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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 278/2025 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi del foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caltanissetta in Via Rosso di San
Secondo n.28;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il giorno 6 giugno 1986 (Codice Fiscale: CP_1
), residente a [...], C.F._2 elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Calabria N° 7 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Di Giovanni, che lo rappresenta e difende;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11/06/2025 le parti chiedevano congiuntamente accogliersi le conclusioni da loro concordate e che di seguito si trascrivono:
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caltanissetta il
15 luglio 2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 90 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta;
2) modificare, parzialmente, quanto statuito nel decreto di omologazione del Tribunale di Caltanissetta in data 11.03.2023, segnatamente per quanto riguarda il diritto di visita del padre, alle seguenti nuove condizioni;
Sul diritto di visita: Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue,
-nel periodo scolastico:
Nella settimana in cui il sig. non trascorrerà il fine settimana con i figli minori il diritto di CP_1 visita sarà così articolato: il lunedì i figli trascorreranno la loro giornata con la madre. Il martedì il signor curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro CP_1 Pt_1 accompagnamento a scuola;
poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (mercoledì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola. Il giovedì il signor CP_1 curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro accompagnamento a scuola;
Pt_1 poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (venerdì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola.
Nella settimana, invece, in cui il sig. godrà del fine settimana alternato con i propri figli, il CP_1 martedì, il signor curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro CP_1 Pt_1 accompagnamento a scuola;
poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (mercoledì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola. Successivamente, il venerdì, il signor preleverà i figli all'uscita dalla scuola e li terrà con sé per due pernottamenti consecutivi CP_1
(venerdì e sabato) e provvederà a riaccompagnare i ragazzi a casa della madre la domenica sera alle ore
20:00. Nel periodo extrascolastico: la regolamentazione del diritto di visita ricalcherà quella del periodo scolastico, prevedendosi che i ragazzini frequenteranno la colonia estiva o il Grest;
se non sono previsti impegni di colonia estiva o di Grest, il signor preleverà comunque i figli dalla casa della madre, CP_1 nei giorni sopra stabiliti, alle ore 9:00 per tenerli con sé anche per il pernottamento previsto per i giorni di martedì (tutte le settimane) e giovedì (a settimane alterne), curando di riaccompagnarli a casa della madre alle ore 9:00.
Durante le ferie estive ciascun genitore dovrà trascorrere interamente con i figli due settimane anche non consecutive, da individuarsi concordemente dagli stessi genitori il 15 giugno di ogni anno. Diversamente, il padre avrà con sé i figli nei primi quindici giorni di agosto;
la madre potrà andare in ferie con i figli nei restanti quindici giorni del mese di agosto (dal 15 agosto al 30 agosto).
Durante le festività di Natale o di Capodanno, alternativamente, il padre potrà avere con sé i figli un anno a Natale (dal giorno 24 ore 19:00 al giorno 25 fino alle ore 12:00) e l'anno successivo a
Capodanno (dal giorno 31 ore 19:00 al giorno 1 fino alle ore 12:00).
Si precisa che per le festività sopra citate, qualora i genitori dovessero provvedere a prenotare una intera settimana in qualunque località turistica, o nel periodo di Natale o in quello di Capodanno, entrambi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ed anticipatamente (30 giorni prima della partenza) i giorni in cui avranno con sé i figli.
Il giorno 26 di dicembre, Festività di Santo Stefano, i minori lo trascorreranno, dalle ore 9:00 alle
21:00, con il genitore con il quale non hanno trascorso la vigilia di Natale.
Il giorno 6 di gennaio, festa dell'Epifania, infine, i minori lo trascorreranno, dalle ore 9:00 alle ore
21:00, con il genitore con il quale non hanno trascorso la notte di Capodanno. In deroga al calendario ordinario, durante le festività pasquali degli anni dispari, i figli staranno con la madre dalle ore 9:00 della Domenica di Pasqua ed il padre potrà prelevarli da casa, come di consueto, la mattina del martedì successivo. Durante le festività pasquali degli anni pari, invece, i figli staranno con il padre dalle ore
9:00 della Domenica di Pasqua. La sig. dichiara fin d'ora di non avere obiezioni in ordine alla Pt_1 possibilità che all'accudimento dei figli possano provvedere i rispettivi genitori (i nonni dei ragazzini); in ogni caso, i genitori si impegnano a farsi carico delle attività scolastiche, extrascolastiche pomeridiane e religiose nei periodi di rispettiva permanenza con i figli.
Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario: Il signor contribuirà al mantenimento CP_1 dei tre figli minori erogando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Pt_1 300,00 euro (100,00 euro per ogni figlio) rivalutabile annualmente in applicazione degli indici ISTAT.
Graveranno nella misura del 50 % per ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i minori, da individuarsi secondo il Protocollo in materia di famiglia del 16 ottobre 2018 del Tribunale di
Caltanissetta. Il rimborso della quota, al genitore che ha anticipato la spesa, dovrà essere eseguito entro sette giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Caltanissetta in data CP_1
15 luglio 2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 90;
- che dall'unione coniugale nascevano tre figli ( , nato a Persona_1
Caltanissetta il 9 maggio 2014; , nato a [...] il [...]; Persona_2
, nato a [...] il [...]); Controparte_2
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che con decreto emesso dal Tribunale in data 11.03.2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
- che successivamente alla separazione, sono sopravvenute circostanze che hanno mutato, in positivo, la capacità reddituale della sig. , il quale svolge regolarmente CP_1 attività lavorativa tale da giustificare la modifica dell'entità del contributo al mantenimento.
-che in merito all'affidamento condiviso dei figli minori, reputava necessario disciplinare in modo diverso il diritto di visita del padre, con modalità rispondenti alle esigenze espresse dai bambini.
-che la ricorrente è dipendente della Leto srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato con reddito mensile netto variabile euro 1.661,00 – euro 2.179,00 come da n.2 buste paga (mensilità dicembre 2024 e mensilità gennaio 2025). Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente chiedeva: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1 statuire che signor contribuirà al mantenimento dei tre figli minori erogando alla CP_1 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 600,00 euro Pt_1
(200,00 euro per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nonché regolare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, secondo quanto predisposto dalla stessa in ricorso.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva ritualmente in giudizio il sig. non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando le richieste di CP_1 parte attrice.
Più in particolare il convenuto rappresentava l'insussistenza delle circostanze fattuali, dedotte nel ricorso introduttivo dalla ricorrente e poste a fondamento delle chieste condizioni di divorzio. Ad avviso del convenuto, infatti, non vi sarebbe alcuna circostanza ulteriore e diversa relativa al proprio reddito, tale da giustificare un diverso di importo del contributo di mantenimento per i figli posto a suo carico. Affermava, di percepire un reddito mensile di 1200,00 euro, inferiore rispetto a quello della ricorrente,
e che non gli garantirebbe il tenore di vita che egli aveva all'epoca del matrimonio.
Pertanto, il convenuto chiedeva rigettare le domande di parte ricorrente e onerare la ricorrente della corresponsione, in suo favore, di un assegno di divorzile di importo mensile pari a 1.000,00 euro, fatta salva la diversa inferiore determinazione del Tribunale.
Con istanza del 15.05.2025, le parti informavano il Tribunale di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e che, pertanto, entrambe intendevano trasformare il titolo del giudizio in consensuale e addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate in accordo, ed in epigrafe riportate.
Le parti all'udienza del giorno 11.06.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta in data 15 luglio 2013, è fondata e va accolta. Invero, i coniugi si sono separati con decreto emesso dal Tribunale in data 11.03.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale ed hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta in data 15.07.2013, tra , nata a [...] l'[...] Parte_1
e , nato a [...] il giorno 6 giugno 1986, iscritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
2013, parte II, serie A, n. 90.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appiano rispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minori.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato in data 15.05.2025.
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G.A.C.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta in data 15.07.2013, tra , nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il giorno 6 giugno 1986, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte
II, serie A, n. 90, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 15.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso il 22 settembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 278/2025 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi del foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caltanissetta in Via Rosso di San
Secondo n.28;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il giorno 6 giugno 1986 (Codice Fiscale: CP_1
), residente a [...], C.F._2 elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Via Calabria N° 7 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Di Giovanni, che lo rappresenta e difende;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11/06/2025 le parti chiedevano congiuntamente accogliersi le conclusioni da loro concordate e che di seguito si trascrivono:
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Caltanissetta il
15 luglio 2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 90 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta;
2) modificare, parzialmente, quanto statuito nel decreto di omologazione del Tribunale di Caltanissetta in data 11.03.2023, segnatamente per quanto riguarda il diritto di visita del padre, alle seguenti nuove condizioni;
Sul diritto di visita: Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue,
-nel periodo scolastico:
Nella settimana in cui il sig. non trascorrerà il fine settimana con i figli minori il diritto di CP_1 visita sarà così articolato: il lunedì i figli trascorreranno la loro giornata con la madre. Il martedì il signor curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro CP_1 Pt_1 accompagnamento a scuola;
poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (mercoledì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola. Il giovedì il signor CP_1 curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro accompagnamento a scuola;
Pt_1 poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (venerdì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola.
Nella settimana, invece, in cui il sig. godrà del fine settimana alternato con i propri figli, il CP_1 martedì, il signor curerà di prelevare i figli dalla casa della signora per provvedere al loro CP_1 Pt_1 accompagnamento a scuola;
poi li preleverà all'uscita per tenerli con sé, compreso il pernottamento, fino al giorno dopo (mercoledì), quando ne curerà l'accompagnamento a scuola. Successivamente, il venerdì, il signor preleverà i figli all'uscita dalla scuola e li terrà con sé per due pernottamenti consecutivi CP_1
(venerdì e sabato) e provvederà a riaccompagnare i ragazzi a casa della madre la domenica sera alle ore
20:00. Nel periodo extrascolastico: la regolamentazione del diritto di visita ricalcherà quella del periodo scolastico, prevedendosi che i ragazzini frequenteranno la colonia estiva o il Grest;
se non sono previsti impegni di colonia estiva o di Grest, il signor preleverà comunque i figli dalla casa della madre, CP_1 nei giorni sopra stabiliti, alle ore 9:00 per tenerli con sé anche per il pernottamento previsto per i giorni di martedì (tutte le settimane) e giovedì (a settimane alterne), curando di riaccompagnarli a casa della madre alle ore 9:00.
Durante le ferie estive ciascun genitore dovrà trascorrere interamente con i figli due settimane anche non consecutive, da individuarsi concordemente dagli stessi genitori il 15 giugno di ogni anno. Diversamente, il padre avrà con sé i figli nei primi quindici giorni di agosto;
la madre potrà andare in ferie con i figli nei restanti quindici giorni del mese di agosto (dal 15 agosto al 30 agosto).
Durante le festività di Natale o di Capodanno, alternativamente, il padre potrà avere con sé i figli un anno a Natale (dal giorno 24 ore 19:00 al giorno 25 fino alle ore 12:00) e l'anno successivo a
Capodanno (dal giorno 31 ore 19:00 al giorno 1 fino alle ore 12:00).
Si precisa che per le festività sopra citate, qualora i genitori dovessero provvedere a prenotare una intera settimana in qualunque località turistica, o nel periodo di Natale o in quello di Capodanno, entrambi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ed anticipatamente (30 giorni prima della partenza) i giorni in cui avranno con sé i figli.
Il giorno 26 di dicembre, Festività di Santo Stefano, i minori lo trascorreranno, dalle ore 9:00 alle
21:00, con il genitore con il quale non hanno trascorso la vigilia di Natale.
Il giorno 6 di gennaio, festa dell'Epifania, infine, i minori lo trascorreranno, dalle ore 9:00 alle ore
21:00, con il genitore con il quale non hanno trascorso la notte di Capodanno. In deroga al calendario ordinario, durante le festività pasquali degli anni dispari, i figli staranno con la madre dalle ore 9:00 della Domenica di Pasqua ed il padre potrà prelevarli da casa, come di consueto, la mattina del martedì successivo. Durante le festività pasquali degli anni pari, invece, i figli staranno con il padre dalle ore
9:00 della Domenica di Pasqua. La sig. dichiara fin d'ora di non avere obiezioni in ordine alla Pt_1 possibilità che all'accudimento dei figli possano provvedere i rispettivi genitori (i nonni dei ragazzini); in ogni caso, i genitori si impegnano a farsi carico delle attività scolastiche, extrascolastiche pomeridiane e religiose nei periodi di rispettiva permanenza con i figli.
Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario: Il signor contribuirà al mantenimento CP_1 dei tre figli minori erogando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Pt_1 300,00 euro (100,00 euro per ogni figlio) rivalutabile annualmente in applicazione degli indici ISTAT.
Graveranno nella misura del 50 % per ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i minori, da individuarsi secondo il Protocollo in materia di famiglia del 16 ottobre 2018 del Tribunale di
Caltanissetta. Il rimborso della quota, al genitore che ha anticipato la spesa, dovrà essere eseguito entro sette giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Caltanissetta in data CP_1
15 luglio 2013 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte II, serie A, n. 90;
- che dall'unione coniugale nascevano tre figli ( , nato a Persona_1
Caltanissetta il 9 maggio 2014; , nato a [...] il [...]; Persona_2
, nato a [...] il [...]); Controparte_2
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
- che con decreto emesso dal Tribunale in data 11.03.2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
- che successivamente alla separazione, sono sopravvenute circostanze che hanno mutato, in positivo, la capacità reddituale della sig. , il quale svolge regolarmente CP_1 attività lavorativa tale da giustificare la modifica dell'entità del contributo al mantenimento.
-che in merito all'affidamento condiviso dei figli minori, reputava necessario disciplinare in modo diverso il diritto di visita del padre, con modalità rispondenti alle esigenze espresse dai bambini.
-che la ricorrente è dipendente della Leto srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato con reddito mensile netto variabile euro 1.661,00 – euro 2.179,00 come da n.2 buste paga (mensilità dicembre 2024 e mensilità gennaio 2025). Alla luce di quanto dedotto, la ricorrente chiedeva: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1 statuire che signor contribuirà al mantenimento dei tre figli minori erogando alla CP_1 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 600,00 euro Pt_1
(200,00 euro per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nonché regolare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, secondo quanto predisposto dalla stessa in ricorso.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva ritualmente in giudizio il sig. non opponendosi al chiesto divorzio, ma contestando le richieste di CP_1 parte attrice.
Più in particolare il convenuto rappresentava l'insussistenza delle circostanze fattuali, dedotte nel ricorso introduttivo dalla ricorrente e poste a fondamento delle chieste condizioni di divorzio. Ad avviso del convenuto, infatti, non vi sarebbe alcuna circostanza ulteriore e diversa relativa al proprio reddito, tale da giustificare un diverso di importo del contributo di mantenimento per i figli posto a suo carico. Affermava, di percepire un reddito mensile di 1200,00 euro, inferiore rispetto a quello della ricorrente,
e che non gli garantirebbe il tenore di vita che egli aveva all'epoca del matrimonio.
Pertanto, il convenuto chiedeva rigettare le domande di parte ricorrente e onerare la ricorrente della corresponsione, in suo favore, di un assegno di divorzile di importo mensile pari a 1.000,00 euro, fatta salva la diversa inferiore determinazione del Tribunale.
Con istanza del 15.05.2025, le parti informavano il Tribunale di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e che, pertanto, entrambe intendevano trasformare il titolo del giudizio in consensuale e addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate in accordo, ed in epigrafe riportate.
Le parti all'udienza del giorno 11.06.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta in data 15 luglio 2013, è fondata e va accolta. Invero, i coniugi si sono separati con decreto emesso dal Tribunale in data 11.03.2023 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale ed hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
Caltanissetta in data 15.07.2013, tra , nata a [...] l'[...] Parte_1
e , nato a [...] il giorno 6 giugno 1986, iscritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
2013, parte II, serie A, n. 90.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appiano rispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minori.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nell'accordo depositato in data 15.05.2025.
La formulazione di conclusioni congiunte comporta, infine, la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 278/2025 R.G.A.C.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Caltanissetta in data 15.07.2013, tra , nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il giorno 6 giugno 1986, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2013, parte
II, serie A, n. 90, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 15.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva. Così deciso il 22 settembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata