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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3166/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(P.VA , con sede legale in Via Manara Negrone n. Parte_1 P.VA_1
15, Vigevano (27029 PV), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Villa del Foro di Parte_2
Monza, presso il cui studio dichiara di eleggere domicilio in Vimercate (20871 MB), Via Torri Bianche n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. / P. VA , in persona del Presidente del Controparte_1 P.VA_2
Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante, Sig. con CP_2 sede legale in 43121 Parma (PR), Strada della Repubblica n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Riganelli del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 20900 Monza (MB), Via Carlo Alberto n. 41, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello avverso sentenza G.d.P. -pagamento somma per prestazione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 21.02.2024):
“Voglia il Tribunale di Monza adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 8 in via principale e nel merito: previa riforma integrale della sentenza emessa da Giudice di Pace, Dott.ssa Angela Epifani, n. 1299 del 3 ottobre 2022, pubblicata il 6 ottobre 2022, mai notificata, accogliere la domanda svolta in primo grado: “nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere a favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 4.026,00, oltre la domanda forfettaria di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 ss.mm., nonché gli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 192/12 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo. Competenze lite rifuse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario pari al 15% per spese generali oltre VA 22% e CPA 4% come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
• Non si accetta il contraddittorio su nuove domande.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 in data 22.02.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
➢ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1299/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Monza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In via principale
➢ rigettare nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e/o fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Monza;
In ogni caso
➢ confermare la sentenza n. 1299/2022 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 3 ottobre 2022 e pubblicata il 6 ottobre 2022 oggetto del presente appello, eventualmente anche con diversa motivazione;
➢ pronunciare ogni statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge ed oltre al rimborso forfettario del 15%.
***
inoltre, reitera le istanze istruttorie articolate nella propria comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta ed in particolare chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1. – così come si evince dall'allegata visura camerale – è una società Controparte_1 che, nel settore dell'energia, del trattamento delle acque e dei reflui in genere, oltreché della difesa del territorio, ha per oggetto principale, tra le altre cose:
• lo studio, la progettazione, l'acquisto, la vendita, la permuta di brevetti e/o marchi afferenti ai suddetti settori;
pagina 2 di 8 • la ricerca, la produzione, l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di prodotti, opere di ingegno e know-how riguardanti il predetto ambito di operatività;
• l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione sia in Italia che all'estero, dei prodotti, materiali, progetti e di tutto quant'altro attinente le attività di cui sopra;
2. A seguito dei contatti intercorsi tra le parti, un incaricato dell'attrice si è recato presso gli uffici di per presentare i servizi che alla stessa avrebbe Controparte_1 potuto fornire in termini di incremento della propria clientela, così Parte_1 come dettagliatamente esemplificato nel file di presentazione allegato al presente atto (doc. n. 3 che si rammostra);
3. In esecuzione al contratto sottoscritto tra le parti ed alle attività di cui al documento
3 che si rammostra, si è impegnata in favore di a Parte_1 Controparte_1 procacciare nuovi clienti interessati all'acquisto dei prodotti e servizi forniti da quest'ultima;
4. Omissis
5. Con comunicazione mail del 26 maggio 2020 la Dott.ssa ha Persona_1 provveduto a trasmettere alla Dott.ssa uno schema Parte_3 dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti (doc. n. 5 che si rammostra)
6. L'attività realizzata da è stata per lo più indirizzata nei confronti di Parte_1 aziende e di società estranee all'ambito di operatività dell'esponente o comunque in alcun modo interessate ai servizi dalla stessa forniti;
7. Le aziende segnalate a da quali potenziali nuovi Controparte_1 Parte_1 clienti si sono rivelate prive di interesse rispetto ai prodotti forniti dalla prima, e non hanno portato ad alcuna vendita per Controparte_1
8. Con comunicazione mail del 4 agosto 2020 ha richiesto a Controparte_1 Parte_1 la sospensione della propria attività per l'intero mese (doc. n. 6 che si rammostra).
[...]
Comunicazione in seguito alla quale il rapporto di fornitura di cui al contratto sottoscritto tra e è stato consensualmente cessato con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dal medesimo mese. Si indicano a testimonio su tutti i suddetti capitoli di prova:
• Dott. , residente in [...].” Testimone_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale l'appellante aveva convenuto in giudizio al fine di Controparte_1 accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima condannarla a corrispondere a a somma di euro 4.026,00, oltre la somma forfettaria di euro 40,00 Parte_1 ai sensi dell'art.6 d.lgs. n. 231/02 ss.mm., nonché gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 192/12 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 Parte appellante ha riferito di aver stipulato, in data 27 maggio 2020, un contratto di fornitura servizi con con il quale si impegnava ad “effettuare Controparte_1 per conto del Committente attività di contatto al fine di ottenere contatti commerciali ed appuntamenti commerciali.” ha ribadito di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e di aver Parte_1 redatto dei report, comprendenti l'arco temporale 29 maggio 2020 – 31 luglio 2020, per rendicontare la propria attività per le quali emetteva le fatture n.222 del 29 maggio 2020 per l'importo di euro 1.342,00, la n. 285 del 29 giugno 2020 per l'importo di euro 1.342,00 e la n. 324 del 29 luglio 2020 per l'importo di euro 1.342,00. Si giungeva così alla somma complessiva di euro 4.026,00 che non veniva saldata da neppure a seguito del sollecito scritto avvenuto il 03 novembre Controparte_1
2020. Nel pronunciarsi sulla domanda il Giudice di Pace di Monza così statuiva “per quanto in motivazione indicato rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi euro 1.205,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% e Iva e Cpa come per legge” L'appellante dava, pertanto, vita all'odierno procedimento chiedendo di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Monza nella parte in cui qualifica il contratto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari, anziché come contratto di fornitura di servizi, asserendo la sussistenza del credito di cui alle fatture emesse e ribadendo quanto sostenuto nelle suindicate conclusioni. si costituiva, in data 19 luglio 2023, eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in via principale, il rigetto dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, la conferma della sentenza appellata. Parte appellata ha confermato di aver sottoscritto, in data 27 maggio 2020, un contratto – qualificabile quale procacciamento d'affari - con l'odierna appellante e di aver inviato, in data 26 maggio 2020 e in data 27 maggio 2020, al fine di agevolare e facilitare l'operato di e-mail contenenti l'elenco dei principali concorrenti di Parte_1
i settori di riferimento all'interno dei quali individuare le Controparte_1 aziende potenzialmente interessate ai servizi forniti all'esponente, le zone maggiormente di interesse per ciò che concerne l'ubicazione delle sopraccitate imprese e uno schema dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti. In particolare, ha sottolineato che l'azione commerciale di si era Parte_1 rilevata priva di qualsiasi utilità in quanto indirizzata nei confronti di aziende e di società del tutto estranee all'ambito di operatività dell'esponente, motivo che, in data 04 agosto 2020, ha indotto l'odierna appellata a chiedere a la sospensione Parte_1 delle attività. In merito alla richiesta di pagamento delle fatture rimaste insolute, CP_1 ha aggiunto di avere contestato, con comunicazione e-mail del 9 novembre 2020,
[...] il servizio espletato e la debenza di somme ulteriori in merito alle attività svolte e di aver pagina 4 di 8 richiesto il risarcimento del danno per il mancato e/o inesatto adempimento della prestazione oggetto del contratto a suo tempo sottoscritto. All'udienza del 21 dicembre 2023, il Giudice, dopo ampia discussione, esperiva il tentativo di conciliazione, i legali delle parti - manifestata la disponibilità di conferire con i propri assistiti al fine di valutare la possibilità di definire la vertenza in via conciliativa - chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice rinviava, pertanto, all'udienza del 07 marzo 2024, all'esito della quale fissava nuova udienza con le modalità della trattazione scritta al fine di verificare l'esito delle trattative. All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, stante il mancato raggiungimento dell'accordo, fissava udienza di rimessione della causa in decisione previo decorso dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
II. La domanda proposta dall'appellante deve intendersi fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, non appaiono fondate le doglianze formulate da parte appellata la quale ha eccepito la nullità della vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto parte appellante ha individuato e ben specificato i capi della sentenza di cui intendere chiedere la riforma indicando, anche, in modo preciso le motivazioni fondanti le richieste avanzate.
Nel merito, l'odierno appellante ha chiesto di riformare la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza, nella parte in cui qualifica il contratto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari facendone conseguire la relativa decisione. Sul punto, appare opportuno, in primo luogo, qualificare il contratto intercorso tra le parti ed oggetto di causa poiché parte appellante lo identifica in un contratto di fornitura servizi, mentre parte appellata in un contratto di procacciamento d'affari. Il contratto di fornitura servizi, com'è noto, è un accordo con cui una parte (fornitore) si impegna a fornire determinati servizi a favore dell'altra parte (committente) dietro compenso, per un tempo continuato, prevedendo, inoltre, lo svolgimento di un'attività concordata con autonomia e organizzazione proprie pur rispettando le indicazioni del committente. Tale contratto non implica alcun obbligo di ottenere un risultato economico specifico per il committente, ma solo di eseguire il servizio secondo quanto pattuito. Il contratto di procacciamento d'affari, invece, è un contratto atipico e prevede lo svolgimento di un'attività occasionale e non continuativa con la quale una persona (procacciatore) si impegna a promuovere, senza vincolo di subordinazione, la conclusione di affari tra il committente e terzi. Il compenso, spettante al procacciatore, è calcolato generalmente in base al valore degli affari conclusi grazie all'attività svolta.
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto appena affermato e dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che il contratto stipulato tra ebba Parte_1 Controparte_1 essere qualificato, senza alcun dubbio, come un contratto di fornitura servizi. In particolare, da un'attenta analisi del contratto stipulato tra le parti in causa, in data 27 maggio 2020, si evince che avrebbe svolto “un'attività di contatto Parte_1 al fine di ottenere contatti commerciali e appuntamenti commerciali per il Committente e avrebbe erogato il servizio attraverso le proprie risorse e le proprie strutture organizzative, tenendo presente le indicazioni fornite dal committente nell'allegato
“MODULO GESTIONE”; se ne deduce, pertanto, che l'attività svolta dalla stessa non poteva intendersi senza alcun vincolo di subordinazione dalle volontà del Committente. Infatti, in data successiva alla stipula del contratto inviava, in Controparte_1 data 26 maggio 2020 e in data 27 maggio 2020, tramite e-mail l'elenco dei principali concorrenti di i settori di riferimento all'interno dei quali Controparte_1 individuare le aziende potenzialmente interessate ai servizi forniti all'esponente, le zone maggiormente di interesse per ciò che concerne l'ubicazione delle sopraccitate imprese e uno schema dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti (cfr. doc. 4 e 5 parte appellata). Inoltre, come si legge chiaramente nel contratto, le liste utilizzate nel servizio dovevano essere elaborate, “nelle zone e all'interno delle categorie economiche concordate con il Committente nel “MODULO GESTIONE”. Le liste potranno anche essere totalmente o in parte fornite dal Committente”, desumendosi anche da tale elemento che l'attività dell'odierna appellante era condizionata dalle indicazioni impartite da parte appellata. ancora, si è impegnata ad ottenere contatti commerciali ed Parte_1 appuntamenti in favore di n maniera continuativa ed organizzata Controparte_1 in quanto il contratto prevedeva un “rinnovo tacito fino a recesso” e un canone fisso mensile, pari ad euro 1.000 - eccetto per il mese di Agosto che veniva ridotto ad euro 800,00 - che era dovuto all'odierna appellante indipendentemente dall' attività svolta e dal numero dei contatti commerciali e dagli appuntamenti fissati, per i quali era, addirittura, previsto un costo ulteriore in aggiunta al canone fisso che doveva essere percepito. doveva svolgere un'attività di contatto volta ad individuare Parte_1 potenziali clienti a cui la potesse offrire il proprio servizio, Controparte_1 gravando su quest'ultima la prosecuzione dell'affare e la conclusione del contratto. Dai report e dai rendiconti dei singoli appuntamenti, i quali come sostenuto da parte appellante - e non smentito e/o confutato da parte appellata - venivano inviati ad
[...] al termine di ogni appuntamento, emerge chiaramente che l'odierna CP_1 appellante ha adempiuto all'obbligazione assunta in quanto ha contattato numerose aziende e fissato appuntamenti fisici o telefonici(circa 15) il cui esito non deve essere imputato all'operato di la quale doveva semplicemente “contattare, Parte_1 individuare e fissare appuntamenti” ai potenziali clienti di (cfr. Controparte_1 doc. 2, 8, 10, 13 e 14 fascicolo di primo grado parte appellante)
pagina 6 di 8 A sostegno di ciò, è necessario sottolineare che all'art. 8 del contratto sottoscritto tra le parti, in data 27 maggio 2020, rubricato “CONTABILIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI”, si legge testualmente “un appuntamento ritenuto valido sarà ritenuto convenzionalmente “feed back positivo” e quindi contabilizzato nel caso in cui il potenziale cliente sia presente alla data e alla ora stabilita per l'appuntamento e che questi accetti di incontrare o, nel caso di appuntamento telefonico, di ascoltare per telefono il Committente o le risorse commerciali da lui coordinate. Sono ritenuti validi gli appuntamenti in cui al Committente è stata data l'opportunità di spiegare il servizio/prodotto al potenziale cliente”. Dalla semplice lettura di tale articolo risulta, pertanto, che il compenso per l'appuntamento fissato doveva essere corrisposto a indipendentemente dall'esito dello stesso e dalla conclusione o Parte_1 meno del contratto in quanto bastava, semplicemente, che il potenziale cliente si presentasse alla data e all'ora stabilita per l'incontro. Ne consegue che il credito maturato da è, interamente, dovuto in Parte_1 quanto l'obbligazione assunta è stata correttamente svolta;
pertanto CP_1
è tenuta a corrispondere all'odierna appellante la somma derivante dalle fatture
[...]
n.222 del 29 maggio, n. 285 del 29 giugno 2020 e n. 324 del 29 luglio 2020 (cfr. doc. da 3 a 5 fascicolo di primo grado parte appellante) per un totale di euro 4.026,00 oltre interessi legali che decorrono dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte appellante deve intendersi integralmente accolta e, per l'effetto, la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza deve essere interamente riformata.
III. Le spese di lite del primo grado di giudizio, la cui statuizione si è fondata unicamente sull'interpretazione e conseguente qualificazione giuridica del contratto in oggetto e quindi sulla sola questione di diritto devono essere interamente compensate tra le parti in causa;
mentre le spese di lite di questo grado di giudizio per le considerazioni suesposte seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza pubblicata in data 06 ottobre 2022;
2. condanna corrispondere a a somma Controparte_1 Parte_1 derivante dalle fatture n.222 del 29 maggio, n. 285 del 29 giugno 2020 e n. 324 del 29 luglio 2020 per un totale di euro 4.026,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
pagina 7 di 8 4. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1200,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 24 gennaio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3166/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(P.VA , con sede legale in Via Manara Negrone n. Parte_1 P.VA_1
15, Vigevano (27029 PV), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Villa del Foro di Parte_2
Monza, presso il cui studio dichiara di eleggere domicilio in Vimercate (20871 MB), Via Torri Bianche n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. / P. VA , in persona del Presidente del Controparte_1 P.VA_2
Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante, Sig. con CP_2 sede legale in 43121 Parma (PR), Strada della Repubblica n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Riganelli del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 20900 Monza (MB), Via Carlo Alberto n. 41, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello avverso sentenza G.d.P. -pagamento somma per prestazione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 21.02.2024):
“Voglia il Tribunale di Monza adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 8 in via principale e nel merito: previa riforma integrale della sentenza emessa da Giudice di Pace, Dott.ssa Angela Epifani, n. 1299 del 3 ottobre 2022, pubblicata il 6 ottobre 2022, mai notificata, accogliere la domanda svolta in primo grado: “nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere a favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 4.026,00, oltre la domanda forfettaria di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 ss.mm., nonché gli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 192/12 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo. Competenze lite rifuse. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario pari al 15% per spese generali oltre VA 22% e CPA 4% come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
• Non si accetta il contraddittorio su nuove domande.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 in data 22.02.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
➢ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1299/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Monza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In via principale
➢ rigettare nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e/o fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Monza;
In ogni caso
➢ confermare la sentenza n. 1299/2022 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 3 ottobre 2022 e pubblicata il 6 ottobre 2022 oggetto del presente appello, eventualmente anche con diversa motivazione;
➢ pronunciare ogni statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
➢ con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge ed oltre al rimborso forfettario del 15%.
***
inoltre, reitera le istanze istruttorie articolate nella propria comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta ed in particolare chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”: 1. – così come si evince dall'allegata visura camerale – è una società Controparte_1 che, nel settore dell'energia, del trattamento delle acque e dei reflui in genere, oltreché della difesa del territorio, ha per oggetto principale, tra le altre cose:
• lo studio, la progettazione, l'acquisto, la vendita, la permuta di brevetti e/o marchi afferenti ai suddetti settori;
pagina 2 di 8 • la ricerca, la produzione, l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di prodotti, opere di ingegno e know-how riguardanti il predetto ambito di operatività;
• l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione sia in Italia che all'estero, dei prodotti, materiali, progetti e di tutto quant'altro attinente le attività di cui sopra;
2. A seguito dei contatti intercorsi tra le parti, un incaricato dell'attrice si è recato presso gli uffici di per presentare i servizi che alla stessa avrebbe Controparte_1 potuto fornire in termini di incremento della propria clientela, così Parte_1 come dettagliatamente esemplificato nel file di presentazione allegato al presente atto (doc. n. 3 che si rammostra);
3. In esecuzione al contratto sottoscritto tra le parti ed alle attività di cui al documento
3 che si rammostra, si è impegnata in favore di a Parte_1 Controparte_1 procacciare nuovi clienti interessati all'acquisto dei prodotti e servizi forniti da quest'ultima;
4. Omissis
5. Con comunicazione mail del 26 maggio 2020 la Dott.ssa ha Persona_1 provveduto a trasmettere alla Dott.ssa uno schema Parte_3 dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti (doc. n. 5 che si rammostra)
6. L'attività realizzata da è stata per lo più indirizzata nei confronti di Parte_1 aziende e di società estranee all'ambito di operatività dell'esponente o comunque in alcun modo interessate ai servizi dalla stessa forniti;
7. Le aziende segnalate a da quali potenziali nuovi Controparte_1 Parte_1 clienti si sono rivelate prive di interesse rispetto ai prodotti forniti dalla prima, e non hanno portato ad alcuna vendita per Controparte_1
8. Con comunicazione mail del 4 agosto 2020 ha richiesto a Controparte_1 Parte_1 la sospensione della propria attività per l'intero mese (doc. n. 6 che si rammostra).
[...]
Comunicazione in seguito alla quale il rapporto di fornitura di cui al contratto sottoscritto tra e è stato consensualmente cessato con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dal medesimo mese. Si indicano a testimonio su tutti i suddetti capitoli di prova:
• Dott. , residente in [...].” Testimone_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo del giudizio, proponeva appello contro la Parte_1 sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale l'appellante aveva convenuto in giudizio al fine di Controparte_1 accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima condannarla a corrispondere a a somma di euro 4.026,00, oltre la somma forfettaria di euro 40,00 Parte_1 ai sensi dell'art.6 d.lgs. n. 231/02 ss.mm., nonché gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 192/12 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 Parte appellante ha riferito di aver stipulato, in data 27 maggio 2020, un contratto di fornitura servizi con con il quale si impegnava ad “effettuare Controparte_1 per conto del Committente attività di contatto al fine di ottenere contatti commerciali ed appuntamenti commerciali.” ha ribadito di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e di aver Parte_1 redatto dei report, comprendenti l'arco temporale 29 maggio 2020 – 31 luglio 2020, per rendicontare la propria attività per le quali emetteva le fatture n.222 del 29 maggio 2020 per l'importo di euro 1.342,00, la n. 285 del 29 giugno 2020 per l'importo di euro 1.342,00 e la n. 324 del 29 luglio 2020 per l'importo di euro 1.342,00. Si giungeva così alla somma complessiva di euro 4.026,00 che non veniva saldata da neppure a seguito del sollecito scritto avvenuto il 03 novembre Controparte_1
2020. Nel pronunciarsi sulla domanda il Giudice di Pace di Monza così statuiva “per quanto in motivazione indicato rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in complessivi euro 1.205,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15% e Iva e Cpa come per legge” L'appellante dava, pertanto, vita all'odierno procedimento chiedendo di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Monza nella parte in cui qualifica il contratto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari, anziché come contratto di fornitura di servizi, asserendo la sussistenza del credito di cui alle fatture emesse e ribadendo quanto sostenuto nelle suindicate conclusioni. si costituiva, in data 19 luglio 2023, eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in via principale, il rigetto dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, la conferma della sentenza appellata. Parte appellata ha confermato di aver sottoscritto, in data 27 maggio 2020, un contratto – qualificabile quale procacciamento d'affari - con l'odierna appellante e di aver inviato, in data 26 maggio 2020 e in data 27 maggio 2020, al fine di agevolare e facilitare l'operato di e-mail contenenti l'elenco dei principali concorrenti di Parte_1
i settori di riferimento all'interno dei quali individuare le Controparte_1 aziende potenzialmente interessate ai servizi forniti all'esponente, le zone maggiormente di interesse per ciò che concerne l'ubicazione delle sopraccitate imprese e uno schema dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti. In particolare, ha sottolineato che l'azione commerciale di si era Parte_1 rilevata priva di qualsiasi utilità in quanto indirizzata nei confronti di aziende e di società del tutto estranee all'ambito di operatività dell'esponente, motivo che, in data 04 agosto 2020, ha indotto l'odierna appellata a chiedere a la sospensione Parte_1 delle attività. In merito alla richiesta di pagamento delle fatture rimaste insolute, CP_1 ha aggiunto di avere contestato, con comunicazione e-mail del 9 novembre 2020,
[...] il servizio espletato e la debenza di somme ulteriori in merito alle attività svolte e di aver pagina 4 di 8 richiesto il risarcimento del danno per il mancato e/o inesatto adempimento della prestazione oggetto del contratto a suo tempo sottoscritto. All'udienza del 21 dicembre 2023, il Giudice, dopo ampia discussione, esperiva il tentativo di conciliazione, i legali delle parti - manifestata la disponibilità di conferire con i propri assistiti al fine di valutare la possibilità di definire la vertenza in via conciliativa - chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice rinviava, pertanto, all'udienza del 07 marzo 2024, all'esito della quale fissava nuova udienza con le modalità della trattazione scritta al fine di verificare l'esito delle trattative. All'udienza del 16 luglio 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, stante il mancato raggiungimento dell'accordo, fissava udienza di rimessione della causa in decisione previo decorso dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
II. La domanda proposta dall'appellante deve intendersi fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, non appaiono fondate le doglianze formulate da parte appellata la quale ha eccepito la nullità della vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto parte appellante ha individuato e ben specificato i capi della sentenza di cui intendere chiedere la riforma indicando, anche, in modo preciso le motivazioni fondanti le richieste avanzate.
Nel merito, l'odierno appellante ha chiesto di riformare la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza, nella parte in cui qualifica il contratto intercorso tra le parti come procacciamento d'affari facendone conseguire la relativa decisione. Sul punto, appare opportuno, in primo luogo, qualificare il contratto intercorso tra le parti ed oggetto di causa poiché parte appellante lo identifica in un contratto di fornitura servizi, mentre parte appellata in un contratto di procacciamento d'affari. Il contratto di fornitura servizi, com'è noto, è un accordo con cui una parte (fornitore) si impegna a fornire determinati servizi a favore dell'altra parte (committente) dietro compenso, per un tempo continuato, prevedendo, inoltre, lo svolgimento di un'attività concordata con autonomia e organizzazione proprie pur rispettando le indicazioni del committente. Tale contratto non implica alcun obbligo di ottenere un risultato economico specifico per il committente, ma solo di eseguire il servizio secondo quanto pattuito. Il contratto di procacciamento d'affari, invece, è un contratto atipico e prevede lo svolgimento di un'attività occasionale e non continuativa con la quale una persona (procacciatore) si impegna a promuovere, senza vincolo di subordinazione, la conclusione di affari tra il committente e terzi. Il compenso, spettante al procacciatore, è calcolato generalmente in base al valore degli affari conclusi grazie all'attività svolta.
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto appena affermato e dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che il contratto stipulato tra ebba Parte_1 Controparte_1 essere qualificato, senza alcun dubbio, come un contratto di fornitura servizi. In particolare, da un'attenta analisi del contratto stipulato tra le parti in causa, in data 27 maggio 2020, si evince che avrebbe svolto “un'attività di contatto Parte_1 al fine di ottenere contatti commerciali e appuntamenti commerciali per il Committente e avrebbe erogato il servizio attraverso le proprie risorse e le proprie strutture organizzative, tenendo presente le indicazioni fornite dal committente nell'allegato
“MODULO GESTIONE”; se ne deduce, pertanto, che l'attività svolta dalla stessa non poteva intendersi senza alcun vincolo di subordinazione dalle volontà del Committente. Infatti, in data successiva alla stipula del contratto inviava, in Controparte_1 data 26 maggio 2020 e in data 27 maggio 2020, tramite e-mail l'elenco dei principali concorrenti di i settori di riferimento all'interno dei quali Controparte_1 individuare le aziende potenzialmente interessate ai servizi forniti all'esponente, le zone maggiormente di interesse per ciò che concerne l'ubicazione delle sopraccitate imprese e uno schema dettagliato ricomprendente le possibili domande da porre ai potenziali clienti (cfr. doc. 4 e 5 parte appellata). Inoltre, come si legge chiaramente nel contratto, le liste utilizzate nel servizio dovevano essere elaborate, “nelle zone e all'interno delle categorie economiche concordate con il Committente nel “MODULO GESTIONE”. Le liste potranno anche essere totalmente o in parte fornite dal Committente”, desumendosi anche da tale elemento che l'attività dell'odierna appellante era condizionata dalle indicazioni impartite da parte appellata. ancora, si è impegnata ad ottenere contatti commerciali ed Parte_1 appuntamenti in favore di n maniera continuativa ed organizzata Controparte_1 in quanto il contratto prevedeva un “rinnovo tacito fino a recesso” e un canone fisso mensile, pari ad euro 1.000 - eccetto per il mese di Agosto che veniva ridotto ad euro 800,00 - che era dovuto all'odierna appellante indipendentemente dall' attività svolta e dal numero dei contatti commerciali e dagli appuntamenti fissati, per i quali era, addirittura, previsto un costo ulteriore in aggiunta al canone fisso che doveva essere percepito. doveva svolgere un'attività di contatto volta ad individuare Parte_1 potenziali clienti a cui la potesse offrire il proprio servizio, Controparte_1 gravando su quest'ultima la prosecuzione dell'affare e la conclusione del contratto. Dai report e dai rendiconti dei singoli appuntamenti, i quali come sostenuto da parte appellante - e non smentito e/o confutato da parte appellata - venivano inviati ad
[...] al termine di ogni appuntamento, emerge chiaramente che l'odierna CP_1 appellante ha adempiuto all'obbligazione assunta in quanto ha contattato numerose aziende e fissato appuntamenti fisici o telefonici(circa 15) il cui esito non deve essere imputato all'operato di la quale doveva semplicemente “contattare, Parte_1 individuare e fissare appuntamenti” ai potenziali clienti di (cfr. Controparte_1 doc. 2, 8, 10, 13 e 14 fascicolo di primo grado parte appellante)
pagina 6 di 8 A sostegno di ciò, è necessario sottolineare che all'art. 8 del contratto sottoscritto tra le parti, in data 27 maggio 2020, rubricato “CONTABILIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI”, si legge testualmente “un appuntamento ritenuto valido sarà ritenuto convenzionalmente “feed back positivo” e quindi contabilizzato nel caso in cui il potenziale cliente sia presente alla data e alla ora stabilita per l'appuntamento e che questi accetti di incontrare o, nel caso di appuntamento telefonico, di ascoltare per telefono il Committente o le risorse commerciali da lui coordinate. Sono ritenuti validi gli appuntamenti in cui al Committente è stata data l'opportunità di spiegare il servizio/prodotto al potenziale cliente”. Dalla semplice lettura di tale articolo risulta, pertanto, che il compenso per l'appuntamento fissato doveva essere corrisposto a indipendentemente dall'esito dello stesso e dalla conclusione o Parte_1 meno del contratto in quanto bastava, semplicemente, che il potenziale cliente si presentasse alla data e all'ora stabilita per l'incontro. Ne consegue che il credito maturato da è, interamente, dovuto in Parte_1 quanto l'obbligazione assunta è stata correttamente svolta;
pertanto CP_1
è tenuta a corrispondere all'odierna appellante la somma derivante dalle fatture
[...]
n.222 del 29 maggio, n. 285 del 29 giugno 2020 e n. 324 del 29 luglio 2020 (cfr. doc. da 3 a 5 fascicolo di primo grado parte appellante) per un totale di euro 4.026,00 oltre interessi legali che decorrono dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte appellante deve intendersi integralmente accolta e, per l'effetto, la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza deve essere interamente riformata.
III. Le spese di lite del primo grado di giudizio, la cui statuizione si è fondata unicamente sull'interpretazione e conseguente qualificazione giuridica del contratto in oggetto e quindi sulla sola questione di diritto devono essere interamente compensate tra le parti in causa;
mentre le spese di lite di questo grado di giudizio per le considerazioni suesposte seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1299/2022 del Giudice di Pace di Monza pubblicata in data 06 ottobre 2022;
2. condanna corrispondere a a somma Controparte_1 Parte_1 derivante dalle fatture n.222 del 29 maggio, n. 285 del 29 giugno 2020 e n. 324 del 29 luglio 2020 per un totale di euro 4.026,00 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
pagina 7 di 8 4. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1200,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 24 gennaio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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