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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Maria Domenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. n. 384/18, e vertente:
TRA
n persona del rappresentante legale Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Paladino e Teresa Paladino
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Marcello G. Feola
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 330/2017 il tribunale di Lagonegro ha accolto l'opposizione proposta dal e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 74/2011 Controparte_1
pagina 1 di 8 reso dall'ex Tribunale di Sala Consilina in favore della società
[...]
a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio di Parte_1
spazzamento e di raccolta di rifiuti urbani nel periodo febbraio e marzo 2008.
A sostegno della decisione, il primo giudice ha sostenuto che la pretesa azionata dalla creditrice fosse infondata sia perché, come eccepito dall'ente pubblico, essa si era resa inadmpiente avendo affidato in subappalto il servizio senza autorizzazione della stazione appaltante, sia perché mancava un contratto scritto di proroga.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società creditrice la quale ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che essa è stata inadempiente avendo affidato il servizio in subappalto senza autorizzazione dell'ente appaltante, nonché che le fatture azionate concernono, come eccepito da parte dell' periodi per i quali pur in presenza di delibera non era seguito il Pt_2
prescritto contratto in forma scritta con il comune di . CP_1
In particolare:
3.1 con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che non è ad essa addebitabile alcun inadempimento contrattuale avendo dato regolare esecuzione alla delibera comunale nr.104 del 20-12-2007 con la quale è stato conferito il servizio temporaneo di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e che, in particolare , non ha concluso alcun contratto di subappalto ma ha solo effettuato un affidamento del servizio ad altra ditta nel pieno rispetto della norma dell'art. 18 comma 12 della legge 55/1990 e nei limiti posti dal comma 11 art. 118 d.lgs. 163/ 2006;
3.2 con il secondo motivo di appello la società ha dedotto che non è stata mai contestata dalla controparte la mancanza del contratto per iscritto poiché essendo stato prorogato il primo non era necessario formalizzare la proroga con un nuovo contratto essendo la proroga dell'accordo prevista nel capitolato del contratto principale di appalto. Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato, infatti, prorogato agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza dapprima per sei mesi con delibera nr. 104 del 20-12-2007, poi revocata, e successivamente con determinazione del 20-03-2008 nr. 212 prot. Nr. 2196 è stata CP_2
pagina 2 di 8 disposta la proroga per il solo periodo dal 1 gennaio al 1 aprile 2008; inoltre sono state evase le fatture di gennaio 2008 fatta eccezione per quelle di febbraio e marzo 2008 di cui al decreto in giuntivo opposto. Con lettera AR del 08-02-2008 prot. Nr. 980 il comune di , infine, l'ha diffidata a riprendere l'esecuzione CP_1
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sotto la minaccia di azioni legali e denunce per interruzione di pubblico servizio.
Né, infine, secondo l'appellante la sospensione del pagamento del corrispettivo ad essa spettante può essere giustificata dall'asserito mancato pagamento degli stipendi e delle retribuzioni previdenziali, come contestato dall'ente, essendo stato dimostrato con la documentazione allegata in atti sia il versamento delle retribuzioni in favore di tutti gli operai sia l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione contributiva.
L'appellante ha, inoltre, sostenuto che in determinate circostanze, evidentemente legate ad eventi riconducibili alla necessità, all'urgenza o ad una mera disorganizzazione procedurale, come nel caso de qua, i requisiti formali non sono osservati e ha, infine, diffusamente argomentato in tema di arricchimento senza causa ex art 2041 cc della pubblica amministrazione.
5. ha concluso chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata e la condanna della parte appellata al pagamento della somma di euro 35.636,36 di cui al decreto ingiuntivo nr. 74/2011 reso dal tribunale di
Sala Consilina;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo anche in questa Controparte_1
sede l'inadempimento contrattuale della società appellante che in violazione della normativa in materia di appalti e del regolamento contrattuale ha proceduto al subappalto del servizio ad essa affidato dal senza la necessaria CP_1 autorizzazione dell'ente, nonché ha dedotto la nullità della proroga stante la mancanza di un atto scritto richiesto ad substantiam anche per la proroga del contratto di appalto
6. All'udienza del 4.3.25 la causa veniva assegnata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art 190 cpc.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Ragione di ordine logico impone di esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello in quanto relativo alla validità ed efficacia del vincolo contrattuale instaurato dalle parti nel periodo (febbraio-marzo 2008) corrispondente alle fatture poste a base della domanda creditoria azionata.
Con il motivo in esame l'appellante ha sostenuto che non vi fosse la necessità di formalizzare la proroga dell'appalto con un nuovo contratto avente forma scritta sia perché la proroga dell'accordo era prevista nel capitolato del contratto principale di appalto, sia perché non è stata mai contestata la mancanza del contratto per iscritto sia, infine, perchè i requisiti formali non vanno rispettati in determinate circostanze legate ad eventi riconducibili alla necessità e all'urgenza.
8. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In punto di fatto risulta che a sostegno della sua pretesa la parte creditrice non ha prodotto in giudizio documentazione integrante il contratto posto alla base della pretesa azionata relativamente al periodo in considerazione e precisamente ai mesi di febbraio e marzo 2008 durante i quali la ditta appaltatrice assume di avere svolto il servizio di raccolta di rifiuti in regime di proroga e di non avere ricevuto il corrispettivo ad essa spettante.
Come risulta dalle fatture esibite ( nn. 105/2008 e 148/2008) poste a fondamento del ricorso NI , le prestazioni di cui l'opposta ha reclamato il pagamento si riferiscono, al periodo successivo alla scadenza del contratto di appalto della raccolta di rifiuti
Quanto a queste ultime, l'opposta ha dedotto che il titolo legittimante la pretesa di pagamento va rintracciato nelle summenzionate delibere e determine, con cui è stata disposta la proroga del rapporto ormai scaduto.
Senonché deve osservarsi che, come correttamente eccepito dall'opponente, in difetto della prova di un atto di natura contrattuale in forma scritta che ne giustifichi l'esecuzione, le prestazioni eseguite successivamente alla scadenza del contratto non possono essere oggetto di pagamento da parte dell'ente comunale.
pagina 4 di 8 Giova ribadire che in difetto di un atto scritto contenente la consacrazione dell'accordo negoziale raggiunto fra le parti contraenti, il contratto stipulato con una ente pubblico è nullo per difetto dei requisiti di cui all'articolo 1325 n. 1) e n.
4) c.c., in particolare dell'accordo e della forma scritta, che è richiesta ad substantiam per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione dall'articolo 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
L'attività negoziale degli enti pubblici, anche quando gli stessi agiscono iure privatorum, si estrinseca necessariamente attraverso un procedimento amministrativo diviso in fasi all'esito del quale il contratto, stipulato dall'organo rappresentativo in forma scritta a pena di nullità, si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici.
Nel caso di specie è circostanza pacifica oltre che risultante dalla documentazione in atti che il rapporto di appalto è scaduto il 31.12 .2007.
La parte ingiungente ha dedotto che il contratto contiene la previsione di una proroga della sua vigenza e della conseguente esecuzione del servizio fino a quando non fossero state completate le operazioni di consegna alla ditta successivamente incaricata di esso, al fine di evitare interruzioni del servizio medesimo. Le prestazioni, di conseguenza, erano state regolarmente eseguite.
Il riferimento è all'art 2 comma 2 del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa dove è stabilito che “… la ditta aggiudicataria, per richiesta insindacabile dell'amministrazione comunale è tenuta a continuare ad effettuare i servizi oggetto del presente appalto senza soluzione di continuità anche dopo la scadenza del contratto …..sino a quando la stessa amministrazione comunale non avrà provveduto al nuovo affidamento e comunque per un periodo massimo di sei mesi”.
Orbene, se è vero che nel regolamento contrattuale è prevista la possibilità di una proroga del servizio espletato dalla ditta appaltatrice su richiesta della stazione appaltante, come è avvenuto nel caso di specie, è anche vero tuttavia che qualsiasi proroga o rinnovo previsti nel contratto originario devono essere formalizzati per iscritto, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie.
pagina 5 di 8 Ne consegue che la tesi secondo cui la forma scritta ad substantiam per l'atto di proroga o di rinnovo non sarebbe stata necessaria, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, appare del tutto infondata alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto anche se di natura continuativa, con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A.. (v. Cass n. 5106/2014; n.5111/2014; n.14099/04;
n. 5179/95).
La Pubblica Amministrazione dunque può assumere obblighi nei confronti dei terzi unicamente mediante la stipula di contratti aventi forma scritta con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato” (cfr. Cass. n. 20340/2010).
Né, come sostenuto dall'appellante, la prova della valida prosecuzione del rapporto contrattuale può desumersi dalle delibere e determine in atti, non essendo detti provvedimenti sufficienti a integrare il requisito della forma scritta, mentre la volontà di obbligarsi dell'ente deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam, e ciò anche nel caso di rinnovo o di proroga di un contratto già stipulato che non può essere sostituita da provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei a impegnare l'Ente (cfr. Cass. n. 4532/2008).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, mette conto osservare che non vi
è in atti alcun documento contrattuale, risalente all'epoca di scadenza del pagina 6 di 8 precedente, avente a oggetto specifico la proroga di questo, con la conseguenza che, pur avendo l'opposta eseguito il servizio di gestione dei servizi di in favore del opponente, deve escludersi che la stessa possa utilmente esercitare CP_1
nei confronti dell'ente la domanda di adempimento contrattuale.
Ne consegue che, in assenza di prova di una legittima prosecuzione del contratto medio tempore scaduto, la domanda di pagamento relativa alle prestazioni eseguite successivamente al 31.12.2007 poiché non sorretta da un valido titolo contrattuale stipulato in forma scritta a pena di nullità, non può che essere rigettata, poiché infondata.
Né, infine, la forma scritta ad substantiam richiesta per tutti i contratti della
Pubblica Amministrazione può essere sostituita da comportamenti taciti o concludenti, comportamenti, questi, giammai riferibili ad una Pubblica
Amministrazione.
Il divieto operante per la Pubblica Amministrazione di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di appalto il mero pagamento delle fatture della parte pubblica ( come in parte avvenuto nel caso in esame) non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne, sì da ritenere perfezionato il contratto sulla scorta di condotte concludenti.
Deve, infine, rilevarsi che pur avendo l'appellante argomentato sul tema dell'arricchimento senza causa della Pubblica Amministrazione in casi simili a quello trattato, tale deduzione deve essere qualificata come mera difesa della parte non essendo stata formalizzata né come motivo di appello, né trasfusa in una domanda rivolta al giudice che, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di appello, sarebbe stata comunque inammissibile.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto con assorbimento dei restanti motivi di gravame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo dei parametri previsti dal DM 55/20124 tenuto conto dell'attività svolta compresa la fase di pagina 7 di 8 trattazione ( Cass n.29857/23), del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della parte appellata in euro 4996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva, come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 23 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
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