il Congegnatore di EN ET), con i quali sono stati sottoscritti piani di rientro del debito in corso di regolare esecuzione fino al pagamento integrale (vds. scheda contabile di cui all'allegato 7 della memoria del 17.3.2025);
rilevato che sono intervenute l'adesione dell'Amministrazione finanziaria alla c.d transazione fiscale – condizione necessaria per la sostenibilità del Piano e della conseguente manovra finanziaria – e l'adesione degli Enti previdenziali alla proposta loro rivolta;
rilevato che gli Accordi di ristrutturazione sono intervenuti con i dipendenti e con i creditori finanziari ed i fornitori chirografari, strategici e non (e sono stati pubblicati in quanto formalmente riprodotti tramite scambio di pec o per scrittura privata autenticata), i quali rappresentano, unitamente all'Erario e ad INPS, il 95,68% del passivo da piano;
rilevato che, sulla scorta di quanto emerge dalla relazione di attestazione, non appare manifestamente irragionevole la previsione di tenuta del piano previsto dall'Accordo di ristrutturazione e dalla connessa transazione erariale, confidandosi non irragionevolmente nel puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla Società affittuaria e dai soci di questa (in proposito, l'attestatore ha esaminato i dati di bilancio della new.Co, riscontrando che “Al termine dei primi tre esercizi la società ha un patrimonio netto di € 249.536 composto dal capitale sottoscritto e versato di € 20.000 e da riserve per € 229.536. Sulla base dei dati consuntivi dei tre esercizi la società risulta solida sotto l'aspetto economico e finanziario” ed ha rilevato che “La forza di lavoro è stata salvaguardata in considerazione del fatto che attualmente ha alle dipendenze numero 8 operai”);
rilevato, in ogni caso, che l'espresso consenso dell'amministrazione finanziaria e previdenziale è salvaguardato dalla clausola “forte” di cui all'u.c. art 63 CCI, secondo cui la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste i pagamenti e dalle ulteriori clausole di salvaguardia della transazione sottoscritta;
rilevato che i creditori non aderenti, titolari di posizioni omogenee rispetto a quelle della maggioranza dei creditori appartenenti alla rispettiva categoria omogenea (maggioranza superiore in entrambi i casi all'80%) sono stati informati delle trattative e non riceverebbero alcun trattamento in caso di apertura della liquidazione giudiziale2; rilevato, peraltro, che tutti i creditori estranei sono liberi di tutelare i propri diritti, senza necessità di impugnare l'accordo, sì che non emergono ragioni, all'esito positivo del riscontro di legittimità svolto, per non omologare l'accordo concluso;
ritenuto quindi che sussistono tutti i presupposti per l'omologa, con estensione degli effetti ai creditori non aderenti;
ritenuto di non pronunziare in merito alle spese, le quali rimangono a carico della parte ricorrente, in quanto nessuno dei creditori ha proposto opposizione all'omologa;
***
P.Q.M.
Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII presentato da “ ” (Cod. Fisc. e P.IVA Parte_2
con ricorso depositato in data 23.12.2024 e concluso P.IVA_1
tramite accordi raggiunti con i creditori aderenti , con annessa transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 63 CCII, alla quale hanno aderito
Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, Inail e INPS (Accordi con i creditori finanziari;
Accordo con i creditori strategici;
Accordi con i creditori chirografari;
Accordi con gli Enti;
Accordi con i dipendenti;
Accordo con “Metalbranca Concept S.r.l.”);
estende al creditore dissenziente RD LO (Cod. Fisc. e P.IVA
gli effetti degli Accordi di Ristrutturazione sottoscritti con i P.IVA_2
creditori chirografari ed al creditore dissenziente Controparte_2
(Cod. Fisc. e P.IVA ) gli effetti degli Accordi di P.IVA_3
Ristrutturazione sottoscritti con i creditori finanziari. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
Perugia, 14.4.2025
Il Presidente
(dr.ssa Teresa Giardino)
Il Giudice est.
(dr.ssa Stefania Monaldi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il contenuto del piano – come si legge nella relazione dell'attestatore indipendente - prevede
I) realizzo delle componenti costituenti l'azienda Metalbranca entro 60 giorni dall'avvenuta omologa;
II) apporti di finanza esterna da parte di terzi soggetti per € 65.000,00; III) incasso dei crediti verso clienti per complessivi € 97.785; IV) disponibilità di cassa per € 2.068,00; V) pagamento dell'indebitamento con i flussi derivanti dalle dismissioni, nei modi e nei termini previsti nell'accordo; VI) pagamento dei creditori a cui non è rivolta la proposta entro 120 giorni dall'avvenuta omologa mediante parte del ricavato della vendita dell'azienda; 2 si tratta di un fornitore titolare di un credito per euro 1.433,00 e di un creditore finanziario chirografario cessionario di un credito di euro 48.906,57.