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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 4.2.2025 e vertente
TRA
pagina 1 di 12
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pagina 5 di 12
rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano
APPELLANTI
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
( ), ( ) P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno chiesto:
pagina 6 di 12 Gli appellati hanno chiesto:
“in accoglimento delle difese svolte nell'interesse delle Amministrazioni:
1) rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e
l'intervenuta prescrizione di tutte le domande;
2) nella denegata ipotesi in cui le pretese non vengano considerate prescritte, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione dei per essere legittimata la CP_5 sola P.C.M.;
3) limitare la condanna all'importo di indennizzo ritenuto equo dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. 30649/2018) .
Vinte le spese.”.
pagina 7 di 12 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica, a seguito di iscrizione ai relativi corsi in epoca compresa tra gli anni accademici 1983/1984 e
1990/1991.
Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi,
e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni nella misura di €
11.103,80 per ciascun anno di specializzazione frequentato, oltre rivalutazione e interessi.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15068/2018, rigettava le domande attoree,
ritenendo prescritti i diritti vantati.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza ritenendo errata l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nel 27.10.2009 ed eccessivo l'importo liquidato a titolo di spese di lite, considerata la modesta attività processuale compiuta da controparte e l'assenza di fase di trattazione.
È stata in seguito fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 4.2.2025,
sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, previa concessione dei termini anticipati alle parti per deposito di memorie conclusionali.
A tale udienza la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 8 di 12 4. Ai fini della valutazione dei motivi d'appello, occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self
executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
pagina 9 di 12 5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass. n.
16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per
inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità -
dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui
all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto
nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un
rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il
d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in
riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11
della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
pagina 10 di 12 risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
Non condivisibili sono le tesi alternative degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE, o prima delle date di emanazione dei DPCM attuativi del D.Lgs. n.
368/1999.
Tali assunti sono contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può
decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Pertanto, i diritti risarcitori vantati dagli appellanti sono prescritti.
6. Anche il motivo d'appello relativo alla quantificazione delle spese di lite è infondato,
tenuto conto della pluralità di parti e della necessità di considerare ai fini della liquidazione tutte le fasi del giudizio, comprese le fasi di trattazione e conclusionale, a prescindere dal mancato deposito di atti processuali (v. Cass. n. 8561/2023, n. 5289/2023).
7. Gli appelli devono quindi essere integralmente rigettati, con assorbimento dell'esame dell'appello incidentale condizionato di controparte.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande, del numero di parti e della semplicità delle difese dell'Avvocatura dello Stato.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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