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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 524 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tem-pore, con sede legale in Parte_1
IA-Mestre, via Terraglio n.63 per questo atto in persona della propria procuratrice dott.ssa - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Parte_2
Imprese di IA , REA n. 0247118 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Paletta e Alessandro Paletta giusta procura alla lite resa in foglio separato allegato all'atto di appello, presso i quali è elettivamente dom.ta
1 all'indirizzo PEC: - fax Email_1 Email_2
06.99332040;
APPELLANTE
E
(c.f. e p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. ing , dom.to per la CP_2
carica in alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa, giusta procura generale CP_1
alle liti per notar rep. n. 27360 racc. n. 4281 del 1° giugno 2023, dagli Persona_1
avv. Emma Tortora e Gennaro Galietta, con i quali elettivamente è domiciliata all'indirizzo PEC: Email_3 Email_4
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4018/2022
pubblicata il 17/11/2022 (Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Salerno n. 1135/2017 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione
Co nelle note scritte depositate nei termini concessi dal i sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del n. 1135/2017 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla Pt_3
[...
il pagamento della somma di € 375.661,64, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 e spese processuali, in favore della società , nella qualità di cessionaria dei Parte_1
crediti insoluti portati dalle fatture indicate in elenco analitico con importo in sommatoria di € 363.748,44, vantati da anche nella qualità di Controparte_4
incorporante della e della Controparte_5 CP_6
Con atto di citazione notificato il 18/05/2017 la proponeva opposizione Parte_4
al monitorio all'uopo eccependo: “1)l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del
2 decreto ingiuntivo, per mancanza della prova scritta;
2) la prescrizione del credito per
decorrenza del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc;
3) la nullità del contratto per
mancanza di forma scritta, richiesta “ad substantiam”, trattandosi di contratti stipulati
dalla P.A; 4) l'illegittimo frazionamento del credito”, e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , che resisteva ai motivi di Parte_1
opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 10/05/22 la causa veniva trattenuta la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. All'esito, con sentenza n. 4018/2022, il Tribunale di Salerno,
accertato che la Banca non aveva prodotto i contratti scritti di fornitura tra le cedenti e
Parte la e che a siffatta lacuna probatoria l'opposta non poteva sopperire facendo riferimento ai comportamenti concludenti o alla mancata contestazione del credito da parte dell' , definitivamente pronunciando accoglieva l'opposizione e Controparte_1
per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 16/05/2023 la ha proposto appello al Parte_1
fine di ottenere la riforma della sentenza con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in riforma della Sentenza n.4018/2022 ed in accoglimento del motivo principale,
voglia la Corte di Appello di Salerno ritenere infondata l'opposizione contenente tutte
le do-mande avanzate dall' nel grado e per l'effetto Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n.1135/2017 del 22.3.17, con vittoria delle spese di lite
del doppio grado;
in subordine, in riforma parziale della Sentenza n.4018/2022, accertare e dichiarare le
spese di lite non dovute per compensazione quando mai ritenuto non fondato il gravame
perché l' non ha partecipato alle Fasi 3 e 4 del Controparte_1
processo e perché è data comunque prova che i contratti generanti le forniture hanno
3 tutti forma scritta ad substantiam, ovvero disporre la riduzione della condanna alle
spese in misura congrua alla attività che sola ha svolto l' Controparte_1
nel processo, valori specificati nel presente atto e comunque non superiori ad
[...]
€5.882,00;
in ogni caso e sempre, condannare l' al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del presente grado e nelle misure di giustizia.”.
Si è costituita la , che ha resistito ai motivi di impugnazione ed ha così Parte_4
concluso: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:- Dichiarare
inammissibile, ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. l'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t.; - Dichiarare infondato l'atto di appello e disporne il
rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 4018/2022 del Tribunale di
Salerno – II Sezione Civile;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze per i due
gradi di giudizio, con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa,
Part essendo l' patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr. Cassazione SU. n.
3592/2023 del 06.02.2023)”.
Sulle conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nel termine del 07/11/2024 concesso dal CI
ai sensi dell'art. 352 cpc, con ordinanza del 05/12/2024 la causa è stata rimessa al
Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La appellante ha impugnato la sentenza articolando due motivi di gravame: Pt_1
con il primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio nel quale era incorso il Tribunale per non aver considerato che i contratti in forma scritta ad substantiam erano già prodotti nel primo grado ai doc.2 e 4; che le fatture prodotte ne richiamavano elementi e dati di convenzione o ordini di fornitura;
che i contratti della PA erano pubblicati on line nella pagina dedicata ad assolvere gli impegni della amministrazione trasparente;
che la
4 produzione della opposta consentiva la verifica della autenticità dei contratti in forma scritta, tutti consultabili nel sito web della che con Parte_5
l'appello erano stati prodotti i contratti e indicate le pubblicazioni;
con il secondo motivo la ha contestato la liquidazione alle spese processuali per Pt_1
avere il Tribunale riconosciuto in favore della anche le spese relative alle Parte_4
fasi processuali di istruttoria/trattazione e decisionale, che non erano dovute per mancanza di corrispondente attività difensiva della opponente.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla ai sensi Parte_4
dell'art. 342 cpc va rigettata.
Ed infatti, l'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che l'atto d'appello sia idoneo ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum
appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della sentenza appellata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 e,
nello stesso senso, Cass. civ. n. 13151/17).
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello articolato dalla
è rispondente al modello legale di impugnazione contenuto nella norma Parte_1
dell'art. 342 cpc essendo in esso chiaramente indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolati come specifica confutazione dei motivi della decisione del primo giudice.
3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo va rigettato.
- Va qui ribadito quanto già affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata in ordine alla irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda, del comportamento attuativo
5 tenuto dall' e, sotto il profilo processuale, della mancata contestazione Controparte_1
degli ordini e delle fatture prodotte dalla ( doc.2 e doc.4), giacché è evidente che Pt_1
siffatta condotta non può sopperire all'onere di quest'ultima di allegare i contratti scritti di fornitura per fondare la sua pretesa. A diverse conclusioni si sarebbe invece potuto pervenire laddove fosse stata introdotta dalla una domanda di arricchimento ex Pt_1
art. 2041 cc.
Part
- Ed infatti, a fronte della specifica eccezione della la comprovata cessione dei crediti cui fanno riferimento le fatture non esonerava la richiedente cessionaria,
subentrata nella medesima posizione giuridica delle cedenti, dall'onere di provare la stipula dei presupposti contratti di fornitura al fine della verifica della specifica regolamentazione del rapporto tra le parti, contratti che, peraltro, le medesime cedenti si erano impegnate a consegnare in quanto documenti probatori dei crediti ceduti ( cfr. atti di cessione ).
Non si comprende pertanto la tesi della secondo la quale “l'onere della prova Pt_1
della inesistenza dei contratti in forma scritta ad substantiam” non era stato adempiuto
Part dalla ai sensi dell'art. 2697 co. 2 cc ( erroneamente riportato in atto di gravame come '2694').
Ed invero, oltre a doversi rilevare che si tratterebbe di una prova negativa, è evidente che la norma richiamata dalla appellante (“chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui fonda
l'eccezione” ) presuppone che l'altra parte abbia dato prova dei fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto ( al co.1 si disciplina infatti la regola generale per cui “Chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
Parte fondamento”), fatti che, laddove si tratti di contratti con una PA, quale è la non possono essere dimostrati mediante presunzioni.
6 - Né la decisione di rigetto della domanda può poi essere validamente contestata sul rilievo che l'esistenza e la autenticità dei contratti era verificabile con l'accesso al sito della essendo essi – che, per la appellante riferisce essere ben Parte_5 CP_4
186 -- pubblicati on line nella pagina dedicata ad assolvere agli impegni della
“amministrazione trasparente”.
La documentazione che prova la pretesa deve essere prodotta ritualmente in giudizio da chi agisce, non potendosi pretendere che il Giudice e la controparte processuale si attivino in una ricerca autonoma che finirebbe per sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è gravato. Nel processo civile ordinario, vieppiù
in grado di appello, il Giudice non ha infatti alcun potere di acquisire d'ufficio atti e documenti che rientrano nella disponibilità delle parti.
- Era pertanto onere di ordinare in modo chiaro la documentazione prodotta Parte_1
in atti, al fine di dimostrare la corrispondenza delle forniture, per le quali erano state emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, con i contratti cui dette forniture si riferivano.
La confusa, incompleta e in gran parte illeggibile documentazione allegata agli atti dalla appellante non consente invece al Giudice la verifica di detta corrispondenza, che non potrebbe neppure demandarsi ad un CTU per la valenza evidentemente 'esplorativa' che essa rivestirebbe.
- I documenti di cui alle raccolte doc.2 e doc.4, costituiti da documenti di trasporto e ordini di forniture che le due società e hanno eseguito, Controparte_4 CP_6
non sono contratti e sono pertanto, di per sé soli, inidonei a fondare la pretesa di pagamento contrattuale avanzata dalla . Parte_1
- Va altresì rilevato che i contratti raccolti nell'allegato I all'atto di appello, conclusi con la , società della titolare del potere di acquisto di beni e Parte_5 Parte_5
attrezzature per tutte le aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono stati prodotti
7 tardivamente, in violazione dell'art. 345 cpc, dalla appellante che, a fronte della
Part tempestiva eccezione sollevata in primo grado dalla avrebbe dovuto attivarsi già in quella sede per acquisirli e sottoporli al rituale e tempestivo contraddittorio.
Essi, in ogni caso, riguardano soltanto una delle due società cedenti, la Controparte_4
[...
e, all'evidenza, si riferiscono a periodi non perfettamente corrispondenti all'epoca in cui sono state emesse le fatture.
3.2. Il rigetto del primo motivo rende superflua la disamina delle eccezioni riproposte
Parte dalla ai sensi dell'art. 346 cpc.
3.3. Il secondo motivo va accolto.
Effettivamente in primo grado la difesa dell' si è limitata a predisporre Controparte_1
l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ma non ha partecipato alla fase di trattazione e decisione della causa, non depositando né le memorie ex art. 183 cpc né gli scritti conclusionali.
Ne consegue che, tenendo conto che il valore della causa era compreso nello scaglione da € 260.001,00 ed € 520.000,00, andavano liquidate in favore dell'azienda opponente soltanto le spese della fase di studio ( € 3.544,00) e introduttiva ( € 2.338,00), pari a complessivi € 5.882,00.
4. La sentenza impugnata va di conseguenza riformata limitatamente alla
statuizione sulle spese processuali.
5 Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00, negli importi medi e per le fasi di studio e introduttiva,
Parte uniche effettivamente trattate dalla
8 Le somme liquidate saranno maggiorate del rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri riflessi in sostituzione di iva e cap essendo l' difesa Controparte_1
dall'Avvocatura interna dell'ente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 16/05/2023 da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Salerno n. 4018/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado di giudizio in favore della nella complessiva misura di € 5.882,00, oltre rimborso Parte_4
forfettario per spese generali, e oneri riflessi in sostituzione di iva e cap;
CONFERMA
IL RESTO;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado, che liquida in favore della in € 6.941,00 per compenso, oltre Parte_4
rimborso forfettario del 15% per spese generali e oneri riflessi in sostituzione di iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05 febbraio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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