Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04140/2025REG.PROV.COLL.
N. 09218/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9218 del 2024, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BR UO, rappresentato e difeso dall'avvocato BR Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bari, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00967/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BR UO, del Comune di Bari, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1.Il sig. BR UO ha agito dinanzi al T.a.r Puglia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 56, del 22 giugno 2020, con cui il Comune di Bari ha preso atto “ delle conclusioni delle attività istruttorie come formalizzate nella determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con disposizione n. 24/AD del 26.7.2019 e chiusa in data 9.12.2019 ” e ha, quindi, perfezionato “ la variante urbanistica ed il vincolo preordinato all’esproprio per le opere seguenti: - Progetto 1 - Località AN SP : PL ai km 636+227, 636+892 rispettivamente su viale Caravella e Strada Catino: Opera 1: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+364 di collegamento tra Viale Caravella e Strada Rurale Caladoria con relative rampe di raccordo e una nuova strada di collegamento tra Via Napoli e Via Lucca; Opera 2: Realizzazione di un sottovia carrabile al km 636+970 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, nonché nuova viabilità di collegamento da realizzare tra la strada Catino e Corso Umberto I ”.
2. In particolare, il sig. UO ha riferito nel giudizio di primo grado:
- di essere “comproprietario (unitamente alle sig.re UO US e UO RI e/o suoi aventi causa) dei suoli siti in Bari - AN SP, con accesso principale dalla Via Napoli, n. 234 per una superficie complessiva di circa mq. 6.819,00, contraddistinti in catasto al fg. 1 SP1, p.lle 13, 14, 15, 189, 190, 193, 205, 206, 207, 371, 372, 374, ed altre limitrofe non conteggiate in termini di consistenza … sul quale insiste una villa storica di pregio”;
- di aver chiesto, in relazione all’area di cui alle p.lle 14, 149, 206, 372, 374, con istanza prot. n. 185383, del 5 agosto 2016, al Comune di Bari - in ragione dell’intervenuta decadenza del vincolo quinquennale espropriativo - di avviare il procedimento di ritipizzazione dell’area;
- che, con la nota prot. n. 51859, del 21 febbraio 2019, il Comune di Bari comunicava il parere favorevole del Coordinamento Tecnico Interno “… all’estensione a “verde urbano” in continuità con la medesima tipizzazione delle aree contermini …”;
- che, successivamente, il Comune “con apposita deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 13.7.2021, procedeva, pertanto, ad “adottare … ai sensi dell’art. 16 della L.R. 31 maggio 80 n. 56, la variante di ritipizzazione al P.R.G.”, attribuendo all’area oggetto di variante come detto la destinazione di zona a “verde pubblico” alla stessa stregua dell’area contigua collocata nella parte posteriore del lotto de quo”;
- che “a seguito della notifica della gravata nota del Comune prot. n. 327579/21 del 10.12.2021 di comunicazione dell’intervenuta pubblicazione della citata delibera di ritipizzazione”, il ricorrente “veniva a conoscenza che lo stesso Comune … aveva, altresì, … proceduto nel 2020 (dunque l’anno prima) ad approvare un progetto di opera pubblica sulla stessa area oggetto di ritipizzazione” ai fini della esecuzione del “Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei PPLL della linea ferroviaria Foggia-Bari, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria di RFI in data 9.12.2019 che ha posto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree occorrenti, con successivo perfezionamento da parte del Comune di Bari giusta deliberazione consiliare n. 56/2020”.
3. Tanto premesso, l’interessato ha articolato, con il ricorso di primo grado, le seguenti censure:
- violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, dal momento che: “al ricorrente - quale proprietario dell’area interessata dal vincolo espropriativo - andava senz’altro notificato l’atto di indizione della conferenza di servizi almeno venti giorni prima”;- al sig. UO “è stata preclusa la possibilità di partecipare anche dopo l’avvio della conferenza di servizi e prima che fosse apposto il vincolo espropriativo in variante al p.r.g.”;
- la violazione delle garanzie partecipative posto che: “il ricorrente aveva presentato al Comune di Bari una motivata istanza di ritipizzazione” a cui aveva già fatto seguito “il parere favorevole reso dagli uffici comunali con nota prot. n. 51859 del 21.2.2019”;
- sull’area in questione “insiste una villa di notevole pregio storico e architettonico … il cui valore sarà definitivamente compromesso in termini non solo economici ma soprattutto ambientali e paesaggistici, perché in base alla previsione contenuta negli elaborati progettuali l’arteria stradale (a realizzarsi sul fondo de quo) passa diagonalmente proprio al centro dell’intero lotto”;
- “lo stesso Comune di Bari nella presente vicenda non aveva omesso nei propri atti deliberativi di rimarcare come l’iter espropriativo non dovesse, in ogni caso, irragionevolmente e sproporzionatamente pregiudicare la posizione dei privati”;
- il Comune ha provveduto “alla sostanziale reiterazione” del “vincolo già scaduto”, senza “motivare le ragioni della sua riapposizione, specie come detto alla luce della pendenza dell’iter urbanistico di ripitizzazione, nonché dell’assenza di alternative possibili al suo soddisfacimento”.
4. Con motivi aggiunti presentati in data 22 aprile 2022, l’interessato ha articolato ulteriori censure, con cui ha lamentato che:
- “il numero dei proprietari dei suoli oggetto di esproprio è inferiore a 50 essendo pari a 36 destinatari, sicché la notifica dell’avviso di avvio del procedimento andava effettuata in forma individuale giammai per avviso pubblico, come invece illegittimamente avvenuto”;
- è stata omessa la pubblicazione “da parte di RFI dell’avviso pubblico di avvio del procedimento … all’Albo pretorio del Comune di Bari nonché sul sito informatico della Regione Puglia”.
5. Con motivi aggiunti presentati in data 13 giugno 2023 il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla “deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 25 del 13.3.2023…, con cui l’ente comunale ha concluso l’iter urbanistico di cui all’istanza di ritipizzazione del ricorrente del 5.8.16”.
In sintesi, l’interessato ha dedotto che:
- “la tesi comunale contenuta nella gravata delibera n. 25/23 secondo cui il ricorso costituiva osservazione alla delibera di ritipizzazione a verde urbano è priva di ogni fondamento giuridico, in quanto solo frutto di un’erronea e fuorviata percezione degli atti e dei fatti di causa”;
- il Comune ha confuso “il procedimento urbanistico di variante al p.r.g. e conseguente alla decisione di apporre il vincolo espropriativo e quello differente e conseguente all’istanza di ritipizzazione presentata dal ricorrente il 5.8.16”;
- “strumentale ed incomprensibile si appalesa l’ulteriore passaggio contenuta nella delibera n. 25/23 sulla “valutazione negativa” espressa dall’UTC a fronte della nota di R.F.I. del 7.12.22 di (solo apparente) indisponibilità di quest’ultimo ente a valutare di traslare il tracciato viario”;
- è irragionevole e sviata “la tesi comunale secondo cui, una volta escluse dall’approvazione definitiva della ritipizzazione a verde urbano già oggetto della precedente delibera di adozione n. 64/21, il procedimento di ritipizzazione “adottato” potrebbe esser “concluso” (con l’adozione della gravata delibera n. 25/23) “per le porzioni di interesse non interferenti … con l’opera pubblica”, visto che come detto le p.lle oggetto di deliberato esproprio sono le stesse oggetto della variante al p.r.g. di cui alla citata delibera n. 64 del 13.7.21”.
6. Il T.a.r, con la decisione 6 settembre 2024, n. 967, ha accolto in parte il ricorso.
6.1. In particolare, con la citata decisione, il T.a.r. ha:
i) respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo, sollevata dalla resistente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., osservando, al riguardo, che: “ Invero, la deliberazione consiliare di approvazione del progetto dell’opera pubblica (n. 56 del 22 giugno 2020), pur recando l’effetto di variante urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non è stata mai notificata individualmente al ricorrente, che ne ha avuto diretta conoscenza soltanto in data 15 dicembre 2021, a seguito della comunicazione della nota comunale prot. n. 327579/21 del 10 dicembre 2021.Ne consegue che il ricorso è da ritenersi tempestivo, essendo stato notificato in data 14 febbraio 2022 nel rispetto dell’ordinario termine di decadenza decorrente, in mancanza di notificazione individuale, dalla effettiva conoscenza della deliberazione che ha prodotto l’effetto di variante al piano urbanistico e ha perfezionato il vincolo preordinato all’esproprio dei suoli: “in caso di varianti urbanistiche "particolari", che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8160); “Per i soggetti direttamente contemplati dall'atto amministrativo o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall'effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024, n.1682 )”;
ii) rilevato il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, non essendo state esplicitate le “ ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a selezionare l’opzione più gravosa per gli interessi della parte privata ”, che “ non sono state in alcun modo esplicitate nei provvedimenti impugnati, né sono state chiarite nella nota con cui RFI ha riscontrato la proposta transattiva del ricorrente, né tantomeno sono state illustrate in questa sede ”;
iii) stabilito “ il conseguente obbligo per le Amministrazioni resistenti di riesaminare il tracciato viario dell’opera pubblica, valutando possibili alternative, meno impattanti per gli interessi dominicali del ricorrente ”;
iv) respinto la domanda risarcitoria formulata con i secondi motivi aggiunti, “ in mancanza della puntuale allegazione di un pregiudizio concreto e attuale ”.
7. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (da ora in poi solo R.F.I) ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
8. Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, in resistenza, ed il Comune di Bari, che ha viceversa chiesto di dichiarare l’appello fondato.
8.1. Si è costituito nel giudizio di appello anche il sig. BR UO, chiedendo di respingere l’appello, riproponendo i motivi assorbiti in prime cure e proponendo, altresì, appello incidentale con il quale ha chiesto di riformare la decisione di prime cure nella parte in cui non ha accolto la domanda risarcitoria proposta in primo grado.
9. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di gravame la parte appellante ha dedotto: “ Error in judicando. Tardività, irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti ”.
Con il motivo in esame la parte appellante reitera l’eccezione di irricevibilità del ricorso di prime cure (e dei successivi motivi aggiunti) poiché tardivamente notificato.
1.1. In particolare, rileva la parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, le opere in corso di realizzazione da parte di R.F.I. sulla tratta Bari – Foggia costituirebbero un unico intervento, seppur suddiviso in una pluralità di distinti ambiti territoriali.
Da ciò conseguirebbe la irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado, poiché notificato solo in data 14 febbraio 2022, a distanza di più di due anni dalla conclusione della Conferenza di servizi, avvenuta in data 9 dicembre 2019 e a distanza di più di un anno e mezzo dall’approvazione del progetto da parte del Comune di Bari, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 56, del 22 giugno 2020.
Ne deriverebbe, al contempo, la infondatezza di tutti i mezzi di gravame finalizzati a dimostrare la presunta violazione del D.P.R. n. 327/2001 e della Legge n. 241/1990, atteso che il rilevante numero di proprietari da assoggettare a procedura espropriativa, di gran lunga superiore a 50, impediva qualunque forma di partecipazione “diretta” degli stessi al procedimento, se non attraverso la presentazione di osservazioni.
1.2. Pur a voler considerare isolatamente le opere relative all’ambito territoriale per cui è causa, la conclusione, ad avviso di parte appellante, non muta. Infatti, l’art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 327/01 stabilisce che è il “proprietario” il destinatario della comunicazione individuale, locuzione da intendersi come singolo soggetto giuridico individuale e non come pluralità di soggetti cui, complessivamente, afferisce il diritto dominicale sul bene: nella specie, quindi, si supererebbe comunque la soglia numerica di 50 fissata dall’articolo in parola. La prospettazione dell’appellato (secondo cui i proprietari sarebbero solo 36) sarebbe “ artatamente ottenuta conteggiando i gruppi di proprietari e non anche i singoli ”.
Tale conclusione si imporrebbe, ad avviso della parte appellante, anche per l’esigenza di tutela della proprietà privata, posto che più circoscritto è il criterio di individuazione del “proprietario”, più ampie ed effettive sarebbero le garanzie partecipative delle persone fisiche proprietarie o comproprietarie dei lotti, “ che mai potrebbero considerarsi quale gruppo poiché ognuno di essi è portatore di interessi propri ”.
2. Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 10, c. 1, del d.P.R. n. 327/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevede che “ se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, […] su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi ”.
Il successivo 11, comma 1, stabilisce, a sua volta, che: “ Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento .”
L’art. 11, comma 2, secondo periodo, nella versione introdotta dall’art. 1, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 302/2002, prevede che “ Allorché il numero dei destinatari (dell’avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio) sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. ”.
2.2. Sul piano ermeneutico, dal confronto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 1, e art. 11, comma 2, si ricava che quest’ultima previsione, contrariamente alla prima, si riferisce non al “proprietario”, ma agli “interessati” e al numero di “destinatari”.
L'utilizzazione nei primi due commi della previsione normativa in esame di due diverse formulazioni (da un lato il “proprietario” e dall’altro gli “interessati-destinatari”) aventi un significato completamente differente non è, ad avviso del Collegio, casuale.
La considerazione del differente significato letterale delle espressioni utilizzate esprime, ad avviso del Collegio, la volontà di differenziare la fattispecie del proprietario singolo dall’ipotesi in cui vengono in rilievo, come nel caso in esame, più destinatari, in comproprietà per quote o in proprietà esclusiva.
2.3. L’assunto trova conferma, sul piano dell’interpretazione teleologica, nella considerazione per cui ciascun comproprietario, per quote, potrebbe far valere un proprio interesse nel procedimento espropriativo, non necessariamente collimante con quello di altri suoi comproprietari. Del resto, la comunione non costituisce un autonomo soggetto di diritto.
In tale prospettiva, occorre, infatti, osservare che, in presenza di una parte complessa, nulla impedisce a ciascun comproprietario di vendere a terzi la propria quota, il che già di per sé costituisce argomento sufficiente a radicare un interesse potenzialmente differenziato da quello degli altri comproprietari.
Ne deriva che, nei casi di parte complessa, al fine di verificare la sussistenza del presupposto che consente l’attivazione della comunicazione mediante pubblico avviso, costituito dal superamento del numero di 50 destinatari, occorre avere riguardo non al numero delle proprietà espropriande, ma al numero dei singoli destinatari dell’espropriazione, anche pro-quota.
2.4. Sotto un diverso, ma concorrente profilo, il superamento del numero di 50 destinatari nel caso in esame deriva dal fatto che il progetto di eliminazione dei passaggi a livello sulla tratta Bari-Foggia è strutturalmente e funzionalmente unitario, pur se suddiviso in distinti ambiti territoriali (per evidenti ragioni di gestione amministrativa).
Rileva in tal senso la documentazione prodotta agli atti del presente giudizio (in particolare il Protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e R.F.I., gli atti della Conferenza di servizi e l’Avviso di avvio del procedimento espropriativo), dalla quale si ricava che il progetto finalizzato alla eliminazione dei passaggi a livello nel territorio a nord del Comune di Bari costituisce un progetto unico ed inscindibile.
Anche sotto tale diverso profilo, rileva il Collego che, come si ricava dall’avviso di avvio del procedimento pubblicato in data 2 agosto 2019, i proprietari delle aree da assoggettare ad esproprio ammontano a diverse centinaia.
2.5. Da quanto esposto consegue che, nel caso in esame, posto che i destinatari della procedura espropriativa superano il numero di 50 in relazione a ciascun’opera da realizzare (sul rilievo per cui occorre calcolare individualmente ogni singolo comproprietario) e, tanto più, considerando il fatto che le opere in corso di realizzazione da parte di RFI costituiscono un unico intervento, deve trovare applicazione l’art. 11, comma 2, secondo periodo, secondo cui “ Allorché il numero dei destinatari (dell’avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio) sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo .”.
2.6. Alla luce di quanto osservato, R.F.I. ha integralmente ottemperato alle menzionate previsioni relative agli obblighi comunicativi discendenti dalla attivazione di una procedura espropriativa.
In particolare, ai sensi dell’art. 10 del citato d.P.R., ha, dapprima, indetto una Conferenza di Servizi e, successivamente, ai sensi dall’art. 11, ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio attraverso gli appositi avvisi pubblici (pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune di Bari per trenta giorni a partire dal 2 agosto 2019, nonché sui quotidiani La Repubblica (diffusione nazionale) e La Repubblica Edizione di Bari (diffusione locale) pubblicati il 9 settembre 2019).
Ne consegue la irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado poiché tardivamente notificato solo in data 14 febbraio 2022, a distanza di più di due anni dalla conclusione della Conferenza di servizi, avvenuta in data 9 dicembre 2019 e a distanza di più di un anno e mezzo dall’approvazione del progetto da parte del Comune di Bari, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 giugno 2020.
3. Dall’accoglimento del primo motivo di appello, e quindi dal riconoscimento della irricevibilità del ricorso di primo grado, discende non soltanto l’assorbimento degli ulteriori motivi di appello, ma anche l’improcedibilità dell’appello incidentale in relazione alla domanda risarcitoria formulata in primo grado, giacché l’atto gravato, in tesi fonte di danni, si è definitivamente consolidato.
3.1. Sotto altra prospettiva ed a tutto voler concedere, sono spirati i termini per un esercizio autonomo dell’azione di danni, sì che la domanda risarcitoria in esame non può neppure essere esaminata autonomamente, proprio in quanto proposta dopo la decorrenza del termine previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a.: anche sotto questo aspetto, quindi, si palesa l’improcedibilità del gravame incidentale.
3.2. In via del tutto incidentale, il Collegio osserva, per completezza di trattazione, che:
- la villa non risulta essere oggetto di vincolo;
- la discrezionalità amministrativa in punto di allocazione di opere pubbliche è, per consolidata giurisprudenza, ampia;
- l’ipotetico tracciato alternativo proposto dall’odierno appellato non è stato veicolato in sede procedimentale ma solo nel corso del giudizio di prime cure, oltretutto in prossimità dell’udienza di trattazione.
4. Alla luce delle complessive ragioni che precedono, l’appello principale deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato irricevibile, mentre l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
5. La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti:
- accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara irricevibile il ricorso di primo grado;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO