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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con gli Avvocati CIPOLLETTA FABBRI ROSALIA e DELUCA LOREDANA VIA S.
FRANCESCO N. 30 61100 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MAZZI MARIA RAFFAELA Indirizzo CP_1 C.F._3
Telematico.
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 395/2022 del 24/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto ingiuntivo n. 87/2020 contro CP_1 [...]
e per il pagamento della somma di € 19.919,00 oltre accessori e spese a Pt_1 Parte_2
titolo di compensi professionali per l'attività svolta dal ricorrente quale incaricato della sicurezza alla progettazione ed esecuzione, ex Dlgs.vo n. 81/2008 e s.m.i, relativamente alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio unifamiliare sito in Pesaro, Via Giorgi 65, di proprietà dei medesimi.
Gli ingiunti hanno opposto il decreto.
Il Tribunale di Pesaro ha così deciso:
- rigetta integralmente l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 87/2020 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 169/2020 R.G. che diviene definitivo;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi € 4.835,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge per compensi professionali.
Hanno interposto appello e affidando il gravame a cinque motivi;
si è costituito Pt_1 Pt_2
l'appellato resistendo.
Primo motivo: erronea valutazione in punto all'instaurazione del rapporto professionale;
non corretta interpretazione del corredo documentale in atti;
erronea determinazione dei compensi professionali ex DM 140/2012; errata applicazione dei principi di cui al DM 140/2014; Non corretta applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c.: carenza oneri probatori in capo all'opposto; Omessa valutazione di prova documentale significativa ai fini della domanda;
erronea valutazione ai fini della quantificazione della parcella della CTU resa in ATP.
Quanto al ritenuto raggiungimento della prova del conferimento di incarico al geom. lamentano CP_1
gli appellanti che il primo giudice non ha considerato che avevano incaricato come “general contractor”
l' che quindi avrebbe dovuto (anche) pagare i professionisti. Controparte_2
Inoltre, che l'onere del compenso al geometra non incombesse agli appellanti, si sarebbe dovuto dedurre dall'assenza di qualsivoglia atto – a parte la missiva 7/2/2017 di revoca dell'incarico - da cui emerga l'esistenza di tale conferimento di incarico, dall'assenza di preventivi, dalla mancata richiesta di compensi da parte del geom. se non quando insorta la lite tra gli opponenti e l' CP_1 CP_2
dall'incompatibilità normativa del geom. con l'incarico di redattore del PSC e,
[...] CP_1
successivamente, di (coordinatore della sicurezza) avendo questi formalmente redatto, per conto Cont
della e del D.L. una serie numerosa di attività: redazione di progetti, Controparte_2 CP_2
computi, libretti misure, contabilità finale, per lo svolgimento delle quali l'odierno appellato impiegava la propria organizzazione professionale (dipendenti: Geom. gestionali: pc e Parte_3
programmi ecc.) e dal coinvolgimento, del geom. (quale collaboratore del geom. nella CP_1 CP_2
pagina 2 di 8 azione di responsabilità derivante da vizi e difformità di cui al procedimento RG 1353/2020 Trib. di
Pesaro e dal fatto che l'unico professionista al quale erano stati corrisposti compensi professionali era il
Geom. CP_2
Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che solo il geom. ha chiesto un acconto sulle parcelle CP_2
per le prestazioni professionali, che includevano il pagamento dei propri collaboratori, tra i quali, con le fatture n. 1 del 23/12/2015 e fatt. n. 2 del 23/12/2015, l'Ing. (cfr. doc. 3: fatture geom. Persona_1
n. 1 del 23/12/2015; fatt. n. 2 del 23/12/2015 allegati all'atto di citazione in opposizione); allo CP_2
stesso modo, quest'ultimo (come riferisce nella costituzione relativa al procedimento per ATP), provvedeva a nominare e a liquidare il compenso del geologo Persona_2
In questo quadro, la missiva 7/6/2017 ha assunto la finalità di revoca sostanziale dell'incarico riconosciuto e conferito dagli appellanti al geom. mentre, quanto al l'invio era CP_2 CP_1
giustificato dalla mera necessità insorta di revocare a questi un ruolo (solo) formalmente rivestito su incarico del geom. (… “i miei collaboratori”) in forza del richiamato “general contractor”. CP_2
Peraltro è provata l'esistenza di uno stretto rapporto di collaborazione tra il geom. ed il geom. CP_1
presso il cantiere di Via Giorgi, in quanto: CP_2
- il geom. ha redatto il progetto fogne;
CP_1
- il geom. intratteneva i rapporti con tutti i professionisti coinvolti presso il cantiere;
CP_1
- il geom. riscontrava richieste inoltrate dai committenti/ appellanti al geom. CP_1 CP_2
- il geom. ha redatto la contabilità finale e i capitolati;
CP_1
- il geom. ha redatto con i propri gestionali tutti i documenti necessari al cantiere (POS, PIMUS CP_1
ecc).
Quindi il geom. ha agito unicamente nell'ambito di un rapporto professionale di collaborazione CP_1
con il geom. CP_2
A conferma ulteriore di tale circostanza vi è la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui può agevolmente constatarsi che fosse il a riscontrare la quasi totalità delle richieste inoltrate dai CP_1
committenti al proponendo soluzioni relative al progetto esecutivo, all'allaccio delle fogne, alla CP_2
sistemazione interna dell'immobile e ciò anche con riferimento al presunto conteggio finale dei lavori stessi, in questo avvalorando, come detto, la sua figura di collaboratore dell' oltre Controparte_2
che del geom. . CP_2
Infine il primo Giudice, nell'attribuire rilevanza al documento datato 7/2/2017, omette di considerare l'incompatibilità normativa allo svolgimento dell'incarico di redattore del PSC e successivamente di
(coordinatore della sicurezza) del - circostanza che da sola depone nel senso di ritenere che Cont CP_1
pagina 3 di 8 tale incarico fosse stato conferito mediante selezione del geom. (ma questo aspetto,è trattavo in CP_2
apposito motivo)
Il motivo non ha pregio.
In disparte il fatto che nelle fatture pagate ai professionisti da non figura il la CP_2 CP_1
collaborazioni tra i due è ampiamente giustificata considerando che lavoravano allo stesso cantiere, quindi non vale a contraddire la semplice constatazione che la revoca dell'incarico ha un senso solo laddove questo sia stato conferito.
Non si può condividere la giustificazione data a questa revoca dagli appellanti, per cui era diretta al per impedirgli l'accesso al cantiere, perché a tale fine era sufficiente una missiva che lo CP_1
diffidasse in tal senso e non la revoca di un incarico non conferito.
L'incarico è peraltro confermato dalla corrispondenza intercorsa tra il geom. e i coniugi CP_1 Pt_1
che inequivocabilmente propone un rapporto diretto (cfr mail del 31.05.2016 ; 31.05.2016 ( doc. n. 3) mail del 15.07.2016 ( doc. n. 3) scansione inviata dalla sig.ra del 21.07.2016(doc.n.3). Parte_4
Lamentano quindi gli appellanti che il primo Giudice ha errato nel non considerare che il DM 140 è in vigore dal 2012 e, anche a voler prescindere dall'obbligatorietà del preventivo scritto, già prevedeva le conseguenze della sua mancanza: acquisizione del parere del competente ordine professionale, valutazione della congruità della parcella sulla base di tutti i fattori elencati dalle disposizioni normative ivi enunciate ( art. 1 n. 6 e art. 36 comma 2 DM 140/2012).
Quindi, continuano gli appellanti, avrebbe dovuto essere proposta una domanda con citazione e non richiesto un decreto ingiuntivo, allegando il parere dell'ordine, che verosimilmente, stando ai regolamenti degli ordini professionali e agli usi sarebbe stato notevolmente inferiore a quello richiesto dall'appellato.
Ed ancora gli appellanti contestano che il primo Giudice, pur citando l'art. 9 del DM 140/2012, non lo ha poi applicato al caso di specie, non avendo determinato il quantum con tutti gli elementi che ne avrebbero dovuto costituire il corredo e, tra gli altri, i correttivi di mercato a fronte dei quali tale prestazione non supererebbe i 3.500-4.000 euro.
Al medesimo risultato, peraltro, sarebbe pervenuto anche se avesse fatto riferimento al solo DM n.
140/12. Infatti, in assenza di preventivo, la valutazione del compenso resterebbe affidata alla discrezionalità del giudicante che, valutata la natura dell'opera, i dati dell'esperienza, le consuetudini e le indicazioni dei competenti Ordini e Collegi Professionali (imprescindibili in caso di applicazione del
DM 140/2012), agendo in ottica di corretta determinazione, giungerebbe alla medesima somma, applicando un correttivo nella misura del 60%. A tal riguardo, ci cita ancora il DM 140/2012 che, all'art. 36 n. 2, statuisce: “in considerazione della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei pagina 4 di 8 risultati e dei vantaggi anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Il primo Giudice, secondo gli appellanti ha poi commesso errore nel far proprie le determinazioni del
CTU dell'Ing. perché non ha tenuto conto della inidoneità di tale elaborato in fase di merito Per_3
né delle deduzioni contenute nella relazione del CTP Geom. Per_4
Infatti il stesso parametro di riferimento utilizzato dal CTU per calcolare il costo della Per_3
prestazione del geometra, è erronea, in quanto la parcella è stata calcolata su una contabilità lunga superiore a quella accertata in sede di ATP (600 mila euro a fronte di un costo complessivo dell'opera in € 431.464,98).
Ancora, il Giudice di primo grado non ha rilevato l'erroneità del calcolo della valutazione del CTU Ing.
posta a base del decreto ingiuntivo opposto: in detto elaborato, pur partendo dall'erronea Per_3
base di calcolo di circa € 600.000 (a fronte dei 420 mila € determinati dal CTU quale valore delle opere edilizie) e facendo corretta applicazione dei parametri in uso ai geometri, si determinerebbe un calcolo sensibilmente inferiore a quello esposto nel decreto ingiuntivo e pari ad € 14.550,39.
Anche queste doglianze non possono essere accolte.
Come riconoscono gli stessi appellanti solo con la modifica dell'art. 9 comma 4 del D.L. 1/2012 apportata dalla l. 124/2017 entrata in vigore il 29.08.2017, è stato introdotto l'obbligo del preventivo scritto, ma a tale data il rapporto era stato già revocato dagli opponenti.
Quanto all'ATP, questa fu richiesta dagli appellanti sul seguente quesito:
“accerti il CTU la congruità delle parcelle richieste dal geom. per le attività espletate per conto CP_1
ed in favore dei ricorrenti e/o comunque quantifichi l'ammontare di ogni suo avere per gli incarichi dallo steso svolti in favore s su incarico dei sigg.ri e secondo i parametri del DM 140 Pt_1 Pt_2
del 20/7/2012 e con riferimento ai costi non solo per i lavori affidati alla impresa ma anche a CP_2
quelli relativi alle pavimentazioni, porte interne, scala e impianti”.
Quindi non si capisce come ora gli appellanti possano sostenere di non aver incaricato il e CP_1
lamentare l'applicazione dei parametri cui si sono espressamente richiamati.
Il primo giudice ha correttamente acquisito la relazione dell'ATP, in ossequio all'art. 696 bis comma 5
c.p.c. per cui ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti.
Il CTU ha computato il compenso del geom. artendo da un costo dell'opera ritenuto corretto CP_1
da gli appellanti ed aggiungendo al medesimo il costo per gli impianti e per le opere di finitura eseguite pagina 5 di 8 da ditte diverse dalla impresa come espressamente richiesto nel quesito posto dagli stessi CP_2
appellanti.
Neppure può accogliersi il rilievo per cui il costo ai fini della determinazione del valore di riferimento del compenso dovrebbe darsi dal costo delle opere meno il costo dell'emenda dei vizi, perché semmai il professionista risponderà dei vizi a lui imputabili senza che ciò influisca sulla determinazione del compenso (tutt'al più si potrà chiedere una compensazione tra le due poste, che qui non è tuttavia evocata).
Secondo motivo: Error in iudicando: illogicità e contraddittorietà della motivazione per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione;
Erronea valutazione dell'esito dell'espletata istruttoria.
Secondo gli appellanti, il Tribunale ha male governato i principi di interpretazione degli atti difensivi, ritenendo l'eccezione di prescrizione non tempestivamente proposta, quando al contrario, a pagina 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è scritto “…In ogni caso e per mero scrupolo di difesa, si rileva che il credito richiesto dall'opposto sarebbe in ogni caso prescritto ex art. 2956 cc.
…”, per poi chiedere, nelle conclusioni del medesimo atto, in via principale revocare e/ o dichiarare nullo il DI n. 87/2020 emesso dal Tribunale di Pesaro in data del 24/01/2020, in quanto lo stesso difetta dei presupposti di Legge per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni statuizione.
Tuttavia questa parte del motivo è ininfluente in quanto il primo giudice correttamente ha chiarito che la prescrizione presuntiva eccepita dagli appellanti, presuppone la dichiarazione di aver pagato, mentre la posizione della parte è qui di non aver conferito alcun incarico (ciò che logicamente esclude l'avvenuto pagamento). Sul punto questa Corte concorda, né possono accogliersi le doglianze al riguardo espresse degli appellanti, per cui il avrebbe dovuto essere compensato dal general CP_1
contractor, in quanto si risolvono nella conferma di non aver pagato il professionista, precludendo la presunzione di pagamento su cui l'invocata prescrizione si fonda.
Terzo motivo: Error in iudicando - illogicità e contraddittorietà della motivazione per ciò che concerne la tardività del deposito della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c..
Gli appellanti ritengono di aver depositato la memoria in termine, in accordo con la giurisprudenza dominante, per la quale, trattandosi di ordinanza resa fuori udienza, il computo non poteva prevedere il dies a quo.
Anche questa doglianza non ,può condividersi: l'ordinanza, nel concedere i termini di cui all'art. 183
c.p.c. espressamente ha statuito doversi computare il primo giorno di decorrenza.
Quarto motivo: Error in iudicando - erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio;
errata valutazione della documentazione versata in atti in punto all'asserita eccezione di inadempimento.
pagina 6 di 8 Gli appellanti si dolgono che il primo giudice non abbia colto la finalità della produzione di una perizia di parte che evidenzia una serie di negligenze commesse dal geom. tali da incidere sulla CP_1
quantificazione del suo compenso.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile tale produzione siccome avvenuta scaduti i termini assertivi, ma essa non introduce alcuna nuova domanda, limitandosi ad offrire criteri di valutazione dell'opera di cui l'appellato chiede il compenso, dunque la decisione deve riformarsi ammettendo la produzione e rivalutando il compenso alla luce di essa.
In disparte ogni altra considerazione, la perizia, anche laddove fosse considerata un mero scritto difensivo, non introduce alcun mezzo di prova idoneo ad essere tesaurizzato per il giudizio.
Quinto motivo: Error in iudicando - erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio;
errata valutazione della documentazione versata in atti in punto alle produzioni documentali;
omessa e/o carente e/o perplessa motivazione.
Infine gli appellanti lamentano l'erronea dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del loro documento n.38, la cui produzione, siccome di formazione successiva alla scadenza del termine, non soffrirebbe di preclusioni, di aver mal valutato le considerazioni del perito di parte e di aver motivato in maniera carente il rigetto dell'opposizione.
La Corte osserva che il doc. n. 38 (la visura al P.R.A. di un autoveicolo) è ininfluente ai fini del decidere e che le valutazioni dei periti di parte non costituiscono prove.
Quanto alla lacunosa motivazione della decisione da parte del Tribunale, giova qui riportarne il passo decisivo: “Ricapitolando, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è infondata in quanto:
i) il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base di un documento (la CTU espletata nel procedimento per ATP incardinato su iniziativa dei committenti odierni opponenti), avente i requisiti di prova scritta di cui all'art. 634 cpc, ii) l'incarico è stato direttamente conferito dai committenti
e (odierni opponenti) in favore del Geom. iii) l'importo del compenso è stato Pt_1 Pt_2 CP_1
correttamente individuato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, iv) l'opposto ha documentato l'effettivo espletamento dell'incarico, v) il compenso è stato liquidato sulla base dell'attività effettivamente svolta”.
Non pare a questa corte di poter rilevare alcuna lacunosità nella motivazione che è chiara ed esaustiva e trova pieno riscontro, in fatto, nelle risultanze processuali.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 7 di 8 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
rigetta l'appello, condanna alle spese dell'appellante, liquidate in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
[...]
e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con gli Avvocati CIPOLLETTA FABBRI ROSALIA e DELUCA LOREDANA VIA S.
FRANCESCO N. 30 61100 PESARO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MAZZI MARIA RAFFAELA Indirizzo CP_1 C.F._3
Telematico.
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 395/2022 del 24/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto ingiuntivo n. 87/2020 contro CP_1 [...]
e per il pagamento della somma di € 19.919,00 oltre accessori e spese a Pt_1 Parte_2
titolo di compensi professionali per l'attività svolta dal ricorrente quale incaricato della sicurezza alla progettazione ed esecuzione, ex Dlgs.vo n. 81/2008 e s.m.i, relativamente alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio unifamiliare sito in Pesaro, Via Giorgi 65, di proprietà dei medesimi.
Gli ingiunti hanno opposto il decreto.
Il Tribunale di Pesaro ha così deciso:
- rigetta integralmente l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 87/2020 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 169/2020 R.G. che diviene definitivo;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi € 4.835,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge per compensi professionali.
Hanno interposto appello e affidando il gravame a cinque motivi;
si è costituito Pt_1 Pt_2
l'appellato resistendo.
Primo motivo: erronea valutazione in punto all'instaurazione del rapporto professionale;
non corretta interpretazione del corredo documentale in atti;
erronea determinazione dei compensi professionali ex DM 140/2012; errata applicazione dei principi di cui al DM 140/2014; Non corretta applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c.: carenza oneri probatori in capo all'opposto; Omessa valutazione di prova documentale significativa ai fini della domanda;
erronea valutazione ai fini della quantificazione della parcella della CTU resa in ATP.
Quanto al ritenuto raggiungimento della prova del conferimento di incarico al geom. lamentano CP_1
gli appellanti che il primo giudice non ha considerato che avevano incaricato come “general contractor”
l' che quindi avrebbe dovuto (anche) pagare i professionisti. Controparte_2
Inoltre, che l'onere del compenso al geometra non incombesse agli appellanti, si sarebbe dovuto dedurre dall'assenza di qualsivoglia atto – a parte la missiva 7/2/2017 di revoca dell'incarico - da cui emerga l'esistenza di tale conferimento di incarico, dall'assenza di preventivi, dalla mancata richiesta di compensi da parte del geom. se non quando insorta la lite tra gli opponenti e l' CP_1 CP_2
dall'incompatibilità normativa del geom. con l'incarico di redattore del PSC e,
[...] CP_1
successivamente, di (coordinatore della sicurezza) avendo questi formalmente redatto, per conto Cont
della e del D.L. una serie numerosa di attività: redazione di progetti, Controparte_2 CP_2
computi, libretti misure, contabilità finale, per lo svolgimento delle quali l'odierno appellato impiegava la propria organizzazione professionale (dipendenti: Geom. gestionali: pc e Parte_3
programmi ecc.) e dal coinvolgimento, del geom. (quale collaboratore del geom. nella CP_1 CP_2
pagina 2 di 8 azione di responsabilità derivante da vizi e difformità di cui al procedimento RG 1353/2020 Trib. di
Pesaro e dal fatto che l'unico professionista al quale erano stati corrisposti compensi professionali era il
Geom. CP_2
Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che solo il geom. ha chiesto un acconto sulle parcelle CP_2
per le prestazioni professionali, che includevano il pagamento dei propri collaboratori, tra i quali, con le fatture n. 1 del 23/12/2015 e fatt. n. 2 del 23/12/2015, l'Ing. (cfr. doc. 3: fatture geom. Persona_1
n. 1 del 23/12/2015; fatt. n. 2 del 23/12/2015 allegati all'atto di citazione in opposizione); allo CP_2
stesso modo, quest'ultimo (come riferisce nella costituzione relativa al procedimento per ATP), provvedeva a nominare e a liquidare il compenso del geologo Persona_2
In questo quadro, la missiva 7/6/2017 ha assunto la finalità di revoca sostanziale dell'incarico riconosciuto e conferito dagli appellanti al geom. mentre, quanto al l'invio era CP_2 CP_1
giustificato dalla mera necessità insorta di revocare a questi un ruolo (solo) formalmente rivestito su incarico del geom. (… “i miei collaboratori”) in forza del richiamato “general contractor”. CP_2
Peraltro è provata l'esistenza di uno stretto rapporto di collaborazione tra il geom. ed il geom. CP_1
presso il cantiere di Via Giorgi, in quanto: CP_2
- il geom. ha redatto il progetto fogne;
CP_1
- il geom. intratteneva i rapporti con tutti i professionisti coinvolti presso il cantiere;
CP_1
- il geom. riscontrava richieste inoltrate dai committenti/ appellanti al geom. CP_1 CP_2
- il geom. ha redatto la contabilità finale e i capitolati;
CP_1
- il geom. ha redatto con i propri gestionali tutti i documenti necessari al cantiere (POS, PIMUS CP_1
ecc).
Quindi il geom. ha agito unicamente nell'ambito di un rapporto professionale di collaborazione CP_1
con il geom. CP_2
A conferma ulteriore di tale circostanza vi è la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui può agevolmente constatarsi che fosse il a riscontrare la quasi totalità delle richieste inoltrate dai CP_1
committenti al proponendo soluzioni relative al progetto esecutivo, all'allaccio delle fogne, alla CP_2
sistemazione interna dell'immobile e ciò anche con riferimento al presunto conteggio finale dei lavori stessi, in questo avvalorando, come detto, la sua figura di collaboratore dell' oltre Controparte_2
che del geom. . CP_2
Infine il primo Giudice, nell'attribuire rilevanza al documento datato 7/2/2017, omette di considerare l'incompatibilità normativa allo svolgimento dell'incarico di redattore del PSC e successivamente di
(coordinatore della sicurezza) del - circostanza che da sola depone nel senso di ritenere che Cont CP_1
pagina 3 di 8 tale incarico fosse stato conferito mediante selezione del geom. (ma questo aspetto,è trattavo in CP_2
apposito motivo)
Il motivo non ha pregio.
In disparte il fatto che nelle fatture pagate ai professionisti da non figura il la CP_2 CP_1
collaborazioni tra i due è ampiamente giustificata considerando che lavoravano allo stesso cantiere, quindi non vale a contraddire la semplice constatazione che la revoca dell'incarico ha un senso solo laddove questo sia stato conferito.
Non si può condividere la giustificazione data a questa revoca dagli appellanti, per cui era diretta al per impedirgli l'accesso al cantiere, perché a tale fine era sufficiente una missiva che lo CP_1
diffidasse in tal senso e non la revoca di un incarico non conferito.
L'incarico è peraltro confermato dalla corrispondenza intercorsa tra il geom. e i coniugi CP_1 Pt_1
che inequivocabilmente propone un rapporto diretto (cfr mail del 31.05.2016 ; 31.05.2016 ( doc. n. 3) mail del 15.07.2016 ( doc. n. 3) scansione inviata dalla sig.ra del 21.07.2016(doc.n.3). Parte_4
Lamentano quindi gli appellanti che il primo Giudice ha errato nel non considerare che il DM 140 è in vigore dal 2012 e, anche a voler prescindere dall'obbligatorietà del preventivo scritto, già prevedeva le conseguenze della sua mancanza: acquisizione del parere del competente ordine professionale, valutazione della congruità della parcella sulla base di tutti i fattori elencati dalle disposizioni normative ivi enunciate ( art. 1 n. 6 e art. 36 comma 2 DM 140/2012).
Quindi, continuano gli appellanti, avrebbe dovuto essere proposta una domanda con citazione e non richiesto un decreto ingiuntivo, allegando il parere dell'ordine, che verosimilmente, stando ai regolamenti degli ordini professionali e agli usi sarebbe stato notevolmente inferiore a quello richiesto dall'appellato.
Ed ancora gli appellanti contestano che il primo Giudice, pur citando l'art. 9 del DM 140/2012, non lo ha poi applicato al caso di specie, non avendo determinato il quantum con tutti gli elementi che ne avrebbero dovuto costituire il corredo e, tra gli altri, i correttivi di mercato a fronte dei quali tale prestazione non supererebbe i 3.500-4.000 euro.
Al medesimo risultato, peraltro, sarebbe pervenuto anche se avesse fatto riferimento al solo DM n.
140/12. Infatti, in assenza di preventivo, la valutazione del compenso resterebbe affidata alla discrezionalità del giudicante che, valutata la natura dell'opera, i dati dell'esperienza, le consuetudini e le indicazioni dei competenti Ordini e Collegi Professionali (imprescindibili in caso di applicazione del
DM 140/2012), agendo in ottica di corretta determinazione, giungerebbe alla medesima somma, applicando un correttivo nella misura del 60%. A tal riguardo, ci cita ancora il DM 140/2012 che, all'art. 36 n. 2, statuisce: “in considerazione della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei pagina 4 di 8 risultati e dei vantaggi anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Il primo Giudice, secondo gli appellanti ha poi commesso errore nel far proprie le determinazioni del
CTU dell'Ing. perché non ha tenuto conto della inidoneità di tale elaborato in fase di merito Per_3
né delle deduzioni contenute nella relazione del CTP Geom. Per_4
Infatti il stesso parametro di riferimento utilizzato dal CTU per calcolare il costo della Per_3
prestazione del geometra, è erronea, in quanto la parcella è stata calcolata su una contabilità lunga superiore a quella accertata in sede di ATP (600 mila euro a fronte di un costo complessivo dell'opera in € 431.464,98).
Ancora, il Giudice di primo grado non ha rilevato l'erroneità del calcolo della valutazione del CTU Ing.
posta a base del decreto ingiuntivo opposto: in detto elaborato, pur partendo dall'erronea Per_3
base di calcolo di circa € 600.000 (a fronte dei 420 mila € determinati dal CTU quale valore delle opere edilizie) e facendo corretta applicazione dei parametri in uso ai geometri, si determinerebbe un calcolo sensibilmente inferiore a quello esposto nel decreto ingiuntivo e pari ad € 14.550,39.
Anche queste doglianze non possono essere accolte.
Come riconoscono gli stessi appellanti solo con la modifica dell'art. 9 comma 4 del D.L. 1/2012 apportata dalla l. 124/2017 entrata in vigore il 29.08.2017, è stato introdotto l'obbligo del preventivo scritto, ma a tale data il rapporto era stato già revocato dagli opponenti.
Quanto all'ATP, questa fu richiesta dagli appellanti sul seguente quesito:
“accerti il CTU la congruità delle parcelle richieste dal geom. per le attività espletate per conto CP_1
ed in favore dei ricorrenti e/o comunque quantifichi l'ammontare di ogni suo avere per gli incarichi dallo steso svolti in favore s su incarico dei sigg.ri e secondo i parametri del DM 140 Pt_1 Pt_2
del 20/7/2012 e con riferimento ai costi non solo per i lavori affidati alla impresa ma anche a CP_2
quelli relativi alle pavimentazioni, porte interne, scala e impianti”.
Quindi non si capisce come ora gli appellanti possano sostenere di non aver incaricato il e CP_1
lamentare l'applicazione dei parametri cui si sono espressamente richiamati.
Il primo giudice ha correttamente acquisito la relazione dell'ATP, in ossequio all'art. 696 bis comma 5
c.p.c. per cui ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti.
Il CTU ha computato il compenso del geom. artendo da un costo dell'opera ritenuto corretto CP_1
da gli appellanti ed aggiungendo al medesimo il costo per gli impianti e per le opere di finitura eseguite pagina 5 di 8 da ditte diverse dalla impresa come espressamente richiesto nel quesito posto dagli stessi CP_2
appellanti.
Neppure può accogliersi il rilievo per cui il costo ai fini della determinazione del valore di riferimento del compenso dovrebbe darsi dal costo delle opere meno il costo dell'emenda dei vizi, perché semmai il professionista risponderà dei vizi a lui imputabili senza che ciò influisca sulla determinazione del compenso (tutt'al più si potrà chiedere una compensazione tra le due poste, che qui non è tuttavia evocata).
Secondo motivo: Error in iudicando: illogicità e contraddittorietà della motivazione per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione;
Erronea valutazione dell'esito dell'espletata istruttoria.
Secondo gli appellanti, il Tribunale ha male governato i principi di interpretazione degli atti difensivi, ritenendo l'eccezione di prescrizione non tempestivamente proposta, quando al contrario, a pagina 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è scritto “…In ogni caso e per mero scrupolo di difesa, si rileva che il credito richiesto dall'opposto sarebbe in ogni caso prescritto ex art. 2956 cc.
…”, per poi chiedere, nelle conclusioni del medesimo atto, in via principale revocare e/ o dichiarare nullo il DI n. 87/2020 emesso dal Tribunale di Pesaro in data del 24/01/2020, in quanto lo stesso difetta dei presupposti di Legge per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni statuizione.
Tuttavia questa parte del motivo è ininfluente in quanto il primo giudice correttamente ha chiarito che la prescrizione presuntiva eccepita dagli appellanti, presuppone la dichiarazione di aver pagato, mentre la posizione della parte è qui di non aver conferito alcun incarico (ciò che logicamente esclude l'avvenuto pagamento). Sul punto questa Corte concorda, né possono accogliersi le doglianze al riguardo espresse degli appellanti, per cui il avrebbe dovuto essere compensato dal general CP_1
contractor, in quanto si risolvono nella conferma di non aver pagato il professionista, precludendo la presunzione di pagamento su cui l'invocata prescrizione si fonda.
Terzo motivo: Error in iudicando - illogicità e contraddittorietà della motivazione per ciò che concerne la tardività del deposito della II memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c..
Gli appellanti ritengono di aver depositato la memoria in termine, in accordo con la giurisprudenza dominante, per la quale, trattandosi di ordinanza resa fuori udienza, il computo non poteva prevedere il dies a quo.
Anche questa doglianza non ,può condividersi: l'ordinanza, nel concedere i termini di cui all'art. 183
c.p.c. espressamente ha statuito doversi computare il primo giorno di decorrenza.
Quarto motivo: Error in iudicando - erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio;
errata valutazione della documentazione versata in atti in punto all'asserita eccezione di inadempimento.
pagina 6 di 8 Gli appellanti si dolgono che il primo giudice non abbia colto la finalità della produzione di una perizia di parte che evidenzia una serie di negligenze commesse dal geom. tali da incidere sulla CP_1
quantificazione del suo compenso.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile tale produzione siccome avvenuta scaduti i termini assertivi, ma essa non introduce alcuna nuova domanda, limitandosi ad offrire criteri di valutazione dell'opera di cui l'appellato chiede il compenso, dunque la decisione deve riformarsi ammettendo la produzione e rivalutando il compenso alla luce di essa.
In disparte ogni altra considerazione, la perizia, anche laddove fosse considerata un mero scritto difensivo, non introduce alcun mezzo di prova idoneo ad essere tesaurizzato per il giudizio.
Quinto motivo: Error in iudicando - erronea valutazione delle circostanze dedotte in giudizio;
errata valutazione della documentazione versata in atti in punto alle produzioni documentali;
omessa e/o carente e/o perplessa motivazione.
Infine gli appellanti lamentano l'erronea dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del loro documento n.38, la cui produzione, siccome di formazione successiva alla scadenza del termine, non soffrirebbe di preclusioni, di aver mal valutato le considerazioni del perito di parte e di aver motivato in maniera carente il rigetto dell'opposizione.
La Corte osserva che il doc. n. 38 (la visura al P.R.A. di un autoveicolo) è ininfluente ai fini del decidere e che le valutazioni dei periti di parte non costituiscono prove.
Quanto alla lacunosa motivazione della decisione da parte del Tribunale, giova qui riportarne il passo decisivo: “Ricapitolando, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è infondata in quanto:
i) il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base di un documento (la CTU espletata nel procedimento per ATP incardinato su iniziativa dei committenti odierni opponenti), avente i requisiti di prova scritta di cui all'art. 634 cpc, ii) l'incarico è stato direttamente conferito dai committenti
e (odierni opponenti) in favore del Geom. iii) l'importo del compenso è stato Pt_1 Pt_2 CP_1
correttamente individuato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, iv) l'opposto ha documentato l'effettivo espletamento dell'incarico, v) il compenso è stato liquidato sulla base dell'attività effettivamente svolta”.
Non pare a questa corte di poter rilevare alcuna lacunosità nella motivazione che è chiara ed esaustiva e trova pieno riscontro, in fatto, nelle risultanze processuali.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 7 di 8 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
rigetta l'appello, condanna alle spese dell'appellante, liquidate in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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