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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1107/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno promosso da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) nata a Catania il [...] in [...] e quale erede di C.F._1 Per_1
elettivamente domiciliati in Catania via Centuripe 1/C presso lo studio dell'avv.
[...]
Loretta Russo che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Rizza come da procura in atti;
P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 28.2.2025 i difensori delle parti insistevano nelle difese spiegate e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.365/2023, pubblicata il 20.2.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_2
e da , quest'ultima anche quale erede di per illegittima Parte_2 Persona_1 segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della ad opera Controparte_2
1 della , in carenza di allegazione e prova dei danni patiti, Controparte_1
con la compensazione delle spese.
Con atto di citazione, notificato il 30.8.2023 alla Parte_3
e , sia in proprio che quale erede di
[...] Controparte_2 Parte_2 Per_1
proponevano appello avverso la predetta statuizione che censuravano con distinti motivi
[...]
e ne chiedevano l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
1) Va premesso che con sentenza parziale emessa dal Tribunale di Siracusa il 3.8.2011 veniva dichiarata illegittima la segnalazione a sofferenza di alla Centrale Rischi Controparte_2 della Banca d'Italia del 26.6.2005, confermando il provvedimento emesso in sede di reclamo dal medesimo tribunale in data 6.6.2006.
Proposto gravame avverso la predetta statuizione dalla Controparte_1
il giudizio pendente per il risarcimento del danno, avanzato sia dalla
[...]
società illegittimamente segnalata che dai suoi due fideiussori e veniva sospeso Pt_2 Per_1
in attesa del passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale e riassunto dagli attori dopo che la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.1368/2017 rigettava l'appello proposto dalla Banca
e la Suprema Corte rigettava il ricorso in Cassazione con ordinanza del 26.10.2020, n.23453/2020.
Con il gravame gli appellanti impugnano la decisione del Tribunale di Siracusa che ha rigettato le domande risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sia dalla
[...] per la illegittima iscrizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, Controparte_2
sia dai fideiussori e sebbene i loro nominativi non sono stati Parte_4 Persona_1
segnalati alla predetta Centrale dei Rischi.
2) La sentenza di primo grado ha rigettato le domande risarcitorie ritenendole infondate siccome proposte, per difetto di allegazioni che di prove.
Gli appellanti con il 1° motivo lamentano il rigetto del risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale patito dalla società mentre con il 2° ed il 3° le Controparte_2
domande risarcitorie proposte dai fideiussori coniugi – Pt_2 Per_1
3) Venendo all'esame del 1° motivo assume la difesa della l'errore in cui Controparte_2
sarebbe incorso il giudice di prime cure nel rigettare sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 9.700,00 importo corrispondente all'omessa concessione del finanziamento richiesto dalla predetta società alla finanziaria Prestitempo, causata dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi, sia la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
2 costituito dai danni all'immagine ed alla reputazione commerciale che da tale illegittima segnalazione era derivato alla società iscritta alla Centrale dei Rischi.
3.1) Sul danno patrimoniale - quantificato in euro 9.700,00 pari all'importo del finanziamento non concesso - il Tribunale aretuseo ha affermato che fosse carente la prova del danno in quanto se la somma fosse stata erogata avrebbe comportato per la società un debito dovendo restituire sia il capitale che gli interessi con conseguente decremento del patrimonio della società, precisando come invece l'eventuale danno si sarebbe potuto riscontare nel “danno eventualmente derivante dal mancato fruttuoso impiego della somma richiesta e non concessa (si pensi, ad esempio, al minore introito derivante dall'impossibilità di acquistare un bene da destinare alla propria attività
d'impresa)”, di cui però non vi era nè allegazione, nè prova.
3.2) L'appellante sostiene che la decisione violi gli artt. 115 e 116 c.p.c. non avendo il primo decidente esaminato le prove offerte e non avendo ricostruito compiutamente i fatti.
In particolare il tribunale non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado dalla quale era emerso come il danno emergente era stato quantificato in euro 9.700,00 per il mancato ottenimento del finanziamento richiesto a Prestitempo stante l'impossibilità di destinare la somma al proprio ciclo produttivo, mentre non potevano quantificarsi le conseguenze patrimoniali subite in termini di lucro cessante, per cui il giudice avrebbe dovuto fare ricorso ad una valutazione in termini equitativi.
Inoltre era stato provato che il mancato acquisto dell'autoveicolo aveva impedito “il regolare svolgimento dell'oggetto sociale (acquisto e rivendita merci), pagamento dei costi di gestione
(dipendenti, traporto, custodia, oneri finanziari, spese amministrative etc)”.
In sostanza il tribunale non avrebbe tenuto conto che la somma finanziata sarebbe stata investita nel ciclo produttivo e avrebbe generato dei ricavi, mentre l'assenza dell'automezzo aveva comportato la rinuncia ai propri progetti fra i quali il mandato di agenzia con società licenziataria di una grande multinazionale con filiali in vari Paesi.
3.3) Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili in quanto frutto di allegazioni nuove non tempestivamente proposte in primo grado.
Infatti, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di 1° grado, emerge che l'unico danno patrimoniale richiesto dalla a causa della illegittima Controparte_2 segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della è Controparte_1
individuato nella rinuncia al finanziamento per l'acquisto di un mezzo commerciale di euro
9.700,00 richiesto alla società finanziaria Prestitempo in data 2.2.2006 e rifiutato il 3.2.2006.
3 All'uopo è stata prodotta copia della domanda di finanziamento e della lettera di rigetto, peraltro priva di motivazione in ordine alle ragioni dell'omessa concessione della somma richiesta e quindi senza alcun riferimento alla segnalazione all'epoca esistente.
Tale essendo l'allegazione, correttamente il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale rilevando che la somma oggetto del negato finanziamento di per sé non avrebbe determinato un incremento patrimoniale della società posto che anzi ne sarebbe derivato un debito occorrendo restituire il capitale maggiorato dagli interessi.
Solo con il gravame e quindi con allegazione inammissibile poiché tardiva, l'appellante assume che il mancato acquisto dell'autoveicolo avrebbe impedito di utilizzare la somma nel ciclo produttivo, generando ricavi e in tal modo impedendo alla società “il regolare svolgimento dell'oggetto sociale
(acquisto e rivendita merci), pagamento dei costi di gestione (dipendenti, trasporto, custodia oneri finanziari, spese amministrative etc.)” ed ancora di aver provato come l'assenza dell'automezzo avrebbe causato la rinuncia ai propri progetti fra i quali un mandato di agenzia con la società licenziataria di una grande multinazionale con filiali in vari Paesi.
Tali allegazioni come detto non sono state tempestivamente avanzate in primo grado e per certi aspetti comunque non risultano nemmeno pertinenti in quanto, da un canto se il finanziamento era destinato all'acquisto di una autovettura non è comprensibile come la somma erogata quale prestito se investito nell'acquisto di un autovettura poteva al contempo essere utilizzata per il pagamento dei costi di gestione collegati all'attività di acquisto e vendita merci, al pagamento del personale e ad altre spese, dall'altro -anche a tacere che sia carente la prova, ma anche l'allegazione sulla tipologia dell'autoveicolo al fine della sua idoneità in concreto per essere utilizzato per l'attività di acquisto e vendita merci – come l'omesso finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo avrebbe potuto costituire la causa della perdita del mandato di agenzia con una multinazionale con filiali in vari
Paesi.
3.4) Sempre sul rigetto del danno patrimoniale collegato all'omesso finanziamento viene criticata la decisione di prime cure per non avere esaminato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che lo stesso giudicante aveva in precedenza disposto.
Ora proprio la richiamata CTU sul punto evidenzia come “nell'ipotesi di rifiuto da parte degli istituti di credito di una domanda di mutuo o di finanziamento per fatto imputabile ad un terzo il risarcimento del danno subito dal richiedente per effetto della indisponibilità della liquidità domandata non può certo consistere nell'esatto importo delle somme chieste a titolo di mutuo.
Posto che la concessione di un finanziamento in quanto tale non genera né un incremento né una riduzione del patrimonio del richiedente (sorgendo contestualmente all'erogazione un
4 corrispondente debito nei confronti dell'ente erogante), la mancata approvazione dello stesso non può essere valutata come una perdita in senso proprio. Dall'impossibilità di poter accedere a nuove linee di credito può semmai derivare per il richiedente l'impossibilità di disporre della liquidità necessaria per l'esercizio della propria attività d'impresa…..Pertanto il danno subito dalla Società per effetto del mancato ottenimento del finanziamento richiesto a Prestitempo può unicamente consistere nell'impossibilità di destinare la somma di euro 9.700,00 al proprio ciclo produttivo”.
Il tribunale avendo affermato che la somma oggetto del negato finanziamento di per sé non avrebbe determinato un incremento patrimoniale della società ed anzi ne sarebbe derivato un debito occorrendo restituire il capitale maggiorato dagli interessi, mentre non è stata fornita prova del danno conseguente all'infruttuoso impiego della predetta somma, nel senso del minore introito derivante dalla impossibilità di acquistare un bene da destinare all'attività d'impresa, non ha che fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, contrariamente a quanto assume la difesa della parte appellante.
Era onere della parte allegare oltre che provare fin dal giudizio di primo grado ed entro i termini di decadenza processuali previsti dal codice le conseguenze patrimoniali (tanto in termini di danno emergente che di lucro cessante) subite da per effetto del negato Controparte_2
finanziamento, ma anche provare che il rigetto dell'unica domanda di finanziamento avanzata dalla predetta società fu causato dalla illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi su segnalazione della
Banca appellata considerato che la allegata lettera della finanziaria Prestitempo si limita a comunicare “pratica rifiutata” non esplicitando le ragioni del rifiuto.
3.5) Né le risultanze dei bilanci sociali degli anni 2004 e 2005 prodotti da controparte, mentre inammissibili sono quelli tardivamente depositati in sede di operazioni peritali, i quali secondo l'allegazione di primo grado evidenzierebbero un patrimonio netto negativo, quindi anche prima della iscrizione dichiarata illegittima, sono idonei a provare il paventato danno patrimoniale che comunque va ripetuto avuto riguardo alla società è stato limitato al finanziamento non ottenuto di euro 9.700,00 a cui è stato parametrato il danno richiesto.
Nessuna allegazione contiene l'atto introduttivo in ordine al danno derivante dalla revoca di altri finanziamenti in precedenza concessi alla società, sicchè trattasi di allegazioni nuove inammissibili in appello ai sensi dell'art.345 c.p.c. ed anzi la stessa consulenza tecnica espletata in primo grado, richiamata dalla società appellante a sostegno delle proprie difese, ha invece evidenziato come dalla documentazione prodotta l'unica richiesta di accesso al credito avanzata dalla società segnalata, dopo l'iscrizione alla Centrale Rischi, riguardava la domanda del 2.2.2006 di euro 9.700,00 per l'acquisto di un'autovettura.
5 Va considerato che, al fine di ottenere il risarcimento del danno per illegittima iscrizione alla
Centrale dei Rischi, occorre la prova oltre che la specifica allegazione, nella specie del tutto carente, del nesso di causalità fra la predetta iscrizione e il danno patrimoniale patito dal richiedente derivante dalla indebita segnalazione alla predetta Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, danno che “può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito”. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n.3133; anche di recente Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n.29252).
4) Con lo stesso motivo censura anche il rigetto della domanda di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale dalla predetta patito per l'illegittima iscrizione alla C.R. motivata dal Tribunale di Siracusa dal difetto di allegazioni dei pregiudizi eventualmente patiti e citando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno all'immagine e alla reputazione non è un danno in re ipsa, ma in quanto danno conseguenza va allegato e provato da chi richiede il risarcimento.
A fronte della predetta motivazione rileva l'appellante come il danno all'immagine e alla reputazione sarebbe stato dimostrato con la consulenza tecnica d'ufficio e con la perdita di fiducia mostrata dal sistema bancario che ha revocato i fidi in precedenza concessi.
4.1) Anche tale parte del motivo è infondato mancando in primo grado ogni allegazione sulla lesione all'immagine e alla reputazione che siano derivati alla società a Controparte_2
seguito della condotta illegittima tenuta dalla banca ed anzi affermando esplicitamente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente: “Il danno da illegittima segnalazione è per giurisprudenza costante in re ipsa e legittima il diritto al risarcimento dei danni senza che incombe sui danneggiati l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. La predetta segnalazione cagiona agli attori un danno enorme a causa del discredito cui vanno incontro presso gli istituti di credito e le società finanziarie con grave pregiudizio per le attività in essere e quelle future”.
Nessuna allegazione sul danno è contenuta nemmeno nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.1
c.p.c.
L'assunto sostenuto con il gravame di aver fornito la prova del danno non patrimoniale avendo dimostrato la perdita di fiducia nel sistema bancario a seguito della revoca dei fidi, dei quali invece
6 nessuna prova e ancor prima allegazione vi è stata in primo grado, determina l'infondatezza della censura.
Correttamente il tribunale ha escluso l'ammissibilità di un danno in re ipsa in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che anche qualora si tratti della violazione di diritti fondamentali, il danno risarcibile non è mai in re ipsa, posto che risarcibile è solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2018, n.7594).”
Ed ancora “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536.
5) Il 2° ed il 3° motivo contestano la decisione del Tribunale di Siracusa di rigetto anche delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero patito Parte_2
e quest'ultimo ormai deceduto, sicchè la prima ha proseguito il
[...] Persona_1
giudizio anche quale erede del defunto, entrambi fideiussori della società Controparte_2
In particolare, il danno patrimoniale allegato dai fideiussori deriverebbe dalla illegittima segnalazione della società che avrebbe comportato la perdita di liquidità Controparte_2
di euro 200.000,00 avendo la Banca Nazionale del Lavoro negato in data 16.9.2005 la richiesta di concessione del mutuo.
A causa di tale rigetto i coniugi hanno dovuto vendere un immobile di loro proprietà ad un prezzo inferiore a quello di mercato con la perdita della differenza tra il minor prezzo di vendita ed il maggiore valore di mercato del bene, oltre gli esborsi sostenuti per il trasloco e la custodia degli arredi ivi allocati.
Il danno non patrimoniale patito sarebbe stato invece causato dallo stress e dal patema d'animo quale conseguenza dei superiori fatti.
5.1) Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata dai fideiussori non trova fondamento nella segnalazione del loro nominativo in quanto fideiussori della società segnalata Controparte_2
bensì derivano sempre dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi della sola società di cui
[...]
erano fideiussori, oltre che soci e la prima anche amministratore, assumendo che la iscrizione della società avrebbe prodotto sia danni nel loro patrimonio personale (omessa concessione del mutuo richiesto alla BNL e quindi la vendita di un immobile a prezzo più ridotto di quello di mercato) che nella loro persona (stress e patema d'animo).
Ne consegue che per un positivo esito della domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dai fideiussori sarebbe stato necessario in primo luogo provare che il mutuo, richiesto a titolo
7 personale e non dalla società, come emerge agli atti e come la stessa parte ha dedotto, così come il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà dei predetti e non della società, erano stati destinati a ripianare i debiti della società posto che era stato negato a quest'ultima l'acceso al credito.
Tale prova non solo è carente, ma anzi la richiesta di mutuo inoltrata alla BNL il 31.5.2005 contiene la motivazione generica di eliminazione passività, dizione da sola non idonea a ricondurla alla estinzione dei debiti della ma piuttosto ai debiti contratti personalmente Controparte_2
dai fideiussori intestatari di rapporti a loro intestati con BNL di epoca antecedente.
Tanto meno poi è stato provato che con il ricavato della vendita del bene personale sono stati estinti debiti della società.
Peraltro il danno che i soci di s.r.l. avrebbero potuto patire non potrebbe essere ricondotto all'ammontare del mutuo non concesso, in quanto anche se fosse stato dimostrato che la somma chiesta era destinata a ripianare i debiti della società garantita, ma così non è, comunque il danno che ne sarebbe potuto conseguire poteva essere costituito dall'eventuale perdita di valore delle partecipazioni sociali dei predetti, mentre il minor prezzo conseguito dalla vendita del bene personale rispetto al suo valore, avrebbe richiesto la prova che l'immobile era stato venduto per ripianare i debiti della società garantita in quanto escussi dai creditori sociali, mentre vano sarebbe stato il recupero in regresso dalla società delle some pagate per incapienza del patrimonio sociale.
6) Nemmeno vi è prova del danno non patrimoniale sofferto di riflesso dalla segnalazione della società una volta escluso il danno in re ipsa per le ragioni esposte. Controparte_2
Sebbene sul punto vada parzialmente modificata la motivazione della sentenza di primo grado non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza in tema di danni c.d. bagatellari, va evidenziato invece come il paventato danno da stress, costituendo un danno alla salute, andava documentato da idonea certificazione medica, mentre il danno conseguente al sofferto patema d'animo avrebbe richiesto la prova a cura del danneggiato del turbamento emotivo patito prova che può essere data con qualunque mezzo sia documentale che testimoniale ed anche per presunzioni.
Nella specie nessuna prova è stata allegata né può operare il regime delle presunzioni se si considera che nella fattispecie il danno allegato consegue non già alla segnalazione del nominativo dei coniugi – ma di quello della società garantita, sicchè occorreva fornire idonea Pt_2 Per_1
prova.
7) Con l'ultimo motivo gli appellanti ritengono errata la statuizione di condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la decisione impugnata se si considera che il giudice di prime cure ha integralmente compensato le spese del giudizio sul presupposto della
8 reciproca soccombenza di entrambe le parti posto che, da un canto con la sentenza non definitiva è stata accertata l'illegittimità della segnalazione della alla Centrale dei Controparte_2
Rischi e dall'altro con la sentenza definitiva sono state integralmente rigettate le domande risarcitorie avanzate sia dalla società che dai fideiussori. ha disposto l'integrale compensazione delle spese in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Le spese del grado seguendo la soccombenza vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando le tabelle vigenti, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1107/2023
R.G., rigetta l'appello avverso la sentenza n.365/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il
20.2.2023, proposto da e , sia in proprio che quale erede Controparte_2 Parte_2
di Persona_1
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese Parte_3
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1107/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento del danno promosso da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) nata a Catania il [...] in [...] e quale erede di C.F._1 Per_1
elettivamente domiciliati in Catania via Centuripe 1/C presso lo studio dell'avv.
[...]
Loretta Russo che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Rizza come da procura in atti;
P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 28.2.2025 i difensori delle parti insistevano nelle difese spiegate e indi la Corte poneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.365/2023, pubblicata il 20.2.2023, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_2
e da , quest'ultima anche quale erede di per illegittima Parte_2 Persona_1 segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della ad opera Controparte_2
1 della , in carenza di allegazione e prova dei danni patiti, Controparte_1
con la compensazione delle spese.
Con atto di citazione, notificato il 30.8.2023 alla Parte_3
e , sia in proprio che quale erede di
[...] Controparte_2 Parte_2 Per_1
proponevano appello avverso la predetta statuizione che censuravano con distinti motivi
[...]
e ne chiedevano l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
1) Va premesso che con sentenza parziale emessa dal Tribunale di Siracusa il 3.8.2011 veniva dichiarata illegittima la segnalazione a sofferenza di alla Centrale Rischi Controparte_2 della Banca d'Italia del 26.6.2005, confermando il provvedimento emesso in sede di reclamo dal medesimo tribunale in data 6.6.2006.
Proposto gravame avverso la predetta statuizione dalla Controparte_1
il giudizio pendente per il risarcimento del danno, avanzato sia dalla
[...]
società illegittimamente segnalata che dai suoi due fideiussori e veniva sospeso Pt_2 Per_1
in attesa del passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale e riassunto dagli attori dopo che la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.1368/2017 rigettava l'appello proposto dalla Banca
e la Suprema Corte rigettava il ricorso in Cassazione con ordinanza del 26.10.2020, n.23453/2020.
Con il gravame gli appellanti impugnano la decisione del Tribunale di Siracusa che ha rigettato le domande risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti sia dalla
[...] per la illegittima iscrizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, Controparte_2
sia dai fideiussori e sebbene i loro nominativi non sono stati Parte_4 Persona_1
segnalati alla predetta Centrale dei Rischi.
2) La sentenza di primo grado ha rigettato le domande risarcitorie ritenendole infondate siccome proposte, per difetto di allegazioni che di prove.
Gli appellanti con il 1° motivo lamentano il rigetto del risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale patito dalla società mentre con il 2° ed il 3° le Controparte_2
domande risarcitorie proposte dai fideiussori coniugi – Pt_2 Per_1
3) Venendo all'esame del 1° motivo assume la difesa della l'errore in cui Controparte_2
sarebbe incorso il giudice di prime cure nel rigettare sia la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 9.700,00 importo corrispondente all'omessa concessione del finanziamento richiesto dalla predetta società alla finanziaria Prestitempo, causata dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi, sia la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
2 costituito dai danni all'immagine ed alla reputazione commerciale che da tale illegittima segnalazione era derivato alla società iscritta alla Centrale dei Rischi.
3.1) Sul danno patrimoniale - quantificato in euro 9.700,00 pari all'importo del finanziamento non concesso - il Tribunale aretuseo ha affermato che fosse carente la prova del danno in quanto se la somma fosse stata erogata avrebbe comportato per la società un debito dovendo restituire sia il capitale che gli interessi con conseguente decremento del patrimonio della società, precisando come invece l'eventuale danno si sarebbe potuto riscontare nel “danno eventualmente derivante dal mancato fruttuoso impiego della somma richiesta e non concessa (si pensi, ad esempio, al minore introito derivante dall'impossibilità di acquistare un bene da destinare alla propria attività
d'impresa)”, di cui però non vi era nè allegazione, nè prova.
3.2) L'appellante sostiene che la decisione violi gli artt. 115 e 116 c.p.c. non avendo il primo decidente esaminato le prove offerte e non avendo ricostruito compiutamente i fatti.
In particolare il tribunale non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado dalla quale era emerso come il danno emergente era stato quantificato in euro 9.700,00 per il mancato ottenimento del finanziamento richiesto a Prestitempo stante l'impossibilità di destinare la somma al proprio ciclo produttivo, mentre non potevano quantificarsi le conseguenze patrimoniali subite in termini di lucro cessante, per cui il giudice avrebbe dovuto fare ricorso ad una valutazione in termini equitativi.
Inoltre era stato provato che il mancato acquisto dell'autoveicolo aveva impedito “il regolare svolgimento dell'oggetto sociale (acquisto e rivendita merci), pagamento dei costi di gestione
(dipendenti, traporto, custodia, oneri finanziari, spese amministrative etc)”.
In sostanza il tribunale non avrebbe tenuto conto che la somma finanziata sarebbe stata investita nel ciclo produttivo e avrebbe generato dei ricavi, mentre l'assenza dell'automezzo aveva comportato la rinuncia ai propri progetti fra i quali il mandato di agenzia con società licenziataria di una grande multinazionale con filiali in vari Paesi.
3.3) Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili in quanto frutto di allegazioni nuove non tempestivamente proposte in primo grado.
Infatti, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di 1° grado, emerge che l'unico danno patrimoniale richiesto dalla a causa della illegittima Controparte_2 segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della è Controparte_1
individuato nella rinuncia al finanziamento per l'acquisto di un mezzo commerciale di euro
9.700,00 richiesto alla società finanziaria Prestitempo in data 2.2.2006 e rifiutato il 3.2.2006.
3 All'uopo è stata prodotta copia della domanda di finanziamento e della lettera di rigetto, peraltro priva di motivazione in ordine alle ragioni dell'omessa concessione della somma richiesta e quindi senza alcun riferimento alla segnalazione all'epoca esistente.
Tale essendo l'allegazione, correttamente il tribunale ha motivato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale rilevando che la somma oggetto del negato finanziamento di per sé non avrebbe determinato un incremento patrimoniale della società posto che anzi ne sarebbe derivato un debito occorrendo restituire il capitale maggiorato dagli interessi.
Solo con il gravame e quindi con allegazione inammissibile poiché tardiva, l'appellante assume che il mancato acquisto dell'autoveicolo avrebbe impedito di utilizzare la somma nel ciclo produttivo, generando ricavi e in tal modo impedendo alla società “il regolare svolgimento dell'oggetto sociale
(acquisto e rivendita merci), pagamento dei costi di gestione (dipendenti, trasporto, custodia oneri finanziari, spese amministrative etc.)” ed ancora di aver provato come l'assenza dell'automezzo avrebbe causato la rinuncia ai propri progetti fra i quali un mandato di agenzia con la società licenziataria di una grande multinazionale con filiali in vari Paesi.
Tali allegazioni come detto non sono state tempestivamente avanzate in primo grado e per certi aspetti comunque non risultano nemmeno pertinenti in quanto, da un canto se il finanziamento era destinato all'acquisto di una autovettura non è comprensibile come la somma erogata quale prestito se investito nell'acquisto di un autovettura poteva al contempo essere utilizzata per il pagamento dei costi di gestione collegati all'attività di acquisto e vendita merci, al pagamento del personale e ad altre spese, dall'altro -anche a tacere che sia carente la prova, ma anche l'allegazione sulla tipologia dell'autoveicolo al fine della sua idoneità in concreto per essere utilizzato per l'attività di acquisto e vendita merci – come l'omesso finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo avrebbe potuto costituire la causa della perdita del mandato di agenzia con una multinazionale con filiali in vari
Paesi.
3.4) Sempre sul rigetto del danno patrimoniale collegato all'omesso finanziamento viene criticata la decisione di prime cure per non avere esaminato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che lo stesso giudicante aveva in precedenza disposto.
Ora proprio la richiamata CTU sul punto evidenzia come “nell'ipotesi di rifiuto da parte degli istituti di credito di una domanda di mutuo o di finanziamento per fatto imputabile ad un terzo il risarcimento del danno subito dal richiedente per effetto della indisponibilità della liquidità domandata non può certo consistere nell'esatto importo delle somme chieste a titolo di mutuo.
Posto che la concessione di un finanziamento in quanto tale non genera né un incremento né una riduzione del patrimonio del richiedente (sorgendo contestualmente all'erogazione un
4 corrispondente debito nei confronti dell'ente erogante), la mancata approvazione dello stesso non può essere valutata come una perdita in senso proprio. Dall'impossibilità di poter accedere a nuove linee di credito può semmai derivare per il richiedente l'impossibilità di disporre della liquidità necessaria per l'esercizio della propria attività d'impresa…..Pertanto il danno subito dalla Società per effetto del mancato ottenimento del finanziamento richiesto a Prestitempo può unicamente consistere nell'impossibilità di destinare la somma di euro 9.700,00 al proprio ciclo produttivo”.
Il tribunale avendo affermato che la somma oggetto del negato finanziamento di per sé non avrebbe determinato un incremento patrimoniale della società ed anzi ne sarebbe derivato un debito occorrendo restituire il capitale maggiorato dagli interessi, mentre non è stata fornita prova del danno conseguente all'infruttuoso impiego della predetta somma, nel senso del minore introito derivante dalla impossibilità di acquistare un bene da destinare all'attività d'impresa, non ha che fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, contrariamente a quanto assume la difesa della parte appellante.
Era onere della parte allegare oltre che provare fin dal giudizio di primo grado ed entro i termini di decadenza processuali previsti dal codice le conseguenze patrimoniali (tanto in termini di danno emergente che di lucro cessante) subite da per effetto del negato Controparte_2
finanziamento, ma anche provare che il rigetto dell'unica domanda di finanziamento avanzata dalla predetta società fu causato dalla illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi su segnalazione della
Banca appellata considerato che la allegata lettera della finanziaria Prestitempo si limita a comunicare “pratica rifiutata” non esplicitando le ragioni del rifiuto.
3.5) Né le risultanze dei bilanci sociali degli anni 2004 e 2005 prodotti da controparte, mentre inammissibili sono quelli tardivamente depositati in sede di operazioni peritali, i quali secondo l'allegazione di primo grado evidenzierebbero un patrimonio netto negativo, quindi anche prima della iscrizione dichiarata illegittima, sono idonei a provare il paventato danno patrimoniale che comunque va ripetuto avuto riguardo alla società è stato limitato al finanziamento non ottenuto di euro 9.700,00 a cui è stato parametrato il danno richiesto.
Nessuna allegazione contiene l'atto introduttivo in ordine al danno derivante dalla revoca di altri finanziamenti in precedenza concessi alla società, sicchè trattasi di allegazioni nuove inammissibili in appello ai sensi dell'art.345 c.p.c. ed anzi la stessa consulenza tecnica espletata in primo grado, richiamata dalla società appellante a sostegno delle proprie difese, ha invece evidenziato come dalla documentazione prodotta l'unica richiesta di accesso al credito avanzata dalla società segnalata, dopo l'iscrizione alla Centrale Rischi, riguardava la domanda del 2.2.2006 di euro 9.700,00 per l'acquisto di un'autovettura.
5 Va considerato che, al fine di ottenere il risarcimento del danno per illegittima iscrizione alla
Centrale dei Rischi, occorre la prova oltre che la specifica allegazione, nella specie del tutto carente, del nesso di causalità fra la predetta iscrizione e il danno patrimoniale patito dal richiedente derivante dalla indebita segnalazione alla predetta Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, danno che “può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito”. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n.3133; anche di recente Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n.29252).
4) Con lo stesso motivo censura anche il rigetto della domanda di Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale dalla predetta patito per l'illegittima iscrizione alla C.R. motivata dal Tribunale di Siracusa dal difetto di allegazioni dei pregiudizi eventualmente patiti e citando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno all'immagine e alla reputazione non è un danno in re ipsa, ma in quanto danno conseguenza va allegato e provato da chi richiede il risarcimento.
A fronte della predetta motivazione rileva l'appellante come il danno all'immagine e alla reputazione sarebbe stato dimostrato con la consulenza tecnica d'ufficio e con la perdita di fiducia mostrata dal sistema bancario che ha revocato i fidi in precedenza concessi.
4.1) Anche tale parte del motivo è infondato mancando in primo grado ogni allegazione sulla lesione all'immagine e alla reputazione che siano derivati alla società a Controparte_2
seguito della condotta illegittima tenuta dalla banca ed anzi affermando esplicitamente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente: “Il danno da illegittima segnalazione è per giurisprudenza costante in re ipsa e legittima il diritto al risarcimento dei danni senza che incombe sui danneggiati l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno. La predetta segnalazione cagiona agli attori un danno enorme a causa del discredito cui vanno incontro presso gli istituti di credito e le società finanziarie con grave pregiudizio per le attività in essere e quelle future”.
Nessuna allegazione sul danno è contenuta nemmeno nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.1
c.p.c.
L'assunto sostenuto con il gravame di aver fornito la prova del danno non patrimoniale avendo dimostrato la perdita di fiducia nel sistema bancario a seguito della revoca dei fidi, dei quali invece
6 nessuna prova e ancor prima allegazione vi è stata in primo grado, determina l'infondatezza della censura.
Correttamente il tribunale ha escluso l'ammissibilità di un danno in re ipsa in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che anche qualora si tratti della violazione di diritti fondamentali, il danno risarcibile non è mai in re ipsa, posto che risarcibile è solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2018, n.7594).”
Ed ancora “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28536.
5) Il 2° ed il 3° motivo contestano la decisione del Tribunale di Siracusa di rigetto anche delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero patito Parte_2
e quest'ultimo ormai deceduto, sicchè la prima ha proseguito il
[...] Persona_1
giudizio anche quale erede del defunto, entrambi fideiussori della società Controparte_2
In particolare, il danno patrimoniale allegato dai fideiussori deriverebbe dalla illegittima segnalazione della società che avrebbe comportato la perdita di liquidità Controparte_2
di euro 200.000,00 avendo la Banca Nazionale del Lavoro negato in data 16.9.2005 la richiesta di concessione del mutuo.
A causa di tale rigetto i coniugi hanno dovuto vendere un immobile di loro proprietà ad un prezzo inferiore a quello di mercato con la perdita della differenza tra il minor prezzo di vendita ed il maggiore valore di mercato del bene, oltre gli esborsi sostenuti per il trasloco e la custodia degli arredi ivi allocati.
Il danno non patrimoniale patito sarebbe stato invece causato dallo stress e dal patema d'animo quale conseguenza dei superiori fatti.
5.1) Ne deriva che la domanda risarcitoria avanzata dai fideiussori non trova fondamento nella segnalazione del loro nominativo in quanto fideiussori della società segnalata Controparte_2
bensì derivano sempre dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi della sola società di cui
[...]
erano fideiussori, oltre che soci e la prima anche amministratore, assumendo che la iscrizione della società avrebbe prodotto sia danni nel loro patrimonio personale (omessa concessione del mutuo richiesto alla BNL e quindi la vendita di un immobile a prezzo più ridotto di quello di mercato) che nella loro persona (stress e patema d'animo).
Ne consegue che per un positivo esito della domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dai fideiussori sarebbe stato necessario in primo luogo provare che il mutuo, richiesto a titolo
7 personale e non dalla società, come emerge agli atti e come la stessa parte ha dedotto, così come il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà dei predetti e non della società, erano stati destinati a ripianare i debiti della società posto che era stato negato a quest'ultima l'acceso al credito.
Tale prova non solo è carente, ma anzi la richiesta di mutuo inoltrata alla BNL il 31.5.2005 contiene la motivazione generica di eliminazione passività, dizione da sola non idonea a ricondurla alla estinzione dei debiti della ma piuttosto ai debiti contratti personalmente Controparte_2
dai fideiussori intestatari di rapporti a loro intestati con BNL di epoca antecedente.
Tanto meno poi è stato provato che con il ricavato della vendita del bene personale sono stati estinti debiti della società.
Peraltro il danno che i soci di s.r.l. avrebbero potuto patire non potrebbe essere ricondotto all'ammontare del mutuo non concesso, in quanto anche se fosse stato dimostrato che la somma chiesta era destinata a ripianare i debiti della società garantita, ma così non è, comunque il danno che ne sarebbe potuto conseguire poteva essere costituito dall'eventuale perdita di valore delle partecipazioni sociali dei predetti, mentre il minor prezzo conseguito dalla vendita del bene personale rispetto al suo valore, avrebbe richiesto la prova che l'immobile era stato venduto per ripianare i debiti della società garantita in quanto escussi dai creditori sociali, mentre vano sarebbe stato il recupero in regresso dalla società delle some pagate per incapienza del patrimonio sociale.
6) Nemmeno vi è prova del danno non patrimoniale sofferto di riflesso dalla segnalazione della società una volta escluso il danno in re ipsa per le ragioni esposte. Controparte_2
Sebbene sul punto vada parzialmente modificata la motivazione della sentenza di primo grado non essendo pertinente il richiamo alla giurisprudenza in tema di danni c.d. bagatellari, va evidenziato invece come il paventato danno da stress, costituendo un danno alla salute, andava documentato da idonea certificazione medica, mentre il danno conseguente al sofferto patema d'animo avrebbe richiesto la prova a cura del danneggiato del turbamento emotivo patito prova che può essere data con qualunque mezzo sia documentale che testimoniale ed anche per presunzioni.
Nella specie nessuna prova è stata allegata né può operare il regime delle presunzioni se si considera che nella fattispecie il danno allegato consegue non già alla segnalazione del nominativo dei coniugi – ma di quello della società garantita, sicchè occorreva fornire idonea Pt_2 Per_1
prova.
7) Con l'ultimo motivo gli appellanti ritengono errata la statuizione di condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è inammissibile non confrontandosi con la decisione impugnata se si considera che il giudice di prime cure ha integralmente compensato le spese del giudizio sul presupposto della
8 reciproca soccombenza di entrambe le parti posto che, da un canto con la sentenza non definitiva è stata accertata l'illegittimità della segnalazione della alla Centrale dei Controparte_2
Rischi e dall'altro con la sentenza definitiva sono state integralmente rigettate le domande risarcitorie avanzate sia dalla società che dai fideiussori. ha disposto l'integrale compensazione delle spese in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Le spese del grado seguendo la soccombenza vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando le tabelle vigenti, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1107/2023
R.G., rigetta l'appello avverso la sentenza n.365/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il
20.2.2023, proposto da e , sia in proprio che quale erede Controparte_2 Parte_2
di Persona_1
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
che liquida quali compensi in €.9.991,00 oltre spese Parte_3
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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