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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 717/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CALLEGARI MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Franchi n. 10;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TORLASCO MAURIZIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Tortona, Via
Rovereto n. 19 – int. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pisa, in data 13/09/2003, (atto n. 140, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi con riferimento al matrimonio contratto con rito concordatario, in data 13/09/2003 a PISA (PI) -Atto N. 140 parte II serie A - anno
2003 - Comune di PISA (PI);
pag. 1 di 5
2. Affidare i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare di via parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), con collocamento prevalente presso la madre, signora Parte_1
3. Assegnare la casa familiare sita in via parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), alla signora con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
4. Dichiarare che il signor ha diritto di visita/frequentazione nei Controparte_1
confronti dei figli, 2 volte alla settimana con fine settimana e festività alternate, diritto di visita/frequentazione che potrà variare in base alle esigenze scolastiche e personali dei figli, previo accordo tra i genitori;
5. Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via Controparte_1 indiretta, mediante versamento alla signora dell'importo pari ad € Parte_1
300,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, per ciascun figlio, e quindi per complessivi € 600,00 mensili. La somma (fissata con decorrenza dalla data di omologazione della separazione) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
6. Disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie (es. mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo documentate, il tutto come regolato dal protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia (n. 2323/16);
7. Accertare e dichiarare:
che il signor si impegna/promette a/di trasferire alla signora Controparte_1 Pt_1
l'intera quota, di proprietà del primo (pari ad ½ del totale), dell'immobile di via
[...]
parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), di seguito identificato:
Comune H859 - SAN GENESIO ED UNITI (PV) Catasto FABBRICATI Sezione urbana
C Foglio 1 Particella 829 Subalterno 2 Natura A7 - Controparte_2
Consistenza 6,5 vani Indirizzo PARCO VECCHIO N. civico 49 Piano T1S2; Comune
H859 – SAN GENESIO ED UNITI (PV) Catasto FABBRICATI Sezione urbana C Foglio
1 Particella 829 Subalterno 3 Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE
pag. 2 di 5 Consistenza 23 metri quadri Indirizzo PARCO VECCHIO N. civico 49 Piano T;
che la signora si impegna/promette a/di accettare il trasferimento del Parte_1
suddetto immobile;
che il trasferimento dell'immobile sopra indicato dovrà avvenire per atto notarile che verrà stipulato entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'omologa delle condizioni di separazione e/o della sentenza mediante la quale il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, e che qualsiasi spesa, costo, imposta, tassa inerente al trasferimento della proprietà immobiliare, sarà sostenuta interamente dal signor
[...]
che terrà indenne la signora da qualsiasi spesa, costo, CP_1 Parte_1
imposta, tassa dovuta/anticipata dalla stessa;
A fronte del suddetto trasferimento di proprietà le parti dichiarano, sin d'ora, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, sia con riferimento al mantenimento economico personale, sia in riferimento a qualsivoglia rapporto economico presente e/o passato tra gli stessi intercorso;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo inerente alla separazione dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Genesio ed Uniti (PV) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i minori e le rispettive famiglie in linea materna e paterna;
10. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Dichiarare la compensazione delle spese e dei compensi di lite tra le parti del presente processo civile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 3 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Per_ Si precisa che, essendo la figlia maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, nulla viene disposto nei suoi confronti in punto di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione con il genitore non convivente.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il pag. 4 di 5 Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Pisa in data 13/09/2003, (atto n. 140, parte II, serie A, CP_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 23.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 717/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.2.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CALLEGARI MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Franchi n. 10;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TORLASCO MAURIZIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Tortona, Via
Rovereto n. 19 – int. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pisa, in data 13/09/2003, (atto n. 140, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi con riferimento al matrimonio contratto con rito concordatario, in data 13/09/2003 a PISA (PI) -Atto N. 140 parte II serie A - anno
2003 - Comune di PISA (PI);
pag. 1 di 5
2. Affidare i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare di via parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), con collocamento prevalente presso la madre, signora Parte_1
3. Assegnare la casa familiare sita in via parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), alla signora con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
4. Dichiarare che il signor ha diritto di visita/frequentazione nei Controparte_1
confronti dei figli, 2 volte alla settimana con fine settimana e festività alternate, diritto di visita/frequentazione che potrà variare in base alle esigenze scolastiche e personali dei figli, previo accordo tra i genitori;
5. Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli, in via Controparte_1 indiretta, mediante versamento alla signora dell'importo pari ad € Parte_1
300,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, per ciascun figlio, e quindi per complessivi € 600,00 mensili. La somma (fissata con decorrenza dalla data di omologazione della separazione) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
6. Disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie (es. mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo documentate, il tutto come regolato dal protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia (n. 2323/16);
7. Accertare e dichiarare:
che il signor si impegna/promette a/di trasferire alla signora Controparte_1 Pt_1
l'intera quota, di proprietà del primo (pari ad ½ del totale), dell'immobile di via
[...]
parco vecchio n. 49, San Genesio ed Uniti (PV), di seguito identificato:
Comune H859 - SAN GENESIO ED UNITI (PV) Catasto FABBRICATI Sezione urbana
C Foglio 1 Particella 829 Subalterno 2 Natura A7 - Controparte_2
Consistenza 6,5 vani Indirizzo PARCO VECCHIO N. civico 49 Piano T1S2; Comune
H859 – SAN GENESIO ED UNITI (PV) Catasto FABBRICATI Sezione urbana C Foglio
1 Particella 829 Subalterno 3 Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE
pag. 2 di 5 Consistenza 23 metri quadri Indirizzo PARCO VECCHIO N. civico 49 Piano T;
che la signora si impegna/promette a/di accettare il trasferimento del Parte_1
suddetto immobile;
che il trasferimento dell'immobile sopra indicato dovrà avvenire per atto notarile che verrà stipulato entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'omologa delle condizioni di separazione e/o della sentenza mediante la quale il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, e che qualsiasi spesa, costo, imposta, tassa inerente al trasferimento della proprietà immobiliare, sarà sostenuta interamente dal signor
[...]
che terrà indenne la signora da qualsiasi spesa, costo, CP_1 Parte_1
imposta, tassa dovuta/anticipata dalla stessa;
A fronte del suddetto trasferimento di proprietà le parti dichiarano, sin d'ora, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, sia con riferimento al mantenimento economico personale, sia in riferimento a qualsivoglia rapporto economico presente e/o passato tra gli stessi intercorso;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo inerente alla separazione dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Genesio ed Uniti (PV) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i minori e le rispettive famiglie in linea materna e paterna;
10. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Dichiarare la compensazione delle spese e dei compensi di lite tra le parti del presente processo civile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pag. 3 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Per_ Si precisa che, essendo la figlia maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, nulla viene disposto nei suoi confronti in punto di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione con il genitore non convivente.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il pag. 4 di 5 Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Pisa in data 13/09/2003, (atto n. 140, parte II, serie A, CP_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 23.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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