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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2427/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata di IT (Me), via Nizza n. 1 presso lo studio dell'Avv. Adriana Pruiti che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
di Controparte_1
IL (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui Uffici in Messina, via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliato, appellato,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 662/2017 del Giudice di Pace di Patti, che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza n. 222/2016 della di IL, con la quale gli era stata Controparte_1 irrogata una sanzione amministrativa di € 4.000,00 e la sospensione della licenza di pesca, per detenzione di reti da posta derivanti non autorizzate.
L'appellante ha riproposto interamente il contenuto del ricorso di primo grado, con il quale erano stati dedotti i seguenti motivi di opposizione:
1. Nullità dell'ordinanza e del verbale di accertamento per mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione, nonché dell'autorità competente, con conseguente lesione del diritto di difesa ex artt. 24, 25 e 111 Cost.
2. Difetto di motivazione e erronea indicazione delle norme violate, in quanto nel verbale si richiamano disposizioni normative inesistenti o non pertinenti, impedendo una compiuta difesa.
3. Contrasto tra normativa nazionale e comunitaria, con violazione del principio del primato del diritto europeo. L'appellante ha evidenziato che, mentre la normativa nazionale vieta la mera detenzione di reti vietate, quella comunitaria vieta solo la detenzione a bordo e l'uso delle reti derivanti, che diventano tali solo se lasciate alla deriva in mare.
4. Errata qualificazione delle reti sequestrate, che erano in disarmo, danneggiate, non armate e non idonee alla pesca. L'appellante ha sostenuto che le reti erano destinate al recupero dei materiali o alla trasformazione, come previsto dalla circolare ministeriale n. 1934/2003, e che non si trattava di reti derivanti né di “spadare” vietate.
5. Errata applicazione della sanzione pecuniaria, in assenza di motivazione circa la gravità della violazione, le condizioni economiche del ricorrente e la sua personalità, come richiesto dall'art. 11 della legge 689/1981. L'appellante ha evidenziato la sproporzione della sanzione rispetto al minimo edittale, nonché il grave pregiudizio subito per la sospensione della licenza di pesca.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. il quale ha accertato che le reti sequestrate non erano derivanti e che, nello Per_1 stato in cui si trovavano, non erano idonee all'uso illecito. Il CTU ha inoltre evidenziato l'assenza di caratteristiche tecniche salienti che potessero ricondurre le reti alle categorie vietate, ritenendo invece che potessero essere utilizzate come reti da circuizione con o senza chiusura, consentite dalla normativa vigente.
L'appellante ha riportato le risultanze della consulenza disposta in primo grado, dolendosi di come il Giudice di Pace di Patti avesse ritenuto che le reti detenute non fossero regolari.
Alla luce di quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con l'annullamento dell'ordinanza n. 222/2016 e del verbale antecedente, la revoca della sanzione pecuniaria e della sospensione della licenza, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura di almeno € 1.000,00 o quella ritenuta equa dal Giudice. In via subordinata, ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale e la concessione del pagamento rateale.
Nella resistenza del di Controparte_1
IL, all'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione. Va accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dal appellato. CP_1
Come noto, la norma richiede che l'atto di appello contenga “l'indicazione delle parti, la modifica della sentenza impugnata che si domanda, e l'esposizione, in modo chiaro e sintetico, dei motivi di impugnazione”. In conformità all'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n. 23781/2020).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a riproporre il contenuto del ricorso di primo grado, senza articolare alcuna censura specifica avverso la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, dopo aver riportato integralmente la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, si è limitato ad affermare di non comprendere come il Giudice di
Pace abbia potuto ritenere che le reti non fossero regolari, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali si richiede la riforma della pronuncia.
Tale impostazione non consente al giudice del gravame di cogliere con certezza il contenuto delle censure, né di individuare le specifiche statuizioni della sentenza impugnata che si intendono contestare. Manca del tutto, pertanto, quella “critica adeguata e specifica” richiesta dalla norma e dalla giurisprudenza, che costituisce condizione di ammissibilità dell'appello.
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui
“l'appello deve contenere l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, e non può limitarsi a una generica riproposizione delle difese già svolte in primo grado” (Cass. 19 ottobre 2009 n. 22123; Cass. 26 luglio 2024, n.
20884; Cass. 24 giugno 2025, n. 16885).
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La conferma della sentenza in relazione all'infondatezza dell'opposizione proposta nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante. Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 in considerazione della definizione in rito del gravame, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
di IL delle spese del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Messina il 26 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza